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La Sezione
Prima Giurisdizionale centrale d’appello
Presidente: C. De Rose – Relatore: R. Di Passio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui si chiede la parziale
revocazione, il ricorrente è stato condannato, in solido
con altri, al risarcimento del danno, in favore di Poste
italiane s.p.a., per € 2.405.429,00, comprensive di
rivalutazione monetaria, con interessi legali decorrenti
dalla data del deposito della sentenza fino
all’effettivo soddisfo.
Il ricorrente, con il ricorso depositato in data
8.2.2005 e con le memorie depositate il 29.4.2005 e il
2.5.2005, chiede la revocazione della sentenza di cui in
epigrafe, per la parte che lo concerne, ai sensi
dell’art. 395 n. 4 c.p.c., previa sospensione
dell’esecuzione della stessa, ai sensi dell’art. 401
c.p.c.
Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da
“errore di fatto derivante dal mancato esame di
documenti depositati in atti”; nella sentenza, si
afferma la sua estraneità alla procedura contrattuale
che ha dato luogo all’inutile acquisto di telescriventi,
ma lo si ritiene corresponsabile del danno in quanto a
conoscenza del pagamento di tangenti e compartecipe alle
stesse (pag. 44 - 46), come si ricava dal verbale di
interrogatorio del sig. P. del 31.5.1993, che avrebbero
“sopita” la sua iniziale opposizione all’acquisto delle
telescriventi.
Le dichiarazioni contenute in quel verbale sono state
considerate solo parzialmente, non essendo state prese
in considerazioni altre dichiarazioni, contenute in
altri verbali di interrogatorio (memoria depositata il
29.4.2005) e, soprattutto, rese nell’incidente
probatorio, in atti, svoltosi dinanzi al G.I.P.,
all’udienza del 26.5.1998, che escludono che, in
relazione all’illecito in causa, egli abbia percepito
tangenti.
In conclusione, chiede che sia sospesa l’esecuzione
della sentenza impugnata e che sia revocata la stessa
sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la
responsabilità del ricorrente.
Il ricorrente elenca tre errori di fatto in cui sarebbe
incorso il Giudice di appello:
- il primo errore, che è a fondamento della condanna,
consiste nella dichiarazione di pag. 15 del verbale del
31.5.1993, secondo cui sono state versate somme, a
beneficio personale del ricorrente, su un conto corrente
estero, trascurando la circostanza di fatto che, a pag.
8 dello stesso verbale, il dichiarante elenca le ditte
che versavano denaro e, con riferimento all’acquisto
delle telescriventi Olivetti, afferma che “Olivetti in
persona di Cherubini ha effettuato versamenti
prevalentemente all’estero di cui potrà dar miglior
conto Lo Moro”, mentre nessun cenno si fa alla persona
del dott. G. o alla pretesa percezione di somme da parte
sua con riferimento a tale vicenda; subito dopo, si
riferisce di altra vicenda, quella della soc. FTM (Federal
Trade Misure) relativa al piano delle frequenze
radiotelevisive e, con riferimento a questa vicenda,
estranea al giudizio definito dalla sentenza impugnata,
viene indicato il versamento su conto corrente estero di
£ 1.500.000.000 (pag. 9). Pertanto, si “confonde la
dazione di un miliardo e mezzo di lire che sarebbe stato
versato al dott. G. a suo beneficio personale di cui a
pag. 15 di tale interrogatorio e che riguarda la vicenda
FTM con versamenti inesistenti a beneficio del medesimo
dott. G. con riferimento alla vicenda Olivetti di cui a
pag. 8 dell’interrogatorio e che era poi l’oggetto del
giudizio di responsabilità erariale di cui si discorre”;
- il secondo errore di fatto “ancor più macroscopico
posto in essere dal Giudice di appello sta nel fatto di
non aver tenuto in nessuna considerazione il successivo
e ben più probante documento, agli atti di causa, e
recante l’incidente probatorio reso dal medesimo dott.
