Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 14.04.2009 n. 2298
Rifiuti, Comune, aumento costi, annullamento

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V

 ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso in appello n. 9443 del 2006 proposto dal Comune di Genova, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Pafundi, Victor Uckmar ed Edda Odone e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 14/4;
contro
- la soc. Fabbricazioni Idrauliche S.p.A., F.lli D. e Figli S.p.A., la soc. N. S.r.l., P. S.r.l., la soc. P. R. e C. Snc, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo e Raniero Raggi, Franco Rusca e Orlando Sivieri e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Piazza della Libertà n. 13;
- la soc. Europa 2000, la soc. Prontogros S.p.a., non costituite;
- l’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (A.M.I.U.) di Genova, non costituitasi;
per l’annullamento
della sentenza 13 settembre 2005 n. 1180 resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati e l’appello incidentale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della soc. Fabbricazioni Idrauliche S.p.A., della soc. F.lli D. e Figli S.p.A., della soc. N. S.r.l., P. S.r.l., della soc. P. R. e C. S.n.c.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 maggio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avvocati Pafundi e Sivieri;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Con sentenze 5 ottobre 2001 n. 992 e 30 settembre 2002 n. 912, confermate dal Consiglio di Stato con decisioni 3 agosto 2004 n. 5424 e 17 luglio 2004 n. 5137, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva disposto l’annullamento delle delibere (14 febbraio 2000 n. 12, 24 febbraio 2000 n. 37, 26 marzo 2001 n. 34 e 29 marzo 2001 n. 371) aventi ad oggetto il Regolamento del Comune di Genova relativo alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e le tariffe fissate per gli anni 2000 e 2001.
Uguale sorte ha interessato le deliberazioni consiliari 27 febbraio 2002 n. 23 e 13 marzo 2003 n. 20 di ulteriore modifica al Regolamento, nonché le delibere di giunta 28 febbraio 2002 n. 231 e 20 marzo 2003 n. 316 concernenti, rispettivamente, le tariffe per l’anno 2002 e per l’anno 2003, con più sentenze (13 settembre 2005 n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172, n. 1173, n. 1174, n. 1175, n. 1176, n. 1177, n. 1178), modificate con pronunzie emesse in seguito all’odierna udienza.
Questa Sezione ha accolto in parte i ricorsi in appello proposti dal Comune di Genova ed, a modifica delle sentenze impugnate, ha respinto i ricorsi in primo grado nella parte in cui avevano ad oggetto le delibere consiliari n. 23 del 2002 e n. 20 del 2003.
Infine, con sentenza 13 settembre 2005 n. 1180 il Tribunale amministrativo ha annullato la delibera di giunta 26 febbraio 2004 n. 145 concernente le tariffe per l’anno 2004.
Con atto d’appello, notificato il 30 ottobre 2006, il Comune di Genova ha chiesto la riforma della predetta sentenza n. 1180 del 2005 che sarebbe erronea nella parte in cui:
1. - ha affermato la violazione, ad opera delle norme regolamentari, degli artt. 65 e 68 del d.lgv. 15 novembre 1993 n. 507, per l’asserita mancanza dell’individuazione concreta degli indici iqs e ips; il vizio ricadrebbe per illegittimità derivata sulla delibera impugnata, riferita all’anno 2004;
2. - ha affermato la violazione, ad opera delle norme regolamentari ed, in particolare, ad opera dell’att. 5 ter, 3° co., degli artt. 65 e 68 del d.lgv. n. 507 del 1993 sotto altri profili - (per mancata indicazione delle ragioni che supportano le differenziazioni delle categorie; per aver indicato convenzionalmente pari ad 1 il parametro delle utenze domestiche al quale rapportare le altre categorie, dopo aver calcolato gli indici di produttività specifica e di qualità specifica), i vizi ricadrebbero per illegittimità derivata sulla delibera impugnata, riferita all’anno 2004;
3. - 4. - ha affermato inutilizzabile la relazione prodotta in giudizio dalla difesa comunale da cui è scaturito l’accoglimento delle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione in merito all’adozione del regolamento e della delibera tariffaria;
5. - ha giudicato inadeguata la relazione di GF Ambiente ed ha censurato la mancata pubblicazione di detto atto istruttorio della delibera di adozione delle tariffe ed utilizzato anche per la determinazione dei coefficienti ips e iqs;
6. - ha considerato illegittima la delibera impugnata per aver individuato una classificazione delle utenze in categorie e sottocategorie (sancita nel prospetto approvato con la delibera n. 23 del 2002 e confermato con la delibera n. 20 del 2003) diversa da quella prevista dall’art. 68 d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
7. - ha ritenuto non adeguatamente motivata l’adozione della percentuale minima di legge per la deduzione del costo complessivo di spezzamento dei rifiuti solidi urbani;
8. - ha ritenuto illegittima l’adozione delle agevolazioni in favore dell’utenza domestica.
