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LA CORTE
COSTITUZIONALE
ha
pronunciato la seguente sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
503, commi 5 e 6, del codice di procedura penale,
promosso dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata
di Augusta, nel procedimento penale a carico di
M.A.J.F.F. e L.N.S., con ordinanza del 13 marzo 2007,
iscritta al n. 857 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
5, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il
Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza depositata il 13 marzo 2007, il
Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Augusta, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
e 111, quarto comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 503, comma 5, del codice procedura penale,
nella parte in cui non prevede che «le dichiarazioni
alle quali il difensore aveva diritto di assistere
assunte dal pubblico ministero o dalla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero», impiegate
per le contestazioni all'imputato nel corso dell'esame
ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, «non possono
essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro
consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.»;
b) dell'art. 503, comma 6, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede che «le dichiarazioni, rese a norma
degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod.
proc. pen.», parimenti impiegate per le contestazioni
all'imputato nel corso dell'esame, «non possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro
consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.».
Il giudice a quo premette che, durante il dibattimento
in un processo nei confronti di M.A.J.F.F. e L.N.S.,
imputati del delitto di cui agli artt. 110 del codice
penale e 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), l'imputato M.A.J.F.F.,
esaminato nell'udienza del 5 luglio 2005 e, con
l'assistenza di un interprete, nell'udienza del 30
giugno 2006, aveva negato la responsabilità propria e
del coimputato, dando una versione dei fatti diversa da
quella risultante dai verbali degli interrogatori resi,
nella fase delle indagini, al pubblico ministero il 22
febbraio 2002, al giudice per le indagini preliminari in
sede di udienza di convalida dell'arresto il 25 febbraio
2002 e alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico
ministero, il 6 marzo 2002, quando aveva ammesso i fatti
contestati e indicato L.N.S. come concorrente nel reato.
Aggiunge che, nell'udienza del 5 luglio 2005, su
richiesta del pubblico ministero e con l'opposizione
della difesa, detti verbali, in quanto utilizzati per le
contestazioni, erano stati acquisiti al fascicolo per il
dibattimento ai sensi dell'art. 503, comma 5, cod. proc.
pen.
Ciò premesso, il rimettente osserva – in punto di
rilevanza delle questioni – che, in base ad un asserito
«diritto vivente, espresso dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione e dalla stessa Corte
costituzionale», le precedenti dichiarazioni difformi
rese dall'imputato davanti al pubblico ministero, alla
polizia giudiziaria delegata e al giudice nella fase
delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare,
in quanto utilizzate per le contestazioni ed acquisite
al fascicolo per il dibattimento ai sensi dei commi 5 e
6 dell'art. 503 cod. proc. pen., assumerebbero piena
efficacia probatoria al fine dell'accertamento dei fatti
«non solo nei confronti dell'imputato che le ha rese con
la (possibilità della) presenza del difensore, ma anche
nei confronti dei coimputati il cui difensore non aveva
diritto di assistervi e che non hanno prestato il
consenso all'utilizzazione delle stesse» (sono citate
plurime sentenze della Corte di cassazione e la sentenza
della Corte costituzionale n. 255 del 1992).
Di conseguenza, nel giudizio a quo, il rimettente
sarebbe tenuto a valutare il contenuto dei verbali
dianzi indicati anche ai fini dell'affermazione della
responsabilità del coimputato, il cui difensore non
aveva diritto di assistere alle dichiarazioni in essi
documentate e che non aveva consentito alla loro
utilizzazione: donde la rilevanza delle questioni.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
– dopo aver effettuato un excursus sull'evoluzione della
disciplina in tema di formazione e valutazione della
prova, avutasi successivamente all'entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale – rileva come, a
seguito della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2, di riforma dell'art. 111 Cost., e della legge 1°
marzo 2001, n. 63, di attuazione della riforma, la
disciplina in parola risulti ora interamente ispirata al
«principio del contraddittorio nella formazione della
prova, sia nella sua dimensione oggettiva sia nella sua
dimensione soggettiva», con le sole eccezioni previste
dal quinto comma del nuovo art. 111 Cost. Ne consegue,
tra l'altro, che norme, quali, ad esempio, quelle degli
artt. 238 e 513 cod. proc. pen., che continuano a
prevedere l'utilizzabilità in dibattimento dei verbali
contenenti precedenti dichiarazioni rese dall'imputato,
hanno un tratto comune consistente «in ciò che o si
tratta di atti alla cui assunzione il difensore
dell'imputato ha potuto partecipare e allora la prova si
è già formata nel contraddittorio delle parti (in
conformità al precetto del quarto comma dell'art. 111
Cost.) ovvero l'imputato ha prestato il suo consenso
all'acquisizione dell'atto e allora si rende operante
una delle deroghe previste dal quinto comma dell'art.
