|
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà),
promosso dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17
luglio 2008, iscritta al n. 329 del registro ordinanze
2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2009 il
Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza depositata il 17 luglio 2008, la
Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 e
8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui «non limita la punibilità ai sensi
dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio
che si protragga per più di dodici ore».
La rimettente è investita del ricorso avverso una
sentenza di condanna per evasione, deliberata nei
confronti di una donna già ammessa al regime di
restrizione domiciliare in quanto madre di prole di età
inferiore a dieci anni, per aver violato l’orario di
rientro nell’abitazione di «soli 40 minuti».
La Corte di cassazione riferisce che la difesa della
ricorrente ha eccepito l’irrilevanza penale del fatto,
in forza dell’applicazione analogica dell’art.
47-sexies, comma 1, della citata legge n. 354 del 1975,
il quale, con riguardo alla detenuta ammessa alla misura
alternativa della detenzione domiciliare speciale,
esclude che l’allontanamento non autorizzato dal
domicilio per un tempo inferiore alle dodici ore integri
la fattispecie punita dall’art. 385 del codice penale.
In subordine, la stessa ricorrente ha proposto questione
di legittimità costituzionale della previsione contenuta
nei commi 1 e 8 dell’art. 47-ter della legge n. 354 del
1975, in riferimento all’art. 3 Cost., per
l’ingiustificato deteriore trattamento riservato alla
condotta di allontanamento della madre che si trovi in
regime di detenzione domiciliare «ordinaria» rispetto a
quella che si trovi nella situazione, in tutto analoga,
della detenzione domiciliare speciale.
La rimettente esclude di poter procedere all’invocata
applicazione analogica della più favorevole disciplina
prevista dall’art. 47-sexies della legge n. 354 del
1975, in quanto il comma 8 del precedente art. 47-ter
inequivocabilmente qualifica come delitto di evasione la
condotta di allontanamento dal domicilio nel quale il
condannato si trovi in stato di detenzione (è richiamata
in proposito la sentenza n. 173 del 1997 della Corte
costituzionale), mentre condivide il dubbio di
legittimità costituzionale prospettato dalla difesa e
solleva la relativa questione, evidenziando che
dall’accoglimento della stessa discenderebbe
l’irrilevanza penale del fatto ascritto alla ricorrente.
La Corte di cassazione precisa anzitutto che non v’è
contraddizione tra l’odierno atto di promovimento e la
precedente pronuncia (Cass. penale, sentenza n. 31995
del 2003), di segno contrario, con la quale è stata
ritenuta manifestamente infondata, in relazione all’art.
3 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 47-ter della legge n. 354 del 1975 «nella
parte in cui […] determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento sia nei confronti del
condannato ammesso al regime di semilibertà, sia nei
confronti della madre di figli infradecenni ammessa alla
detenzione domiciliare, per i quali opera un regime
differenziato di sanzioni». Nella richiamata decisione,
infatti, erano poste a raffronto le norme contenute
rispettivamente negli artt. 47-ter e 51 della legge n.
354 del 1975, e la fattispecie in concreto esaminata non
riguardava un caso di detenzione domiciliare di madre di
prole infradecenne.
Nella vicenda odierna, invece, la ricorrente è una
detenuta già ammessa alla misura della detenzione
domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettera a),
seconda parte, della legge n. 354 del 1975, e il termine
di raffronto è costituito dalla disciplina dettata per
la detenzione domiciliare speciale, misura alternativa
riservata alle madri con prole infradecenne le quali,
avendo riportato condanne superiori a quattro anni di
reclusione, non possono beneficiare della misura della
detenzione domiciliare ordinaria.
La Corte di cassazione evidenzia come, a fronte della
identica finalità delle due misure alternative, volte a
«favorire un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di
fuori della restrizione carceraria», risulti privo di
giustificazione il differente, più severo trattamento
previsto dal comma 8 dell’art. 47-ter della legge n. 354
del 1975 per la condotta di allontanamento non
autorizzato della madre ammessa alla detenzione
domiciliare “ordinaria”, che integra immediatamente il
delitto di evasione, senza il margine di tolleranza
previsto nella disciplina della detenzione domiciliare
speciale.
