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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI
ha pronunciato la seguente sentenza
sui ricorsi riuniti in
appello nn. 1131/2009 e 1132/2009, proposti
rispettivamente:
1) ric. n. 1131/2009 da C. M., rappresentato e difeso
dall’Avv. G. Vescuso con domicilio eletto in Roma via
Savoia n. 33;
contro
B. P., non costituitosi;
e nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO
NAZIONALE DEI GEOMETRI, F. G., COLLEGIO DEI GEOMETRI DI
LUCERA, COMMISSIONE EX ART. 11 DEL D.L.VO N. 382/1944,
tutti non costituitisi;
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MONZA E DELLA BRIANZA
rappresentato e difeso dall’Avv. Guido F. Romanelli con
domicilio eletto in Roma via Cosseria n. 5, presso Guido
F. Romanelli;
M. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Di
Medugno con domicilio eletto in Roma via Pompei n.13,
presso l’Avv. Angioletto Calandrini;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez.
III Quater n.10477/2008
2) ric. n. 1132/2009 da C. M., rappresentato e difeso
dall’Avv. G. Vescuso con domicilio eletto in Roma via
Savoia n. 33;
contro
B. P., rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Greco e
Guido F. Romanelli con domicilio eletto in Roma via
Cosseria n. 5, presso lo studio del secondo;
e nei confronti di
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOMETRI, COMMISSIONE EX ART. 11 DEL D.L.VO N. 382/1944,
F. G., COLLEGIO DEI GEOMETRI DI MONZA E DELLA BRIANZA,
tutti non costituitisi;
M. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Di
Modugno con domicilio eletto in Roma via Pompei n.13,
presso l’Avv. Angioletto Calandrini;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio sede di Roma, Sez. III Quater n.10476/2008.
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2009, relatore il
Consigliere Roberto Garofoli ed uditi, altresì, gli
avvocati Vescuso, Franzin per delega di Romanelli, e Di
Medugno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
FATTO
Con sentenza n. 10476/2008, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio ha accolto il ricorso principale e
quello incidentale rispettivamente presentati da P.B. e
da F.M. avverso, tra l'altro, il verbale dell'8 febbraio
2008 con il quale la Commissione ex art. 11 decreto
luogotenenziale n. 382 del 1944 ha disposto la
sospensione della seduta per non esaustività della
documentazione pervenuta dai Collegi di Ferrara, Lucera,
Monza e Napoli e del verbale del 14 marzo 2008 con il
quale è stato accertato il risultato delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geometri.
Con sentenza n. 10477/2008, lo stesso Tribunale ha
accolto il ricorso principale e quello incidentale
rispettivamente presentati dal Collegio dei geometri di
Monza e della Brianza e da F.M. avverso, tra l'altro, il
verbale del 14 marzo 2008 con cui la Commissione ex art.
11 del D. Lvo Lgt n. 382/1944 ha accertato il risultato
delle elezioni per il Consiglio Nazionale dei Geometri
con la proclamazione degli eletti, nella parte in cui
non ha ritenuto validi i voti espressi dal Collegio dei
Geometri della Provincia di Monza e della Brianza ed ha
approvato una graduatoria da cui è stato escluso il
geom. P.B..
Nel dettaglio, sono stati impugnati in primo grado gli
atti relativi all'elezione del Consiglio nazionale dei
Geometri nella parte in cui non sono stati assegnati
voti in favore del geometra B.; è stata impugnata,
inoltre, la nota del Ministero della giustizia
contenente direttive in tema di procedimento elettorale.
In fatto, il Collegio della provincia di Monza e della
Brianza ha partecipato alle elezioni indette ai sensi
dell'articolo 11 del D. Lgs.vo n. 382 del 1944,
assegnando 5 voti in favore del candidato geometra P.B.,
trasmettendo contestualmente - via fax - l'esito di
detta votazione.
La commissione ministeriale cui tale comunicazione è
stata inviata ha tuttavia ritenuto inadeguata la
documentazione ricevuta dai Collegi di Lucera, Ferrara,
Monza e Napoli; ha, quindi, sospeso la seduta e invitato
i Presidenti dei Collegi sopra citati a far pervenire
entro e non oltre il 20 febbraio 2008 il plico sigillato
contenente copia conforme del verbale della seduta del
Collegio contenente l'avvenuta designazione, unitamente
al questionario originale e alla ricevuta di spedizione
della relativa raccomandata.
Il Collegio della provincia di Monza e Brianza ha
ottemperato a tale richiesta con nota del 13 febbraio
2008 accompagnata da invio, a mezzo fax, della
documentazione richiesta.
Nella seduta del 14 marzo 2008, la Commissione
ministeriale, ribadito che, in forza dell'art. 6, co. 2,
legge n. 412/1991, le comunicazioni avrebbero dovuto
essere inoltrate a mezzo raccomandata, ha ritenuto non
validi i voti espressi nel Collegio ricorrente.
