|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI
ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso n.
6608/2006, proposto da Everton s.p.a. in persona del
Presidente rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo
Acquarone, Alberto Marconi e Giovanni Candido di Gioia
presso lo studio del quale ultimo in Roma, piazzale
Mazzini n. 27, è elettivamente domiciliata;
contro
- il Ministero delle Attività Produttive in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
- Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. in persona del
legale rappresentante rappresentata e difesa dall’avv.
Angelo Clarizia presso lo studio del quale in Roma, via
Principessa Clotilde n. 2, è elettivamente domiciliata;
per l’annullamento o la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma,
Sezione III ter, n. 4137 in data 25 maggio 2005.
Visto il ricorso con relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
delle Attività Produttive e di Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa.
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il
consigliere Manfredo Atzeni e sentito l’avv. Di Gioia,
Clarizia e l’avv. dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede
di Roma, Everton s.p.a. impugnava il provvedimento n.
979275 in data 1//2002 con il quale la Direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese gli aveva comunicato l’esito negativo
dell’istruttoria sulla domanda di ammissione alle
agevolazioni di cui alla legge 488/1992, e la sua
conseguente esclusione dalla graduatoria di cui all’art.
6, terzo comma, del D.M. 527/1995, nonché la relazione
istruttoria predisposta dalla Banca concessionaria.
Lamentava violazione del D.M. 527/1993, della circolare
del Ministero dell’Industria n. 9000315/2000, eccesso di
potere per difetto dei presupposti, travisamento,
difetto di istruttoria e motivazione; con motivo
aggiunto deduceva, successivamente, anche violazione
della legge 488/1992 e delle circolari n. 9000315/2000 e
n. 900444/2002; chiedeva quindi l’annullamento del
provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo
del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, respingeva il
ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge Everton s.p.a. in
persona del legale rappresentante chiedendo il suo
annullamento o riforma e l’accoglimento del ricorso di
primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle
Attività Produttive in persona del Ministro in carica e
B.N.L. s.p.a. in persona del legale rappresentante,
chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 la causa è
stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L’appello non può essere condiviso.
L’appellante sostiene che illegittimamente
l’Amministrazione le ha negato l’incentivo di cui si
tratta, ritenendo l’attività in progetto compresa fra
quelle che l’art. 32, all. I, cap. 9, del trattato CEE
esclude dalla possibilità di essere ammesse ad aiuti di
Stato.
È vero che la disposizione appena richiamata esclude la
produzione di tè e caffè dalle agevolazioni pubbliche;
sostiene peraltro l’appellante che la sua intrapresa è
preordinata alla produzione di preparati solubili di tè
e caffè, oltre che di altre sostanze che ora non
rilevano.
Ad avviso dell’appellante, quindi, la sua produzione,
non trattando direttamente tè e caffè ma loro derivati,
può essere ricompresa nella generica voce “altri
prodotti alimentari”, per la quale non vige analoga
preclusione.
La tesi non può essere condivisa.
La normativa europea al massimo livello della gerarchia
delle fonti contiene una prescrizione vincolante, in
base alla quale le preparazioni di tè e caffè devono
essere escluse da regimi agevolativi in tutto il
territorio comunitario.
Di fronte ad una prescrizione così palesemente
vincolante solo un’ulteriore prescrizione che
esplicitamente deroghi al suddetto divieto consentirebbe
l’applicazione di incentivi alle produzioni che
utilizzano le suddette materie prime.
Il ragionamento seguito dall’appellante nel ricorso di
primo grado allo scopo di dimostrare che la disposizione
del trattato non può avere la portata attribuita
dall’amministrazione non è condivisibile.
L’appellante nell’atto introduttivo del ricorso di primo
grado individua il classificatore ISTAT come lo
strumento mediante il quale lo Stato italiano ha dato
attuazione alla predetta disposizione comunitaria,
individuando le preparazioni da ricomprendere nel suo
ambito di applicazione.
Sulla base di tale presupposto, proposto dall’appellante
ed accettato dalle resistenti, deve essere osservato che
il codice ISTAT 15.86 è l’unico che esplicitamente si
riferisce alle preparazioni a base di tè e caffè, senza
individuare alcuna distinzione nell’ambito della
categoria.
Di fronte ad una enunciazione così univoca manca il
presupposto logico per attribuire l’attività di
preparazione di lavorati a base di caffè e tè
liofilizzati ad altri codici.
In particolare, manca il presupposto logico per
attribuire la voce in questione al codice 15.89.3,
concernente la “fabbricazione di altri prodotti
alimentari”.
Deve anche essere osservato che la suddetta voce
comprende una descrizione per quanto esemplificativa
delle lavorazioni ad essa ascrivibili, elencando aceti,
lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti
per liquori e, in particolare, la fabbricazione di
aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite, la
torrefazione di frutta a guscio, la fabbricazione di
prodotti alimentari e paste a base di frutta a guscio,
come ad esempio le paste di cioccolato da spalmare.
Alla luce di tali elementi, la censura non può essere
condivisa.
Invero, lo Stato italiano ha dato attuazione alla
richiamata disposizione comunitaria esclusivamente
unificando le produzioni di tè e caffè nel codice 15.86,
ed escludendo quindi la possibilità di erogare aiuti di
Stato in loro favore (salvo non ricorrano le particolari
condizioni di mercato che pacificamente nella specie non
sono state riscontrate).
L’appellante obietta che le lavorazioni di tè e caffè
sono ricomprese alla voce NC 0901 del nomenclatore
tariffario europeo, corrispondente al codice ISTAT
15.86.
Le lavorazioni che si intende avviare non trattano, come
già accennato, tè e caffè ma derivati dai suddetti
prodotti.
Le stesse ricadono quindi, a suo avviso, negli “altri
prodotti alimentari” di cui al NC 2101, corrispondente
al codice ISTAT 15.89.3, per i quali non vige il
suddetto divieto.
L’argomentazione non può essere presa in considerazione
dal collegio.
La sentenza di primo grado afferma espressamente la sua
tardiva proposizione.
La censura è stata infatti proposta solo con motivi
aggiunti, decorso il termine di decadenza.
L’appellante sostiene che l’argomentazione costituisce,
in realtà mera esplicitazione della censura già dedotta
ma la tesi non può essere condivisa in quanto con essa
la parte attrice individua un nuovo e del tutto distinto
parametro di legittimità del provvedimento impugnato,
sul quale le controparti non sono state inizialmente
chiamate a controdedurre.
La sentenza deve quindi essere confermata sul punto.
Allo stesso modo, la sentenza di primo grado deve essere
confermata nella parte in cui nega che costituisca
contraddittorietà il fatto che la Banca incaricata
dell’istruttoria abbia elaborato e trasmesso i relativi
dati al Ministero.
Tali adempimenti costituiscono, infatti, normale
espletamento del mandato.
Quanto al difetto di istruttoria, la problematica ha
riguardato una questione - quella relativa alla
possibilità di agevolare le produzioni di cui si è detto
- adeguatamente approfondita.
Quanto alla possibilità di separare le produzioni in
parola da quelle ammissibili, deve essere osservato come
nemmeno nel presente giudizio l’appellante abbia fornito
elementi al riguardo.
L’appello deve, in conclusione, essere respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, in
ragione della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra
le parti costituite.
Ordina che la decisione venga eseguita in via
amministrativa.
|