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LA CORTE
COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente sentenza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), come convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
dell’art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione e
università), come convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell’art. 3 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi),
Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia,
Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con
ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre,
il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008,
depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre,
il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre
2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75,
81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi
2008.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Stefano Santarelli per la Regione
Piemonte, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna, Lucia Bora per la Regione Toscana,
Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia, Mariano
Calogero per la Regione Calabria e l’avvocato dello
Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1.— La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 17
ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della
Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 68 del 2008), ha
impugnato, tra l’altro, l’art. 64, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), come convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La Regione ha prospettato la lesione degli artt. 117,
118 e 120 della Costituzione, nonché del principio di
leale collaborazione.
In particolare la ricorrente, nel richiamare la sentenza
n. 13 del 2004 di questa Corte, afferma che le
disposizioni impugnate lederebbero la competenza
legislativa in materia di “istruzione”.
A tale proposito, si osserva che i criteri elencati nel
comma 4, in relazione alle finalità di risparmio
finanziario di cui ai commi 2 e 3, assunti senza la
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti d’interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali), non costituirebbero
“norme generali sull’istruzione”, ma integrerebbero una
disciplina organizzativa che violerebbe le competenze
regionali e il principio di leale collaborazione.
Sul punto, la ricorrente richiama anche il comma 6-bis
dell’art. 64, introdotto dal decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni
contabili con le autonomie locali), espunto in sede di
conversione nella legge 4 dicembre 2008, n. 189,
rispetto al quale la Regione si è riservata di proporre
autonoma impugnazione.
Infine, si sottolinea di avere già approvato i criteri
per l’organica revisione del piano di dimensionamento
scolastico, in ragione, altresì, della competenza sulla
programmazione scolastica di cui all’art. 138 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59).
1.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, deducendo l’inammissibilità e comunque la
non fondatezza della questione di costituzionalità
promossa dalla Regione Piemonte.
La difesa dello Stato assume che le disposizioni
censurate sono inserite nell’ambito della manovra
finanziaria e quindi non possono che essere unitarie e
valere per tutte le amministrazioni, comprese le Regioni
e gli altri enti pubblici.
Le norme in questione costituirebbero principi
fondamentali nella materia istruzione, anche in
riferimento a quanto affermato dalla Corte con la
sentenza n. 279 del 2005. La normativa sulla
riorganizzazione della rete scolastica non potrebbe
ritenersi normativa di dettaglio perché la stessa
presenterebbe carattere generale, al fine di garantire
la necessaria omogeneità dell’offerta formativa del
sistema scolastico.
Inoltre, le disposizioni relative alle dotazioni
organiche del personale della scuola andrebbero sussunte
nell’ambito della materia «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato», di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost.
Infine, si osserva che la disciplina censurata, essendo
rivolta ad assicurare i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su
tutto il territorio nazionale, spetterebbe alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo
comma, lettera m, Cost.).
Secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, l’adozione dei
provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica
nei singoli ambiti territoriali rientrerebbe nelle
competenze delle Regioni e delle autonomie locali, come
sarebbe confermato dalla lettera f-ter) del suddetto
art. 64, nonché dal comma 6-bis, introdotto dal citato
decreto-legge n. 154 del 2008, che determina i tempi per
la definizione dei piani di ridimensionamento delle
istituzioni scolastiche di competenza delle Regioni e
degli enti locali.
Da quanto dedotto discenderebbe, infine, la legittimità
dei regolamenti previsti dalle norme impugnate.
2.— La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
20 ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della
Corte il successivo giorno 22 (ric. n. 69 del 2008), ha
impugnato, anch’essa, tra l’altro, l’art. 64, commi 3 e
4 (in particolare lettera f-bis), del decreto-legge n.
112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del
2008, nonché il comma 6-bis, introdotto nel citato art.
64 dal decreto-legge n. 154 del 2008.
In particolare, ad avviso della Regione la previsione
del piano programmatico di interventi previsto dall’art.
64, comma 3, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e
118, primo comma, Cost. Ed, infatti, detto piano, volto
ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili non rientrerebbe
nell’ambito delle “norme generali sull’istruzione”, di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., ma
nella generale materia “istruzione”, che l’art. 117,
terzo comma, Cost., attribuisce alla potestà legislativa
regionale, salva la determinazione dei principi
fondamentali da parte della legislazione statale.
Né potrebbe ritenersi che si sia in presenza delle
condizioni per la chiamata in sussidiarietà, poiché tale
evenienza avrebbe richiesto il pieno coinvolgimento dei
soggetti costituzionalmente titolari della potestà
legislativa, mentre nella fattispecie in esame è stato
previsto il mero parere della Conferenza unificata e non
l’intesa.
In ordine alla dedotta illegittimità costituzionale
dell’art. 64, comma 4, la difesa regionale deduce la
violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost.,
nonché del principio di leale collaborazione.
Ed infatti detta norma, nel prevedere che, per
l’adozione del piano di cui al comma 3, con successivi
regolamenti si provveda ad una revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, esulerebbe dall’ambito delle «norme generali
dell’istruzione», dovendo, pertanto escludersi, ai sensi
dell’art. 117, sesto comma, Cost., il potere
regolamentare dello Stato.
In ogni caso, qualora si ritenesse sussistente tale
potere, la procedura prevista, non contemplando l’intesa
ma solo il parere della Conferenza unificata, sarebbe
illegittima. La Regione rileva, inoltre, che la
previsione dei suddetti regolamenti altererebbe il
sistema delle fonti come delineato nella Costituzione.
Con riferimento alla lettera f-bis), del suddetto comma
4 dell’art. 64, introdotta nel decreto-legge n. 112 del
2008 in sede di conversione in legge, si rileva come
l’ulteriore ambito demandato alla disciplina
regolamentare dello Stato – relativa alla «definizione
di criteri, tempi e modalità per la determinazione e
l’articolazione dell’azione di ridimensionamento della
rete scolastica prevedendo, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di
servizi qualificati per la migliore fruizione
dell’offerta formativa» – poiché sarebbe riconducibile
alla potestà legislativa regionale concorrente,
violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost.
A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente
afferma, richiamando le sentenze n. 34 del 2005 e n. 13
del 2004, che tra le funzioni spettanti alle Regioni va
annoverata quella di programmazione dell’offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale e di programmazione della rete scolastica.
Infine, la Regione Emilia-Romagna ha censurato il comma
6-bis dell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008,
lamentando la violazione dell’art. 77, secondo comma,
Cost., anche in riferimento all’art. 15 della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), in quanto non sarebbero ravvisabili i
requisiti di necessità ed urgenza.
Si duole, altresì, della circostanza che la disposizione
in esame ponga norme di dettaglio per l’approvazione dei
piani di ridimensionamento, nonché della previsione di
un potere sostitutivo del Governo nei confronti delle
Regioni in assenza di esigenze di carattere unitario.
2.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o non fondato e prospettando,
in merito, argomentazioni difensive analoghe a quelle
dedotte con riguardo al ricorso n. 68 del 2008.
3.— La Regione Toscana, con ricorso notificato il 20
ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della
Corte il successivo 24 ottobre (ric. n. 74 del 2008), ha
impugnato, tra l’altro, l’art. 64, comma 4, del
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella
legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 Cost.
La ricorrente espone che la norma impugnata demanda a
regolamenti statali una revisione dell’attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, per dare attuazione al piano programmatico
disciplinato dal comma 3.
I criteri dettati dal legislatore, alle lettere da a) ad
f-ter) del comma 4, per l’esercizio della menzionata
potestà regolamentare, ad avviso della difesa regionale,
evidenzierebbero come detti regolamenti debbano
disciplinare anche profili organizzativi del sistema
scolastico, materia in ordine alla quale sussisterebbe
la potestà legislativa concorrente delle Regioni, con la
conseguente lesione dell’art. 117, terzo e sesto comma,
Cost.
Anche la Regione Toscana, a sostegno delle proprie
argomentazioni, richiama le sentenze n. 34 del 2005 e n.
13 del 2004.
3.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile o non fondato e prospettando
argomentazioni difensive analoghe a quelle già dedotte
rispetto ai ricorsi di cui sopra.
4.— La Regione Piemonte, con ricorso notificato con
spedizione a mezzo posta il 24 ottobre 2008 e pervenuto
presso la cancelleria della Corte il medesimo giorno 24
(ric. n. 75 del 2008), ha impugnato il comma 6-bis
dell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
In via preliminare, la ricorrente richiama le censure
mosse in ordine all’art. 64 del decreto-legge n. 112 del
2008 con il ricorso n. 68 del 2008.
Con riguardo alla specifica norma oggetto di
impugnazione la Regione ha prospettato le seguenti
doglianze.
In primo luogo, si deduce la lesione dell’art. 120,
secondo comma, Cost., anche in relazione all’art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Non
sussisterebbero, infatti, i presupposti per l’esercizio
del potere sostitutivo del Governo rispetto ad organi
delle Regioni e degli enti locali.
In secondo luogo, si assume la violazione dell’art. 118,
primo e secondo comma, Cost., in quanto, in presenza di
competenze delle Regioni ex art. 117 Cost., non
sarebbero ravvisabili le condizioni per incidere su
queste ultime in ragione dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione.
Infine, si prospetta la violazione degli artt. 3, 5, 77
e 97 Cost.
