Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13.03.2008 n. 1053
Liste elettorali. Assegnazione seggi. Impugnativa. Giurisdizione amministrativa

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V

 ha pronunciato la seguente decisione
Premesso che i ricorrenti hanno impugnato, nella qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali, la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 2008 (relativa alla approvazione di due decreti presidenziali per l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica), nonché tre decreti del Presidente della Repubblica, recanti la stessa data, mediante i quali è stata disposta, rispettivamente: a) la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; b) l’asseganazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica alle Regioni del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”; c) l’assegnazione del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei Deputati alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione “Estero”;
Rilevato che l’impugnativa è stata proposta limitatamente alle parti di tali atti che davano applicazione ad alcune norme di cui al D .P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), dei quali viene prospettata la illegittimità per violazione degli artt. 117, 48, 58 e 67 della Costituzione, oltreché della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; Rilevato che il T.a.r., con la sentenza appellata, ha dichiarato inammissibile l’impugnativa, per difetto di giurisdizione, osservando che l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alla elezione di propri componenti, assegnando esclusivamente alle stesse l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 66 della Costituzione, da interpretarsi come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle svoltesi nella fase precedente allo svolgimento della competizione elettorale vera e propria, in ossequio al principio della separazione di poteri;
Considerato che i ricorrenti, nel proporre l’appello in esame, censurano le statuizioni del primo giudice riproponendo le doglianze dedotte in primo grado affermando in particolare che, per l’applicazione della vigente normativa in materia elettorale essi sarebbero lesi “nelle modalità per l’esercizio del loro libero diritto di voto” senza una garanzia di effettiva tutela, in violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 13 della citata C.e.d.u. che garantisce il diritto a presentare ricorso avanti ad una magistratura nazionale al soggetto i cui diritti e libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa siano violati;
Ritenuto che non sia condivisibile l’assunto posto a base dell’impugnativa, in cui si precisa che nell’oggetto del ricorso non sono stati ricompresi il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento delle Camere, né la delibera del Consiglio dei Ministri di fissazione della data delle elezioni, trattandosi di “atti politici”, essendosi impugnati soltanto i successivi provvedimenti governativi volti a disciplinare, in applicazione della vigente normativa in materia, il procedimento delle operazioni elettorali, trattando di atti di natura “amministrativa”; ciò in quanto, ad avviso della Sezione, anche questi ultimi atti (che costituiscono gli adempimenti conseguenti al decreto di indizione dei comizi elettorali, come puntualmente precisato dal primo giudice) non possono che essere propriamente qualificati come “atti politici”, sia sotto il profilo soggettivo (in quanto provenienti da Organi di Governo preposti all’indirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attività pubbliche), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato), come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2997, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397;
Ritenuto, d’altronde, che le stesse doglianze dei ricorrenti evidenziano la portata eminentemente politica delle tesi sostenute, non prospettandosi, in realtà, la violazione di un diritto fondamentale del singolo cittadino, quale il diritto di voto, ovvero, più specificamente, di un connesso interesse legittimo pretesamene leso, da tutelare dinanzi alla giurisdizione amministrativa, lamentandosi, invece, da parte dei medesimi ricorrenti le previste modalità di espressione e di valutazione del voto del corpo elettorale, in relazione al fatto che i candidati sono designati dai partiti, non risultando consentito il voto di preferenza per i diversi candidati, e viene previsto un premio di maggioranza che potrebbe risultare sproporzionato rispetto ai voti conseguiti, mentre verrebbe anche sostanzialmente condizionata la prerogativa del Presidente della Repubblica di scegliere il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto, dunque, che i ricorrenti lamentano esclusivamente scelte discrezionali del legislatore intese a prefigurare un procedimento elettivo mediante il quale, pur affidandosi ai partiti politici un potere esclusivo di designazione dei candidati, non vengono, tuttavia, limitate in alcun modo né la costituzione di una pluralità di partiti, né la scelta sulle opzioni di voto da parte del singolo elettore e, pertanto, anche se il sistema della legislazione vigente in materia possa venire eventualmente giudicato sotto vari profili incongruo e non adeguato per assicurare pienamente la effettiva rappresentatività degli eletti, rispetto alla volontà popolare, il sistema stesso non appare di per sé idoneo ad incidere in modo diretto sulla libera espressione del voto del cittadino elettore, mentre, d’altro canto, gli ulteriori timori manifestati dai ricorrenti in ordine all’esito del procedimento elettorale risultano comunque formulati in via meramente eventuale;
Ritenuto, quindi, che in tale prospettiva non risulti pertinente il richiamo dei ricorrenti al principio di “indefettibilità” della tutela giurisdizionale relativa ad istanze attinenti ad interessi di carattere individuale, anche ai soli fini di sollevare l’incidente di costituzionalità, tenuto conto in special modo della circostanza che l’intervento del giudice determinerebbe un’interferenza del potere giudiziario nell’ambito di altri poteri (v. Cass. SS.UU., 16 maggio 2006, n. 11623); ciò in quanto va ribadito che, in generale, sulle scelte politiche di Governo è istituzionalmente chiamata a pronunciarsi la collettività del corpo elettorale nell’esercizio della sua sovranità, in sede di elezioni per il rinnovo del Parlamento; non può trascurarsi di considerare, inoltre, con specifico riferimento alla normativa applicata nella specie ed oggetto della contestazione degli attuali ricorrenti, che il corpo elettorale dovrebbe pronunciarsi al riguardo nella sede del “referendum” popolare indetto per deliberarne l’eventuale abrogazione, a seguito della specifica richiesta avanzata da oltre cinquecentomila elettori, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione; resta in ogni caso fermo, per quanto concerne la verifica di legittimità delle operazioni elettorali, il principio di autodichiarazione di ciascuna Camera, come correttamente sottolineato in prime cure;
Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame risulti inammissibile, ai sensi dell’art. 31 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
Ritenuto, infine, che stante la già rilevata particolarità della questione, le spese del giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma nei sensi di cui sopra la sentenza appellata.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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