Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 20.04.2009 n. 2375
Aiuti di Stato, produzione tè, illegittimità, sussistenza

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI

 ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso n. 6608/2006, proposto da Everton s.p.a. in persona del Presidente rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e Giovanni Candido di Gioia presso lo studio del quale ultimo in Roma, piazzale Mazzini n. 27, è elettivamente domiciliata;
contro
- il Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
- Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia presso lo studio del quale in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, n. 4137 in data 25 maggio 2005.
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive e di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa.
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il consigliere Manfredo Atzeni e sentito l’avv. Di Gioia, Clarizia e l’avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Everton s.p.a. impugnava il provvedimento n. 979275 in data 1//2002 con il quale la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese gli aveva comunicato l’esito negativo dell’istruttoria sulla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 488/1992, e la sua conseguente esclusione dalla graduatoria di cui all’art. 6, terzo comma, del D.M. 527/1995, nonché la relazione istruttoria predisposta dalla Banca concessionaria.
Lamentava violazione del D.M. 527/1993, della circolare del Ministero dell’Industria n. 9000315/2000, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione; con motivo aggiunto deduceva, successivamente, anche violazione della legge 488/1992 e delle circolari n. 9000315/2000 e n. 900444/2002; chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge Everton s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo il suo annullamento o riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Attività Produttive in persona del Ministro in carica e B.N.L. s.p.a. in persona del legale rappresentante, chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L’appello non può essere condiviso.
L’appellante sostiene che illegittimamente l’Amministrazione le ha negato l’incentivo di cui si tratta, ritenendo l’attività in progetto compresa fra quelle che l’art. 32, all. I, cap. 9, del trattato CEE esclude dalla possibilità di essere ammesse ad aiuti di Stato.
È vero che la disposizione appena richiamata esclude la produzione di tè e caffè dalle agevolazioni pubbliche; sostiene peraltro l’appellante che la sua intrapresa è preordinata alla produzione di preparati solubili di tè e caffè, oltre che di altre sostanze che ora non rilevano.
Ad avviso dell’appellante, quindi, la sua produzione, non trattando direttamente tè e caffè ma loro derivati, può essere ricompresa nella generica voce “altri prodotti alimentari”, per la quale non vige analoga preclusione.
La tesi non può essere condivisa.
La normativa europea al massimo livello della gerarchia delle fonti contiene una prescrizione vincolante, in base alla quale le preparazioni di tè e caffè devono essere escluse da regimi agevolativi in tutto il territorio comunitario.
Di fronte ad una prescrizione così palesemente vincolante solo un’ulteriore prescrizione che esplicitamente deroghi al suddetto divieto consentirebbe l’applicazione di incentivi alle produzioni che utilizzano le suddette materie prime.
Il ragionamento seguito dall’appellante nel ricorso di primo grado allo scopo di dimostrare che la disposizione del trattato non può avere la portata attribuita dall’amministrazione non è condivisibile.
L’appellante nell’atto introduttivo del ricorso di primo grado individua il classificatore ISTAT come lo strumento mediante il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla predetta disposizione comunitaria, individuando le preparazioni da ricomprendere nel suo ambito di applicazione.
Sulla base di tale presupposto, proposto dall’appellante ed accettato dalle resistenti, deve essere osservato che il codice ISTAT 15.86 è l’unico che esplicitamente si riferisce alle preparazioni a base di tè e caffè, senza individuare alcuna distinzione nell’ambito della categoria.
Di fronte ad una enunciazione così univoca manca il presupposto logico per attribuire l’attività di preparazione di lavorati a base di caffè e tè liofilizzati ad altri codici.
In particolare, manca il presupposto logico per attribuire la voce in questione al codice 15.89.3, concernente la “fabbricazione di altri prodotti alimentari”.
Deve anche essere osservato che la suddetta voce comprende una descrizione per quanto esemplificativa delle lavorazioni ad essa ascrivibili, elencando aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori e, in particolare, la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite, la torrefazione di frutta a guscio, la fabbricazione di prodotti alimentari e paste a base di frutta a guscio, come ad esempio le paste di cioccolato da spalmare.
Alla luce di tali elementi, la censura non può essere condivisa.
Invero, lo Stato italiano ha dato attuazione alla richiamata disposizione comunitaria esclusivamente unificando le produzioni di tè e caffè nel codice 15.86, ed escludendo quindi la possibilità di erogare aiuti di Stato in loro favore (salvo non ricorrano le particolari condizioni di mercato che pacificamente nella specie non sono state riscontrate).
L’appellante obietta che le lavorazioni di tè e caffè sono ricomprese alla voce NC 0901 del nomenclatore tariffario europeo, corrispondente al codice ISTAT 15.86.
Le lavorazioni che si intende avviare non trattano, come già accennato, tè e caffè ma derivati dai suddetti prodotti.
Le stesse ricadono quindi, a suo avviso, negli “altri prodotti alimentari” di cui al NC 2101, corrispondente al codice ISTAT 15.89.3, per i quali non vige il suddetto divieto.
L’argomentazione non può essere presa in considerazione dal collegio.
La sentenza di primo grado afferma espressamente la sua tardiva proposizione.
La censura è stata infatti proposta solo con motivi aggiunti, decorso il termine di decadenza.
L’appellante sostiene che l’argomentazione costituisce, in realtà mera esplicitazione della censura già dedotta ma la tesi non può essere condivisa in quanto con essa la parte attrice individua un nuovo e del tutto distinto parametro di legittimità del provvedimento impugnato, sul quale le controparti non sono state inizialmente chiamate a controdedurre.
La sentenza deve quindi essere confermata sul punto.
Allo stesso modo, la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte in cui nega che costituisca contraddittorietà il fatto che la Banca incaricata dell’istruttoria abbia elaborato e trasmesso i relativi dati al Ministero.
Tali adempimenti costituiscono, infatti, normale espletamento del mandato.
Quanto al difetto di istruttoria, la problematica ha riguardato una questione - quella relativa alla possibilità di agevolare le produzioni di cui si è detto - adeguatamente approfondita.
Quanto alla possibilità di separare le produzioni in parola da quelle ammissibili, deve essere osservato come nemmeno nel presente giudizio l’appellante abbia fornito elementi al riguardo.
L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, in ragione della complessità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

<< Torna all'area "Pubblica amministrazione"