Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 12.01.2009 n. 65
Danno da ritardo, responsabilità della p.a., bene della vita, sussistenza

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI

 ha pronunciato la seguente DECISIONE 
Sul ricorso in appello n. 1830/2007 proposto da Ministero dei trasporti e Ministero dell’economia e delle finanze in persona del rispettivo Ministro p.t. nonché dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;
contro S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Maria Alessandra Sandulli ed elettivamente domiciliato in Roma presso la stessa Corso Vittorio Emanuele 349;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sez. IV, n.2114 del 9 novembre 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2008 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Uditi per le parti l’avv. dello Stato Clemente e l’avv. Sandulli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto in parte il ricorso proposto, dalla S.E.A. s.p.a., per la declaratoria e per il risarcimento del ritardo con cui il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture aveva determinato, con d.m. 14 marzo 2003, gli importi dovuti ai gestori aeroportuali a titolo di corrispettivo provvisorio per l’espletamento dei controlli di sicurezza sui bagagli da stiva a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonché per l’annullamento sia della clausola con cui l’ENAC, nella nota 11 giugno 2003, aveva determinato di posticipare la predetta decorrenza ai titoli di viaggio emessi dalle 48 ore successive alla nota medesima, per partenze previste dal 26 giugno 2006 in poi, sia della determinazione di riduzione del corrispettivo da Euro 2,19 a Euro 2,07, operata con lo stesso d.m. del 14 marzo 2003.
L’adito Tribunale riteneva che la domanda risarcitoria cumulativamente proposta dalla ricorrente riguardasse posizioni soggettive incise dai tempi e modi di adozione di atti autoritativi, quindi interessi pretensivi, che ricadevano, riguardando la materia dei pubblici servizi, nella giurisdizione esclusiva ex art. 33 del D.lgs. n. 80\1998, quale novellato dalla legge n. 205 del 2000. Si trattava del danno da ritardo nell’emanazione di un provvedimento favorevole, senza necessità di ricorrere alla preventiva formazione rituale del silenzio inadempimento, valendo la tardiva adozione del provvedimento a cristallizzare l’inadempienza da ritardo.
Nel merito, la fissazione, da parte del Comitato interministeriale di sicurezza, del 31 dicembre 2002, quale data imposta per l’attivazione del servizio di controllo, unitamente alla prospettiva dell’avvio dell’iter istruttorio per l’approvazione dei corrispettivi applicabili, comunicata dall’ENAC con lettera del 13.11.2002, ed alla consapevolezza della ricorrente di aver inviato all’amministrazione tutti i dati richiesti, avevano indotto la ricorrente alla ragionevole aspettativa di poter contare, nell’avvio del servizio di controllo, su corrispettivi approvati dalla competente autorità, che aveva a disposizione tutti gli elementi per definire tempestivamente i compensi stessi. Era quindi imputabile alla mancanza di diligenza l’emanazione, solo vari mesi dopo l’inizio del servizio, del d.m. di approvazione dell’importo dovuto, nonché la posticipazione dell’esigibilità dei corrispettivi disposta dall’ENAC. La nota di questi dell’11.6.2003 ometteva di considerare l’urgenza del provvedere, scaturente dalla circostanza che già da quasi sei mesi il servizio di controllo era svolto senza alcuna remunerazione, e si poneva in contrasto, al pari del ritardo nell’emanazione del d.m. 14.3.2003, col principio generale di copertura dei costi recepito dall’art. 8 del decreto del Ministero dei trasporti 29.1.99, n. 5. Il comportamento dilatorio in questione, lesivo di interesse pretensivo collegato a provvedimento che riconosceva la sottostante spettanza del bene della vita, non era giustificato da impedimenti o da superiori interessi pubblici alternativi, per cui era violato il principio di buon andamento dell’amministrazione. La conoscenza, da parte delle amministrazioni, degli oneri gravanti sulla ricorrente per il preventivato e imposto avvio del servizio dal 1.1.2003, e la connessa consapevolezza dei costi che la stessa avrebbe subito, finché lo svolgimento del servizio fosse avvenuto in assenza di fissazione del corrispettivo, comprovavano la sussistenza della colpa aquiliana. Era poi indubbio il nesso causale tra l’inerzia ed il danno da mancato rimborso dei costi sostenuti, in quanto la società non aveva titolo per esigere dai passeggeri alcun corrispettivo senza la determinazione ministeriale. Per principio generale in materia amministrativa e tariffaria, non era poi opponibile l’applicazione retroattiva della determinazione o la riparametrazione dell’importo finalizzata a consentire il recupero delle somme che, prima dell’introduzione del corrispettivo, non si erano potute percepire.
