|
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.
31 e 32 della legge della Regione Calabria 5 aprile 2008
n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 9 giugno 2008, depositato in
cancelleria il 17 giugno 2008 ed iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 2008.
Udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il
Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che con ricorso ex articolo 127 della
Costituzione, notificato il 9 giugno 2008 e depositato
il successivo 17 giugno, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, censura – in relazione agli
articoli 117, primo, secondo, terzo e quarto comma,
della Costituzione – gli articoli 31 e 32 della legge 5
aprile 2008, n. 8 della Regione Calabria (Riordino
dell'organizzazione turistica regionale), in quanto
eccedenti la competenza legislativa regionale;
che l'art. 31 individua varie «figure delle professioni
turistiche» tra cui la guida naturalistico-ambientale,
l'animatore del patrimonio e delle risorse culturali, il
promotore turistico delle risorse ambientali e
culturali, il programmatore e promotore turistico, tutte
istituite ex novo dalla Regione, senza alcun riferimento
nell'ambito della legislazione nazionale (legge 29 marzo
2001, n. 135 – Riforma della legislazione nazionale del
turismo);
che, secondo il ricorrente, la norma regionale suddetta
si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.
– che riconosce allo Stato ed alle Regioni la competenza
legislativa concorrente in materia di professioni – in
quanto viola il principio fondamentale per cui
l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili, è riservata allo Stato (cfr. sentenze
n. 353 del 2003, n. 319 del 2005, n. 424 del 2005 e n.
179 del 2008);
che, in particolare, il comma 8 dell'art. 31, in quanto
dispone che la Giunta regionale è chiamata a definire i
titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche, eccede dalla
competenza regionale concorrente e viola il principio
fondamentale che riserva allo Stato non solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la
definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli
necessari per l'esercizio di ciascuna professione;
che, l'art. 32, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma
2, della citata legge regionale, attribuisce alla
Provincia le funzioni relative all'indizione ed
espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche, alla tenuta ed istituzione
degli elenchi delle professioni indicate, nonché alla
promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e
riqualificazione;
che, anche queste ultime disposizioni – a giudizio del
ricorrente – eccedono dalla competenza regionale in
quanto rientrano nella competenza statale sia
l'individuazione delle figure professionali, con i
relativi profili ed ordinamenti didattici, sia
l'istituzione di nuovi albi, sia l'organizzazione di
corsi di aggiornamento e riqualificazione delle
professioni (cfr. sentenze n. 355 del 2005, n. 153, n.
423, n. 424 e n. 449 del 2006, nonché n. 179 del 2008);
che considerazioni analoghe valgono per i commi 3 e 5
del medesimo art. 32 in materia di elenchi provinciali
delle professioni turistiche ed in materia di rilascio
delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio delle
professioni turistiche;
che la Regione Calabria non si è costituita nel presente
giudizio;
che, intervenuta – in data successiva al ricorso – la
legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, abrogativa di
tutte le disposizioni impugnate, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha formalizzato atto di rinunzia
al ricorso, con atto notificato alla Regione Calabria in
data 24 marzo 2009.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio
della parte resistente, la rinunzia al ricorso comporta
di per sé – ai sensi dell'art. 25 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale – l'estinzione del processo (ex plurimis,
ordinanze n. 48 del 2009, n. 313 del 2007 e n. 418 del
2006).
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA
|