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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione IV
ha pronunciato la seguente sentenza
Sul ricorso in appello
n. 10551 R.G. dell’anno 2004, proposto da F. F.,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Vassallo con
il quale è elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Edoardo Spighetti sito in Roma, via A. Cantore
n. 5;
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia
alla via dei Portoghesi n. 12;
- il Centro Militare di Medicina Legale di Firenze in
persona del legale rappresentante pro-tempore, non
costituito in giudizio;
- l’Esercito Italiano in persona del Comandante pro-
tempore, non costituito in giudizio;
- il 235° Reggimento “PICENO” in persona del Comandante
pro-tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
- del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito in persona del legale rappresentante
pro-tempre non costituito in giudizio;
- del Servizio di Sanità e Veterinaria della Regione
Militare Centro in persona del legale rappresentante
pro-tempore non costituito in giudizio;
per l’annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche del 28.06.2004 n.
792;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
della Difesa appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 17 marzo 2009 il
Consigliere Sandro Aureli;
Udito, altresì, l’avvocato dello Stato Gerardis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Fatto e diritto
F. F. ha partecipato, nell’anno 2000, al concorso
straordinario per l’arruolamento di ottocento militari
con ferma di tre anni nell’Esercito Italiano, di cui
un’aliquota del 30% era riservata ad aspiranti di sesso
femminile.
Ad esito degli accertamenti medico-legali compiuti, il
Centro Militare di Medicina Legale di Firenze, in data
15 novembre 2001 ha espresso il giudizio medico di
permanente inidoneità al servizio militare.
Ciò a causa dell’accertamento di un indice di massa
corporea (I.M.C.) di 30,5 superiore al limite massimo
consentito di 30, definito dalle Direttive emanate con
decreto dirigenziale del 19 aprile 2000 (all’art. 1).
Tale decreto prevede che, indipendentemente dal rispetto
dei limiti assoluti (rapportati all’altezza), diversi
per gli uomini e per le donne, minimi e massimi, di
peso, ai fini dell’idoneità fisica, occorre che il
militare rispetti comunque un apposito indice di massa
corporea inteso come rapporto tra il peso corporeo in
chilogrammi e l’altezza elevata al quadrato, da
calcolare sulla base della formula [imc = p : (h x h)].
F. F. ha impugnato detto giudizio d’inidoneità e la
sentenza impugnata ha rigettato il ricorso nella
considerazione che l’accertato superamento dell’IMC a
suo carico, costituendo il risultato dell’elaborazione
matematica dei suddetti valori antropometrici, porta ad
escludere ogni rilevanza dei rilievi di illogicità e
contraddittorietà prospettati.
La decisione di primo grado, viene impugnata dalla F.
muovendo dalla premessa che il giudice di prime cure
avrebbe errato nell’affermare l’insussistenza di margini
di discrezionalità dell’Amministrazione nell’esprimere
il giudizio di inidoneità per eccesso di massa corporea,
e rilevando che comunque esistono in atti obbiettivi
elementi che escludono che un tale giudizio possa essere
emesso.
L’amministrazione ha chiesto il rigetto del gravame.
Parte appellante ha depositato memoria.
All’udienza del 27 novembre 2007 la Sezione ha chiesto
all’Amministrazione i documenti finalizzati a stabilire
l’altezza accertata nei riguardi dell’appellante.
A seguito di ciò, l’Amministrazione ha trasmesso, per
quanto interessa il suddetto profilo in contestazione,
che rappresenta essenziale elemento di calcolo dell’I.M.C.;
a) la scheda del centro militare di medicina legale di
Chieti in data 04/10/2001;
b) verbale di visita medica della Sezione di Medicina
Legale della Regione Militare Centro di Firenze n. 166
del 15 novembre 2001.
Poiché a giudizio della Sezione, detta documentazione,
esaminata congiuntamente a quella già presente agli atti
del giudizio, non ha chiarito il suddetto dato
altimetrico relativo all’appellante, con sentenza n.
3725/2008 questa Sezione ha nuovamente disposto che
l’Amministrazione attraverso i propri organi tecnici
competenti, procedesse alla verificazione dell’altezza
dell’appellante.
Non avendo quest’ultima potuto rispondere, adducendo e
documentando ragioni di salute, all’invito rivoltogli
dell’Amministrazione a sottoporsi a visita, nel giorno a
tal riguardo da essa stabilito, con decisione n.
6601/2008 è stata nuovamente disposta, di conseguenza,
la suddetta verificazione dell’altezza dell’appellante.
Anche in questo caso, quest’ultima, dichiarando
nuovamente un impedimento per ragioni di salute, non ha
risposto all’invito dell’Amministrazione a sottoporsi
alla visita medica disposta da questo giudice.
In relazione alle circostanze anzidette parte
appellante, nonostante sia stata a tale riguardo
invitata dall’Amministrazione, non ha mai indicato una
data nella quale effettuare la verificazione in
argomento.
Da ultimo l’Amministrazione ha inviato al difensore
dell’appellante la nota dell’11 dicembre 2008 nella
quale sulla premessa di non aver “ricevuto a tutt’oggi
elementi utili per la fissazione di altra data di invito
a visita ...” ha informato l’appellante che “... in
mancanza di riscontro ... entro e non oltre il giorno 19
c.m. relativamente alla disponibilità della Sua
assistita, la pratica verrà restituita inevasa”.
L’Amministrazione con nota del 16 gennaio 2009 ha
restituito la “pratica” inevasa, nella considerazione
che l’appellante non ha fatto “pervenire elementi utili
per la fissazione di altra data entro il 19/12/2008, per
essere sottoposta a visita”.
Gli argomenti della difesa dell’appellante esposti nella
memoria con data 5 marzo 2008, volti a giustificare il
comportamento della sua assistita, appaiono infondati
oltre che ingiustificati.
Alla luce di quanto precede, ricorrono le condizioni
affinché questo giudice, avuto riguardo all’onere
probatorio che ricade sulla parte, valutandone il
contegno, possa fare applicazione nel giudizio dell’art.
116, comma 2° c.p.c.
In tale ambito, con riferimento alla controversia
all’esame, assume rilievo il rifiuto ingiustificato
dell’appellante volto a non consentire la verificazione
della sua maggiore altezza rispetto a quella accertata
nei suoi riguardi dal collegio medico nel concorso de
quo, con conseguente contestato giudizio medico di
permanente inidoneità al servizio militare.
La prova dell’affermazione di tale maggiore altezza, non
avrebbe potuto essere ottenuta altrimenti, attesa la sua
insostituibilità determinata dalla competenza primaria
riconosciuta ex lege al collegio medico
dell’amministrazione che ha indetto il concorso, che
attraverso il conforme giudizio espresso da tale organo.
Tale affermazione alla luce della descritta vicenda
processuale deve ritenersi sfornita di prova. Deve,
dunque, respingersi l’appello.
Nel peculiare andamento del processo la Sezione ravvisa
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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