Il Tar escludeva poi l’illegittimità della riduzione dell’importo relativo alla remunerazione del servizio in costanza di un sensibile aumento del movimento dei passeggeri, non smentito dalla ricorrente, e considerata la discrezionalità tecnica espressa nella determinazione ministeriale.
Appellano le Amministrazioni resistenti in primo grado deducendo i seguenti motivi:
Si prospetta il difetto di giurisdizione amministrativa. Infatti in caso di riconoscimento del danno da ritardo della p.a., non conta cosa l’amministrazione abbia deciso rispetto alla pretesa sostanziale, ma il fatto che non abbia deciso nei tempi stabiliti; in altri termini l’oggetto della pretesa risarcitoria riguarda il comportamento dell’amministrazione e non l’atto autoritativo. In ogni caso la mera aspettativa di un provvedimento non appare tutelabile davanti al giudice amministrativo quando si è vincolati ad un rapporto contrattuale.
Nel merito, la struttura tariffaria proposta dall’ENAC prevedeva due componenti, la prima tesa ad assicurare la copertura dei costi sostenuti dalle società affidatarie della gestione aeroportuale per la complessiva organizzazione e per l’effettuazione dei controlli sul 100% dei bagagli da stiva nel primo anno, la seconda diretta a costituire un fondo a disposizione del gestore per far fronte ai costi aggiuntivi, anche di rinnovamento degli apparati, che il gestore avrebbe potuto sostenere nel tempo per la progressiva messa a punto dei controlli, e comunque fino alla nuova determinazione dei corrispettivi sulla base di dati di costo effettivo a consuntivo.
La remunerazione del capitale inizialmente stimata in Euro 6.994.019, sarà poi dalla stessa società, e per lo stesso anno, ridefinita a consuntivo in soli Euro 1.406.046. Tale corrispettivo veniva definito nel decreto, senza oneri di canone, al fine di non gravare eccessivamente sul passeggero nella fase di avvio del servizio e con una remunerazione del capitale fissata, in accordo con il Ministero, nonché in attesa dell’avviabilità di un’istruttoria sulla base dei criteri fissati dalla delibera CIPE n. 86\2000 e di una organizzazione “a regime” dei controlli nella misura reale del 5%.
I corrispettivi avrebbero dovuto essere rivisti a conclusione della prima annualità del servizio sulla base di dati di costo a consuntivo, certificati da società di revisione del bilancio e sulla base di dati di contabilità analitica predisposti in coerenza con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 86\2000, che presuppone appunto tali dati certificati e riconciliabili con l’ultimo bilancio approvato relativo ad un esercizio in cui il servizio sia stato effettivamente svolto. Tali dati iniziali, nella loro misura iniziale, contrariamente a quanto previsto dal d.m. 14 marzo 2003, sono rimasti invariati fino alla corrente annualità, a seguito di decreti di proroga adottati dal Ministro delle infrastrutture.
I dati presentati dalla Sea, a seguito di apposito invito a conclusione del primo anno di effettuazione dei controlli, sostenuti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003, e quindi per le annualità 2003, 2004 e 2005, come riportati in appello, e secondo le certificazioni di bilancio eseguite da società di revisione prescelta dalla stessa società resistente, hanno evidenziato una fluttuazione significativa nella allocazione dei costi tra i vari esercizi aeroportuali soggetti a regolazione per ciascuno dei due scali gestiti dalla società, come evidenziato in apposite tabelle. Sulla base di tali dati risulta che la SEA oltre alla remunerazione dalla stessa determinata, ha percepito nelle annualità 2003-2005, un extra profitto ammontante a circa 2 milioni di Euro, “che dovrà essere restituito dalla stessa società”, oltre a quanto eventualmente risultante dalla istruttoria che l’Ente dovrà svolgere, se non dovuto o non giustificato da documentazione probatoria. Pertanto le censure sollevate risultano infondate, in quanto dalla emanazione tardiva del decreto in discussione non pare derivare alcun pregiudizio alla ricorrente.