In ragione della ritenuta presenza di un rischio grave
ed irreparabile all’interesse pubblico o per i diritti
dei cittadini la Regione ha proposto istanza di
sospensione della norma impugnata ai sensi dell’art. 35
della legge 11 marzo 1953 n. 87.
4.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, deducendo come la disposizione
impugnata sia stata oggetto, nell’iter procedimentale
per la conversione in legge, di un emendamento
sostitutivo. Pertanto, ha chiesto che venga dichiarata
cessata la materia del contendere, qualora detto
emendamento fosse stato approvato.
5.— La Regione Lazio, con ricorso notificato il 20
ottobre 2008 e depositato presso la cancelleria della
Corte il 28 ottobre 2008 (ric. n. 81 del 2008), ha
impugnato l’art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112
del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008,
in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e sesto
comma, e 118, primo comma, Cost.
La disposizione impugnata, infatti, ad avviso della
Regione, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in
quanto non si limiterebbe a dettare norme di carattere
generale né individuerebbe principi e criteri direttivi.
Anche la Regione Lazio richiama la sentenza n. 13 del
2004 di questa Corte.
Sarebbe violato, altresì, l’art. 117, sesto comma Cost.,
atteso che la norma impugnata atterrebbe ad ambiti
materiali in relazione ai quali non sarebbe ammesso
l’esercizio del potere regolamentare.
5.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque non fondata, in
ragione delle medesime argomentazioni difensive sopra
riportate.
6.— La Regione Puglia, con ricorso notificato il 20
ottobre 2008 e depositato il successivo giorno 28 (ric.
n. 83 del 2008), ha impugnato l’art. 64, comma 4, del
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla
legge n. 133 del 2008, in riferimento all’art. 117,
terzo e sesto comma, Cost., e al principio di leale
collaborazione.
In particolare tale disposizione, secondo la ricorrente,
violerebbe la competenza concorrente regionale in
materia di istruzione. L’assetto costituzionale delle
competenze porrebbe in evidenza come le Regioni siano
chiamate a svolgere, in relazione all’istruzione, un
ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento,
accompagnato da un’attività di monitoraggio dei processi
e di valutazione degli esiti, nel quadro di un sistema
legislativo regionale ispirato ai principi di
sussidiarietà e di autonomia.
A sostegno delle proprie argomentazioni anche la Regione
Puglia richiama la sentenza n. 13 del 2004 di questa
Corte.
La norma impugnata, inoltre, lederebbe l’art. 117, sesto
comma, Cost., in quanto attribuirebbe allo Stato una
potestà regolamentare in una materia oggetto di potestà
legislativa concorrente.
6.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o non fondata per le ragioni
già prospettate in relazione agli altri ricorsi.
7.— La Regione Toscana, con ricorso notificato il 14
novembre 2008 e depositato il successivo giorno 20
novembre (ric. n. 91 del 2008), ha impugnato l’art. 3
del decreto-legge n. 154 del 2008 che, nel testo
originario, introduceva il comma 6-bis nell’art. 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella
legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117,
118 e 120 Cost.
Ad avviso della Regione la norma impugnata, relativa ai
piani di ridimensionamento delle istituzioni
scolastiche, inciderebbe sulle competenze regionali in
materia di istruzione, come delineate anche dalla
giurisprudenza della Corte (sono richiamate le sentenze
n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004). Né sarebbero
ravvisabili nella norma censurata principi fondamentali
della materia ovvero la presenza di esigenze unitarie
che autorizzino lo Stato a disciplinare un aspetto di
essa, in attuazione dell’art. 118 Cost.
Sarebbe, inoltre, violato, secondo la ricorrente, anche
l’art. 120 Cost., mancando i presupposti per l’esercizio
del previsto potere sostitutivo.
7.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, deducendo che la disposizione
impugnata era stata oggetto, nell’iter procedimentale
per la conversione in legge, di un emendamento
sostitutivo concordato in sede di Conferenza unificata.
Sul punto, pertanto, qualora detto emendamento fosse
stato approvato, l’Avvocatura chiedeva dichiararsi
cessata la materia del contendere.
8.— La Regione Calabria, con ricorso notificato il 19
novembre 2008 e depositato il successivo giorno 26
novembre (ric. n. 93 del 2008), ha anch’essa impugnato
l’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 che, nel
testo originario, introduceva il comma 6-bis nell’art.
64 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito
nella legge n. 133 del 2008.
In primo luogo, la difesa regionale deduce la violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., del principio di
leale collaborazione, nonché dell’art. 3 Cost., con
particolare riguardo al generale canone di
ragionevolezza delle leggi. In particolare, la
ricorrente rileva che l’attività di pianificazione del
dimensionamento delle istituzioni scolastiche
rientrerebbe nella materia “istruzione” attribuita alla
potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost.
In secondo luogo, si assume la violazione degli artt.
118, primo comma, Cost., del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione e del generale canone di
ragionevolezza delle leggi.
È, inoltre, prospettata la violazione degli artt. 119,
primo e secondo comma, e 81, terzo comma, Cost.
Altre doglianze sono prospettate con riferimento
all’art. 120, secondo comma, Cost., anche in relazione
all’art. 8, primo comma, della legge n. 131 del 2003, al
principio di leale collaborazione, al principio di buon
andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, primo
comma, Cost., al canone di ragionevolezza delle leggi di
cui all’art. 3 Cost.
Infine, si rileva la lesione degli artt. 70, 76, 77,
primo e secondo comma, e 89, primo comma, Cost.
Infine, ad avviso della Regione, poiché il Ministro
dell’istruzione, università e ricerca non figura né tra
i ministri proponenti, né tra quelli controfirmatari del
decreto-legge n. 154 del 2008, sussisterebbe la
violazione dell’art. 89, primo comma, Cost.
La Regione ha proposto istanza di sospensione della
norma impugnata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87
del 1953.
8.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, deducendo che la disposizione
impugnata è stata oggetto, nell’iter procedimentale per
la conversione in legge, di un emendamento sostitutivo
concordato in sede di Conferenza unificata.
Pertanto, si chiedeva che fosse dichiarata cessata la
materia del contendere, qualora detto emendamento fosse
stato approvato.
9.— La Regione Campania, con ricorso notificato il 3
dicembre 2008 e depositato il successivo 10 dicembre
2008 (ric. n. 95 del 2008), ha impugnato il predetto
art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, in riferimento
agli artt. 77, secondo comma, 117, 118 e 120, secondo
comma, Cost., anche in relazione all’art. 8, primo
comma, della legge 15 giugno 2003, n. 131, e al
principio di leale collaborazione.
La Regione ha dedotto la violazione dell’art. 117 Cost.,
in quanto la disposizione in esame non conterrebbe norme
generali o principi fondamentali, ma stabilirebbe norme,
anche procedurali, di dettaglio, e rinvierebbe ad organi
dello Stato attività pianificatorie e regolamentari.
Ciò comporterebbe anche la violazione dell’art. 118
Cost.
Sarebbe, inoltre, violato il principio di leale
collaborazione in ragione del breve lasso di tempo
assegnato alle Regioni per l’adozione di piani di
ridimensionamento.
Infine, la Regione censura la norma in esame per la
lesione dell’art. 120, secondo comma, Cost., anche in
riferimento all’art. 8, primo comma, della legge n. 131
del 2003, nonché dell’art. 77, secondo comma, Cost.
9.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
cessata la materia del contendere in quanto, in sede di
conversione in legge, la norma impugnata è stata
espunta.
10.— La Regione Basilicata, con ricorso notificato il 6
dicembre 2008 e depositato il 12 dicembre 2008 (ric. n.
96 del 2008), ha anch’essa impugnato il suddetto art. 3
del decreto-legge n. 154 del 2008 prospettando una
pluralità di censure.
In primo luogo, la ricorrente ha denunciato la lesione
dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., poiché la
norma in esame inciderebbe sull’esercizio della potestà
legislativa concorrente delle Regioni nella materia
“istruzione” e sulla correlata potestà regolamentare e
programmatoria.
In secondo luogo, la difesa regionale prospetta la
conseguente violazione dell’art. 118, primo e secondo
comma, Cost.
Ulteriori censure sono formulate con riguardo all’art.
120 Cost., sia sotto il profilo della mancanza delle
condizioni per prevedere un potere sostitutivo del
Governo, sia sotto il profilo dell’introduzione di un
procedimento alternativo rispetto a quello disciplinato
dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003.
È, inoltre, dedotta la violazione dell’art. 77, secondo
comma, Cost., anche attraverso la violazione degli artt.
12, comma 1, lettera a), e 5, comma 3, della legge n.
400 del 1988 e dell’art. 1, comma 4, della legge n. 131
del 2003.
Infine è prospettata la violazione del principio di
ragionevolezza.
10.1.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata
cessata la materia del contendere, essendo venuta meno
la norma impugnata.
11.— La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 5
dicembre 2008 e depositato il successivo 12 dicembre
(ric. n. 97 del 2008), ha impugnato il già citato art. 3
del decreto-legge n. 154 del 2008 e, in connessione alla
suddetta impugnazione, l’art. 4 del decreto-legge 1
settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia
di istruzione e università), convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008.
In particolare, la Regione censura l’art. 3 del
decreto-legge n. 154 del 2008 in riferimento agli artt.