La disparità di trattamento appare alla rimettente ancor
più ingiustificata in quanto la misura della detenzione
domiciliare speciale si caratterizza per una situazione
«soggettivamente più “critica” rispetto a quella di cui
all’art. 47-ter e, quindi, non appare meritevole di un
più benevolo trattamento sanzionatorio in relazione alle
condotte “trasgressive”».
Il differente trattamento, infine, non potrebbe trovare
giustificazione neppure nella previsione, contenuta nel
comma 3 dell’art. 47-quinquies della legge n. 354 del
1975, secondo cui il tribunale di sorveglianza è
chiamato non solo a fissare le modalità di esecuzione
della misura, in base ai criteri indicati nell’art. 284
del codice di procedura penale, ma anche a precisare il
periodo di tempo che la detenuta ammessa alla detenzione
domiciliare speciale può trascorrere all’esterno. La
richiamata disposizione, secondo la Corte rimettente,
avrebbe il solo scopo di fissare «un limite generale
invalicabile per le eventuali autorizzazioni di cui al
comma 3 dell’art. 284 c.p.p.», e in ogni caso non
risulterebbe collegabile in alcun modo al disposto del
comma 1 dell’art. 47-sexies della legge n. 354 del 1975,
che prevede conseguenze soltanto disciplinari per
l’allontanamento non autorizzato inferiore alle dodici
ore.
2. – Con atto depositato in data 11 novembre 2008 è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
La difesa erariale eccepisce in primo luogo la «mancata
descrizione, da parte del giudice remittente, della
fattispecie del giudizio a quo», con conseguente carenza
di motivazione sulla rilevanza (sono richiamate le
ordinanze numeri 447, 408 e 243 del 2007 e n. 376 del
2006 della Corte costituzionale). In particolare,
l’Avvocatura segnala come l’ordinanza di rimessione
riporti, in modo sintetico, «la sola prospettazione
della ricorrente, impedendo così qualsiasi verifica in
ordine alla effettiva riconducibilità della posizione
processuale della parte interessata all’uno o all’altro
degli istituti processuali […] evocati».
Un ulteriore profilo di inammissibilità si connetterebbe
al fatto che l’eventuale accoglimento della questione
«sfocerebbe in una pronuncia additiva a contenuto non
costituzionalmente obbligato» (sono richiamate le
ordinanze n. 233 del 2007 e n. 210 del 2006).
Nel merito, l’Avvocatura generale evidenzia come
l’ammissione della detenuta madre di prole infradecenne
alla misura della detenzione domiciliare speciale sia
subordinata alla formulazione da parte del tribunale di
sorveglianza di una prognosi favorevole sul futuro
comportamento dell’interessata (art. 47-quinquies, comma
1), prognosi che invece non sarebbe richiesta ai fini
dell’ammissione alla detenzione domiciliare “ordinaria”,
cui si accederebbe «senza alcun previo apprezzamento in
punto di esigenze preventive». Tale diversità,
riguardante i presupposti di ammissione alle due misure,
sarebbe sufficiente a giustificare la differente
rilevanza, anche agli effetti penali, che il legislatore
attribuisce ad «eventuali allontanamenti dal domicilio
che si protraggano oltre l’orario consentito».
Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
all’articolo 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, commi 1 e
8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nella
parte in cui «non limita la punibilità ai sensi
dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio
che si protragga per più di dodici ore».
2. – La questione è fondata nei termini di seguito
specificati.
2.1. – Secondo il giudice rimettente, vi sarebbe
identità di ratio tra le due discipline poste a
confronto, e cioè il censurato art. 47-ter, nella
unitaria considerazione dei commi 1 e 8, da una parte, e
gli artt. 47-quinquies e 47-sexies della stessa legge n.
