Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19.06.2009 n. 4033
Amministrazione, consigliere, titoli, precisazioni

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V

 ha pronunciato la seguente decisione
1. Il presidente del pensionato "P. e S.S." ha chiesto al sindaco di detto comune di nominare, come da statuto dell'ente, un nuovo consigliere di amministrazione, in quanto il dottor Renzo Peruzzi, a suo tempo nominato dalla minoranza consiliare, si era dimesso.
Il sindaco ha allora invitato le minoranze consiliari ad indicare un nominativo in sostituzione del dimissionario dottor Peruzzi.
Il gruppo consiliare rappresentato dal solo consigliere A. B., ha indicato il signor M.Z., di professione artigiano, senza produrre nessun curriculum del designato.
L'altro gruppo consiliare di minoranza, composto dai ricorrenti di primo grado, ha indicato il proprio rappresentante nella persona del dottor M.P., allegando il curriculum dello stesso, da cui risultava trattarsi di persona plurilaureata, abilitato per l'esercizio della professione forense ed avente un'esperienza lavorativa specifica decennale in qualità di dirigente di case di riposo.
Il sindaco del comune di Merlara ha nominato, quale membro della minoranza, il signor M.Z..
2. Contro tale atto sono insorti i componenti dell'altro gruppo di minoranza nonchè il designato, il dottor M.P..
Il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso e annullato il decreto sindacale.
3. Successivamente si sono svolte le nuove elezioni e sono stati eletti altri consiglieri di minoranza, che hanno comunicato di designare quale loro rappresentante il dottor M.P.; mentre il consigliere comunale A. B., che aveva designato il signor Z., non si è più candidato alle elezioni.
4. Contro la decisione del TAR per il Veneto, il comune di Merlara ha proposto appello, deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di tutti i ricorrenti originari e, nel merito, la non corretta interpretazione ed applicazione degli articoli 50 e 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché della deliberazione consiliare n. 18 del 3 luglio 2000.
5. Gli originari consiglieri comunali di minoranza, nonché il designato, dottor P., si sono costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
6. L'I.P.A.B. " P. e S.S." ha proposto appello incidentale, deducendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse degli originari ricorrenti a seguito dello svolgimento delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2009.
Motivi della decisione
1. La fondatezza nel merito dell'appello consente di pretermettere l'esame del motivo, già proposto in primo grado dal Comune appellante, relativo alla inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse del gruppo di minoranza dei consiglieri comunali e del candidato designato.
2. Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la censura di violazione dell'articolo 50, comma 8, e dell'articolo 42, comma 2, lett. m) del decreto legislativo n. 267 del 2000 e della deliberazione n. 18 del 30 luglio 2002, laddove dispongono che le nomine dei rappresentanti del comune presso enti da esso vigilati, o comunque ad esso collegati, vanno effettuate sulla base delle esperienze culturali e delle competenze necessarie.
La sezione osserva che la regola generale fissata dalle norme non ha un valore assoluto, in quanto va adattata alla natura delle funzioni che il designato deve svolgere, sulla base degli statuti e dei regolamenti dell'ente cui è destinato.
Orbene, nel caso di specie si tratta di integrare il consiglio di amministrazione di un pensionato. Lo svolgimento delle funzioni di consigliere di amministrazione di un ente che gestisce una casa di ricovero per vecchi inabili al lavoro non richiede particolari competenze tecniche o culturali, come sarebbe stato nell'ipotesi in cui invece il designato fosse stato chiamato a svolgere funzioni di concreta gestione dell'istituto.
In buona sostanza, il consigliere di amministrazione dell'ente in esame deve semplicemente possedere quelle doti normali di ragionevolezza e avvedutezza, proprie del buon padre di famiglia.
Va da sé, quindi, che il sindaco del comune appellante bene ha fatto a non richiedere il curriculum delle persone designate, in quanto il criterio sulla base del quale doveva effettuare la nomina era semplicemente quello di valutare se il soggetto avesse i requisiti minimi per svolgere il non gravoso incarico di cui si è detto. Egli non era tenuto, sia perché non lo dispone nessuna norma di carattere generale sia perché non lo esigeva la regola di opportunità del caso concreto, a svolgere una sorta di procedura concorsuale tra i due designati, raffrontando i rispettivi trascorsi lavorativi.
Valutando in concreto il provvedimento originariamente impugnato, il collegio rileva che la scelta di una persona proveniente dal mondo del lavoro e le motivazioni circa la possibilità che il designato escluso potesse alterare gli equilibri del consiglio di amministrazione dell'ente, costituiscono ragioni più che sufficienti -in aggiunta a quanto già osservatoper giustificare la scelta effettuata, trattandosi alla fin fine di una scelta politica, ampiamente discrezionale.
3. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza va interamente riformata.
4. L'accoglimento dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale proposto dal pensionato " P. e S.S.", con il quale è stato chiesto l'annullamento della sentenza. Infatti la presente decisione va proprio nel senso richiesto dall'istituto, ossia di rigetto del ricorso originario sulla base delle stesse ragioni di cui in motivazione.
5. La delicatezza delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale, dichiara improcedibile l'appello incidentale e annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate
Ordina che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2009, nella camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Raffaele Carboni Presidente
G.Paolo Cirillo Consigliere, estensore
Marzio Branca Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere

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