14, lettera r), e 17, lettera d), del decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
statuto della Regione siciliana) e delle relative norme
di attuazione in materia di pubblica istruzione,
adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello statuto
della regione siciliana in materia di pubblica
istruzione), e/o degli articoli 117, terzo comma, e 118
Cost., in relazione all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione).
Ed infatti – ad avviso della ricorrente – le previsioni
contenute nello Statuto della Regione Siciliana
assegnano, tra l’altro, alla competenza esclusiva della
stessa la materia dell’istruzione elementare (art. 14,
lettera r) ed a quella concorrente l’istruzione media e
universitaria (art. 17, lettera d), mentre le norme di
attuazione statutaria in materia di istruzione, adottate
con il d.P.R. n. 246 del 1985, attribuiscono alla
Regione le funzioni amministrative esercitate dagli
organi statali in materia di istruzione, anche se
riservano allo Stato alcune funzioni e determinazioni,
tra cui l’ordinamento degli studi e degli esami, i
programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del
personale della scuola.
La ricorrente sottolinea, altresì, come il quadro
normativo costituzionale rilevante comprenda anche
l’assetto determinato dalla riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione, in base al quale, la
materia istruzione è rimessa alla potestà legislativa
concorrente delle Regioni.
La Regione Siciliana ritiene costituzionalmente
illegittimo il citato art. 3 del decreto-legge n. 154
del 2008, anche per violazione dell’art. 3 Cost, del
principio di ragionevolezza, nonché del principio di
buon andamento dell’attività amministrativa di cui
all’art. 97 Cost.
Ulteriore motivo di doglianza è connesso alla lesione
dell’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto il potere
sostitutivo previsto dal suddetto art. 3 si porrebbe al
di fuori delle condizioni stabilite dalla Carta
fondamentale.
Infine, è prospettata la violazione del principio di
leale collaborazione, poiché per il ridimensionamento di
funzioni previsto si prescinderebbe da qualsiasi
confronto ed interlocuzione con la Regione, almeno nella
prima applicazione.
La Regione Siciliana estende le suddette censure
all’impugnazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 137
del 2008 convertito nella legge n.169 del 2008.
11.1.— Con atto depositato l’8 gennaio 2009 si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del
contendere in quanto, in sede di conversione in legge,
l’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008 è stato
sostituito.
12.— Con ricorso notificato il 5 dicembre 2008 e
depositato il successivo 22 dicembre 2008, anche la
Regione Abruzzo ha impugnato il citato art. 3 del
decreto-legge n. 154 del 2008, in riferimento agli artt.
114, 117 e 118 Cost., nonché ai principi di leale
collaborazione, di ragionevolezza e di proporzionalità.
Con atto del 6 aprile 2009, la Regione Abruzzo ha
rinunciato al giudizio in ragione del venir meno della
norma impugnata.
La rinuncia è stata accettata dal Presidente del
Consiglio dei ministri con atto del 27 aprile 2009.
13.— In prossimità dell’odierna udienza pubblica le
Regioni Puglia, Toscana, Calabria ed Emilia-Romagna
hanno depositato memorie.
In particolare, le Regioni Toscana, Calabria ed
Emilia-Romagna hanno chiesto dichiararsi la cessazione
della materia del contendere in ordine all’impugnazione
del suddetto comma 6-bis, mentre, in ordine alle
rispettive impugnazioni dell’art. 64, commi 3 e 4, del
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito nella
legge n. 133 del 2008, sono state ribadite le
conclusioni già rassegnate, alla luce delle prospettate
argomentazioni.
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato memorie, di
analogo contenuto, in ordine ai ricorsi numeri 68, 69,
74, 75, 81 e 83 del 2008.
Nel riaffermare la legittimità della disciplina
sottoposta al vaglio della Corte, la difesa dello Stato
ha sottolineato come sia in corso l’attuazione della
stessa attraverso l’adozione del piano e dei regolamenti
previsti in «un continuo e proficuo dialogo con le
Regioni».
Considerato in diritto
1.— Con distinti ricorsi le Regioni Piemonte (ric. n. 68
e n. 75 del 2008), Emilia-Romagna (ric. n. 69 del 2008),
Toscana (ric. n. 74 e n. 91 del 2008), Lazio (ric. n. 81
del 2008), Puglia (ric. n. 83 del 2008), Calabria (ric.
n. 93 del 2008), Campania (ric. n. 95 del 2008),
Basilicata (ric. n. 96 del 2008), Siciliana (ric. n. 97
del 2008) e Abruzzo (ric. n. 101 del 2008) hanno
promosso questioni di legittimità costituzionale di
alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e ulteriormente modificato dall’art. 3 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali), con l’introduzione, tra l’altro, del comma
6-bis nell’art. 64, in riferimento agli artt. 3, 5, 70,
76, 77, 81, 89, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della
Costituzione, nonché al principio di leale
collaborazione.
2.— La sola Regione Siciliana ha impugnato anche l’art.
4, in particolare nei commi 1 e 2-ter, del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università), come convertito
dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, in riferimento agli
artt. 14, lettera r), e 17, lettera d), del decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello
Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di pubblica istruzione),
all’art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma,
Cost., in riferimento all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché
ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento
dell’attività amministrativa e di leale collaborazione.
3.— La Regione Piemonte (ric. n. 75 del 2008) e la
Regione Calabria hanno formulato istanza di sospensione
delle norme impugnate ai sensi dell’art. 35 della legge
11 marzo 1953 n. 87.
4.— Riservata a separate pronunce la decisione
sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel
suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, vengono in esame
in questa sede le questioni di costituzionalità relative
all’art. 64, commi da 1 a 4, e comma 6-bis, introdotto
dall’art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché
all’art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008.
5.— In particolare, in relazione al decreto-legge n. 112
del 2008 la Regione Piemonte ha censurato: l’art. 64,
commi da 1 a 4 (ric. n. 68 del 2008) e comma 6-bis (ric.
n. 75 del 2008); la Regione Emilia-Romagna: l’art. 64,
commi 3 e 4, in particolare lettera f-bis), nonché comma
6-bis; la Regione Toscana: l’art. 64, comma 4 (ric. n.
74 del 2008), nonché comma 6-bis (ric. n. 91 del 2008);
le Regioni Lazio e Puglia: l’art. 64, comma 4; le
Regioni Calabria, Campania, Basilicata e Abruzzo: l’art.
64, comma 6-bis; la Regione Siciliana: l’art. 64, comma
6-bis, e l’art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008.
6.— Poiché le norme impugnate attengono al medesimo
oggetto e le censure mosse dalle ricorrenti sono
sostanzialmente coincidenti, va disposta la riunione dei
relativi giudizi.
7.— In relazione a tale quadro articolato di
impugnazioni e tenuto conto delle disposizioni
introdotte dall’art. 3 del decreto-legge 154 del 2008,
che in parte sono state espunte dal testo del citato
decreto-legge in sede di conversione in legge, occorre
preliminarmente accertare se persistano, in ordine
all’impugnazione del citato art. 3, e dunque delle
relative modificazioni apportate all’art. 64 del
decreto-legge n. 112 del 2008, le condizioni per una
decisione di merito.
Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, ai fini della dichiarazione di
cessazione della materia del contendere, è necessario
che le norme abrogate (o comunque non più vigenti) non
abbiano prodotto concretamente effetti durante il
periodo della loro vigenza (ex multis, sentenze numeri
74 del 2009; 439 e 289 del 2008), non essendo,
all’evidenza, sufficiente che esse siano state
transitoriamente in vigore.
Nel caso di specie, l’art. 3 del decreto-legge n. 154
del 2008 – il quale, nel testo originario, introduceva
il comma 6-bis nell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del
2008 – è stato convertito nella legge n. 189 del 2008
con l’esclusione del suddetto comma e l’ulteriore
introduzione, nel medesimo art. 64, dei commi 4-quater,
4-quinquies, e 4-sexies, i quali, però, non formano
oggetto di impugnazione e non vengono in rilievo nel
presente giudizio.
La legge di conversione del decreto-legge n. 154 del
2008 è entrata in vigore il 7 dicembre 2008 (giorno
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
n. 286 del 6 dicembre 2008) e non ha previsto alcuna
salvezza degli effetti eventualmente prodottisi in
ragione delle disposizioni escluse.
Ne consegue che la perdita retroattiva di efficacia
della disposizione non convertita determina la
cessazione della materia del contendere in ordine alla
questione di costituzionalità del comma 6-bis dell’art.
64 del decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall’art.
3 del decreto-legge 154 del 2008 e poi espunto dal testo
di quest’ultimo decreto-legge in sede di conversione,
sollevata dalle ricorrenti Regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e
Basilicata.
Anche in ordine alle questioni proposte dalla Regione
Siciliana deve essere dichiarata, nel loro insieme, la
cessazione della materia del contendere, dal momento che
la lesività dell’art. 4 del decreto-legge n. 137 del
2008 è stata prospettata dalla ricorrente come
conseguenza della vigenza del comma 6-bis dell’art. 64
sopra citato.
Ed infatti, con riguardo al citato art. 4, la stessa
ricorrente ha rilevato che la disposizione contenuta nel
comma 1 (l’affidamento ad unico insegnante delle classi
delle istituzioni scolastiche della scuola primaria),
non «lederebbe autonomamente disposizioni statutarie o
costituzionali, limitandosi a stabilire che di tale
previsione riduttiva si debba tener conto nei
regolamenti di cui all’art. 64 del decreto-legge n. 112
del 2008 bilanciando anche le esigenze di una più ampia
articolazione del tempo-scuola».