354 del 1975, dall’altra. In entrambi i casi il
legislatore avrebbe inteso «favorire un proficuo
rapporto tra madre e figlio, al di fuori della
restrizione carceraria». Il punto di equilibrio tra
l’esigenza di tutela sociale sottesa alla necessaria
esecuzione di una pena inflitta in seguito alla
commissione di un reato e l’interesse dei bambini a
giovarsi dell’affetto e delle cure materne è stato
individuato nella possibilità di concedere alla madre di
prole di età inferiore ad anni dieci, con lei
convivente, la possibilità di espiare la pena nella
propria abitazione. Tale finalità generale è stata
perseguita nella legislazione con due distinte
discipline, succedutesi nel tempo.
La prima disciplina, introdotta nell’ordinamento
penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663
(Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), e successivamente modificata dalla legge
27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’art. 656 del
codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975,
n. 354 e successive modificazioni), prende in
considerazione – nel testo attualmente vigente – il caso
della madre di prole di età non superiore ad anni dieci,
con lei convivente, sul presupposto che la pena da
scontare abbia durata pari od inferiore a quattro anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena.
La seconda misura (definita dal legislatore «detenzione
domiciliare speciale») è stata introdotta dalla legge 8
marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a
tutela del rapporto tra detenute e figli minori) e – nel
testo vigente – è disciplinata dall’ordinamento
penitenziario con gli artt. 47-quinquies e 47-sexies.
Tale normativa prende in considerazione i casi in cui
non ricorra il presupposto di cui all’art. 47-ter, vale
a dire che la pena da espiare non sia superiore a
quattro anni, ed estende agli stessi la possibilità
della concessione della detenzione domiciliare, allo
scopo di «ripristinare la convivenza con i figli»,
purché la detenuta abbia espiato almeno un terzo della
pena, ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni,
nel caso di condanna all’ergastolo.
2.2. – Come si può notare agevolmente, la finalità
perseguita dal legislatore, con le due discipline, è
identica, anche se diverse sono le fattispecie regolate.
Nell’intento di perfezionare ed estendere la tutela dei
minori in tenera età, visti nel loro essenziale rapporto
con la madre, il legislatore ha ritenuto – con
l’intervento attuato nel 2001 – di includere nel
beneficio anche le condannate per delitti gravi, cui
manchino più di quattro anni per la completa espiazione
della pena. Il senso dell’estensione si rinviene nel
rilievo preminente dell’interesse dei bambini, che non
devono essere eccessivamente penalizzati dalla
differenza di situazione delle rispettive madri in
riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla
quantità di pena già espiata. Una completa parificazione
di tutti i casi è stata tuttavia esclusa; infatti
restano fuori dalla possibilità di ottenere la
detenzione domiciliare le madri detenute che abbiano da
scontare più di quattro anni e non abbiano espiato
almeno un terzo della pena (o quindici anni, nel caso di
ergastolo).
Mediante le due forme indicate di detenzione
domiciliare, di cui la seconda integra e completa la
prima, il legislatore ha perseguito un ragionevole
bilanciamento tra le diverse esigenze ricordate al
paragrafo 2.1, in una visione più attenta alla finalità
di tutela delle persone deboli come i minori.
2.3. – Nell’introdurre la disciplina più recente, lo
stesso legislatore ha subordinato la concessione del
beneficio alle madri condannate per delitti anche molto
gravi, che comunque abbiano davanti a sé un periodo di
pena da espiare superiore a quattro anni, alla
condizione che non sussista «un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti» (art. 47-quinquies,
comma 1). Tale condizione non è prevista esplicitamente
nell’art. 47-ter, che regola la detenzione domiciliare
«ordinaria», sia per l’ipotesi della madre di prole in
tenera età – che viene in rilievo nel presente giudizio
– sia per altre fattispecie elencate nella medesima
disposizione.
