Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 22.04.2008 n. 1841
Procedimento amministrativo, foglio di via obbligatorio

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI

 ha pronunciato la seguente DECISIONE 
Fatto
Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dall’odierno appellato l'annullamento dell’ ordine del 25.7.1996 con il quale il Questore di Napoli gli aveva intimato l’allontanamento dal Comune di Napoli ed il suo rimpatrio a Giugliano in Campania, luogo di residenza, con F.V.O. e l’ingiunzione di presentarlo all’Autorità di P.S. entro il 26.7.1996, con divieto di fare ritorno a Napoli per un periodo di tre anni.
 Con la impugnata sentenza si è rilevato da parte dei Giudici di prime cure che il Questore aveva omesso di dare all’odierno appellato la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, infirmando ciò il provvedimento impugnato, non essendo configurabili, né essendo state esplicitate nell’atto stesso, esigenze di celerità ostative all’avviso ex art. 7 legge n. 241/90.
Si è di conseguenza annullato il provvedimento impugnato, essendosi rilevata la fondatezza del suindicato – assorbente – motivo di censura.
La sentenza è stata appellata dall’amministrazione resistente in primo grado evidenziandosi che il provvedimento finalizzato alla emanazione dell’ordine di rimpatrio era, per sua endemica natura, urgente; il destinatario del provvedimento aveva avuto modo di partecipare alla fase embrionale del procedimento, che si era svolta alla sua costante presenza.
In detta sede, conseguentemente, questi avrebbe ben potuto oralmente fornire ogni utile chiarimento in ordine alla propria presenza nel luogo di allontanamento (e ciò non era avvenuto); il destinatario del provvedimento era stato numerose volte denunciato per violazione delle norme in materia di scommesse clandestine ed era stato identificato mentre si accompagnava con pregiudicati all’interno di un ippodromo.
La sentenza doveva pertanto essere annullata, previa sospensione della esecutorietà della medesima.
Alla camera di consiglio del 29.7.2003 fissata per la sospensione della esecutorietà della sentenza l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3365/03.Diritto
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Deve in primo luogo rilevarsi che non ignora la Sezione che un affermato orientamento giurisprudenziale ha costantemente ritenuto che non possano rinvenirsi – sotto un profilo di inquadramento generale, e salvi casi eccezionali, quali le ordinanze contingibili ed urgenti e poche altre fattispecie provvedimentali - intere categorie di provvedimenti sottratti ratione naturae (e fatte salve le ipotesi di urgenza comprovata e da valutarsi caso per caso) alle garanzie procedimentali, ed in particolare a quella di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
La sentenza in epigrafe si inserisce in tale consolidato orientamento, ravvisando sussistere detto obbligo anche con riguardo ad un provvedimento emesso per ragioni di pubblica sicurezza e rientrante nel novero delle misure di prevenzione limitative della libertà del cittadino quale quello annullato.
In via generale il suindicato principio appare alla Sezione pienamente condivisibile e, di conseguenza, non appare meritevole di accoglimento la prospettazione contenuta nel ricorso in appello a tenore della quale, il provvedimento di cui agli artt.1 e 2 della legge 1423/1956, come modificati dagli artt.2 e 3 della legge 3.8.1988, n.327, ontologicamente, per essere concretamente eseguito, postulerebbe sempre e comunque l’omissione dell’avviso ex art. 7 della legge 241/1990.
Detta tesi, è bene evidenziarlo, ha pure trovato autorevole avallo nella giurisprudenza penalistica, che, chiamata in via incidentale a vagliare la legittimità del provvedimento reso dal Questore, del quale si invocava la disapplicazione, ha affermato che “In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il provvedimento medesimo. (Cassazione penale , sez. I, 19 maggio 2004, n. 27053).
Intesa in tali assoluti termini, essa però non appare del tutto persuasiva, risolvendosi nel sottrarre, sempre e comunque, alle garanzie procedimentali amministrative un provvedimento fortemente limitativo in quanto incidente su un diritto di libertà costituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 16 della Carta Fondamentale.
Tuttavia ritiene la Sezione che l’appello meriti di essere accolto, già alla luce delle risultanze contenute nel fascicolo processuale, ed in disparte la questione relativa alla incidenza della “novella” di cui alla legge 11 febbraio 2005, n. 15, segnatamente dell'art. 21 octies comma 2, secondo alinea, per il quale: "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato." e della possibile immediata applicabilità di tale jus superveniens al procedimento in esame (per incidens si rileva che, in un caso identico a quello devoluto all’esame della Sezione, il T.A.R. Lazio Latina, con la sentenza del 17 gennaio 2006, n. 27 ha ritenuto immediatamente applicabile il precetto in oggetto).