Tuttavia, ad avviso della ricorrente, se l’art. 4 viene
considerato integralmente, tenendo conto di quanto
previsto dal suo comma 2-ter («la disciplina prevista
dal presente articolo entra in vigore a partire
dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime
classi del ciclo scolastico») e in relazione con quanto
disposto dal citato comma 6-bis, «la previsione
dell’affidamento ad unico insegnante impone modalità di
esercizio delle competenze regionali sulla
programmazione scolastica sulla scorta di criteri e
presupposti non concertati e senza alcun raccordo con le
Regioni».
Deve, però, rilevarsi che proprio per effetto del
collegamento effettuato dalla stessa Regione ricorrente
tra l’art. 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 e il
comma 6-bis dell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del
2008 – in ordine al quale, come si è precisato, si deve
disporre la cessazione della materia del contendere –
quest’ultima inevitabilmente coinvolge anche
l’impugnazione dell’art. 4 in questione.
8.— Infine, deve essere dichiarato estinto il giudizio
promosso dalla Regione Abruzzo, in riferimento agli
artt. 114, 117 e 118 Cost., essendo intervenuta la
rinuncia da parte della ricorrente, seguita dalla sua
accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei
ministri.
9.— Ciò premesso, si può passare all’esame delle singole
disposizioni dell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del
2008, oggetto di impugnazione, con riferimento alle
doglianze prospettate dalle Regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.
10.— Le ricorrenti censurano il suddetto art. 64, nel
testo integrato con l’aggiunta delle lettere f-bis) ed
f-ter) al comma 4 dalla legge di conversione n. 133 del
2008.
In particolare, la Regione Piemonte censura i commi da 1
a 4, le Regioni Toscana, Lazio e Puglia censurano il
solo comma 4, mentre la Regione Emilia-Romagna censura i
commi 3 e 4, oltre a prospettare specifiche doglianze in
ordine alla lettera f-bis) del medesimo comma 4.
11.— Le disposizioni impugnate, in primo luogo,
prevedono che, al fine di garantire una migliore
qualificazione dei servizi scolastici e una piena
valorizzazione professionale del personale docente,
oltre che per la revisione delle dotazioni organiche del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato –
Regioni città e autonomie locali e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore dello stesso decreto, un piano programmatico di
interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico (comma 3).
Il comma 4, nei cui confronti si appuntano, in
particolare, le doglianze di tutte le ricorrenti,
demanda a regolamenti statali, che dovranno attenersi ai
criteri ivi indicati, l’attuazione del suddetto piano.
12.— Le ricorrenti hanno articolato le proprie doglianze
nel modo che segue.
La Regione Piemonte ha prospettato la lesione degli
artt. 117, 118 e 120 Cost., nonché del principio di
leale collaborazione.
La ricorrente assume che l’art. 64, in tutti i suoi
commi, pretermetterebbe le competenze regionali in
materia di istruzione, con violazione del terzo comma
dell’art. 117 Cost. (è richiamata la sentenza n. 13 del
2004).
In particolare, i criteri elencati nel comma 4, in
relazione alle finalità di risparmio finanziario di cui
ai commi 2 e 3, previsti senza la preventiva intesa con
la Conferenza unificata, non costituirebbero “norme
generali sull’istruzione”, ma integrerebbero norme
organizzative, come tali lesive delle competenze
regionali e del principio di leale collaborazione.
Inoltre, essendo stati già approvati in sede regionale i
criteri per l’organica revisione del piano di
dimensionamento scolastico, sarebbe da escludere che il
legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto
spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse
conferita dall’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (è
richiamata la sentenza n. 34 del 2005).
13.— La Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare i commi 3
e 4 del medesimo art. 64, deduce che la previsione del
piano programmatico di interventi lederebbe gli artt.
117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.
13.1.— Tale piano, infatti, pur essendo volto ad una
maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, allo scopo di conferire
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema
scolastico, non rientrerebbe comunque tra le “norme
generali sull’istruzione” di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera n), Cost., ma nella generale materia
dell’istruzione, che l’art. 117, terzo comma, Cost.,
affida alla potestà legislativa regionale, salva la
determinazione dei princípi fondamentali da parte della
legislazione statale.
Né potrebbe ritenersi che si sia in presenza delle
condizioni per la chiamata in sussidiarietà, in quanto
tale evenienza richiede il pieno coinvolgimento dei
soggetti costituzionalmente titolari della potestà
legislativa, mentre nella specie è stata previsto solo
il parere della Conferenza unificata in luogo
dell’intesa da raggiungere nella sede della Conferenza
stessa.
13.2.— Con riguardo, in particolare, alle disposizioni
contenute nel comma 4, la difesa regionale deduce la
violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost.,
nonché del principio di leale collaborazione, con
riferimento alla circostanza che, per l’adozione del
piano di cui al comma 3, sia stata prevista l’adozione
di regolamenti governativi diretti alla revisione
dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico.
Tale contenuto precettivo esulerebbe dall’ambito delle
“norme generali sull’istruzione”, con la conseguenza
che, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., non
potrebbe ritenersi sussistente il potere regolamentare
dello Stato.
In ogni caso, qualora si ritenesse il contrario, la
procedura prevista, contemplando solo il parere della
Conferenza unificata, e non già l’intesa, non sarebbe
costituzionalmente corretta.
Infine, la ricorrente rileva che la previsione dei
suddetti regolamenti altera il sistema delle fonti
delineato dalla Costituzione.
13.3.— La stessa Regione prospetta poi specifiche
censure in ordine alla lettera f-bis) del comma in
questione, introdotta in sede di conversione in legge
del decreto-legge n. 112 del 2008, deducendo la
violazione dell’art. 117, comma sesto, Cost.
A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente
richiama le sentenze n. 13 del 2004 e n. 34 del 2005.
14.— Anche la Regione Toscana deduce che il comma 4,
demandando a regolamenti statali la revisione
dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, violerebbe l’art. 117,
terzo e sesto comma, Cost.
15.— La Regione Lazio, dal canto suo, afferma che le
disposizioni impugnate non si limiterebbero a dettare
norme di carattere generale, né individuerebbero
principi e criteri direttivi, sicché esse lederebbero
l’art. 117, terzo comma, Cost. Si afferma, in
particolare, che se «il regolamento ministeriale dovrà
intervenire su aspetti strettamente attinenti
all’organizzazione scolastica, tale regolamento andrà a
disciplinare materie che dovrebbero essere disciplinate
dalla legge regionale, sulla base dei princípi e criteri
direttivi individuati dalla legge statale».
Sarebbe così violato, l’art. 117, sesto comma, Cost.,
non vertendosi in un’ipotesi in cui è ammessa la potestà
regolamentare dello Stato.
16.— Infine, la Regione Puglia deduce che il comma 4
violerebbe la competenza concorrente delle Regioni, in
quanto, sulla base dell’attuale assetto costituzionale
delle competenze, le Regioni sono chiamate a svolgere un
ruolo di indirizzo, programmazione e coordinamento,
accompagnato da un’attività di monitoraggio dei processi
e di valutazione degli esiti, nel quadro di un sistema
legislativo regionale ispirato ai princípi di
sussidiarietà e di autonomia.
La norma impugnata, infine, lederebbe l’art. 117, sesto
comma, Cost., in quanto attribuisce allo Stato una
potestà regolamentare in una materia oggetto di potestà
legislativa concorrente.
17.— In tutti i giudizi si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, il quale, nel dedurre
l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle
prospettate questioni di costituzionalità, rileva che le
disposizioni censurate si inseriscono nell’ambito di una
complessa manovra finanziaria e quindi non possono che
essere unitarie e debbono valere sia per le
amministrazioni statali, sia per le Regioni e gli altri
enti pubblici.
Le norme in questione costituirebbero, inoltre, principi
fondamentali nella materia dell’istruzione, anche con
riferimento a quanto affermato dalla Corte con la
sentenza n. 279 del 2005.
Né la normativa sulla riorganizzazione della rete
scolastica potrebbe ritenersi di dettaglio, atteso il
suo carattere generale e il fine di garantire la
necessaria omogeneità dell’offerta formativa del sistema
scolastico, che deve valere per tutte le Regioni.
Quanto poi alle disposizioni relative alle dotazioni
organiche del personale della scuola, esse si inquadrano
nell’ambito della materia “ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato”, di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera g), Cost.
18.— Infine, la difesa dello Stato osserva che la
disciplina censurata è rivolta ad assicurare i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali su tutto il territorio nazionale, di
esclusiva potestà legislativa dello Stato ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Secondo l’Avvocatura dello Stato resterebbe
evidentemente fermo che l’adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione della rete scolastica nei singoli
ambiti territoriali rientra nelle competenze regionali e
delle autonomie locali, come confermato, tra l’altro,
dalla lettera f-ter) del suddetto art. 64.
Da quanto sopra discenderebbe, altresì, la non
fondatezza della censura di violazione dell’art. 117,
sesto comma, Cost.
