Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09.06.2009 n, 3556
Documenti, attestazioni non vere, Autorità, precisazioni

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione VI

 ha pronunciato la seguente sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha annullato l'attestazione di qualificazione rilasciata all'odierna appellata dalla SOA M.[amp ].C..
Secondo il Giudice di primo grado, infatti, non sarebbe individuabile, in capo al'Autorità alcun potere che possa estrinsecarsi nella diretta ed immediata invalidazione totale o parziale delle attestazioni rilasciate dalle SOA.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici chiedendone l'annullamento.
Si è costituita l'impresa appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 24 marzo 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L'appello dell'Autorità merita accoglimento.
Come questa Sezione ha più volte affermato (a partire della decisioni n. 991 e 993 del 2004), nel generale potere di vigilanza e di controllo attribuito dalla legge all'Autorità sul sistema di qualificazione delle imprese rientra anche lo specifico potere di annullare in via immediata e diretta gli attestati di qualificazione che risultino rilasciati sulla base di documentazione non vera o comunque non rispondente ai riscontri oggettivi acquisibili presso le stazioni appaltanti.
Poiché nel caso di specie è incontestato che l'impresa ha dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione sulla base di documenti non veri, deve ritenersi certamente sussistente il potere dell'Autorità di annullare l'attestazione rilasciata dalla SOA.
Né la legittimità del provvedimento adottato dall'Autorità può considerarsi inficiato dalla circostanza che non è stato preceduto da un invito rivolto alla SOA affinché provvedesse direttamente al ritiro dell'attestazione. Tale invito preventivo non è, infatti, necessario laddove, come è accaduto nel caso di specie, è la stessa SOA che, verificata la falsità dei documenti, anziché provvedere direttamente, investa l'Autorità sollecitandone l'intervento e chiedendo che essa provveda in suo luogo.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, in considerazione del fatto che, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, le questioni oggi esaminate erano oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Rosanna De Nictolis Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Roberto Giovagnoli Consigliere rel. ed est.

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