Con più specifico riferimento al caso di specie, infatti -ed in ciò coglie senz’altro nel segno l’appello dell’amministrazione- la pronuncia di primo grado ha omesso di considerare le (non secondarie) specificità della situazione di fatto che resero necessaria l’urgente emissione del provvedimento di rimpatrio caducato dal Tar Campania.
Invero l’odierno appellato era già stato destinatario di analogo provvedimento di FVO reso dal Questore di Napoli nel 1994.
In passato era stato condannato per violazione di sigilli e – come si evince dal contenuto della memoria datata 14.12.2001 depositata dalla difesa erariale nel corso del giudizio di primo grado – era stato denunciato ben 8 volte per episodi di giuoco d’azzardo e scommesse clandestine (oltre che per la contravvenzione relativa ad abusivismo edilizio).
Allorché fu emesso il provvedimento di FVO l’appellato era stato individuato in Napoli; all’interno di un ippodromo; mentre si accompagnava ad altri soggetti, a loro volta pregiudicati per i reati di giuoco d’azzardo e scommesse clandestine.
Pare alla Sezione potersi affermare che la situazione di fatto giustificasse ampiamente la situazione di urgenza che, ai sensi del primo comma dell’art. 7 della legge n. 241/1990, legittimava l’omissione dell’avviso dell’avvio del procedimento.
Invero su tale specifico aspetto del problema si è soffermata la giurisprudenza di legittimità penalistica, pervenendo alla condivisibile conclusione che “L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso.” (Cassazione penale , sez. I, 01 giugno 2006, n. 21916).
Il principio appare pienamente condivisibile, conciliando il “diritto di libertà” compresso dal provvedimento in oggetto con le garanzie di tutela sociale che ne consentono la limitazione.
E non è superfluo sottolineare che detto principio risulti pienamente compatibile con quello in via generale affermato dalla Sezione con riguardo ai provvedimenti amministrativi adottati a tutela dell’ordine pubblico, secondo cui “Non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 nel caso in cui l'urgenza, che consenta tale omissione, è rinvenibile ex se nel pericolo di compromissione dell'ordine pubblico, rappresentato dalle circostanze prese a presupposto per l'emanazione della misura di pubblica sicurezza -nel caso di specie si trattava di un divieto di porto d'armi ex art. 39 t.u. p.s.-. (Consiglio Stato , sez. VI, 07 febbraio 2007, n. 509).
La sentenza appellata non ha approfondito tali aspetti, e non ha tratto le doverose conclusioni dalla circostanza che l’appellato, -soggetto già attinto da pregresso provvedimento di rimpatrio, reso nel 1994 ed emesso per le stesse motivazioni per cui fu emesso quello per cui è causa- immediatamente dopo la scadenza del pregresso provvedimento restrittivo, venne colto all’interno di un ippodromo ed in compagnia di soggetti (tra i quali tal *****) pregiudicati per il reato di scommesse clandestine.
Ed egli stesso era stato denunciato una messe di volte per tali fattispecie di reato.
Secondo l’id quod plerumque accidit, appare corretto l’operato dell’amministrazione appellante che ravvisò nel caso di specie la urgente necessità di evitare che venissero perpetrate dall’appellato, nell’immediato, ulteriori condotte di rilevo penale (evento, può aggiungersi, ben probabile avuto riguardo alle più volte richiamate circostanze di fatto).
Ed altresì corretto appare l’operato dell’amministrazione che a cagione di tale necessità ravvisò l’urgenza del provvedere legittimante l’omissione dell’incombente di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
Opinando diversamente, si sarebbe dovuto concludere che, a fronte della presenza dell’appellato all’ippodromo di Agnano, l’amministrazione non avrebbe avuto alcuna possibilità - quantomeno nell’immediato- per impedire che questi ivi stazionasse e perpetrasse condotte illecite.
Le circostanze di fatto quindi, allegate agli atti del procedimento e conosciute dai Giudici di prime cure, deponevano nel senso del pieno riscontro dell’esigenza di celerità legittimante l’omissione della garanzia di cui all’art. 7 della legge 241/1990.
Conclusivamente l’appello deve accolto e, in difetto di costituzione dell’appellato, neppure possono prendersi in esame i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dai Giudici di prime cure (motivi che, si rileva per incidens, richiamandosi all’attività di operatore del settore ortofrutticolo dell’appellato, e non chiarendo le ragioni della presenza del medesimo all’ippodromo, non incidevano sulla legittimità del provvedimento reso dall’amministrazione).
Deve quindi essere accolto l’appello dell’amministrazione. Per l'effetto, dev'essere annullata la sentenza impugnata e respinto il ricorso proposto in primo grado.
Possono essere compensate le spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, accoglie l'appello in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso prodotto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

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