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Corte dei Conti,  Sezione I giurisdizionale centrale d'appello, sentenza 7 giugno 2005, n.191
Sentenza di condanna in grado d'appello - Revocazione ex art. 395, 4 comma, c.p.c - Errore di fatto revocatorio - Mancata lettura deposizioni testimoniali - Configurabilità

La Sezione Prima Giurisdizionale centrale  d’appello

Presidente: C. De Rose – Relatore: R. Di Passio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui si chiede la parziale revocazione, il ricorrente è stato condannato, in solido con altri, al risarcimento del danno, in favore di Poste italiane s.p.a., per € 2.405.429,00, comprensive di rivalutazione monetaria, con interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Il ricorrente, con il ricorso depositato in data 8.2.2005 e con le memorie depositate il 29.4.2005 e il 2.5.2005, chiede la revocazione della sentenza di cui in epigrafe, per la parte che lo concerne, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., previa sospensione dell’esecuzione della stessa, ai sensi dell’art. 401 c.p.c.
Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da “errore di fatto derivante dal mancato esame di documenti depositati in atti”; nella sentenza, si afferma la sua estraneità alla procedura contrattuale che ha dato luogo all’inutile acquisto di telescriventi, ma lo si ritiene corresponsabile del danno in quanto a conoscenza del pagamento di tangenti e compartecipe alle stesse (pag. 44 - 46), come si ricava dal verbale di interrogatorio del sig. P. del 31.5.1993, che avrebbero “sopita” la sua iniziale opposizione all’acquisto delle telescriventi.
Le dichiarazioni contenute in quel verbale sono state considerate solo parzialmente, non essendo state prese in considerazioni altre dichiarazioni, contenute in altri verbali di interrogatorio (memoria depositata il 29.4.2005) e, soprattutto, rese nell’incidente probatorio, in atti, svoltosi dinanzi al G.I.P., all’udienza del 26.5.1998, che escludono che, in relazione all’illecito in causa, egli abbia percepito tangenti.
In conclusione, chiede che sia sospesa l’esecuzione della sentenza impugnata e che sia revocata la stessa sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente.
Il ricorrente elenca tre errori di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello:
- il primo errore, che è a fondamento della condanna, consiste nella dichiarazione di pag. 15 del verbale del 31.5.1993, secondo cui sono state versate somme, a beneficio personale del ricorrente, su un conto corrente estero, trascurando la circostanza di fatto che, a pag. 8 dello stesso verbale, il dichiarante elenca le ditte che versavano denaro e, con riferimento all’acquisto delle telescriventi Olivetti, afferma che “Olivetti in persona di Cherubini ha effettuato versamenti prevalentemente all’estero di cui potrà dar miglior conto Lo Moro”, mentre nessun cenno si fa alla persona del dott. G. o alla pretesa percezione di somme da parte sua con riferimento a tale vicenda; subito dopo, si riferisce di altra vicenda, quella della soc. FTM (Federal Trade Misure) relativa al piano delle frequenze radiotelevisive e, con riferimento a questa vicenda, estranea al giudizio definito dalla sentenza impugnata, viene indicato il versamento su conto corrente estero di £ 1.500.000.000 (pag. 9). Pertanto, si “confonde la dazione di un miliardo e mezzo di lire che sarebbe stato versato al dott. G. a suo beneficio personale di cui a pag. 15 di tale interrogatorio e che riguarda la vicenda FTM con versamenti inesistenti a beneficio del medesimo dott. G. con riferimento alla vicenda Olivetti di cui a pag. 8 dell’interrogatorio e che era poi l’oggetto del giudizio di responsabilità erariale di cui si discorre”;
- il secondo errore di fatto “ancor più macroscopico posto in essere dal Giudice di appello sta nel fatto di non aver tenuto in nessuna considerazione il successivo e ben più probante documento, agli atti di causa, e recante l’incidente probatorio reso dal medesimo dott. P. davanti al GIP di Roma all’udienza del 26.5.1998”, in cui il P. ha rettificato le dichiarazioni riportate nel verbale del 1993, negando che i versamenti erano a beneficio personale del dott. G.. “L’evidente errore del Giudice di appello sta proprio nell’aver preso per buone e quindi nell’aver ritenuto “credibili” (pag. 46 della sentenza) le dichiarazioni rese dal dott. P. nel 1993, omettendo del tutto di prendere in considerazione il successivo incidente probatorio nel corso del quale lo stesso dott. P. con assoluta decisione escluse di aver mai versato una sola lira a favore del dott. G.”;
- il terzo errore materiale consiste nel ritenere che l’erogazione della tangente avrebbe “sopito” l’opposizione del dott. G. all’acquisto delle telescriventi. Agli atti e allo stato non risulta, neppure in sede penale, che egli abbia percepito tangenti e, comunque, non poteva incidere sull’acquisto perché completamente estraneo al relativo processo decisionale; pertanto “nessun assopimento può imputarsi al dott. G.”.
L’ing. M.D., con la memoria di costituzione e difensiva depositata il 29.4.2005, rilevato che nel ricorso per revocazione “nulla si dice con riguardo alle altre parti della sentenza impugnata ed in particolare” nei suoi riguardi, chiede che sia confermata la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti dell’ing. D..
Poste Italiane s.p.a., con comparsa di costituzione depositata il 28.4.2005, si oppone all’accoglimento del ricorso, che ritiene destituito di fondamento; la richiesta di sospensione non può essere accolta, poiché il ricorrente non indica la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 373 c.p.c., consistenti nell’esistenza del danno grave, rispetto alle condizioni soggettive delle parti, ed irreparabile, rispetto alla capacità finanziaria delle Poste italiane s.p.a., non dubitabile, di reintegrare per equivalente nel caso in cui la sentenza sia cassata.