19.— In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto,
è necessario sottolineare, ai fini della delimitazione
del thema decidendum, come le censure prospettate dalle
Regioni ricorrenti si incentrino, principalmente, sulla
violazione dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in
quanto le norme impugnate atterrebbero, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost., alla materia
istruzione, rimessa alla potestà legislativa concorrente
dello Stato e delle Regioni e non a quella esclusiva
dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
n); ciò che escluderebbe la possibilità per lo Stato di
adottare disposizioni regolamentari.
20.— Le questioni promosse dalle Regioni Piemonte,
Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Puglia, con riferimento
alle disposizioni contenute nell’art. 64, sono fondate
solo nei limiti di seguito precisati.
Al riguardo, occorre procedere alla ricostruzione del
quadro ordinamentale e legislativo in materia alla luce
degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale,
al fine di stabilire se le disposizioni impugnate
rientrino o meno nella categoria delle “norme generali
sull’istruzione”.
21.— In proposito, va ricordato, innanzitutto, che il
riferimento alla predetta categoria si rinviene già
nell’art. 33, secondo comma, Cost., in base al quale «la
Repubblica detta le norme generali sull’istruzione (…)».
Sul punto deve, invero, rilevarsi come il legislatore
costituzionale abbia inteso individuare già negli artt.
33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari
del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di
scuole per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo
comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di
istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri
per lo Stato (art. 33, terzo comma, Cost.); c) alla
parità tra scuole statali e non statali sotto gli
aspetti della loro piena libertà e dell’uguale
trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.);
d) alla necessità di un esame di Stato per l’ammissione
ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di
essi (art. 33, quinto comma, Cost.); e) all’apertura
delle scuola a tutti (art. 34, primo comma, Cost.); f)
alla obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore
(art. 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli
alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di
raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo
comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo
quest’ultimo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie e altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).
Dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni
costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione
vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti
riconducibili al “concetto” di “norme generali
sull’istruzione”. In altri termini, il legislatore
costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute
nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente
generale ed unitaria che identifica un ambito di
competenza esclusivamente statale.
In questo contesto si colloca l’art. 117, secondo comma,
Cost. lettera n), Cost., nel testo novellato dalla
riforma del titolo V della parte seconda, che,
utilizzando la medesima locuzione “norme generali
sull’istruzione”, stabilisce che titolare esclusivo
della relativa potestà legislativa è lo Stato, in tal
modo precisando il riferimento alla “Repubblica”
contenuto nel citato art. 33, secondo comma, Cost.
Inoltre, lo stesso art. 117, terzo comma, Cost.,
attribuisce la materia dell’istruzione, «salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione
professionale», alla potestà legislativa concorrente.
Sul piano della legislazione ordinaria, va sottolineato
come la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale) abbia delegato il
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi
proprio per la definizione delle “norme generali
sull’istruzione”.
Ai sensi di questa legge, rientrano nelle norme generali
sull’istruzione: la definizione generale e complessiva
del sistema educativo di istruzione e formazione, delle
sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;
la regolamentazione dell’accesso al sistema ed i termini
del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione
generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e
dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la “quota nazionale”; la
previsione e la regolamentazione delle prove che
consentono il passaggio ai diversi cicli; la definizione
degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per
il passaggio ai percorsi scolastici; la definizione
generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che
realizzano diversi profili educativi, culturali e
professionali (cui conseguono diversi titoli e
qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la
possibilità di passare da un percorso all’altro; la
valutazione periodica degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di
istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti
della stessa istituzione scolastica; i princípi della
valutazione complessiva del sistema; il modello di
alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; i
princípi di formazione degli insegnanti.
Sulla base della citata delega legislativa sono stati
emanati sei decreti legislativi volti a definire
specificamente le norme generali e i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione.
Si tratta, in particolare:
– del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma
dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
– del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
(Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché
riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1
e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76
(Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53);
– del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
(Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n. 53);
– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53);
– del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227
(Definizione delle norme generali in materia di
formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso
all’insegnamento, a norma dell’articolo 5 della legge 28
marzo 2003, n. 53), poi abrogato dall’art. 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2008).
Inoltre, in via interpretativa, sono, in linea di
principio, considerate norme generali sull’istruzione
anche quelle sull’autonomia funzionale delle istituzioni
scolastiche, di cui all’art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), quelle sull’assetto
degli organi collegiali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché quelle sulla
parità scolastica e sul diritto allo studio e
all’istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62
(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all’istruzione).
Il complesso delle suindicate fonti legislative
rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a
definire espressamente l’ambito materiale di intervento
esclusivo dello Stato, un significativo termine di
riferimento per valutare se nuove disposizioni,
contenute in altre leggi, possano essere qualificate
allo stesso modo.
22.— In siffatta indagine devono essere tenuti presenti,
altresì, i principi affermati dalla giurisprudenza
costituzionale in ordine all’assetto del riparto della
potestà legislativa tra Stato e Regioni nella materia
dell’istruzione.
Con la sentenza n. 13 del 2004, più volte richiamata
dalle stesse ricorrenti, la Corte ha affermato che «nel
complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme
generali, principî fondamentali, leggi regionali e
determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche,
si può assumere per certo che il prescritto ambito di
legislazione regionale sta proprio nella programmazione
delle rete scolastica. E’ infatti implausibile che il
legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le
Regioni di una funzione che era già ad esse conferita
nella forma della competenza delegata dall’art. 138 del
decreto legislativo n. 112 del 1998».
Successivamente, con la sentenza n. 34 del 2005 la
Corte, nel richiamare la suindicata sentenza n. 13 del
2004, ha affermato che l’ampio decentramento delle
funzioni amministrative delineato dalla legge n. 59 del
1997, ed attuato con il decreto legislativo n. 112 del
1998, ha visto delegare importanti e nuove funzioni
amministrative alle Regioni, fra cui anzitutto quelle di
programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale (art. 138, comma
1, lettera a), e di programmazione della rete scolastica
(art. 138, comma 1, lettera b).
Occorre, inoltre, fare cenno anche alla sentenza n. 120
del 2005, con cui la Corte, pronunciandosi in tema di
disciplina degli asili nido, ha chiarito che la
individuazione degli standards strutturali e qualitativi
di questi ultimi non può essere ricompresa «nelle norme
generali sull’istruzione e cioè in quella disciplina
caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione»; ciò in
quanto siffatta individuazione «presenta un contenuto
essenzialmente diverso da quello lato sensu
organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa
regionale».
Infine, con la sentenza n. 279 del 2005, la Corte ha
affermato che «che le norme generali in materia di
istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro
contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili
indistintamente al di là dell’ambito propriamente
regionale. Le norme generali così intese si
differenziano, nell’ambito della stessa materia, dai
princípi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze
unitarie, non esauriscono in se stessi la loro
operatività, ma informano, diversamente dalle prime,
altre norme, più o meno numerose».
23.— Emerge, dunque, da quanto sin qui precisato che,
come ha posto in evidenza la citata sentenza di questa
Corte n. 13 del 2004, nella materia dell’istruzione si
intrecciano «norme generali, princípi fondamentali,
leggi regionali», oltre che «determinazioni autonome
delle istituzioni scolastiche».
24.— In tale contesto assume particolare importanza la
individuazione di una precisa linea di demarcazione tra
le “norme generali sull’istruzione” e i “princípi
fondamentali” di tale materia, atteso che le prime sono
espressive di competenza legislativa esclusiva dello
Stato e i secondi di competenza, pure statale, ma nel
quadro di una competenza di tipo concorrente con quella
regionale.
Al riguardo, prendendo le mosse dal complesso di
disposizioni costituzionali e legislative qualificate
espressamente quali norme generali sull’istruzione, alla
luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza di
questa Corte sopra richiamata, può ritenersi che
appartengono a tale categoria quelle disposizioni
statali che definiscono la struttura portante del
sistema nazionale di istruzione e che richiedono di
essere applicate in modo necessariamente unitario ed
uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando,
mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale
parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del
servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo
costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e
la parità tra le scuole statali e non statali in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo
ambito si colloca anche la disciplina relativa alla
«autonomia delle istituzioni scolastiche», facenti parte
del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa
espresso riferimento il terzo comma dell’art. 117 della
Costituzione.
Le norme sin qui richiamate ? che, dettando discipline
che non necessitano di ulteriori svolgimenti normativi a
livello di legislazione regionale, delineano le basi del
sistema nazionale di istruzione ? sono funzionali, anche
nei lori profili di rilevanza organizzativa, ad
assicurare, mediante – si ribadisce – la previsione di
una offerta formativa sostanzialmente uniforme
sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale
del Paese, nel rispetto della libertà di insegnamento di
cui all’art. 33, primo comma, Cost.
È bene aggiungere, ma il punto verrà ripreso nel
prosieguo, che le disposizioni contenenti norme generali
sull’istruzione possono legittimamente prevedere
l’emanazione di regolamenti statali proprio perché
adottati nell’ambito di una competenza legislativa
esclusiva dello Stato, in conformità a quanto
espressamente previsto dall’art. 117, sesto comma, Cost.
