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Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha
pronunciato la seguente decisione
1. Il presidente del pensionato "P. e S.S." ha chiesto
al sindaco di detto comune di nominare, come da statuto
dell'ente, un nuovo consigliere di amministrazione, in
quanto il dottor Renzo Peruzzi, a suo tempo nominato
dalla minoranza consiliare, si era dimesso.
Il sindaco ha allora invitato le minoranze consiliari ad
indicare un nominativo in sostituzione del dimissionario
dottor Peruzzi.
Il gruppo consiliare rappresentato dal solo consigliere
A. B., ha indicato il signor M.Z., di professione
artigiano, senza produrre nessun curriculum del
designato.
L'altro gruppo consiliare di minoranza, composto dai
ricorrenti di primo grado, ha indicato il proprio
rappresentante nella persona del dottor M.P., allegando
il curriculum dello stesso, da cui risultava trattarsi
di persona plurilaureata, abilitato per l'esercizio
della professione forense ed avente un'esperienza
lavorativa specifica decennale in qualità di dirigente
di case di riposo.
Il sindaco del comune di Merlara ha nominato, quale
membro della minoranza, il signor M.Z..
2. Contro tale atto sono insorti i componenti dell'altro
gruppo di minoranza nonchè il designato, il dottor M.P..
Il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso e annullato
il decreto sindacale.
3. Successivamente si sono svolte le nuove elezioni e
sono stati eletti altri consiglieri di minoranza, che
hanno comunicato di designare quale loro rappresentante
il dottor M.P.; mentre il consigliere comunale A. B.,
che aveva designato il signor Z., non si è più candidato
alle elezioni.
4. Contro la decisione del TAR per il Veneto, il comune
di Merlara ha proposto appello, deducendo
l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
di tutti i ricorrenti originari e, nel merito, la non
corretta interpretazione ed applicazione degli articoli
50 e 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché
della deliberazione consiliare n. 18 del 3 luglio 2000.
5. Gli originari consiglieri comunali di minoranza,
nonché il designato, dottor P., si sono costituiti in
giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. L'I.P.A.B. " P. e S.S." ha proposto appello
incidentale, deducendo l'inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse
degli originari ricorrenti a seguito dello svolgimento
delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza
del 20 marzo 2009.
Motivi della decisione
1. La fondatezza nel merito dell'appello consente di
pretermettere l'esame del motivo, già proposto in primo
grado dal Comune appellante, relativo alla
inammissibilità del ricorso originario per carenza di
interesse del gruppo di minoranza dei consiglieri
comunali e del candidato designato.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la
censura di violazione dell'articolo 50, comma 8, e
dell'articolo 42, comma 2, lett. m) del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e della deliberazione n. 18
del 30 luglio 2002, laddove dispongono che le nomine dei
rappresentanti del comune presso enti da esso vigilati,
o comunque ad esso collegati, vanno effettuate sulla
base delle esperienze culturali e delle competenze
necessarie.
La sezione osserva che la regola generale fissata dalle
norme non ha un valore assoluto, in quanto va adattata
alla natura delle funzioni che il designato deve
svolgere, sulla base degli statuti e dei regolamenti
dell'ente cui è destinato.
Orbene, nel caso di specie si tratta di integrare il
consiglio di amministrazione di un pensionato. Lo
svolgimento delle funzioni di consigliere di
amministrazione di un ente che gestisce una casa di
ricovero per vecchi inabili al lavoro non richiede
particolari competenze tecniche o culturali, come
sarebbe stato nell'ipotesi in cui invece il designato
fosse stato chiamato a svolgere funzioni di concreta
gestione dell'istituto.
In buona sostanza, il consigliere di amministrazione
dell'ente in esame deve semplicemente possedere quelle
doti normali di ragionevolezza e avvedutezza, proprie
del buon padre di famiglia.
Va da sé, quindi, che il sindaco del comune appellante
bene ha fatto a non richiedere il curriculum delle
persone designate, in quanto il criterio sulla base del
quale doveva effettuare la nomina era semplicemente
quello di valutare se il soggetto avesse i requisiti
minimi per svolgere il non gravoso incarico di cui si è
detto. Egli non era tenuto, sia perché non lo dispone
nessuna norma di carattere generale sia perché non lo
esigeva la regola di opportunità del caso concreto, a
svolgere una sorta di procedura concorsuale tra i due
designati, raffrontando i rispettivi trascorsi
lavorativi.
Valutando in concreto il provvedimento originariamente
impugnato, il collegio rileva che la scelta di una
persona proveniente dal mondo del lavoro e le
motivazioni circa la possibilità che il designato
escluso potesse alterare gli equilibri del consiglio di
amministrazione dell'ente, costituiscono ragioni più che
sufficienti -in aggiunta a quanto già osservatoper
giustificare la scelta effettuata, trattandosi alla fin
fine di una scelta politica, ampiamente discrezionale.
3. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza va
interamente riformata.
4. L'accoglimento dell'appello principale rende
improcedibile l'appello incidentale proposto dal
pensionato " P. e S.S.", con il quale è stato chiesto
l'annullamento della sentenza. Infatti la presente
decisione va proprio nel senso richiesto dall'istituto,
ossia di rigetto del ricorso originario sulla base delle
stesse ragioni di cui in motivazione.
5. La delicatezza delle questioni trattate giustifica la
compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie l'appello
principale, dichiara improcedibile l'appello incidentale
e annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate
Ordina che la decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009, nella camera di
consiglio composta dai seguenti magistrati:
Raffaele Carboni Presidente
G.Paolo Cirillo Consigliere, estensore
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
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