La richiesta di revocazione non ha fondamento, in quanto il Giudice di appello ha rilevato le incongruenze contenute nella sentenza di primo grado e le circostanze addotte dal ricorrente sono irrilevanti: l’autonomia dei giudizi contabile e penale e l’autonomia degli accertamenti e delle valutazioni, soprattutto in relazione al ruolo svolto dal dott. G. nella vicenda delle tangenti, rendono irrilevante il fatto che non sia intervenuta sentenza penale di condanna in relazione alle tangenti percepite.
In conclusione, chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, onorari e competenze di giudizio.
Il Procuratore generale, in data 2.5.2005, ha depositato conclusioni con le quali evidenzia la partecipazione del ricorrente alla raccolta di pagamenti illeciti, ammessa da lui stesso, nella sua chiamata di correità del ministro per i reati di corruzione o quanto meno per il reato di violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti politici; “non sussiste quindi in alcun modo il lamentato errore di fatto in relazione alle dichiarazioni rese” dallo stesso ricorrente. Circa l’inesistenza di condanne, pende, però, processo penale al riguardo; il ricorrente era al corrente del “sistema di corruzione generale e di percezione di dazioni di danaro illecite, a prescindere dalla fattispecie specifica della vicenda delle telescriventi … in sede di incidente probatorio, il P. non effettuò alcuna ritrattazione ma si limitò ad affermare che le somme versate a G. avevano come destinazione finale il partito”. “Il ricorso per revocazione, ex art. 395 c. 4 c.p.c., è ammesso solo per un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Non è ammissibile un ricorso fondato su presunti errori di diritto. Il ricorrente in realtà censura le argomentazioni contenute nella sentenza per la valutazione dei fatti emersi nel corso degli interrogatori in sede penale. Tali censure non possono essere proposte in sede di ricorso per revocazione e quindi vanno totalmente respinte”.
Circa la richiesta di sospensione, ritiene che non esistono i presupposti e, comunque, è irrilevante, in quanto l’udienza di sospensione è stata fissata per lo stesso giorno dell’udienza del ricorso per revocazione.
In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.
Nell’udienza di discussione, le parti hanno ribadito, ulteriormente esplicitando, le argomentazioni e le richieste formulate nei rispettivi atti scritti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c., rileva l’errore di percezione, assunto a fondamento della decisione, consistente nell’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che, dall’esame della documentazione versato in atti di causa, risulti escluso in modo incontrovertibile (Cassaz., III, 17.1.2003 n. 605).
L’errore di fatto revocatorio è configurabile anche con riguardo alla mancata lettura delle deposizioni raccolte ovvero all’erronea percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice (Cassaz., 18.12.1986 n. 7679).
Nella specie, il Giudice di appello ha omesso di considerare la deposizione, in atti di causa, resa dal dott. P., in sede di incidente probatorio, dinanzi al G.I.P. del tribunale di Roma, all’udienza del 26.5.1998.
La dichiarazione contenuta in questo atto è rilevante ai fini della qualificazione della posizione del ricorrente, assolto in primo grado, nel giudizio di cui trattasi.
Secondo il Giudice di appello, il ricorrente, ancorché estraneo alla decisione ed al procedimento contrattuale in forza dei quali è stato effettuato l’acquisto delle telescriventi, è stato ritenuto compartecipe dello stesso acquisto, rilevatosi inutile e, quindi, dannoso per il patrimonio delle Poste italiane s.p.a., in forza delle tangenti “percepite”, che hanno “sopita” la sua opposizione alla stipula del contratto (pagg. 44-46 sent. impugnata).
Dall’atto di cui sopra, - in disparte la contraddizione rilevabile nell’enunciato (essendo estraneo alla decisione ed alla procedura, non si vede come avrebbe potuto opporsi all’acquisto; tutt’al più, poteva, come risulta che ha fatto, evidenziarne l’inutilità, liberi i soggetti competenti di agire come ritenevano) -, è incontrovertibilmente rilevabile che, per il contratto di cui trattasi, il ricorrente non ha “percepito” tangenti ad uso personale.
Il P.M. di udienza ha ribadito che il verbo utilizzato dal Giudice di appello (percepire) deve intendersi nella sua latitudine: nel senso che si raccoglievano, da parte di più soggetti, tangenti da trasferire anche a soggetti diversi.
Rileva il Collegio che, dalla lettura sistematica delle argomentazioni formulate e dal significato etimologico del verbo impiegato, si arguisce che il Giudice di appello si è indotto a ritenere il dott. G. concorrente nella produzione del fatto dannoso in forza della tangente di £ 1.500.000, accreditata su conto estero a lui riconducibile, ricevuta per fini ed uso personale (percepita).
L’atto redatto in sede di incidente probatorio esclude questa situazione, rilevabile, d’altronde, anche in altra parte del processo verbale di interrogatorio del 31.5.1993, poiché la dazione di cui sopra è riferita ad altro episodio, non in contestazione nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento, con conseguente revoca della sentenza di questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello n. 1 del 26.10 – 5.11.2004, depositata il 5.1.2005, nella parte in cui, in accoglimento dell’appello dei Procuratori generale e regionale, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale presso la Regione Lazio n. 1725 depositata il 6.6.2002, ha condannato il dott. D.G. al risarcimento del danno arrecato alle Poste italiane s.p.a.
Trattandosi di ricorso accolto, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello di appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, in parziale revoca della sentenza di questa Sezione n. 1 del 26.10 – 5.11.2004, depositata il 5.1.2005, rigetta l’appello dei Procuratori generale e regionale avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale presso la Regione Lazio n. 1725 depositata il 6.6.2002, nei riguardi del dott. D.G..
Nulla per le spese del presente giudizio e di quello di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2005.
Depositata in segreteria il

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