25.— Appartengono, invece, alla categoria delle
disposizioni espressive di princípi fondamentali della
materia dell’istruzione, anch’esse di competenza
statale, quelle norme che, nel fissare criteri,
obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad
assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul
territorio nazionale in ordine alle modalità di
fruizione del servizio dell’istruzione, da un lato, non
sono riconducibili a quella struttura essenziale del
sistema d’istruzione che caratterizza le norme generali
sull’istruzione, dall’altro, necessitano, per la loro
attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione)
dell’intervento del legislatore regionale il quale deve
conformare la sua azione all’osservanza dei principi
fondamentali stessi.
In particolare, lo svolgimento attuativo dei predetti
principi è necessario quando si tratta di disciplinare
situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le
specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche
sotto il profilo socio-economico. In questa prospettiva
viene in rilievo, come si dirà oltre nell’analisi delle
specifiche censure prospettate, sia il settore della
programmazione scolastica regionale sia quello inerente
al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.
La relazione tra normativa di principio e normativa di
dettaglio, negli ambiti sopra indicati, va intesa, come
questa Corte ha avuto modo di affermare, nel senso che
alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi,
essendo riservata alla seconda l’individuazione degli
strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti
obiettivi (sentenze n. 430 del 2007 e n. 181 del 2006).
In altri termini, la funzione dei principi fondamentali
è quella di costituire un punto di riferimento in grado
di orientare l’esercizio del potere legislativo
regionale (sentenza n. 177 del 1988). Ciò implica, nella
concreta attuazione, che i principi fondamentali della
materia, operando sostanzialmente da raccordo tra le
“norme generali” e quelle di competenza regionale in
tema di istruzione, passano attraverso il termine medio
della legislazione delle Regioni, adottata nell’ambito
di scelte riservate all’autonomia del legislatore
regionale; scelte che, legate a valutazioni coinvolgenti
le specifiche realtà territoriali delle Regioni, anche
sotto il profilo socio-economico, operino nel quadro di
una discrezionalità volta a garantire la diretta
presenza delle Regioni medesime nella disciplina del
servizio scolastico sul territorio, nel rispetto dei
princípi fondamentali fissati dal legislatore statale,
nonché, ovviamente, delle “norme generali
sull’istruzione”. In questa prospettiva, dunque, la
legislazione di principio svolge una funzione di
coordinamento e collegamento tra il sistema scolastico
nazionale, nella sua essenza strutturale, e gli ambiti
di disciplina, connessi alle specificità territoriali,
demandati alla competenza delle Regioni (sul rapporto
tra diversi livelli di competenza e sulla funzione dei
principi fondamentali si veda, sia pure con riferimento
a fattispecie diversa da quella in esame, la sentenza n.
102 del 2008).
26.— In definitiva, deve ritenersi che il sistema
generale dell’istruzione, per sua stessa natura, riveste
carattere nazionale, non essendo ipotizzabile che esso
si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle
Regioni, limitata solo dall’osservanza dei principi
fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili
differenziazioni che in nessun caso potrebbero essere
giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta,
dunque, di conciliare, da un lato, basilari esigenze di
“uniformità” di disciplina della materia su tutto il
territorio nazionale, e, dall’altro, esigenze
autonomistiche che, sul piano locale-territoriale,
possono trovare soddisfazione mediante l’esercizio di
scelte programmatiche e gestionali rilevanti soltanto
nell’ambito del territorio di ciascuna Regione.
Resta fermo, beninteso, che, ai sensi dell’art. 116,
comma terzo, Cost., possono essere attribuite alle
Regioni a statuto ordinario – con legge dello Stato,
approvata con le modalità ivi previste, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei princípi di cui all’art. 119 Cost. –
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti, tra l’altro, le “norme generali
sull’istruzione”.
27.— Un distinto titolo di legittimazione dello Stato ad
intervenire, con la sua legislazione, in materia è,
inoltre, rinvenibile nella competenza legislativa
esclusiva relativa alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali da garantire su tutto il territorio
nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).
Non vi è dubbio, infatti, che tra i suddetti “diritti
civili e sociali” rientrano anche quelli connessi al
sistema dell’istruzione, con riferimento ai quali deve
essere garantito agli utenti del servizio scolastico un
adeguato livello di fruizione delle prestazioni
formative sulla base di standard uniformi applicabili
sull’intero territorio nazionale; ferma comunque la
possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della
loro competenza concorrente in materia, di migliorare i
suddetti livelli di prestazioni e, dunque, il contenuto
dell’offerta formativa, adeguandola, in particolare,
alle esigenze locali. Tuttavia, la fissazione dei
livelli essenziali di prestazione del servizio
scolastico non può includere la definizione dell’assetto
organizzativo e gestorio del servizio (sentenza n. 120
del 2005), che comunque non rileva nella specie.
Ulteriori titoli di legittimazione dello Stato a dettare
norme in materia possono, inoltre, essere rinvenuti
nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), in
materia di organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali ed in materia di
ordinamento civile relativamente, in particolare, alla
disciplina privatistica del rapporto di lavoro del
personale della scuola.
28.— L’analisi delle singole disposizioni oggetto di
impugnazione da parte delle Regioni ricorrenti deve,
dunque, essere condotta, in base a quanto sopra
indicato, allo scopo di verificare se tutte le
disposizioni contenute nell’art. 64 in questione (ma
soprattutto quelle del comma 4, oggetto di specifiche
censure da parte delle ricorrenti) siano
alternativamente ascrivibili alla categoria delle norme
generali sull’istruzione, a quella di princípi
fondamentali di tale materia ovvero alla normativa di
dettaglio rientrante nella specifica competenza
regionale.
29.— L’articolo richiamato, nel suo complesso, reca
norme in materia di organizzazione scolastica nazionale.
Il comma 1 precisa che, ai fini di una migliore
qualificazione dei servizi scolastici e di una piena
valorizzazione professionale dei docenti, a decorrere
dall’anno scolastico 2009-2010, sono adottati interventi
e misure volti a incrementare gradualmente di un punto
il rapporto alunni/docente, allo scopo di accostarlo ai
relativi standard europei, tenendo anche conto delle
necessità relative agli alunni diversamente abili.
Il comma 2 prevede che si proceda alla revisione dei
criteri e dei parametri fissati per la definizione delle
dotazioni organiche del personale ATA, in modo da
consentire, nel triennio 2009-2011, una riduzione
complessiva del 17 per cento della consistenza numerica
della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2007-2008; con decremento annuo non inferiore
ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire.
Il comma 3, a sua volta, come si è accennato, stabilisce
che per la realizzazione delle suddette finalità, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, deve predisporre
un piano programmatico di interventi «volti ad una
maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico».
Il comma 4, sul quale – come si è precisato – si
appuntano in modo particolare le critiche delle Regioni
ricorrenti, detta disposizioni per «l’attuazione del
piano di cui al comma 3», mediante l’emanazione di
regolamenti governativi ai sensi dell’art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), «su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata» anche modificando le
disposizioni legislative statali vigenti, come stabilito
dal citato art. 17, comma 2. E ciò al fine di provvedere
ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, sulla
base dei seguenti criteri:
«a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei
docenti;
b. ridefinizione di curricoli vigenti nei diversi ordini
di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica
della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica» (lettera
modificata dalla legge di conversione n. 133 del 2008);
«e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad
una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la
determinazione e l’articolazione dell’azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell’offerta formativa» (lettera
aggiunta dalla legge di conversione n. 133 del 2008);
«f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti» (lettera aggiunta dalla legge di
conversione n. 133 del 2008).
30.— Così precisato il contenuto specifico delle
disposizioni impugnate, deve rilevarsi come dall’esame
dei ricorsi proposti emerga che la sola Regione Piemonte
ha coinvolto nell’impugnazione proposta anche i commi 1
e 2 dell’art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008,
quali risultano dalle modificazioni disposte in sede di
conversione in legge, deducendo la violazione degli
artt. 117, 118 e 120 Cost.
L’impugnazione di detti commi deve essere dichiarata
inammissibile, in quanto priva di consistenti elementi
argomentativi atti a suffragarla. La ricorrente,
infatti, si è limitata a coinvolgere i due commi citati
in una generica deduzione d’insieme con la quale afferma
che sarebbero state pretermesse «le competenze regionali
in materia di istruzione» rientranti «nella previsione
del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione».
Analogamente inammissibile, per mancanza di deduzioni
sul punto, è l’impugnazione dei commi da 1 a 4, promossa
dalla medesima Regione in riferimento all’art. 120 Cost.
31.— Ammissibili sono, invece, le impugnazioni dei commi
3 e 4, ma soprattutto 4, proposte dalla stessa Regione
Piemonte, nonché dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio e Puglia.
I suindicati commi prevedono, da un lato, l’adozione di
un piano programmatico di settore per la realizzazione
di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico; dall’altro,
stabiliscono i criteri che debbono orientare tale
razionalizzazione, per l’attuazione della quale è
prevista l’adozione di regolamenti governativi.
32.— Prima di procedere all’analisi specifica di tali
norme è necessario sottolineare che il comma 4, nel suo
incipit, dispone che, ai fini dell’attuazione del piano
programmatico previsto al comma 3, si provvede con
regolamenti di delegificazione «a una revisione
dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico» attenendosi ai criteri
indicati nelle lettere che seguono nel comma stesso.
