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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha pronunciato la seguente decisione
Fatto e Diritto
Attraverso l’atto di appello in esame si contesta la
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria n. 629 del 7.6.2002, non notificata, con la
quale veniva accolto il ricorso proposto dalla società
Custer s.r.l., per l’accertamento – a norma degli
articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 – del
diritto della medesima società a prendere visione ed
estrarre copia dei documenti, inerenti l’ispezione
effettuata dall’Ispettorato del Lavoro di La Spezia dal
12.1.2001 al 20.12.2001 (ispezione conclusasi con
verbali di contestazione di illeciti, inerenti la
posizione di numerosi collaboratori, la cui posizione
veniva qualificata come rapporto di lavoro subordinato).
Il diritto di accesso in questione era stato negato
dall’Amministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
D.M. n. 757 del 4.11.1994, “a motivo della salvaguardia
da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o
di pressione nei confronti dei lavoratori e
collaboratori della società”: nella sentenza appellata,
tuttavia, le ragioni così enunciate erano ritenute non
condivisibili, in considerazione delle esigenze di
difesa della società ricorrente, nonché della già
avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro in
contestazione.
In sede di appello, l’Amministrazione sottolineava come,
viceversa, il diniego di accesso dovesse ricondursi,
nella fattispecie, all’esigenza di salvaguardare la
riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, in
considerazione della peculiarità del rapporto
sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro
normalmente caratterizzato dalla presenza di una “parte
debole”, il lavoratore, per il quale era giustificata
una maggiore tutela da parte dell’ordinamento.
Premesso quanto sopra, una breve disamina della
normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la
situazione sottoposta a giudizio, non possono che
confermare la fondatezza delle ragioni difensive
dell’appellante. Le disposizioni in materia di diritto
di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio
dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia
di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato
dall’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il
bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi
contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei
soggetti “individuati o facilmente individuabili” che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza” ( art. 22 cit., comma 1,
lettera c); il successivo articolo 24 della medesima
legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto
in questione, prevede al sesto comma casi di possibile
sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra
questi – al punto d) – quelli relativi a “documenti che
riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché
i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli
stessi soggetti a cui si riferiscono”. In via attuativa,
il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le
categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali
categorie – all’art. 2, lettere b) e c) – “i documenti
contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato
del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie
acquisite nel corso delle attività ispettive, quando
dalla loro divulgazione possano derivare azioni
discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a
carico di lavoratori o di terzi”.
In rapporto a tale inequivoco quadro normativo, anche la
giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al
diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli
ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di
controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. St.,
sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604,
ricordate dalla medesima parte appellante).
Nessuna ragione, nel caso di specie, giustifica una
deroga alle regole ed alle pronunce sopra ricordate:
l’avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non
esclude, infatti, l’esigenza di riservatezza di chi
abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche
altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non
attenendo la sfera di interessi in questione alla sola
tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste
ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto
all’ambiente professionale di appartenenza, più
largamente inteso.
Sembra appena il caso di sottolineare, al riguardo, la
prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di
ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e
della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al
diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad
ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere
compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori,
cui non si accordasse la tutela di cui si discute,
mentre il secondo risulta comunque garantito
dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni
e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è
tenuto a possedere.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio
ritiene che il ricorso debba essere accolto, con
conseguente annullamento della sentenza appellata e
riconosciuta infondatezza della domanda di accertamento,
proposta in primo grado di giudizio; quanto alle spese
giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso non è chiamato
ad alcuna decisione, non essendosi costituita in
giudizio la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
ACCOGLIE
l’appello specificato in epigrafe e, per l’effetto,
annulla la sentenza del TAR del Lazio n. 5938/07 del
14.6.2007, nei termini di cui in motivazione; NULLA per
le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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