Il danno da ritardo lamentato appare infondato e non provato. Nella lesione di interessi pretensivi l’onere della prova del danno subito grava sul ricorrente, solo in caso di effettiva compromissione dell’interesse del soggetto, e laddove si registri un ritardo che abbia inciso gravosamente sull’assetto degli interessi dell’istante. Nel caso l’Enac ha dimostrato che i ricavi ottenuti nel periodo in esame, 2003-2005, hanno raggiunto un ammontare superiore alla perdita economica denunciata dalla società, sicché non si comprende quale pregiudizio necessiti di adeguata tutela. Nel caso c’è inoltre l’assenza di un preventivo accertamento della legittimità della condotta amministrativa ed in particolare, circa l’esistenza e la violazione dell’obbligo di provvedere, il che determina l’inammissibilità del ricorso per l’ottenimento del danno da ritardo, in carenza di una condizione stessa dell’azione.
Nel caso neppure sussiste l’elemento della colpa in capo alla p.a., in quanto, lungi dall’adottare un comportamento negligente, l’ENAC e il Ministero hanno perseguito i propri fini istituzionali nel costante rispetto del buon andamento sancito dall’art. 97 Cost.
Circa la nota dell’11 giugno 2003, il soggetto obbligato al versamento del corrispettivo per i controlli di sicurezza, è il passeggero, che assolve tale obbligazione già al momento dell’acquisto del biglietto presso una qualunque agenzia. Spetta al vettore aereo il riversamento dell’onere al gestore aeroportuale; con operazione effettuata sulla base di note di addebito fatte dal gestore in ragione del numero dei passeggeri che risultano partiti giornalmente dal proprio scalo. Del mancato versamento del passeggero risponde il vettore aereo o il Tour operator. Non prevedendo poi il d.m. una espressa condizione di “vacatio” che rendesse conoscibile alla rete di vendita dei biglietti aerei e ai Tour operator l’obbligo di applicare un nuovo corrispettivo al passeggero in partenza da un qualunque scalo italiano, l’ENAC, convocate le associazioni rappresentative dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei e dei Tour operator, ha comunicato con nota 11 giugno 2003 le condizioni di esigibilità del corrispettivo convenute in tale consultazione. Veniva con la stessa nota chiarito che sarebbero stati riconosciuti al gestore aeroportuale, sulla base della contabilità analitica da questo presentata, gli oneri, sostenuti per l’attivazione dei controlli, che fossero risultati a consuntivo; era pure chiarito il “non aver trovato nel corso del 2003 adeguata copertura attraverso la costruzione tariffaria elaborata dall’Ente e l’esazione dei corrispettivi fissati con decreto ministeriale di recente pubblicazione”. Alla consultazione partecipò anche la SEA, che non può vantare una pretesa risarcitoria a fronte della piena e incontestata conoscenza delle iniziative intraprese dall’ENAC.
Si è costituita la società originaria ricorrente deducendo, con memorie, sia in fase cautelare che in vista dell’udienza di discussione, l’infondatezza dell’appello.
Motivi della decisione
1. Va anzitutto respinta la deduzione appellatoria, peraltro espressa in forma sintetica e perplessa, relativa al difetto di giurisdizione amministrativa sulla fattispecie in esame.
Si tratta nel caso della mancata tempestiva adozione di un provvedimento tariffario che, essendo intervenuta successivamente al momento in cui la stessa amministrazione aveva posto a carico del gestore del servizio aeroportuale l’obbligo di inizio del servizio (31 dicembre 2002, rectius 1° gennaio 2003), non ha consentito al gestore medesimo di richiedere a terzi - in specie i vettori aerei (che a loro volta lo avrebbero dovuto includere nel prezzo del biglietto addebitato ai passeggeri) - tale corrispettivo, a fronte di un costo di attivazione del servizio effettivamente sostenuto (per il periodo antecedente all’entrata in vigore della tariffa di cui al D.M. 14 marzo 2003, cioè al 3 giugno 2003).