Sul punto è indispensabile precisare che la disposizione
in questione, correttamente interpretata, deve essere
intesa nel senso che oggetto di revisione sono le “le
caratteristiche basilari” dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico. Ciò in
coerenza con la natura di norma generale che deve essere
riconosciuta alla disposizione stessa e proprio perché
essa è diretta, nel suo insieme, ad assicurare
unitarietà ed uniformità nell’intero territorio
nazionale all’ordinamento scolastico.
33.— Ciò chiarito, le disposizioni impugnate devono
essere esaminate sotto un duplice profilo: in primo
luogo, sotto il profilo sostanziale; e, in secondo
luogo, in relazione allo strumento previsto perché esse
siano operanti.
Seguendo tale impostazione si procederà ad una analisi
disgiunta delle disposizioni inserite nelle lettere da
a) a f) del predetto comma 4, da quella contenuta nelle
lettere f-bis) ed f-ter), aggiunte in sede di
conversione in legge del decreto-legge n. 112 del 2008.
34.— Quanto al primo gruppo di disposizioni è da
ritenere, sotto un profilo d’ordine sostanzialistico,
che esse possano essere senz’altro qualificate come
“norme generali sull’istruzione”, dal momento che, per
evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della
disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad
introdurre una normativa operante sull’intero territorio
nazionale in tema: di razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso, al fine di garantire una
maggiore flessibilità nell’impiego di docenti; di
ridefinizione dei “curricoli vigenti nei diversi ordini
di scuola” attraverso la razionalizzazione dei piani di
studio e degli orari; di revisione dei criteri di
formazione delle classi; di rimodulazione
dell’organizzazione didattica delle scuole primarie; di
revisione di criteri e parametri per la determinazione
complessiva degli organici; di ridefinizione
dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di
formazione per gli adulti.
Si tratta, dunque, di disposizioni che contribuiscono a
delineare la struttura di base del sistema di
istruzione: esse non necessitano di un’ulteriore
normazione a livello regionale, e dunque non possono
essere qualificate come espressive di princípi
fondamentali della materia dell’istruzione. Si tratta,
infatti, di norme che, pur avendo un impatto indiretto
su profili organizzativi del servizio scolastico,
rispondono alla esigenza essenziale, cui si è fatto
precedentemente riferimento, di fissare standard di
qualità dell’offerta formativa volti a garantire un
servizio scolastico uniforme sull’intero territorio
nazionale.
In definitiva, dette disposizioni si sottraggono alle
censure di incostituzionalità sollevate dalle ricorrenti
nei termini in cui le stesse sono state proposte.
35.— Il secondo profilo di esame della normativa,
oggetto di censure da parte delle ricorrenti, attiene
alle modalità procedurali previste nel suindicato comma
4 e nel precedente comma 3.
Quest’ultimo, in particolare, stabilisce che, per
realizzare le finalità dell’intero art. 64, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, predisponga «un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore
efficacia ed efficienza al sistema scolastico».
Il comma 4, a sua volta, dispone che «per l’attuazione
del piano di cui al comma 3» (e per assicurarne la
puntuale attuazione) lo Stato è legittimato ad emanare
regolamenti governativi di delegificazione, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
«sentita la Conferenza unificata», anche modificando le
disposizioni legislative vigenti sulla base dei criteri
innanzi indicati.
Le suindicate disposizioni, sia per la parte in cui
prevedono e disciplinano una attività di programmazione
nazionale degli interventi diretti a rendere uniforme la
normativa in tema di istruzione sull’intero territorio
nazionale, sia per quella in cui prevedono la
possibilità di utilizzare lo strumento del regolamento
governativo, si sottraggono alle censure di
incostituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti.
Ciò in quanto la riconosciuta natura di “norme generali
sull’istruzione”, nei limiti di quanto sopra precisato,
delle disposizioni contenute nel comma 4, lettere da a)
ad f), dell’art. 64 legittima tanto l’adozione dell’atto
di programmazione, quanto la previsione della fonte
regolamentare statale per la loro concreta esecuzione.
35.1.— Più in particolare, con riferimento al predetto
atto di programmazione, non varrebbe, al fine di
infirmare le conclusioni cui si è pervenuti, fare
riferimento a quanto affermato da questa Corte con la
sentenza n. 13 del 2004, richiamata dalle ricorrenti a
sostegno delle loro tesi difensive.
Infatti, dall’esame della suindicata pronuncia emerge
indiscutibilmente che la «programmazione dell’offerta
formativa integrata tra istruzione e istruzione
professionale» di competenza delle Regioni è, come già
posto in evidenza, quella operante – sulla base anche
delle proposte degli enti locali interessati – sul
territorio regionale, vale a dire «in ambiti funzionali
al miglioramento dell’offerta formativa e, soprattutto,
alla programmazione, sul piano regionale, (...) sulla
base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento
con la programmazione dell’offerta formativa integrata»
(evidentemente, quest’ultima, di livello nazionale).
In altri termini, la citata sentenza opera una netta
distinzione tra programmazione nazionale, che, come si è
già precisato, non può spettare ad altri che allo Stato,
e programmazione regionale, originariamente delegata
alle Regioni per effetto dell’art. 138 del d.lgs. n. 112
del 1998 e poi, dopo la riforma costituzionale del 2001,
di competenza propria delle Regioni stesse per effetto
dell’art. 117, terzo comma, Cost.
La sentenza stessa non può, dunque, essere di per sé
invocata per dedurre la illegittimità costituzionale,
nel loro insieme, delle disposizioni ora impugnate, le
quali, sotto l’indicato aspetto, sono dirette a
disciplinare la pianificazione, sul piano nazionale,
dell’offerta formativa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono,
la circostanza che con il d.lgs. n. 112 del 1998 le
Regioni siano state delegate dallo Stato, sul piano
meramente amministrativo, a provvedere in materia di
programmazione scolastica (in particolare, dell’offerta
formativa), e in materia di organizzazione scolastica
territoriale, non toglie che, in sede nazionale, lo
Stato abbia un autonomo titolo di legittimazione a
dettare una disciplina legislativa generale concernente
tanto la programmazione nazionale in tema di istruzione,
quanto le linee generali sulla organizzazione scolastica
a livello nazionale. Oggetto di quella delega, lo si
ribadisce, era, né poteva essere diversamente,
l’attività amministrativa di programmazione dell’offerta
formativa a livello regionale, non già quella generale
prevista per l’intero territorio nazionale.
35.2.— Con riguardo, invece, alla potestà regolamentare,
il legislatore ha fatto espresso riferimento ai
regolamenti di delegificazione contemplati nel comma 2
dell’art. 17 della legge n. 400 del 1998.
Sul punto, è bene chiarire che il sesto comma dell’art.
117 Cost., da un lato, autorizza il legislatore statale,
come già sottolineato, ad esercitare la potestà
regolamentare in tutte le materie di legislazione
esclusiva dello Stato; dall’altro, non pone limitazioni,
in linea con la sua funzione di norma di riparto delle
competenze, in ordine alla tipologia di atto
regolamentare emanabile. Ne consegue che risulta
conforme al sistema delle fonti la previsione di
regolamenti di delegificazione anche in presenza
dell’ambito materiale in esame. Deve, anzi, ritenersi
che le “norme generali sull’istruzione” ? essendo fonti
di regolazione di fattispecie relative alla struttura
essenziale del sistema scolastico nazionale ? si
prestano a ricevere “attuazione” anche mediante
l’emanazione di atti regolamentari di delegificazione,
purché in concreto vengano rispettati il principio di
legalità sostanziale e quello di separazione delle
competenze.
Tali principi nella specie sono stati rispettati, in
quanto il legislatore statale ha posto una disciplina in
linea con il modello di delegificazione prefigurato dal
citato art. 17, comma 2.
Infatti, deve rilevarsi come la normativa in esame
abbia, in primo luogo, autorizzato l’emanazione di atti
normativi secondari delegati in una materia che non è
coperta da riserva assoluta di legge.
In secondo luogo, la disposizione censurata, contenendo
«norme generali regolatrici della materia», cui fa
riferimento il citato art. 17, rispetta il richiamato
principio di legalità sostanziale. In particolare, a
tale proposito, il legislatore ? nello stabilire che,
mediante lo strumento dei regolamenti di
delegificazione, si debba provvedere ad una revisione
dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico del sistema scolastico, da intendersi
riferito, come già rilevato, alle sole modifiche
relative alle caratteristiche generali del sistema
nazionale dell’istruzione ? ha provveduto ad una
predeterminazione contenutistica puntuale dei «criteri»
cui deve rigorosamente attenersi il Governo
nell’esercizio della potestà regolamentare delegata. La
chiara delimitazione dei settori di materia, dei
presupposti e delle condizioni cui sono strettamente
vincolati ad attenersi i regolamenti in questione
consente, pertanto, di ritenere che le disposizioni
risultanti dalla concorrenza delle predette fonti, nel
loro combinato disposto, possono essere ascritte alla
categoria delle norme generali.
Inoltre, in linea con quanto prescritto dall’art. 17,
comma 2, l’effetto modificativo delle «disposizioni
vigenti» in materia è, secondo ben noti principi
generali, riconducibile alla fonte primaria, con la
peculiarità, insita nel sistema della delegificazione,
che tale modificazione sarà concretamente operativa
soltanto al momento dell’effettiva vigenza dell’atto
regolamentare. Né varrebbe, nella specie, rilevare che
il richiamo generico alle «disposizioni legislative
vigenti» finisce per assegnare di fatto al regolamento
un potere di individuazione degli atti, anche primari,
da modificare non ammissibile alla luce del richiamato
principio di legalità. Infatti, nella specie, la
puntuale indicazione dei criteri che vincolano
l’esercizio del potere regolamentare, unitamente alla
delimitazione degli ambiti settoriali di intervento
autorizzati, consente di ritenere che il legislatore
statale abbia individuato il complesso delle fonti di
regolazione di cui si prevede la possibile
modificazione.