Le società appellate, che svolgono in Genova il commercio all’ingrosso ed al minuto di apparecchi idrosanitari e di prodotti affini e sono assoggettate alla tassa in relazione a locali adibiti a magazzino, ad ufficio, alla vendita al minuto ed all’ingrosso, hanno proposto controricorso, memoria ed appello incidentale, con i quali sono state riformulate le censure dedotte con il ricorso in primo grado n. 794 del 2004, conclusosi con la sentenza n. 1180 n. 2005, impugnata dal comune di Genova.
Con l’atto d’appello incidentale è stata impugnata la parte della sentenza in cui sarebbe stata dichiarata l’inammissibilità del 2° motivo del ricorso in primo grado (di violazione della normativa di principi desumibile dal c.d. decreto Ronchi in quanto l’art. 5/bis escluderebbe ogni rilevanza alla presenza di materiali riciclabili fra i rifiuti prodotti da ciascuna sottocategoria d’utenza).
In vista dell’odierna udienza il Comune di Genova ha depositato una breve memoria.
Diritto
1. - In accoglimento dei ricorsi proposti da diversi soggetti utenti del servizio, con più sentenze (13 settembre 2005 n. 1167, n. 1168, n. 1169, n. 1170, n. 1171, n. 1172, n. 1173, n. 1174, n. 1175, n. 1176, n. 1177, n. 1178) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva annullato le delibere consiliari 27 febbraio 2002 n. 23 e 13 marzo 2003 n. 20, di modifica al Regolamento che disciplina la tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed interni, nonché le delibere di giunta, relative alla tariffe, 28 febbraio 2002 n. 231 (anno 2002) e 20 marzo 2003 n. 316 (anno 2003).
L’appello in esame, proposto dal Comune di Genova, ha a suo oggetto la sentenza 13 settembre 2005 n. 1180 con la quale il Tribunale amministrativo regionale ha annullato la delibera di giunta 26 febbraio 2004 n. 145, concernente le tariffe per l’anno 2004.
2. - L’appello è infondato.
2. - 1. - La sentenza n. 1180 del 2005 ripete in parte le argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure con precedenti pronunzie aveva basato l’accoglimento dei ricorsi in primo grado proposti avverso le delibere consiliari 27 febbraio 2002 n. 23 e 13 marzo 2003 n. 20, che avevano apportato modifiche regolamentari, il cui annullamento avrebbe travolto, per illegittimità derivata, la delibera di giunta n. 145 del 2004.
Senonché, a modifica delle sopra indicate pronunzie, al termine dell’odierna udienza, questo Collegio ha respinto i ricorsi in primo grado nella parte in cui erano diretti avverso le delibere consiliari n. 23 del 2002 e n. 20 del 2003.
Si deve , in particolare, aver riguardo alle censure, accolte in primo grado e respinte in appello:
- di violazione, ad opera delle norme regolamentari, degli artt. 65 e 68 del d.lgv. 15 novembre 1993 n. 507, per l’asserita mancanza dell’individuazione concreta degli indici iqs e ips;
- di violazione, ad opera delle norme regolamentari ed, in particolare, ad opera dell’art. 5 ter, 3° co., degli artt. 65 e 68 del d.lgv. n. 507 del 1993 sotto altri profili - (per mancata indicazione delle ragioni che supportano le differenziazioni delle categorie; per aver indicato convenzionalmente pari ad 1 il parametro delle utenze domestiche al quale rapportare le altre categorie, dopo aver calcolato gli indici di produttività specifica e di qualità specifica);
- d’illegittimità dell’adozione della percentuale minima di legge per la deduzione (fissata nella misura del 5%) del costo di spezzamento dei rifiuti solidi urbani;
- relative ad ogni altro vizio afferente le norme regolamentari.
2. - 2. - Deve essere dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dagli appellati che si sono costituiti.
La censura dedotta è diretta avverso il Regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non al suo atto applicativo (la delibera di giunta n. 145 del 2004), unico provvedimento impugnato in primo grado.
3. - Sono, invece, da confermare le argomentazioni prospettate in sentenza in accoglimento delle censure dedotte con il ricorso in primo grado con le quali sono stati imputati all’atto impugnato (del. n. 145 del 2004) vizi propri.
3. - 1. - Per il 2004 il Comune di Genova ha preventivato il gettito della tassa in euro 85.842.000,00 (pari al 97% del costo totale del servizio) con un aumento delle tariffe, mediamente del 2,4%.
Le tariffe fissate per il 2003 con delibera di giunta n. 316 del 2003, avendo a riferimento solamente i “parametri” (intesi come rapporto tra le tariffe delle diverse sottocategorie), sono state annullate con più sentenze del Tribunale amministrativo regionale, confermate sul punto in appello da questo Collegio con pronunzie assunte al termine dell’odierna udienza.
Per il 2004 nella delibera di giunta n. 145 del 2004 sono stati replicati i “parametri”, rinvenibili per il 2003 nel prospetto allegato alla delibera di giunta n. 316 del 2003 (di determinazione delle tariffe per l’anno 2003), e sono state indicate le tariffe.
Per ciascuna sottocategoria, ad essi si sarebbero dovuti accompagnare gli indici ips ed iqs e tutti gli elementi che avevano condotto a quantificare i differenti coefficienti ed indici, antecedenti necessari per definire le tariffe.