1.1. Ora tale ritardata adozione del decreto tariffario non configura un mero “comportamento” dell’amministrazione, atteso che essa è consistita esattamente nel mancato esercizio di un potere autoritativo, alla cui tempestiva esplicazione il gestore aeroportuale poteva vantare un interesse legittimo, secondo la regola generale per cui tale è la posizione vantata dall’interessato a fronte di una determinazione pubblicistica tariffaria.
1.2. A conferma di tale impostazione si può concordare con la società resistente laddove richiama la previsione del rito speciale previsto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, che devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti autoritativi, al fine di vincolare l’amministrazione alla loro conseguente emanazione.
Tale dato positivo dimostra quanto il mancato esercizio del potere, entro il termine previsto dalla legge procedimentale di volta in volta in rilievo, o da essa desumibile (come nel caso di specie si preciserà), non possa qualificarsi alla stregua di un mero “comportamento” omissivo, disciplinato e reso rilevante, cioè, dalle norme di diritto comune che sanzionano la colpevole inerzia di chi sia obbligato ad attivarsi, (anche in base a regole di origine negoziale); il citato dato normativo-processuale, quindi, fa escludere l’assoggettamento di tale condotta, direttamente ed esclusivamente, alle regole ordinarie relative sia agli obblighi di attivazione solidaristici incombenti sui soggetti dell’ordinamento, quali sanciti dalle regole civilistiche in tema di responsabilità aquiliana, sia agli obblighi civilistici relativi al tempestivo e diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali.
1.3. Nelle ipotesi di mancato esercizio di un potere autoritativo, ed in quella in essa contenuta, e qui rilevante, dell’omissione compiuta rispetto al termine procedimentale di emanazione dell’atto, cioè di ritardo nella sua adozione, si configura perciò la rilevanza procedimentale specifica ed oggettiva del ritardo medesimo, alla stregua appunto di regole di azione che hanno, nella loro formulazione, una “causa” direttamente pubblicistica che sottrae l’amministrazione alla regole di diritto comune e la colloca sul piano delle determinazioni (negative) di tipo autoritativo.
Si comprende perciò perché, in conformità dell’indirizzo giurisprudenziale seguito da questo Consesso, il caso del ritardo nell’emanazione di un provvedimento autoritativo si colleghi direttamente ad un “momento di esercizio del potere”, autoritativo e discrezionale, (come nel caso che ci occupa), e perché, in definitiva, l’omesso o ritardato esercizio del potere stesso, anche riferita al superamento del termine finale per provvedere, “costituisca la fattispecie speculare del suo esercizio”, configurando, nelle sue conseguenze dannose, la lesione dello stesso interesse legittimo che il soggetto coinvolto vanta rispetto all’emanazione di un provvedimento favorevole (IV, 29 gennaio 2008, n. 248).
Non si tratta dunque della “mera aspettativa di un provvedimento” ma dello specifico interesse pretensivo ad ottenerlo in osservanza delle regole procedimentali che disciplinano l’esercizio del potere che ad esso fa capo, regole che includono anche la tempestività del provvedimento, cioè quella relativa al termine finale di adozione.
1.4. Nel caso che ci occupa, dunque, trattandosi di un’omessa tempestiva determinazione tariffaria, non viene in rilievo né un “mero comportamento”, per le ragioni finora esposte, né una controversia relativa a “indennità canoni ed altri corrispettivi”, attesa la natura pacificamente estranea a quest’ultimo novero della determinazione, autoritativa e tecnicamente discrezionale, (anche in relazione agli adempimenti istruttori che presuppone), delle medesime tariffe, richiedibili a soggetti terzi rispetto all’amministrazione “regolatrice”; pertanto nessuna ipotesi di eccettuazione della giurisdizione amministrativa si configura nel caso in esame, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale 5-6 luglio 2004, n.204, od anche di posizioni assunte in tema di regolazione della giurisdizione dalle SS. UU. della Corte di Cassazione (arg. ex SS.UU. 15 febbraio 2006, n. 3274).