P. davanti al GIP di Roma all’udienza del 26.5.1998”, in
cui il P. ha rettificato le dichiarazioni riportate nel
verbale del 1993, negando che i versamenti erano a
beneficio personale del dott. G.. “L’evidente errore del
Giudice di appello sta proprio nell’aver preso per buone
e quindi nell’aver ritenuto “credibili” (pag. 46 della
sentenza) le dichiarazioni rese dal dott. P. nel 1993,
omettendo del tutto di prendere in considerazione il
successivo incidente probatorio nel corso del quale lo
stesso dott. P. con assoluta decisione escluse di aver
mai versato una sola lira a favore del dott. G.”;
- il terzo errore materiale consiste nel ritenere che
l’erogazione della tangente avrebbe “sopito”
l’opposizione del dott. G. all’acquisto delle
telescriventi. Agli atti e allo stato non risulta,
neppure in sede penale, che egli abbia percepito
tangenti e, comunque, non poteva incidere sull’acquisto
perché completamente estraneo al relativo processo
decisionale; pertanto “nessun assopimento può imputarsi
al dott. G.”.
L’ing. M.D., con la memoria di costituzione e difensiva
depositata il 29.4.2005, rilevato che nel ricorso per
revocazione “nulla si dice con riguardo alle altre parti
della sentenza impugnata ed in particolare” nei suoi
riguardi, chiede che sia confermata la sentenza nella
parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda
proposta nei confronti dell’ing. D..
Poste Italiane s.p.a., con comparsa di costituzione
depositata il 28.4.2005, si oppone all’accoglimento del
ricorso, che ritiene destituito di fondamento; la
richiesta di sospensione non può essere accolta, poiché
il ricorrente non indica la sussistenza dei presupposti
di cui all’art. 373 c.p.c., consistenti nell’esistenza
del danno grave, rispetto alle condizioni soggettive
delle parti, ed irreparabile, rispetto alla capacità
finanziaria delle Poste italiane s.p.a., non dubitabile,
di reintegrare per equivalente nel caso in cui la
sentenza sia cassata.
La richiesta di revocazione non ha fondamento, in quanto
il Giudice di appello ha rilevato le incongruenze
contenute nella sentenza di primo grado e le circostanze
addotte dal ricorrente sono irrilevanti: l’autonomia dei
giudizi contabile e penale e l’autonomia degli
accertamenti e delle valutazioni, soprattutto in
relazione al ruolo svolto dal dott. G. nella vicenda
delle tangenti, rendono irrilevante il fatto che non sia
intervenuta sentenza penale di condanna in relazione
alle tangenti percepite.
In conclusione, chiede il rigetto del ricorso, con
condanna alle spese, onorari e competenze di giudizio.
Il Procuratore generale, in data 2.5.2005, ha depositato
conclusioni con le quali evidenzia la partecipazione del
ricorrente alla raccolta di pagamenti illeciti, ammessa
da lui stesso, nella sua chiamata di correità del
ministro per i reati di corruzione o quanto meno per il
reato di violazione della normativa sul finanziamento
pubblico dei partiti politici; “non sussiste quindi in
alcun modo il lamentato errore di fatto in relazione
alle dichiarazioni rese” dallo stesso ricorrente. Circa
l’inesistenza di condanne, pende, però, processo penale
al riguardo; il ricorrente era al corrente del “sistema
di corruzione generale e di percezione di dazioni di
danaro illecite, a prescindere dalla fattispecie
specifica della vicenda delle telescriventi … in sede di
incidente probatorio, il P. non effettuò alcuna
ritrattazione ma si limitò ad affermare che le somme
versate a G. avevano come destinazione finale il
partito”. “Il ricorso per revocazione, ex art. 395 c. 4
c.p.c., è ammesso solo per un errore di fatto risultante
dagli atti o documenti di causa. Non è ammissibile un
ricorso fondato su presunti errori di diritto. Il
ricorrente in realtà censura le argomentazioni contenute
nella sentenza per la valutazione dei fatti emersi nel
corso degli interrogatori in sede penale. Tali censure
non possono essere proposte in sede di ricorso per
revocazione e quindi vanno totalmente respinte”.
Circa la richiesta di sospensione, ritiene che non
esistono i presupposti e, comunque, è irrilevante, in
quanto l’udienza di sospensione è stata fissata per lo
stesso giorno dell’udienza del ricorso per revocazione.
In conclusione, chiede il rigetto del ricorso.