Un ulteriore profilo di differenziazione è dato
dall’art. 47-sexies, comma 2, che introduce una
disciplina parzialmente diversa da quella valevole per
la detenzione domiciliare “ordinaria”, in quanto
l’applicabilità dell’art. 385, primo comma, del codice
penale (che prevede il reato di evasione) è limitata al
caso in cui l’assenza della condannata dal proprio
domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per
un tempo superiore a dodici ore. Per assenze di durata
inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-sexies
dispone che la contravveniente possa essere proposta per
la revoca della misura.
Il comma 8 dell’art. 47-ter prevede invece semplicemente
che il reato di evasione debba essere contestato per
qualsiasi ipotesi di allontanamento dall’abitazione. Di
conseguenza, quando la condannata sia stata autorizzata
ad allontanarsi temporaneamente, qualsiasi pur minimo
ritardo integra gli estremi del reato di evasione (come
è avvenuto nel caso che ha dato luogo al giudizio a quo,
in cui il ritardo è stato di circa quaranta minuti). In
questo senso si è orientata l’interpretazione
giurisprudenziale dominante e da tale presupposto
ermeneutico muove il giudice rimettente.
3. – Occorre anzitutto considerare la stretta
compenetrazione tra la previsione meno rigorosa, quanto
all’ingiustificato ritardo, contenuta nella normativa,
successiva nel tempo, dettata per la detenzione
domiciliare speciale e l’ipotesi specifica della madre
di prole di età non superiore a dieci anni. La legge n.
40 del 2001 ha come unico oggetto le misure alternative
alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e
minori e recepisce, nel contesto di un intervento
legislativo mirato su tale specifica finalità
etico-sociale, un’esigenza naturalmente connessa alle
attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che
possono imporre l’allontanamento dal domicilio e che
risentono inevitabilmente delle contingenze e degli
imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni di
questi ultimi (frequenza scolastica, cure mediche,
attività ludiche e socializzanti, etc.). Se non fosse
consentito alla madre di sostenere i figli minori nelle
loro primarie esigenze anche fuori dell’abitazione,
verrebbe meno gran parte del fondamento della stessa
previsione della misura alternativa alla detenzione.
Di ciò si è reso conto il legislatore del 2001, che ha
introdotto un regime più flessibile per i ritardi, per i
quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire
adeguata e documentata giustificazione. La maggiore
indulgenza è quindi legata alla situazione specifica
della madre e del bambino e prescinde dallo status
penitenziario della prima, che è stato già valutato al
momento della concessione della misura alternativa. Da
ciò deriva che la prognosi che non vi sia pericolo
concreto che la condannata commetta altri delitti
attiene alla predetta concessione, e non ha alcun
collegamento con eventuali inosservanze degli orari di
rientro, che invece sono da valutare in rapporto alla
specifiche esigenze di cura della prole.
D’altra parte, come sopra ricordato, la disciplina della
detenzione domiciliare speciale prevede che la
condannata, anche nell’ipotesi di ritardi inferiori alle
dodici ore, «può essere proposta per la revoca della
misura». Escluso ogni automatismo, viene lasciato al
giudice il compito di esaminare caso per caso –
attribuendo il giusto peso all’interesse del minore –
l’opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti
della condannata non giustificabili dal punto di vista
della doverosa osservanza delle prescrizioni che
accompagnano il regime di detenzione domiciliare.
4. – Chiarito il legame tra gli artt. 47-quinquies e
47-sexies, che si integrano a vicenda, risulta
manifestamente irragionevole che la madre di prole di
età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare
una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un
trattamento sanzionatorio, per l’ipotesi di ritardo nel
rientro nel domicilio, più severo di quella che, in
uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di
durata maggiore. Se – come s’è visto sopra – la ragione
della disciplina più indulgente introdotta nel 2001 è
dovuta ad una valutazione specifica delle esigenze
nascenti dalla cura dei bambini, la sua mancata
estensione a chi deve affrontare gli stessi problemi è
priva di giustificazione. Il comma 8 dell’art. 47-ter,
infatti, è dettato in via generale per tutti i
condannati che si trovino nelle situazioni di cui alle
lettere da a) ad e) del comma 1, che contemplano figure
eterogenee e non assimilabili a quella della madre di
prole in tenera età.