2. Nell’ordine logico delle questioni confusamente proposte dalle censure appellatorie, va poi esclusa la rilevanza, nella fattispecie in esame, del mancato previo accertamento della legittimità, rectius “illegittimità” dell’azione amministrativa.
Si tratta, come s’è visto, di un danno da ritardo, in cui la contestazione si appunta sulla mancata attivazione dei poteri autoritativi in termini tempestivi e non sull’illegittimità dei contenuti dell’atto, poi positivamente adottato e da cui scaturisce il riconoscimento della spettanza del bene della vita che “sostanzializza” e rende risarcibile l’interesse pretesivo correlato al provvedimento (A.P. n.7 del 2005).
Nel caso, comunque, l’illegittimità va ascritta non al “comportamento” dilatorio, ma, come s’è visto, alla violazione di una norma procedimentale propriamente riferibile all’esercizio del potere, sicché ben può ravvisarsi un’illegittimità della “azione” amministrativa pubblicistica, pacificamente riscontrata, indipendentemente dai contenuti del provvedimento tardivo.
Quest’ultimo, salvo che nella parte relativa al quantum tariffario, qui non emergente perché disattesa dal Tar con statuizione non oggetto di appello incidentale, è risultato in larga sostanza favorevole alla ricorrente, che non avrebbe quindi interesse ad ottenerne l’annullamento, mentre, per contro, il ritardo rileva nella sua illegittimità di per sé, come s’è visto, cioè quale violazione delle regole procedimentali.
Tale violazione è di una tipologia che se, normalmente, non può condurre alla caducazione del provvedimento, secondo il consolidato orientamento di questo Consesso, non per questo impedisce di attivare ogni forma di tutela. E segnatamente:
a) quella già segnalata, prevista dall’art. 21 bis della L. Tar, che peraltro può salvaguardare il diverso aspetto del pregiudizio conseguente all’omissione, in se stessa, del provvedimento, ma non può prevenire gli effetti della sua tardività medio tempore verificatisi;
b) ovvero quella risarcitoria, prevista in via generale dall’art. 35 del D.lgs. n. 80 del 1998, quale innovato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, a fronte della cristallizzazione dell’inadempimento del termine finale derivante dalla successiva adozione tardiva del provvedimento, adozione che rende evidentemente inutile, di per sé, ogni esperimento dell’azione ex art.21 bis.
3. Nel caso che ci occupa, poi, va fin da ora precisato che, a fronte di un obbligo, posto a carico dei gestori aeroportuali dalla nota ENAC dell’8 febbraio 2002 (richiamante le determinazioni del Comitato interministeriale di sicurezza dell’11 ottobre 2001, in sede di adozione del Programma nazionale di sicurezza), di attivare il sistema di controllo di sicurezza su tutti i bagagli da stiva a partire dal 31 dicembre 2002, (ovvero, dal 1° gennaio 2003, in adempimento degli obblighi sanciti dal Regolamento comunitario 2002/2320), l’esercizio del potere tariffario, - quale previsto, nella materia specifica, dagli artt. 5, comma 3, del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 (convertito in legge 28 febbraio 1992, n. 217) e 8 del d.m. 29 gennaio 1999, n. 285, (attuativo dello stesso art.5) -, andava naturalmente e doverosamente esercitato in modo da consentire ai destinatari dell’obbligo di attivazione del sistema di operare pienamente e, quindi, in data comunque anteriore al 31 dicembre 2002 e non oltre di essa.
3.1. Tale è il termine finale del procedimento tariffario che, implicitamente ma necessariamente, l’Amministrazione si era autoprefissato, derivante direttamente da canoni logici insiti nell’obbligo di buon andamento dell’amministrazione, che imponevano di curare in modo adeguato e tempestivo l’interesse pubblico fondamentale della sicurezza dei voli, anche consentendo una funzionalità piena ad attuale del sistema che si imponeva di attivare, in dovuta cooperazione con gli operatori economici destinatari dell’obbligo, funzionalità piena che non poteva prescindere da una sollecita determinazione delle tariffe previo un tempestivo e completo assolvimento dell’istruttoria preliminare incombente sull’autorità competente all’adozione delle tariffe stesse.