L’art. 69, co. 2°, del d.lgs. n. 507 del 1993, prende in considerazione specificamente i rapporti tra le tariffe e i costi del servizio “discriminati in base alla loro classificazione economica”. (Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 12 marzo 2007 n. 5722).
L’indicazione dei “rapporti tra le tariffe”, intesi invece come differenze proporzionali delle tariffe applicate a ciascuna categoria, può essere utile per percepire con immediatezza le differenze tariffarie quale visivo risultato delle indagini e della determinazione dei coefficienti di qualità e di quantità dei rifiuti, ma non è in alcun modo sufficiente.
Come già osservato da questa Sezione con decisione n. 5436 del 2004, i dati e gli elementi di valutazione offerti dalla GF Ambiente S.r.l. (che si è presa la cura di indicare gli indici iqs e ips) non dovevano essere acquisiti in modo acritico, ma l’Amministrazione, dopo averli analizzati, avrebbe dovuto esplicare ed illustrare le risultanze dell’indagine, fornendo chiarimenti e delucidazioni dei quali è priva anche la delibera n. 145 del 2004 di determinazione delle tariffe per l’anno 2004.
Tra l’altro, non era dato comprendere (e non è dato ad oggi comprendere) “per quali ragioni attività caratterizzate (come desumibile agevolmente dai dati forniti dalla stessa GF Ambiente e dell’AMIU) proprio dall’alta produzione, in percentuale, di carta e cartone, quali, ad esempio, gli uffici, siano state gravate dell’iqs massimo (1,60)”.
Si aggiunga che la tabella di sottodivisione in sottocategorie elaborata dalla GF Ambiente Snc, nella quale sono anche riportati il loro indici ips e iqs, è in parte difforme da quella allegata alle delibere consiliari 27 febbraio 2002 n. 23 e 13 marzo 2003 n. 20 (es. la categoria E, corrispondente alla 5ª, nella relazione soprarichiamata è stata suddivisa in 4 sottocategorie, anziché in cinque e non vi è corrispondenza di loro contenuto).
3. - 2. - Viene, poi, in rilievo un ulteriore profilo d’illegittimità (8° motivo d’appello), già colto con le decisioni relative alle precedenti delibere di adozione delle tariffe per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
La questione attiene alla sottocategoria dell’utenza domestica.
Il giudice di prime cure ha censurato la delibera di adozione delle tariffe nella parte in cui, richiamando l’art. 49, 10° co. d.lgs. n. 22 del 1997, il Comune ha espressamente dichiarato l’intento di voler dare applicazione alla suddetta previsione mediante un abbattimento dell’indice di produttività specifica delle unità abitative.
Ma, come già sopra osservato con riguardo alla generalità delle sottocategorie, non è dato conoscere l’iter attraverso il quale sono stati definiti i coefficienti iqs e ips, riportando la tabella allegata alla delibera di giunta n. 145 del 2004 la sola tariffa, pari ad euro 1,95. La tabella indica anche i “parametri”, intesi come rapporto tra le tariffe delle varie sottocategorie. Attribuito alla sottocategoria dell’utenza domestica il valore pari ad uno, alle altre sottocategorie è assegnato un parametro che moltiplicato per l’importo della tariffa dell’utenza domestica dà come risultato l’importo della tariffa dell’altra sottocategoria (esempio relativo alle tariffe del 2003: moltiplicando il parametro (4,00), assegnato agli ospedali ed alle case di cura, per la tariffa dell’utenza domestica (euro 1,95), si ottiene come risultato l’ammontare della tariffa della sottocategoria 3.6, pari ad euro 7,67 (8)).
È evidente l’incidenza, sull’importo delle tariffe delle altre sottocategorie, di ogni abbattimento agevolativo disposto a favore di una di esse, rimanendo immodificato l’importo determinato di parziale copertura del costo complessivo del servizio.
Solo dopo che è stata effettuata correttamente la prima operazione e, anche per condurre una comparazione tra le tariffe, avuto un quadro conoscitivo completo dei reali “pesi” per ciascuna categoria d’utenti, è possibile applicare l’agevolazione, stabilendone la misura.
Non si concorda con il giudice di prime cure nel punto in cui afferma la non applicabilità dell’agevolazione alle utenze domestiche, dovendo trovare attuazione in toto il vecchio regime (di cui al d.lgs. n. 507 del 1993).
Nell’ottica di un graduale transito dalla tassa alla tariffa “risulta sostanzialmente coerente” (cfr. la Circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 1994, cit.) con il regime di calcolo della TARSU ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 l’utilizzazione della previsione, di cui all’art. 49, 10° comma, del d.lgs. n. 22 del 1997, che introduce un’agevolazione per le utenze domestiche.
Si tratta solamente di verificarne la misura e la sua compatibilità con la previsione (di cui all’art. 49, co. 5°, d.lgs. n. 22 del 1997) di intraprendere una graduale applicazione del metodo normalizzato che deve condurre all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
4. - Conclusivamente, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, l’appello principale deve essere respinto.
Data la reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, respinge l’appello principale.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa

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