111 Cost.».
A fronte di tale quadro normativo – ad avviso del
rimettente – le disposizioni censurate dovrebbero
ritenersi lesive, in parte qua, degli artt. 24, secondo
comma, e 111, quarto comma, Cost.
Il primo parametro risulterebbe vulnerato in quanto la
possibilità di utilizzare le dichiarazioni difformi rese
dall'imputato prima del dibattimento nei confronti di
altri, senza il loro consenso, violerebbe il diritto di
difesa dei coimputati, i cui difensori non abbiano
potuto partecipare all'assunzione delle dichiarazioni
stesse.
L'art. 111, quarto comma, Cost. sarebbe leso, a sua
volta, essendosi la prova formata in contraddittorio
solo con l'imputato il cui difensore aveva diritto di
assistere all'atto e non con gli altri imputati, i cui
difensori erano privi di analogo diritto. Il nuovo testo
dell'art. 111 Cost. avrebbe accolto, difatti, una
concezione «massimalista» del contraddittorio, alla luce
della quale «prova formata in contraddittorio» è
unicamente la dichiarazione resa nel corso dell'esame
incrociato: mentre sarebbe stata respinta la concezione
«minore», secondo cui deve ritenersi «formata in
contraddittorio» anche la «prova complessa» che si
compone della dichiarazione dibattimentale e del
«precedente difforme», introdotto mediante la
contestazione. La dichiarazione utilizzata per la
contestazione, difatti, è «un mezzo che serve al
contraddittorio», in quanto costringe l'esaminato a
rendere conto del mutamento della versione dei fatti, ma
non è, di per sé, formata in contraddittorio: onde non
potrebbe essere utilizzata come prova del fatto.
A conferma dell'assunto, il rimettente ricorda come la
Corte costituzionale, nel rigettare questioni di
legittimità costituzionale del regime di «esclusione
probatoria» previsto dall'art. 500 cod. proc. pen. con
riferimento all'esame testimoniale, abbia reiteratamente
affermato che l'art. 111 Cost. ha attribuito risalto
costituzionale al principio del contraddittorio, anche
«nella prospettiva della impermeabilità del processo,
quanto alla formazione della prova, rispetto al
materiale raccolto in assenza della dialettica tra le
parti». Opzione, questa, alla cui stregua deve ritenersi
del tutto coerente «la previsione di istituti che mirino
a preservare la fase del dibattimento – nella quale
assumono valore paradigmatico i principi dell'oralità e
del contraddittorio – da contaminazioni probatorie
fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle
indagini preliminari» (vengono citate le ordinanze n.
396, n. 365 e n. 36 del 2002).
2. – È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili
o infondate.
La difesa erariale eccepisce, in via preliminare,
l'insufficienza della motivazione sulla rilevanza,
avendo il rimettente omesso di descrivere con
completezza la fattispecie sottoposta al suo esame e
avendo esposto le questioni di costituzionalità senza
sufficienti riferimenti ai fatti di causa, in
particolare senza chiarire «l'incidenza delle
dichiarazioni rese dal M. nell'ambito dell'intero quadro
probatorio».