In luogo del geometra B., cui sono stati assegnati 34
voti invece dei 39 spettantigli, è stato proclamato
eletto il geometra M. del Collegio dei geometri di
Lucera; i geometri F. e C. hanno ottenuto una posizione
più elevata.
Con le sentenze richiamate, il primo giudice si è
espresso per la legittimità dell'inoltro dei risultati
delle elezioni svoltesi nei singoli Collegi tramite il
fax anziché tramite raccomandata: tanto in applicazione
dell'art. 43, D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445, con il
cui disposto configgerebbe la direttiva con cui il
Ministero della giustizia ha invitato i singoli Collegi
ad inoltrare il risultato elettorale a mezzo posta.
Insorge l'appellante sostenendo l'erroneità della
sentenze di cui chiede l'annullamento.
All'udienza del 7 aprile 2009 le cause sono state
trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi,
attesa l'assoluta identità delle questioni involte.
I ricorsi, così riuniti, vanno respinti per le ragioni
di seguito illustrate.
Come osservato la questione interpretativa sottoposta al
vaglio del Collegio attiene alla legittimità
dell'inoltro dei risultati delle elezioni svoltesi nei
singoli Collegi tramite il fax anziché tramite
raccomandata.
Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento,
nonché le peculiarità che hanno connotato in fatto la
vicenda in contestazione.
L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 382
del 1944, senza prescrivere alcuna particolare formalità
nella comunicazione dei dati elettorali, dispone che
"Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad
una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e
giustizia e composta di cinque professionisti che,
verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il
risultato complessivo della votazione e ne ordina la
pubblicazione con proclamazione degli eletti nel
bollettino del Ministero",.
L'articolo 6, comma 2, della legge n. 412 del 1991,
prevede che "Salvo che per gli atti aventi valore
normativo, le comunicazioni tra amministrazioni
pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che
avvengano via telefax sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia
verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni
possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative
di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà
essere acquisito agli atti l'originale della
comunicazione."
Il Ministero della giustizia, invocando la succitata
previsione, ha emanato una direttiva con la quale ha
invitato i singoli Collegi ad inoltrare il risultato
elettorale a mezzo posta.
Ancora, l'articolo 43, comma 6, del dPR n. 445 del 2000,
dispone che "I documenti trasmessi da chiunque ad una
pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte
di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale."
In fatto, la commissione ministeriale cui è pervenuta
via fax la comunicazione dei dati elettorali, dopo aver
invitato i Presidenti dei Collegi a far pervenire entro
e non oltre il 20 febbraio 2008 il plico sigillato
contenente copia conforme del verbale della seduta del
Collegio contenente l'avvenuta designazione, unitamente
al questionario originale e alla ricevuta di spedizione
della relativa raccomandata, ha ritenuto non validi i
voti espressi, nonostante nel termine suindicato, fosse
stata trasmessa via posta la documentazione richiesta.
Ciò posto, ritiene il Collegio, in linea con quanto
sostenuto dal primo giudice, che, in forza del citato
articolo 43, comma 6, del dPR n. 445 del 2000, un fax
deve presumersi giunto al destinatario quando il
rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta
regolarmente, senza che colui che ha inviato il
messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova.
Consegue la contrarietà alle previsioni legislative di
rango primario dell'opzione interpretativa seguita dal
Ministero della giustizia laddove ha invitato i singoli
Collegi ad inoltrare il risultato elettorale a mezzo
posta; soprattutto, per quel che in questa sede più
conta, consegue l'illegittimità dell'operato della
Commissione ex art. 11 del D. Lvo Lgt n. 382/1944, nella
parte in cui ha ritenuto di non poter prendere in
considerazione l'inoltro dei risultati delle elezioni
svoltesi nei singoli Collegi tramite il fax anziché
tramite raccomandata.
A ciò si aggiunga la contraddittorietà dell'operato
della Commissione che, dopo aver invitato i Presidenti
dei Collegi a far pervenire entro e non oltre il 20
febbraio 2008 il plico sigillato contenente copia
conforme del verbale della seduta del Collegio
contenente l'avvenuta designazione, unitamente al
questionario originale e alla ricevuta di spedizione
della relativa raccomandata, ha ritenuto non validi i
voti espressi, nonostante nel termine suindicato, fosse
stata trasmessa via posta la documentazione richiesta.
Alla stregua delle esposte considerazioni, i ricorso in
appello, previamente riuniti, vanno respinti.
Le spese del doppio grado di giudizio, sussistendo
giusti motivi, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sugli appelli in epigrafe, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera
di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Rosanna De Nictolis Consigliere
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere est.
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