4. Quanto alla, non ben chiara, pretesa possibilità di compensazione tra le perdite fatte valere in via risarcitoria dalla società resistente in primo grado, (conseguenti alla mancata esazione del corrispettivo approvato tardivamente dalle amministrazioni resistenti), e gli asseriti maggiori introiti (“extraprofitto”) che, una volta superata la fase di provvisoria determinazione iniziale del corrispettivo de quo, avrebbe ricavato la società resistente rispetto ai costi a consuntivo del servizio, certificati dal bilancio annuale, essa esula da una corretta applicazione dei criteri determinativi del concreto danno conseguente, in via immediata e diretta, ai fatti costituenti la causa petendi definita nella domanda introduttiva del presente giudizio, ai sensi dell’art. 1223 c.c..
Ciò, anzitutto, sotto il profilo della mancata diretta connessione di tali eventi tariffari successivi al fatto causativo del credito risarcitorio fatto valere dalla originaria ricorrente, che si è concretizzato per intero in relazione all’attivazione del servizio senza copertura tariffaria.
Inoltre, la ripetizione di tale “indebito” è comunque azionabile, - in base al diverso e successivo titolo della minore determinazione tariffaria “a consuntivo”, ove questa fosse applicabile retroattivamente, circostanza che non è chiara nella prospettazione appellatoria -, da parte dei passeggeri ultimamente “incisi” dalla tariffa “maggiorata”, ovvero da parte degli operatori “percettori” (che dovrebbero poi a loro volta restituirlo ai passeggeri): ne risulta così non solo l’evidenziata diversa rilevanza temporale di tale indebito, tutto insorto in un momento determinativo non solo autonomo ma altresì successivo ai fatti posti a base della domanda avanzata in primo grado, ma anche la sua spettanza a soggetti diversi dall’Amministrazione che, in base ad esso, eccepisce l’attenuazione o eliminazione del debito risarcitorio su essa gravante.
La ricorrente, infatti, pone in contestazione solo il periodo gennaio-giugno 2003, durante il quale non ha potuto riscuotere dai soggetti onerati il corrispettivo, mentre l’indebito maggior compenso imputato ai passeggeri, per il tramite di operatori e vettori aerei, sorge tutto a seguito di accertamenti esperiti nelle annualità successive alla fine del 2003, e relativamente quindi al periodo, successivo al giugno 2003, di effettiva applicazione della tariffa provvisoria, quindi per un periodo per definizione estraneo alla fase di ritardo costituente la ragione della richiesta risarcitoria.
L’eventuale credito per ripetizione di indebito pagamento che vantassero i passeggeri o, a seguito di rivalsa, gli operatori e vettori per controversie introdotte dai passeggeri stessi avverso questi ultimi, - e non le amministrazioni -, può certamente essere fatto valere in separati giudizi di fronte al giudice ordinario, ove la stessa società resistente non provvedesse spontaneamente alla compensazione (e ciò nel caso, si ripete, che la determinazione tariffaria “a consuntivo” avesse un esplicito effetto retroattivo), ma non incide, ai sensi dell’art.1223 c.c., sulla determinazione e quantificazione del danno aquiliano risarcibile nel caso in esame.
Ne discende l’inconferenza dell’eccezione di “compensatio lucri cum damno” in esame, potendo questa riguardare effetti vantaggiosi per il danneggiato che hanno “causa diretta” nel fatto dannoso (cioè nel ritardo e nell’omessa conseguente riscossione), laddove, viceversa, la possibile determinazione “riduttiva a consuntivo” avrebbe potuto verificarsi comunque, per il meccanismo di determinazione in concreto adottato, anche se la determinazione in “prima applicazione” fosse stata tempestiva, risultando il “lucro” (presunto e suscettibile di ripetizione a titolo di indebito), del tutto estraneo al ritardo verificatosi in tale prima determinazione tariffaria, con la conseguente infondatezza delle deduzioni appellatorie sollevate sul punto.