Sotto altro profilo, le questioni andrebbero ritenute
inammissibili in quanto nell'ordinanza di rimessione non
si precisa se, in occasione degli interrogatori
acquisiti al fascicolo per il dibattimento, sia stato
osservato il disposto dell'art. 64, comma 1 [recte: 3],
lettera c), cod. proc. pen., in forza del quale
l'imputato deve essere preventivamente avvisato della
circostanza che, se renderà dichiarazioni concernenti la
responsabilità di altri, in ordine a tali dichiarazioni
assumerà la qualità di testimone, salve le garanzie
dell'art. 197-bis cod. proc. pen. Detta omissione
impedirebbe, infatti, di individuare l'«esatto parametro
normativo» alla stregua del quale condurre il giudizio
di costituzionalità.
Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate.
I dubbi di costituzionalità del rimettente
risulterebbero privi di consistenza proprio alla luce
della disciplina dettata del citato art. 64 cod. proc.
pen., che prevede, al comma 2, l'inutilizzabilità
assoluta delle dichiarazioni nei confronti dei chiamati
in reità o correità, qualora l'avviso sopra ricordato
non sia stato dato; mentre – nel caso contrario di
effettuazione dell'avviso – avendo il soggetto assunto
la posizione di testimone con riferimento alle
dichiarazioni concernenti altri, troverà applicazione il
regime delle contestazioni previsto per l'esame
testimoniale dall'art. 500 cod. proc. pen., che richiede
il «contraddittorio pieno».
In ogni caso, il giudice a quo avrebbe omesso di
verificare la praticabilità di una interpretazione
diversa e conforme a Costituzione delle norme
contestate, peraltro agevolmente ricavabile da una
lettura sistematica delle stesse: interpretazione alla
luce della quale l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento delle dichiarazioni difformi dell'imputato,
prevista dai commi 5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen. –
acquisizione che conferisce a dette dichiarazioni il
valore di prova piena – riguarderebbe unicamente le
dichiarazioni autoaccusatorie; non, invece, le
dichiarazioni «eteroaccusatorie», le quali, in base al
«principio generale» desumibile dall'art. 500 cod. proc.
pen., potrebbero essere valutate ai soli fini della
credibilità del dichiarante.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di
Augusta, dubita della legittimità costituzionale del
comma 5 dell'art. 503 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che «le dichiarazioni
alle quali il difensore aveva diritto di assistere
assunte dal pubblico ministero o dalla polizia
giudiziaria su delega del pubblico ministero non possono
essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro
consenso, salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.». Dubita,
altresì, della legittimità costituzionale del comma 6
del medesimo art. 503, nella parte in cui non prevede
che «le dichiarazioni, rese [al giudice] a norma degli
articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 cod. proc.
pen., non possono essere utilizzate nei confronti di
altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i
presupposti di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc.
pen.».
I quesiti di costituzionalità non coinvolgono, dunque,
l'intera disciplina dei commi 5 e 6 dell'art. 503 cod.
proc. pen., che prevedono l'acquisizione al fascicolo
per il dibattimento delle sopra indicate dichiarazioni,
ove impiegate per le contestazioni all'imputato durante
l'esame a norma del comma 3 del medesimo articolo. Essi
investono, di contro, unicamente lo specifico profilo
dell'utilizzabilità di tali dichiarazioni come prova dei
fatti riferiti – oltre che nei confronti dell'imputato
dichiarante – anche nei confronti dei coimputati che non
abbiano prestato il loro consenso e il cui difensore non
abbia potuto partecipare all'assunzione delle
dichiarazioni stesse; e ciò, anche fuori dei casi
eccezionali previsti dall'art. 500, comma 4, cod. proc.
pen. con riguardo all'esame testimoniale.
Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
violerebbero, per tal verso, l'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, in quanto attribuirebbero piena
valenza probatoria ad un atto a contenuto dichiarativo
nei confronti di soggetti rimasti estranei alla sua
formazione e che quindi non erano in condizione di far
valere, in quella occasione, il proprio diritto di
difesa.