Nell’udienza di discussione, le parti hanno ribadito,
ulteriormente esplicitando, le argomentazioni e le
richieste formulate nei rispettivi atti scritti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell’art. 395 comma 4 c.p.c., rileva l’errore
di percezione, assunto a fondamento della decisione,
consistente nell’erronea supposizione dell’esistenza o
inesistenza di un fatto che, dall’esame della
documentazione versato in atti di causa, risulti escluso
in modo incontrovertibile (Cassaz., III, 17.1.2003 n.
605).
L’errore di fatto revocatorio è configurabile anche con
riguardo alla mancata lettura delle deposizioni raccolte
ovvero all’erronea percezione del loro incontestabile
significato letterale e logico da parte del giudice (Cassaz.,
18.12.1986 n. 7679).
Nella specie, il Giudice di appello ha omesso di
considerare la deposizione, in atti di causa, resa dal
dott. P., in sede di incidente probatorio, dinanzi al
G.I.P. del tribunale di Roma, all’udienza del 26.5.1998.
La dichiarazione contenuta in questo atto è rilevante ai
fini della qualificazione della posizione del
ricorrente, assolto in primo grado, nel giudizio di cui
trattasi.
Secondo il Giudice di appello, il ricorrente, ancorché
estraneo alla decisione ed al procedimento contrattuale
in forza dei quali è stato effettuato l’acquisto delle
telescriventi, è stato ritenuto compartecipe dello
stesso acquisto, rilevatosi inutile e, quindi, dannoso
per il patrimonio delle Poste italiane s.p.a., in forza
delle tangenti “percepite”, che hanno “sopita” la sua
opposizione alla stipula del contratto (pagg. 44-46 sent.
impugnata).
Dall’atto di cui sopra, - in disparte la contraddizione
rilevabile nell’enunciato (essendo estraneo alla
decisione ed alla procedura, non si vede come avrebbe
potuto opporsi all’acquisto; tutt’al più, poteva, come
risulta che ha fatto, evidenziarne l’inutilità, liberi i
soggetti competenti di agire come ritenevano) -, è
incontrovertibilmente rilevabile che, per il contratto
di cui trattasi, il ricorrente non ha “percepito”
tangenti ad uso personale.
Il P.M. di udienza ha ribadito che il verbo utilizzato
dal Giudice di appello (percepire) deve intendersi nella
sua latitudine: nel senso che si raccoglievano, da parte
di più soggetti, tangenti da trasferire anche a soggetti
diversi.
Rileva il Collegio che, dalla lettura sistematica delle
argomentazioni formulate e dal significato etimologico
del verbo impiegato, si arguisce che il Giudice di
appello si è indotto a ritenere il dott. G. concorrente
nella produzione del fatto dannoso in forza della
tangente di £ 1.500.000, accreditata su conto estero a
lui riconducibile, ricevuta per fini ed uso personale
(percepita).
L’atto redatto in sede di incidente probatorio esclude
questa situazione, rilevabile, d’altronde, anche in
altra parte del processo verbale di interrogatorio del
31.5.1993, poiché la dazione di cui sopra è riferita ad
altro episodio, non in contestazione nel giudizio
definito con la sentenza di cui si chiede la
revocazione.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi meritevole di
accoglimento, con conseguente revoca della sentenza di
questa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello
n. 1 del 26.10 – 5.11.2004, depositata il 5.1.2005,
nella parte in cui, in accoglimento dell’appello dei
Procuratori generale e regionale, avverso la sentenza
della Sezione giurisdizionale presso la Regione Lazio n.
1725 depositata il 6.6.2002, ha condannato il dott. D.G.
al risarcimento del danno arrecato alle Poste italiane
s.p.a.
Trattandosi di ricorso accolto, non si fa luogo a
pronuncia sulle spese del presente giudizio e di quello
di appello.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale
centrale di appello, accoglie il ricorso di cui in
epigrafe e, per l’effetto, in parziale revoca della
sentenza di questa Sezione n. 1 del 26.10 – 5.11.2004,
depositata il 5.1.2005, rigetta l’appello dei
Procuratori generale e regionale avverso la sentenza
della Sezione giurisdizionale presso la Regione Lazio n.
1725 depositata il 6.6.2002, nei riguardi del dott. D.G..
Nulla per le spese del presente giudizio e di quello di
appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20
maggio 2005.
Depositata in segreteria il
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