5. Quanto alla mancata prova del danno subito, (da riferire alla lesione aquiliana avente titolo nel ritardo e rilevante esclusivamente nei termini temporali dei fatti causativi dedotti con la domanda introduttiva, quali sopra precisati), in disparte le deduzioni ora confutate in tema di extraprofitto derivante dall’applicazione della tariffa “a consuntivo”, l’appello non contiene nessuna specifica censura a quanto ritenuto sul punto dal giudice di prime cure (pag. 11 sentenza impugnata che, sottolinea l’incontestazione dei prospetti di calcolo dei corrispettivi non percepiti dalla società gestrice per il periodo in questione); pertanto, le relative statuizioni sono divenute inoppugnabili, inclusa quella, pur essa in sé non specificamente contestata, che fa riferimento alla sussistenza del nesso causale (a causa del ritardo nella determinazione tariffaria “la società esponente non aveva titolo per esigere dai passeggeri alcun compenso”).
6. L’elemento della colpa, poi, viene contestato in modo espresso e diretto in appello solo con la deduzione (pag. 14, primo cpv.) che “nel caso de quo l’ENAC ed il Ministero hanno perseguito i propri fini istituzionali nel costante rispetto del principio costituzionale di buon andamento, sancito dall’art. 97 Cost. e hanno adempiuto con correttezza ed assistito con attenzione la società di gestione nel lavoro di propria spettanza”.
Tale deduzione non rende alcun conto della rilevata violazione delle regole di buon andamento con immediatezza connessa al mancato rispetto del termine logico di adozione del provvedimento finale, insito nella fattispecie che la stessa amministrazione aveva avviato, quale sopra precisato.
Inoltre, non supera, ignorandole, le numerose allegazioni circa la violazione delle regole di correttezza e buon andamento, e quindi circa la sussistenza della colpa alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di responsabilità aquiliana della p.a., operate dalla ricorrente in primo grado e condivise ampiamente dalla sentenza impugnata (pagg. 7-9 sentenza, laddove si dà ampiamente conto degli elementi prevedibili, e ben noti alle amministrazioni, circa gli effetti lesivi che sarebbero derivati dalla mancata richiedibilità dei corrispettivi per il periodo di ritardo nell’emanazione della tariffa).
6.1. Neppure è confutata l’autonoma statuizione in tema di colpa operata dal Tar laddove ritiene applicabile al caso la “presunzione semplice di colpevolezza di cui all’art. 2727 c.c., desunta dalla fattispecie concreta” e, va aggiunto, condivisibile con riferimento al caso del provvedimento adottato in ritardo, nel quale lo stesso superamento del termine finale richiede una prova, incombente sull’amministrazione, circa l’esistenza di errori scusabili o fatti non imputabili all’amministrazione stessa, nell’ambito dell’ordinario sforzo di diligenza sulla stessa incombente, prova che non è stata oggetto di adeguate allegazioni neppure con l’appello in esame.
7. Quanto infine alla questione della legittimità della nota dell’11 giugno 2003 dell’ENAC, annullata con apposita statuizione in primo grado, la censura di appello si limita a dedurre che essa fu emanata a seguito di consultazione cui aveva partecipato pure la società di gestione resistente, che non aveva sollevato obiezioni in quella sede, e che la situazione di non conoscenza da parte dei vettori e dei Tour operators del nuovo corrispettivo da applicare aveva reso necessaria la dilazione ulteriore prevista dalla nota stessa.
Tali doglianze non superano e non confutano espressamente quanto condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure; ed infatti, la nota in questione, anche ammesso che volesse tener conto delle esigenze dei soggetti “esattori” della tariffa presso i passeggeri, non poteva ragionevolmente statuire che la loro posizione, - caratterizzata dalla consapevolezza dell’attivazione già effettuata, da mesi, del sistema di controllo bagagli e dei connessi costi sopportati dalla originaria ricorrente -, potesse prevalere sulla “urgenza di provvedere” alla copertura di tali costi, scaturente, appunto dalla circostanza che già da sei mesi il servizio era svolto senza alcuna remunerazione, ponendosi tale nota, inoltre, “in contrasto, al pari del ritardo con cui è stato emanato il D.M. 14 marzo 2003, con il principio di integrale copertura dei costi recepito dall’art. 8 del decreto del Ministero dei trasporti n. 85 del 29 gennaio 1999”.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.
Condanna in solido le amministrazioni appellanti alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5000,00, di cui 4500,00 per diritti ed onorari.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 

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