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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha pronunciato la seguente decisione
Premesso che i
ricorrenti hanno impugnato, nella qualità di cittadini
iscritti nelle liste elettorali, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2008 (relativa
alla approvazione di due decreti presidenziali per
l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica),
nonché tre decreti del Presidente della Repubblica,
recanti la stessa data, mediante i quali è stata
disposta, rispettivamente: a) la convocazione dei comizi
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica; b) l’asseganazione del numero dei
seggi spettanti per l’elezione del Senato della
Repubblica alle Regioni del territorio nazionale ed alle
ripartizioni della circoscrizione “Estero”; c)
l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per
l’elezione della Camera dei Deputati alle circoscrizioni
elettorali del territorio nazionale ed alle ripartizioni
della circoscrizione “Estero”;
Rilevato che l’impugnativa è stata proposta
limitatamente alle parti di tali atti che davano
applicazione ad alcune norme di cui al D .P.R. 30 marzo
1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei Deputati) e di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica), dei quali viene prospettata la
illegittimità per violazione degli artt. 117, 48, 58 e
67 della Costituzione, oltreché della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali; Rilevato che il T.a.r., con la sentenza
appellata, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa,
per difetto di giurisdizione, osservando che
l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la
risoluzione delle questioni relative alla elezione di
propri componenti, assegnando esclusivamente alle stesse
l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 66 della
Costituzione, da interpretarsi come estesa
all’accertamento della legittimità di tutte le
operazioni elettorali, ivi comprese quelle svoltesi
nella fase precedente allo svolgimento della
competizione elettorale vera e propria, in ossequio al
principio della separazione di poteri;
Considerato che i ricorrenti, nel proporre l’appello in
esame, censurano le statuizioni del primo giudice
riproponendo le doglianze dedotte in primo grado
affermando in particolare che, per l’applicazione della
vigente normativa in materia elettorale essi sarebbero
lesi “nelle modalità per l’esercizio del loro libero
diritto di voto” senza una garanzia di effettiva tutela,
in violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 13
della citata C.e.d.u. che garantisce il diritto a
presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale
al soggetto i cui diritti e libertà riconosciuti dalla
Convenzione stessa siano violati;
Ritenuto che non sia condivisibile l’assunto posto a
base dell’impugnativa, in cui si precisa che
nell’oggetto del ricorso non sono stati ricompresi il
decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento
delle Camere, né la delibera del Consiglio dei Ministri
di fissazione della data delle elezioni, trattandosi di
“atti politici”, essendosi impugnati soltanto i
successivi provvedimenti governativi volti a
disciplinare, in applicazione della vigente normativa in
materia, il procedimento delle operazioni elettorali,
trattando di atti di natura “amministrativa”; ciò in
quanto, ad avviso della Sezione, anche questi ultimi
atti (che costituiscono gli adempimenti conseguenti al
decreto di indizione dei comizi elettorali, come
puntualmente precisato dal primo giudice) non possono
che essere propriamente qualificati come “atti
politici”, sia sotto il profilo soggettivo (in quanto
provenienti da Organi di Governo preposti all’indirizzo
ed alla direzione al massimo livello delle attività
pubbliche), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto
attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e
politico relative al funzionamento in modo organico e
coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello
Stato), come ampiamente sottolineato dalla
giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio
2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV,
12 marzo 2001, n. 1397;
Ritenuto, d’altronde, che le stesse doglianze dei
ricorrenti evidenziano la portata eminentemente politica
delle tesi sostenute, non prospettandosi, in realtà, la
violazione di un diritto fondamentale del singolo
cittadino, quale il diritto di voto, ovvero, più
specificamente, di un connesso interesse legittimo
pretesamene leso, da tutelare dinanzi alla giurisdizione
amministrativa, lamentandosi, invece, da parte dei
medesimi ricorrenti le previste modalità di espressione
e di valutazione del voto del corpo elettorale, in
relazione al fatto che i candidati sono designati dai
partiti, non risultando consentito il voto di preferenza
per i diversi candidati, e viene previsto un premio di
maggioranza che potrebbe risultare sproporzionato
rispetto ai voti conseguiti, mentre verrebbe anche
sostanzialmente condizionata la prerogativa del
Presidente della Repubblica di scegliere il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto, dunque, che i ricorrenti lamentano
esclusivamente scelte discrezionali del legislatore
intese a prefigurare un procedimento elettivo mediante
il quale, pur affidandosi ai partiti politici un potere
esclusivo di designazione dei candidati, non vengono,
tuttavia, limitate in alcun modo né la costituzione di
una pluralità di partiti, né la scelta sulle opzioni di
voto da parte del singolo elettore e, pertanto, anche se
il sistema della legislazione vigente in materia possa
venire eventualmente giudicato sotto vari profili
incongruo e non adeguato per assicurare pienamente la
effettiva rappresentatività degli eletti, rispetto alla
volontà popolare, il sistema stesso non appare di per sé
idoneo ad incidere in modo diretto sulla libera
espressione del voto del cittadino elettore, mentre,
d’altro canto, gli ulteriori timori manifestati dai
ricorrenti in ordine all’esito del procedimento
elettorale risultano comunque formulati in via meramente
eventuale;
Ritenuto, quindi, che in tale prospettiva non risulti
pertinente il richiamo dei ricorrenti al principio di
“indefettibilità” della tutela giurisdizionale relativa
ad istanze attinenti ad interessi di carattere
individuale, anche ai soli fini di sollevare l’incidente
di costituzionalità, tenuto conto in special modo della
circostanza che l’intervento del giudice determinerebbe
un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di
altri poteri (v. Cass. SS.UU., 16 maggio 2006, n.
11623); ciò in quanto va ribadito che, in generale,
sulle scelte politiche di Governo è istituzionalmente
chiamata a pronunciarsi la collettività del corpo
elettorale nell’esercizio della sua sovranità, in sede
di elezioni per il rinnovo del Parlamento; non può
trascurarsi di considerare, inoltre, con specifico
riferimento alla normativa applicata nella specie ed
oggetto della contestazione degli attuali ricorrenti,
che il corpo elettorale dovrebbe pronunciarsi al
riguardo nella sede del “referendum” popolare indetto
per deliberarne l’eventuale abrogazione, a seguito della
specifica richiesta avanzata da oltre cinquecentomila
elettori, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione;
resta in ogni caso fermo, per quanto concerne la
verifica di legittimità delle operazioni elettorali, il
principio di autodichiarazione di ciascuna Camera, come
correttamente sottolineato in prime cure;
Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame
risulti inammissibile, ai sensi dell’art. 31 del R.D. 26
giugno 1924, n. 1054;
Ritenuto, infine, che stante la già rilevata
particolarità della questione, le spese del giudizio
possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello specificato in
epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma nei
sensi di cui sopra la sentenza appellata.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
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