Infine, è necessario puntualizzare che il comma in
esame, nella parte in cui consente l’intervento di
modifica delle «disposizioni vigenti», si riferisce
ovviamente – in ragione dell’ambito materiale che viene
in esame e in ossequio al principio della separazione
delle fonti che non permette, tra l’altro, l’incidenza
di una fonte secondaria in ambiti che la Costituzione
attribuisce alla competenza di fonti regionali (da
ultimo, sentenza n. 401 del 2007) – a disposizioni
“statali” e non anche a quelle eventualmente emanate
dalle singole Regioni.
Rimane comunque fermo – è bene precisare – il controllo
di legittimità dell’esercizio del potere regolamentare
innanzi alle competenti sedi giudiziarie ed
eventualmente, ricorrendone i necessari presupposti,
anche innanzi a questa Corte mediante ricorso per
conflitto di attribuzione.
36.— Neppure può ritenersi condivisibile la tesi delle
ricorrenti secondo cui gli interventi e le misure di
razionalizzazione del sistema scolastico, di cui
innanzi, dovrebbero essere comunque adottati «d’intesa»
con la Conferenza unificata. Difatti, proprio perché si
verte in materia di competenza esclusiva dello Stato,
data la valenza delle disposizioni in esame sull’intero
territorio nazionale per le rilevate esigenze di
unitarietà ed uniformità della disciplina afferente al
servizio scolastico, deve ritenersi sufficiente – ai
fini di garantire il coinvolgimento delle Regioni in
tale operazione – la sola acquisizione del parere della
Conferenza unificata.
37.— Né può ritenersi sussistente la dedotta violazione
del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118,
primo comma, Cost.
Non è, infatti, irragionevole la scelta di assegnare
allo Stato le funzioni amministrative, considerate le
esigenze di esercizio unitario dettate dal programma di
razionalizzazione della rete scolastica, che richiede
unitarietà sia di disegno, sia di realizzazione. Nella
specie la normativa impugnata ha ravvisato come
maggiormente adatto, in ragione delle obiettive esigenze
di gestione unitaria sull’intero territorio nazionale
delle funzioni di programmazione, proprio il livello
statale. Sul piano procedimentale, la normativa stessa
ha, inoltre, previsto un sufficiente coinvolgimento dei
livelli di governo territoriali nella fase
amministrativa mediante la previsione dell’acquisizione
del parere della Conferenza unificata.
38.— A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per
quanto concerne le disposizioni (aggiunte in sede di
conversione) contenute nelle lettere f-bis) ed f-ter)
del medesimo comma 4, attesa la loro diretta incidenza
su ambiti di specifica competenza regionale.
38.1— Quanto, infatti, alla lettera f-bis), è pure vero
che essa prevede che, con atto regolamentare, si dovrà
provvedere alla «definizione di criteri, tempi e
modalità per la determinazione e l’articolazione
dell’azione di ridimensionamento della rete scolastica»;
tuttavia, agli effetti del riparto di competenza
legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è
il riferimento al dimensionamento della rete delle
istituzioni scolastiche, vale a dire ad un ambito che
deve ritenersi di spettanza regionale.
Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di
rilevare che, da un lato, l’art. 138, comma 1, lettere
a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 aveva già delegato
alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni
amministrative in materia, tra l’altro, di
programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale, nonché di
programmazione della rete scolastica; dall’altro, l’art.
3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva disposto che
«i piani di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche (…) sono definiti in conferenze provinciali
di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto
degli indirizzi di programmazione e dei criteri
generali, riferiti anche agli ambiti territoriali,
preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34
del 2005).
Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative,
la Corte ha così ritenuto, con la citata sentenza, che
«proprio alla luce del fatto che già la normativa
antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la
competenza regionale in materia di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, e quindi postulava la
competenza sulla programmazione scolastica di cui
all’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi
che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto
spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse
conferita» sia pure soltanto sul piano meramente
amministrativo.
In altri termini, la definizione del riparto delle
competenze amministrative attuato con il citato decreto
legislativo fornisce un tendenziale criterio
utilizzabile per la individuazione e interpretazione
degli ambiti materiali che la riforma del titolo V ha
attribuito alla potestà legislativa concorrente o
residuale delle Regioni.
Ed in effetti, se si ha riguardo all’obiettivo
perseguito dalla disposizione in esame, si deve
constatare che la preordinazione dei criteri volti alla
attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed
immediata incidenza su situazioni strettamente legate
alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze
socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono
e devono essere apprezzate in sede regionale, con la
precisazione che non possono venire in rilievo aspetti
che ridondino sulla qualità dell’offerta formativa e,
dunque, sulla didattica.
E non è senza significato che il comma 4-quater dello
stesso art. 64, introdotto dall’art. 3, comma 1, del
successivo decreto-legge n. 154 del 2008, come
convertito nella legge n. 189 del 2008, abbia previsto –
in sostanziale discontinuità con quanto contenuto nella
disposizione censurata – che le Regioni e gli enti
locali, «nell’ambito delle rispettive competenze (…)
assicurano il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche».
La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter
essere qualificata come “norma generale sull’istruzione”
nel senso prima precisato, invade spazi riservati alla
potestà legislativa delle Regioni relativi alla
competenza alle stesse spettanti nella disciplina
dell’attività di dimensionamento della rete scolastica
sul territorio.
La sussistenza di un ambito materiale di competenza
concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del
sesto comma dell’art. 117 della Costituzione che attua
il principio di separazione delle competenze,
l’emanazione di atti regolamentari.
39.2.— Analoghe considerazioni devono essere fatte anche
per quanto attiene alla lettera f-ter) del comma in
esame, la quale demanda al regolamento governativo di
prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli Comuni,
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
La disposizione contenuta in tale lettera opera una
estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva
pertinenza delle Regioni, mediante l’attribuzione allo
stesso di un compito che non gli compete, in quanto
quello della chiusura o dell’accorpamento degli istituti
scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di
sicura competenza regionale proprio perché strettamente
legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento
è demandato agli organi regionali.
La disposizione in esame, per il suo contenuto
precettivo, non può, pertanto, trovare svolgimento in
sede regolamentare, atteso che, per le ragioni già
indicate, al regolamento governativo non è consentito
intervenire, in ossequio al principio della separazione
delle competenze, in ambiti materiali la cui disciplina
spetta anche alle fonti regionali.
È, però, bene puntualizzare, che non sussistono dubbi in
ordine alla facoltà spettante alle Regioni e agli enti
locali di prevedere misure volte a ridurre, nei casi in
questione, il disagio degli utenti del servizio
scolastico, proprio per l’impatto che tali eventi hanno
sulle comunità insediate nel territorio e con riguardo
alle necessità dell’utenza delle singole realtà locali.
La norma impugnata deve, dunque, essere dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dell’art.
117, comma terzo, Cost., fermo restando che l’obiettivo
di consentire l’adozione delle predette misure può
essere raggiunto sulla base di autonome determinazioni
assunte in sede locale.
39.3.— Conclusivamente, poiché si è in presenza di
disposizioni che, nei limiti innanzi precisati, non sono
riconducibili alla categoria delle norme generali di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non
possono, quindi, formare oggetto di disciplina
regolamentare da parte dello Stato, deve essere
dichiarata la illegittimità costituzionale delle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 4 dell’art. 64 del d.l. n. 112
del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di
conversione n. 133 del 2008, mentre, per il resto,
devono essere respinti i ricorsi proposti nei confronti
del comma 3 e del comma 4, lettere da a) a f), del
medesimo comma.
40.— L’istanza di sospensione formulata dalle Regioni
Piemonte e Calabria deve ritenersi assorbita dalla
presente pronuncia.
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservate a separate decisioni le restanti questioni di
legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi
indicati in epigrafe;
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 64,
comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria), come convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla
Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric.
n. 68 del 2008);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 64, commi 3 e 4, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in
riferimento all’art 120 Cost., dalla Regione Piemonte
con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 64, commi 3 e 4, lettere da a)
ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118
Cost., nonché al principio di leale collaborazione,
dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008),
Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e
Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;
5) dichiara estinto il giudizio concernente l’art. 64,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008, introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni
contabili con le autonomie locali), promosso dalla
Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara la cessazione della materia del contendere
in ordine alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, introdotto dall’art. 3 del
decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento,
nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e
secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97,
117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo
comma, 119, primo e secondo comma, 120 della
Costituzione, nonché al principio di leale
collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte
(ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008),
Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati
in epigrafe;
7) dichiara la cessazione della materia del contendere
in ordine alla questione di legittimità costituzionale
dell’art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, introdotto dall’art. 3 del
decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell’art. 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università), come
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in
riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d),
del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),
agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di
pubblica istruzione), all’art. 117, terzo comma, 118 e
120, secondo comma, Cost., con riguardo all’art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di
buon andamento dell’attività amministrativa e di leale
collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2009.
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