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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.06.2009 n, 3556
Documenti, attestazioni non vere, Autorità, precisazioni |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI
ha pronunciato la seguente sentenza
Svolgimento del
processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso avverso
il provvedimento con il quale l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ha annullato
l'attestazione di qualificazione rilasciata all'odierna
appellata dalla SOA M.[amp ].C..
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, non sarebbe
individuabile, in capo al'Autorità alcun potere che
possa estrinsecarsi nella diretta ed immediata
invalidazione totale o parziale delle attestazioni
rilasciate dalle SOA.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici chiedendone
l'annullamento.
Si è costituita l'impresa appellata che ha chiesto il
rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2009, la causa è
stata trattenuta per la decisione.
3. L'appello dell'Autorità merita accoglimento.
Come questa Sezione ha più volte affermato (a partire
della decisioni n. 991 e 993 del 2004), nel generale
potere di vigilanza e di controllo attribuito dalla
legge all'Autorità sul sistema di qualificazione delle
imprese rientra anche lo specifico potere di annullare
in via immediata e diretta gli attestati di
qualificazione che risultino rilasciati sulla base di
documentazione non vera o comunque non rispondente ai
riscontri oggettivi acquisibili presso le stazioni
appaltanti.
Poiché nel caso di specie è incontestato che l'impresa
ha dimostrato il possesso dei requisiti di
qualificazione sulla base di documenti non veri, deve
ritenersi certamente sussistente il potere dell'Autorità
di annullare l'attestazione rilasciata dalla SOA.
Né la legittimità del provvedimento adottato
dall'Autorità può considerarsi inficiato dalla
circostanza che non è stato preceduto da un invito
rivolto alla SOA affinché provvedesse direttamente al
ritiro dell'attestazione. Tale invito preventivo non è,
infatti, necessario laddove, come è accaduto nel caso di
specie, è la stessa SOA che, verificata la falsità dei
documenti, anziché provvedere direttamente, investa
l'Autorità sollecitandone l'intervento e chiedendo che
essa provveda in suo luogo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono
l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in
riforma della sentenza appellata, deve essere respinto
il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio devono essere compensate,
ricorrendo giusti motivi, in considerazione del fatto
che, al tempo della proposizione del ricorso di primo
grado, le questioni oggi esaminate erano oggetto di
contrastanti decisioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio
del 24 marzo 2009, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere rel. ed est.
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