Sarebbe leso, inoltre, il principio del «contraddittorio
nella formazione della prova», enunciato dall'art. 111,
quarto comma, Cost., perché si consentirebbe di
utilizzare nel processo, ai fini della decisione sul
merito della res iudicanda, il contenuto di
dichiarazioni rese da uno degli imputati senza che vi
sia stata la possibilità di controesaminarlo da parte
dei difensori degli altri imputati: e ciò, anche quando
non ricorrano le fattispecie di deroga previste
dall'art. 111, quinto comma, Cost.
2. – In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di
inammissibilità delle questioni per difetto di
motivazione sulla rilevanza, formulate dall'Avvocatura
generale dello Stato sul duplice rilievo che il giudice
a quo avrebbe omesso, da un lato, di indicare
l'incidenza sul quadro probatorio complessivo degli
interrogatori acquisiti e, dall'altro, di specificare se
per tali atti fosse stato dato l'avviso previsto
dall'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen.
Il primo rilievo attiene, infatti, al merito della res
iudicanda, laddove il quesito di costituzionalità
investe il profilo preliminare, di ordine processuale,
relativo all'utilizzabilità nei confronti dei coimputati
del materiale probatorio acquisito ai sensi dell'art.
503, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Non era necessario,
quindi, che nell'ordinanza di rimessione si specificasse
se gli interrogatori acquisiti fossero concretamente
idonei a orientare il giudizio sull'imputazione, essendo
questa una valutazione che attiene al momento della
decisione, quando, ai sensi dell'art. 546, comma 1, cod.
proc. pen., il giudice è tenuto a valutare tutti i
risultati probatori per affermarne o escluderne la
decisività.
Quanto, poi, al secondo rilievo, la circostanza che il
giudice rimettente abbia accertato l'avvenuta
formulazione dell'avviso previsto dall'art. 64, comma 3,
lettera c), cod. proc. pen. è da ritenere implicita nel
fatto che le dichiarazioni, recate dai verbali poi
acquisiti, siano state utilizzate, senza alcuna
eccezione di parte e senza alcun rilievo d'ufficio, per
le contestazioni previste dal comma 3 dell'art. 503 cod.
proc. pen., necessariamente preliminari all'acquisizione
al fascicolo per il dibattimento.
3. – Nel merito, le questioni non sono fondate.
3.1. – Il giudice a quo muove dal presupposto che, in
base alle norme censurate, le precedenti dichiarazioni
difformi, rese dall'imputato prima del giudizio e
utilizzate per le contestazioni, assumano – una volta
acquisite al fascicolo per il dibattimento – piena
efficacia probatoria senza limitazioni non solo nei
confronti dell'imputato che le ha rese, ma anche dei
coimputati.
I commi 5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen.,
recherebbero quindi, sotto questo profilo, una
disciplina in tema di formazione della prova affatto
diversa dalla vigente in forza di altre norme, in
particolare quelle di cui agli artt. 238 e 513 cod.
proc. pen., che, ammettendo l'utilizzabilità in
dibattimento dei verbali contenenti precedenti
dichiarazioni rese dall'imputato, la subordinano o alla
partecipazione del difensore o al consenso
all'acquisizione dell'atto.
Tale ricostruzione delle fattispecie oggetto di
rimessione si assume costituire il «diritto vivente,
espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale», ma in contrasto
con i parametri costituzionali evocati.
Tuttavia, l'esame delle sentenze di legittimità e
costituzionali indicate a sostegno del presupposto
interpretativo fatto proprio dal giudice a quo consente
di apprezzare che si tratta o di richiami non pertinenti
o di decisioni emesse prima della modifica dell'art. 111
Cost., operata dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, e delle conseguenti riforme al codice di
procedura penale apportate dalla legge 1° marzo 2001, n.
63. Quindi, i principi affermati in dette decisioni non
sono più attuali né conformi ai dati normativi di
riferimento.