Quando il legislatore ha deciso di introdurre un certo
margine di elasticità nella valutazione
dell’inadempienza all’obbligo di rientro, ha
indebitamente escluso da tale nuova e più duttile
previsione –meglio adeguata alle particolari ragioni
morali e sociali dell’istituto – madri che, in ipotesi,
abbiano commesso reati di gravità minore, e comunque
debbano scontare una pena di durata inferiore. Per
questo motivo, il tertium comparationis evocato dal
giudice rimettente può essere ritenuto omogeneo e
pertinente, così come richiesto dalla costante
giurisprudenza di questa Corte. Omogeneo, perché si
tratta di situazioni identiche rispetto alle finalità
perseguite dalla legge; pertinente perché la disciplina
evocata in via comparativa ha il medesimo contenuto,
anche se variano i presupposti per la sua applicazione.
L’irragionevolezza prima illustrata investe pertanto
solo uno dei presupposti, che preclude ad una parte
delle madri detenute con figli minori in tenera età il
godimento di un beneficio predisposto dal legislatore a
vantaggio precipuo dei minori stessi.
Le disposizioni censurate devono essere pertanto
dichiarate illegittime – come richiesto dal giudice
rimettente – nella parte in cui non limitano la
punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo
allontanamento che si protragga per più di dodici ore,
come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2, della legge
n. 354 del 1975.
5. – L’irragionevole mancata estensione della nuova
normativa, sul margine di tolleranza del ritardo, alla
precedente previsione, riguardante la detenzione
domiciliare “ordinaria”, deve intendersi riferita al
sistema costituito dagli artt. 47-quinquies e 47-sexies,
che contengono norme simultaneamente introdotte dal
legislatore, in obbedienza ad una logica unitaria e
indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione
per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e
figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel
richiedere, prima della concessione del beneficio, la
formulazione di una prognosi di inesistenza del concreto
pericolo che la condannata commetta altri delitti. Il
bilanciamento tra le diverse e contrastanti esigenze si
ricompone pertanto ad un altro livello, in cui si
pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela
della sicurezza sociale e dall’altra una più adeguata
considerazione dei bisogni dei minori e delle attività
delle madri destinate a soddisfarli. Per questo motivo,
l’ampliamento di efficacia della norma evocata in
comparazione deve intendersi riferito al necessario
complemento della previa valutazione dell’inesistenza
del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura
possa commettere altri delitti.
Del resto, la giurisprudenza, pur in mancanza di una
letterale previsione in questo senso, ha ritenuto debba
ricorrere, anche nelle ipotesi di cui all’art. 47-ter,
il presupposto dell’assenza del pericolo di recidiva
escludendo qualsiasi automatismo nella concessione della
predetta misura, sul rilievo che la ratio comune a tutte
le misure alternative alla detenzione – anche quando
sono ammissibili perché rientranti negli specifici
limiti previsti per ciascuna di esse – è quella di
favorire il recupero del condannato e di prevenire la
commissione di nuovi reati (da ultimo, Cassazione
penale, sentenza n. 28558 del 2008). L’implicazione
logica del presupposto di cui sopra è quindi insita
nell’ordinamento, da cui questa Corte desume la
necessità di abbinare all’estensione della disciplina
più favorevole, connessa alla detenzione domiciliare
speciale, anche l’esplicita previsione della ragionevole
prognosi di non recidiva.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non limita
la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale
al solo allontanamento che si protragga per più di
dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, comma 2,
della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto,
di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della medesima
legge, che non sussista un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
|