Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 10.04.2009 n. 2238
Servizio militare, inidoneità per motivi di altezza, valore probatorio dell’accertamento

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione IV

 ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso in appello n. 10551 R.G. dell’anno 2004, proposto da F. F., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vassallo con il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Edoardo Spighetti sito in Roma, via A. Cantore n. 5;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
- l’Esercito Italiano in persona del Comandante pro- tempore, non costituito in giudizio;
- il 235° Reggimento “PICENO” in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito in persona del legale rappresentante pro-tempre non costituito in giudizio;
- del Servizio di Sanità e Veterinaria della Regione Militare Centro in persona del legale rappresentante pro-tempore non costituito in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche del 28.06.2004 n. 792;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 marzo 2009 il Consigliere Sandro Aureli;
Udito, altresì, l’avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Fatto e diritto
F. F. ha partecipato, nell’anno 2000, al concorso straordinario per l’arruolamento di ottocento militari con ferma di tre anni nell’Esercito Italiano, di cui un’aliquota del 30% era riservata ad aspiranti di sesso femminile.
Ad esito degli accertamenti medico-legali compiuti, il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze, in data 15 novembre 2001 ha espresso il giudizio medico di permanente inidoneità al servizio militare.
Ciò a causa dell’accertamento di un indice di massa corporea (I.M.C.) di 30,5 superiore al limite massimo consentito di 30, definito dalle Direttive emanate con decreto dirigenziale del 19 aprile 2000 (all’art. 1).
Tale decreto prevede che, indipendentemente dal rispetto dei limiti assoluti (rapportati all’altezza), diversi per gli uomini e per le donne, minimi e massimi, di peso, ai fini dell’idoneità fisica, occorre che il militare rispetti comunque un apposito indice di massa corporea inteso come rapporto tra il peso corporeo in chilogrammi e l’altezza elevata al quadrato, da calcolare sulla base della formula [imc = p : (h x h)].
F. F. ha impugnato detto giudizio d’inidoneità e la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso nella considerazione che l’accertato superamento dell’IMC a suo carico, costituendo il risultato dell’elaborazione matematica dei suddetti valori antropometrici, porta ad escludere ogni rilevanza dei rilievi di illogicità e contraddittorietà prospettati.
La decisione di primo grado, viene impugnata dalla F. muovendo dalla premessa che il giudice di prime cure avrebbe errato nell’affermare l’insussistenza di margini di discrezionalità dell’Amministrazione nell’esprimere il giudizio di inidoneità per eccesso di massa corporea, e rilevando che comunque esistono in atti obbiettivi elementi che escludono che un tale giudizio possa essere emesso.
L’amministrazione ha chiesto il rigetto del gravame.
Parte appellante ha depositato memoria.
All’udienza del 27 novembre 2007 la Sezione ha chiesto all’Amministrazione i documenti finalizzati a stabilire l’altezza accertata nei riguardi dell’appellante.
A seguito di ciò, l’Amministrazione ha trasmesso, per quanto interessa il suddetto profilo in contestazione, che rappresenta essenziale elemento di calcolo dell’I.M.C.;
a) la scheda del centro militare di medicina legale di Chieti in data 04/10/2001;
b) verbale di visita medica della Sezione di Medicina Legale della Regione Militare Centro di Firenze n. 166 del 15 novembre 2001.
Poiché a giudizio della Sezione, detta documentazione, esaminata congiuntamente a quella già presente agli atti del giudizio, non ha chiarito il suddetto dato altimetrico relativo all’appellante, con sentenza n. 3725/2008 questa Sezione ha nuovamente disposto che l’Amministrazione attraverso i propri organi tecnici competenti, procedesse alla verificazione dell’altezza dell’appellante.
Non avendo quest’ultima potuto rispondere, adducendo e documentando ragioni di salute, all’invito rivoltogli dell’Amministrazione a sottoporsi a visita, nel giorno a tal riguardo da essa stabilito, con decisione n. 6601/2008 è stata nuovamente disposta, di conseguenza, la suddetta verificazione dell’altezza dell’appellante.
Anche in questo caso, quest’ultima, dichiarando nuovamente un impedimento per ragioni di salute, non ha risposto all’invito dell’Amministrazione a sottoporsi alla visita medica disposta da questo giudice.
In relazione alle circostanze anzidette parte appellante, nonostante sia stata a tale riguardo invitata dall’Amministrazione, non ha mai indicato una data nella quale effettuare la verificazione in argomento.
Da ultimo l’Amministrazione ha inviato al difensore dell’appellante la nota dell’11 dicembre 2008 nella quale sulla premessa di non aver “ricevuto a tutt’oggi elementi utili per la fissazione di altra data di invito a visita ...” ha informato l’appellante che “... in mancanza di riscontro ... entro e non oltre il giorno 19 c.m. relativamente alla disponibilità della Sua assistita, la pratica verrà restituita inevasa”.
L’Amministrazione con nota del 16 gennaio 2009 ha restituito la “pratica” inevasa, nella considerazione che l’appellante non ha fatto “pervenire elementi utili per la fissazione di altra data entro il 19/12/2008, per essere sottoposta a visita”.
Gli argomenti della difesa dell’appellante esposti nella memoria con data 5 marzo 2008, volti a giustificare il comportamento della sua assistita, appaiono infondati oltre che ingiustificati.
Alla luce di quanto precede, ricorrono le condizioni affinché questo giudice, avuto riguardo all’onere probatorio che ricade sulla parte, valutandone il contegno, possa fare applicazione nel giudizio dell’art. 116, comma 2° c.p.c.
In tale ambito, con riferimento alla controversia all’esame, assume rilievo il rifiuto ingiustificato dell’appellante volto a non consentire la verificazione della sua maggiore altezza rispetto a quella accertata nei suoi riguardi dal collegio medico nel concorso de quo, con conseguente contestato giudizio medico di permanente inidoneità al servizio militare.
La prova dell’affermazione di tale maggiore altezza, non avrebbe potuto essere ottenuta altrimenti, attesa la sua insostituibilità determinata dalla competenza primaria riconosciuta ex lege al collegio medico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, che attraverso il conforme giudizio espresso da tale organo.
Tale affermazione alla luce della descritta vicenda processuale deve ritenersi sfornita di prova. Deve, dunque, respingersi l’appello.
Nel peculiare andamento del processo la Sezione ravvisa giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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