3.2. – La censura di incostituzionalità involge la più
ampia problematica del “valore probatorio” da attribuire
agli atti a contenuto dichiarativo assunti nelle fasi
precedenti il giudizio per attività unilaterale dei
soggetti processuali, in particolare del pubblico
ministero.
Il processo penale è ora regolato dal principio del
«contraddittorio nella formazione della prova»,
enunciato dal quarto comma dell'art. 111 Cost., il quale
comporta che tutte le parti devono essere poste in grado
di partecipare attivamente al momento genetico, e non
soltanto di formulare a posteriori valutazioni su
elementi acquisiti unilateralmente. Ne discende
l'impermeabilità del processo rispetto al materiale
raccolto in assenza della dialettica tra le parti.
Per le prove dichiarative, il contraddittorio e il suo
necessario corollario della oralità sono ora, nel
dibattimento, regola generale – fuori delle tassative
fattispecie derogatorie delineate dal nuovo dettato
costituzionale – per cui gli istituti che mirano a
preservarlo da contaminazioni probatorie fondate su atti
unilateralmente assunti nelle fasi antecedenti devono
necessariamente essere valutati in coerenza con gli
enunciati dell'art. 111 Cost.
La legge n. 63 del 2001, attuativa dei principi del
giusto processo, pur avendo mutato la regola di
utilizzabilità delle dichiarazioni servite per le
contestazioni al testimone e ripristinata l'esclusione
probatoria contenuta nella stesura iniziale del codice,
ha lasciato inalterata la disciplina prevista dai commi
5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen.
Derogando al principio d'irrilevanza probatoria delle
dichiarazioni rese durante le indagini, si continua a
prevedere l'acquisizione al fascicolo per il
dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle
dichiarazioni difformi rese dall'imputato in precedenza,
cui il difensore aveva diritto di assistere.
Peraltro e conformemente a quanto stabilito da questa
Corte, nella nuova prospettiva indicata dall'art.111
Cost. «l'istituto delle contestazioni – proprio perché
configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione
processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di
fuori del contraddittorio – non può mai atteggiarsi alla
stregua di un meccanismo di acquisizione illimitato e
incondizionato di quelle dichiarazioni» (ordinanza n. 36
del 2002; si veda anche già l'ordinanza n. 440 del
2000).
3.3. – L'interpretazione della disciplina censurata
offerta dal giudice a quo non può, quindi, essere
ritenuta adeguata all'attuale quadro normativo.
In particolare, per quanto concerne l'aspetto che al
presente interessa, precise esigenze, non solo di
lettura conforme al disposto dell'art. 111, quarto
comma, Cost., ma anche – e prima ancora – di coerenza
sistematica, rispetto alla regolamentazione complessiva
della materia attualmente racchiusa nel codice di rito,
impongono di ritenere che il recupero probatorio per
effetto delle contestazioni, prefigurato dai commi 5 e 6
dell'art. 503 cod. proc. pen., non operi comunque ai
fini dell'affermazione della responsabilità di soggetti
diversi dal dichiarante.
Al riguardo, va rilevato, anzitutto, che le regole
generali per l'interrogatorio sono state modificate
dalla legge n. 63 del 2001. L'art. 64 cod. proc. pen.
ora prevede che, prima che abbia inizio
l'interrogatorio, la persona deve essere avvisata che le
sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei
suoi confronti e che, se renderà dichiarazioni su fatti
che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in
ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone.
L'avvertimento indica al dichiarante la “sorte” che
avranno nel dibattimento le sue dichiarazioni, qualora
non intenda avvalersi della facoltà di non rispondere, e
la norma è stata ritenuta da questa Corte applicabile
anche all'esame dibattimentale dell'imputato, sul
presupposto dell'esistenza di una «consistente serie di
dati sostanziali i quali depongono per l'appartenenza
dei due atti processuali – l'interrogatorio e l'esame –
a un medesimo genus» (ordinanza n. 191 del 2003).
