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Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha
pronunciato la seguente decisione
Svolgimento del processo
F.E., dal 1973 assunto come portiere d'albergo presso l'E.S.A.C.
C.F.P. "Florens", dal 1° novembre 1980 aveva svolto
mansioni d'istitutore presso la Scuola di formazione
professionale per operatori alberghieri "Florens" di S.
Giovanni in Fiore.
Con d. P. G. r. n. 756/1991 veniva bandito un concorso
riservato, per titoli ed esami, per l'inquadramento nel
IV livello retributivo-funzionale, nei ruoli dei
dipendenti regionali, ex legge reg. n. 15/1990;
l'interessato vi veniva ammesso con delib. G.r. n.
7034/1991 ma, con successiva delib. G.r. n. 2765/1992,
il tutto veniva rettificato con ammissione soltanto al
concorso per il II livello: donde un primo ricorso al
T.a.r. Calabria (n.r.g. 1705/1992), con istanza
cautelare accolta (con ordinanza n. 865/1992) e
correlativa ammissione dell'interessato al concorso
riservato per la IV qualifica funzionale, con esito
vittorioso, inserimento nella graduatoria approvata con
delib. G.r. n. 913/1993 ed invito del 7 maggio 1993 ad
esibire la rituale documentazione occorrente per
l'immissione in ruolo.
Seguiva la delib. G.r. n. 3032/1994, che lo escludeva da
ogni concorso per asserita mancanza dei requisiti
prescritti, ravvisandosi incertezza quanto all'anzianità
maturata ai fini contributivi: donde il presente
ricorso, proposto per violazione dell'art. 3, legge n.
241/1990, e della legge reg. n. 15/1990; eccesso di
potere per difetto di motivazione, travisamento dei
presupposti, falso supposto di fatto, difetto
istruttorio e perplessità, essendo egli comunque in
possesso della qualifica di istitutore.
La regione intimata si costituiva in giudizio e
resisteva al gravame, che veniva poi accolto dai primi
giudici, con sentenza rilevante l'approssimativa
istruttoria condotta dalla regione resistente (in
presenza di una pluralità di posizioni assicurative
dell'E., che avrebbero dovuto essere singolarmente
esaminate e ricostruite, a cura della regione Calabria)
e prontamente impugnata dalla regione soccombente per
non avere l'interessato prodotto tutti i documenti
attestanti il possesso dei titoli prescritti dal bando a
pena di esclusione, ex art. 2, comma 2, legge reg. n.
15/1990, attività che non avrebbe potuto essere supplita
dalla regione appellante.
Si costituiva in giudizio l'appellato F.E., resistendo
al gravame, difendendo la pronuncia impugnata ed
eccependo la nullità dell'appello per violazione
dell'art. 342, c.p.c., in assenza di ogni pur sommaria
esposizione dei fatti di causa, oltre a proporre appello
incidentale, fondato sulla perplessità e
contraddittorietà del comportamento regionale, nei
confronti di soli due suoi dipendenti aspiranti al
discusso inquadramento, senza difficoltà accordato,
invece, a tutti gli altri interessati.
Nelle more processuali l'appellato decedeva e si
costituivano in giudizio le sue eredi (moglie e figlia),
che insistevano per la prosecuzione del giudizio,
persistendo il loro interesse al riguardo e non
potendosi considerare interrotto il processo, in assenza
di apposita dichiarazione del difensore circa
l'intervenuto decesso dell'originario ricorrente.
All'esito della pubblica udienza di discussione la
vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione
L'appello della regione è infondato e va respinto,
poiché essa avrebbe dovuto semplicemente ricostruire i
dati contributivi, previo esame attento e preciso della
documentazione fornita dall'E., senza indulgere in
reiterati provvedimenti perplessi e contraddittori.
Contrariamente a quanto assunto nell'atto d'appello, il
Tribunale amministrativo adìto avrebbe dovuto
semplicemente accertare a quali rapporti di lavoro si
riferissero le molteplici posizioni assicurative dedotte
dall'interessato E., per poterne eventualmente valutare
l'estraneità o la pertinenza all'ambito della
convenzionata formazione professionale, ben lungi dal
deciderne l'esclusione dal relativo concorso, per
asserito difetto dei prescritti requisiti, in presenza
di idonea documentazione, solo necessitante di
un'accurata disamina.
Conclusivamente, non era possibile emettere tutta una
serie di contraddittori e perplessi provvedimenti, in
presenza di una documentazione ampia e probatoria, per
chi avesse voluto adeguatamente esaminarla.
Infine, la palese infondatezza dell'appello principale
della regione Calabria rende inammissibile l'esame di
quello incidentale proposto dall'appellato E..
Appare, dunque, incensurabile la pronuncia dei primi
giudici, come sopra integrata sul piano motivazionale ed
implicante il rigetto dell'appello regionale, con
salvezza dell'impugnata sentenza, mentre per giusti
motivi possono integralmente compensarsi spese ed
onorari del secondo grado di giudizio tra le parti
costituitevi, tenuto anche conto del loro reciproco
comportamento processuale e della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
quinta:
- respinge l'appello della regione Calabria;
- compensa integralmente spese ed onorari del secondo
grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio
del 7 aprile 2009, con l'intervento dei signori
magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Claudio MARCHITIELLO Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Vito POLI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere
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