Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19.06.2009 n. 4042
Provvedimenti, contradditorio, necessità, precisazioni

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V

 ha pronunciato la seguente decisione
Svolgimento del processo
F.E., dal 1973 assunto come portiere d'albergo presso l'E.S.A.C. C.F.P. "Florens", dal 1° novembre 1980 aveva svolto mansioni d'istitutore presso la Scuola di formazione professionale per operatori alberghieri "Florens" di S. Giovanni in Fiore.
Con d. P. G. r. n. 756/1991 veniva bandito un concorso riservato, per titoli ed esami, per l'inquadramento nel IV livello retributivo-funzionale, nei ruoli dei dipendenti regionali, ex legge reg. n. 15/1990; l'interessato vi veniva ammesso con delib. G.r. n. 7034/1991 ma, con successiva delib. G.r. n. 2765/1992, il tutto veniva rettificato con ammissione soltanto al concorso per il II livello: donde un primo ricorso al T.a.r. Calabria (n.r.g. 1705/1992), con istanza cautelare accolta (con ordinanza n. 865/1992) e correlativa ammissione dell'interessato al concorso riservato per la IV qualifica funzionale, con esito vittorioso, inserimento nella graduatoria approvata con delib. G.r. n. 913/1993 ed invito del 7 maggio 1993 ad esibire la rituale documentazione occorrente per l'immissione in ruolo.
Seguiva la delib. G.r. n. 3032/1994, che lo escludeva da ogni concorso per asserita mancanza dei requisiti prescritti, ravvisandosi incertezza quanto all'anzianità maturata ai fini contributivi: donde il presente ricorso, proposto per violazione dell'art. 3, legge n. 241/1990, e della legge reg. n. 15/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, falso supposto di fatto, difetto istruttorio e perplessità, essendo egli comunque in possesso della qualifica di istitutore.
La regione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva poi accolto dai primi giudici, con sentenza rilevante l'approssimativa istruttoria condotta dalla regione resistente (in presenza di una pluralità di posizioni assicurative dell'E., che avrebbero dovuto essere singolarmente esaminate e ricostruite, a cura della regione Calabria) e prontamente impugnata dalla regione soccombente per non avere l'interessato prodotto tutti i documenti attestanti il possesso dei titoli prescritti dal bando a pena di esclusione, ex art. 2, comma 2, legge reg. n. 15/1990, attività che non avrebbe potuto essere supplita dalla regione appellante.
Si costituiva in giudizio l'appellato F.E., resistendo al gravame, difendendo la pronuncia impugnata ed eccependo la nullità dell'appello per violazione dell'art. 342, c.p.c., in assenza di ogni pur sommaria esposizione dei fatti di causa, oltre a proporre appello incidentale, fondato sulla perplessità e contraddittorietà del comportamento regionale, nei confronti di soli due suoi dipendenti aspiranti al discusso inquadramento, senza difficoltà accordato, invece, a tutti gli altri interessati.
Nelle more processuali l'appellato decedeva e si costituivano in giudizio le sue eredi (moglie e figlia), che insistevano per la prosecuzione del giudizio, persistendo il loro interesse al riguardo e non potendosi considerare interrotto il processo, in assenza di apposita dichiarazione del difensore circa l'intervenuto decesso dell'originario ricorrente.
All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione
L'appello della regione è infondato e va respinto, poiché essa avrebbe dovuto semplicemente ricostruire i dati contributivi, previo esame attento e preciso della documentazione fornita dall'E., senza indulgere in reiterati provvedimenti perplessi e contraddittori.
Contrariamente a quanto assunto nell'atto d'appello, il Tribunale amministrativo adìto avrebbe dovuto semplicemente accertare a quali rapporti di lavoro si riferissero le molteplici posizioni assicurative dedotte dall'interessato E., per poterne eventualmente valutare l'estraneità o la pertinenza all'ambito della convenzionata formazione professionale, ben lungi dal deciderne l'esclusione dal relativo concorso, per asserito difetto dei prescritti requisiti, in presenza di idonea documentazione, solo necessitante di un'accurata disamina.
Conclusivamente, non era possibile emettere tutta una serie di contraddittori e perplessi provvedimenti, in presenza di una documentazione ampia e probatoria, per chi avesse voluto adeguatamente esaminarla.
Infine, la palese infondatezza dell'appello principale della regione Calabria rende inammissibile l'esame di quello incidentale proposto dall'appellato E..
Appare, dunque, incensurabile la pronuncia dei primi giudici, come sopra integrata sul piano motivazionale ed implicante il rigetto dell'appello regionale, con salvezza dell'impugnata sentenza, mentre per giusti motivi possono integralmente compensarsi spese ed onorari del secondo grado di giudizio tra le parti costituitevi, tenuto anche conto del loro reciproco comportamento processuale e della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta:
- respinge l'appello della regione Calabria;
- compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 aprile 2009, con l'intervento dei signori magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Vito POLI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere

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