In tutti i casi, pertanto, in cui l'imputato –
dichiarante erga alios – non versi in situazione di
incompatibilità a testimoniare (alla stregua, in
particolare, dell'art. 197-bis cod. proc. pen.,
introdotto anch'esso dalla legge n. 63 del 2001), trova
diretta applicazione la disciplina dettata dall'art. 500
cod. proc. pen. per l'esame testimoniale: disciplina a
fronte della quale le pregresse dichiarazioni difformi
dell'imputato sulla responsabilità altrui, lette per la
contestazione, sono utilizzabili dal giudice solo per
valutare la credibilità del dichiarante e non
costituiscono prova dei fatti in esso affermati (comma
2), salvo ricorrano le speciali ipotesi previste dal
comma 4.
Ma la conclusione non può essere diversa neppure quando
ricorra una situazione di incompatibilità all'assunzione
dell'ufficio di testimone.
Le regole sull'esame testimoniale, di cui al citato art.
500 cod. proc. pen., risultano attualmente richiamate,
difatti – in luogo di quelle dell'art. 503 – anche
dall'art. 210 cod. proc. pen.: norma questa – parimenti
oggetto di profonda revisione da parte della legge
attuativa dei principi del giusto processo – che fissa i
modi con i quali è possibile acquisire il contributo
probatorio delle persone imputate in un procedimento
connesso o di un reato collegato, che siano
incompatibili come testimoni (quale, tra gli altri,
l'imputato di concorso nel medesimo reato, nei cui
confronti non sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile: ipotesi ricorrente nel giudizio a quo).
Dall'anzidetto rinvio si desume, dunque, che le
dichiarazioni contra alios rese da uno di detti imputati
nelle fasi anteriori al giudizio, ancorché acquisite al
fascicolo del dibattimento a seguito di contestazione,
hanno la stessa limitata valenza probatoria delle
precedenti dichiarazioni difformi utilizzate per le
contestazioni nell'esame testimoniale.
Questa Corte ha d'altro canto stabilito, fin dalla
sentenza n. 361 del 1998, che le disposizioni del citato
art. 210 cod. proc. pen. – riferite testualmente alla
sola ipotesi nella quale nei confronti della persona da
esaminare si proceda separatamente – debbano applicarsi
anche all'esame del coimputato nel medesimo procedimento
su fatti concernenti la responsabilità di altri, già
oggetto di precedenti dichiarazioni rese all'autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata dal
pubblico ministero. E questo ad evitare una disparità di
trattamento del tutto irrazionale, posto che «la figura
del dichiarante erga alios, sia esso imputato nel
medesimo procedimento o in separato procedimento
connesso, è sostanzialmente identica, in quanto l'esame
sul fatto altrui viene condotto su un imputato che
assume l'una piuttosto che l'altra veste per ragioni
meramente processuali e occasionali».
Le norme censurate hanno, dunque, all'interno del
sistema, un significato diverso da quello ipotizzato dal
rimettente, il quale fonda, così, i quesiti di
costituzionalità su una erronea premessa ermeneutica. I
commi 5 e 6 dell'art. 503 cod. proc. pen. – anche alla
stregua del rinvio, operato dal comma 4, all'art. 500,
comma 2, dello stesso codice – comportano che le
dichiarazioni rese nelle fasi anteriori al giudizio
dall'imputato possono essere utilizzate, per quel che
concerne la responsabilità dei coimputati, ai soli fini
di valutare la credibilità del dichiarante, salvo che
gli stessi coimputati prestino consenso
all'utilizzazione piena ovvero ricorrano le circostanze
indicate dall'art. 500, comma 4. Il che rende coerente
la disciplina anche con quanto è disposto dall'art. 513,
comma 1, cod. proc. pen., che ammette la lettura in
dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato
nelle fasi anteriori, quando egli sia contumace o
assente o rifiuti di rendere l'esame, ma
significativamente aggiunge che «tali dichiarazioni non
possono essere utilizzate nei confronti di altri senza
il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti di
cui all'articolo 500, comma 4».
per questi
motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 503, commi 5 e 6, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
24, secondo comma, e 111, quarto comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione
distaccata di Augusta, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno
2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2009.
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