Mare d'Inverno

 

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, decisione 05.05.2009 n. 2803
Comune, rifiuti, competenza, autorità di bacino

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V

 ha pronunciato la seguente decisione
Sul ricorso in appello n. 7982/2007 del 16/10/2007, proposto dal COMUNE DI TAVIANO rappresentato e difeso dall’avv. G. ROBERTO MARRA con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24 presso il sig. LUIGI GARDIN;
contro AUTORITÀ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3 rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI RIENZO 271 presso lo STUDIO LENOCI;
e nei confronti della GIAL PLAST SRL IN PR. E Q. MANDAT. ATI non costituitasi;
dell’ATI SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI A R.L. E IN PR. non costituitasi;
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE: SEZIONE II n. 3053/2007, resa tra le parti, concernente GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDAMENTO PROVVISORIO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITÀ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009, relatore il Consigliere G. Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Marra e Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1. L’Autorità di bacino ATO LE/3 ha impugnato la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 29 settembre 2006, con la quale il comune di Taviano ha prorogato sino al 30 settembre 2007 il contratto per la gestione del servizio di igiene urbana, stipulato con l’ATI Gial Plast / Orizzonti Nuovi e in corso di svolgimento dal 21 marzo 2001.
La proroga è stata disposta dal comune al fine di non interrompere il servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti nel proprio territorio comunale, in attesa dell’avvio della gestione integrata del servizio nell’Ambito Territoriale Ottimale, o quantomeno della gestione integrata con altri comuni, anche alla luce delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso avanzato dall’Autorità di bacino, ritenendo l’amministrazione comunale sprovvista di ogni competenza ad intervenire a mezzo di propri provvedimenti autonomi in materia di gestione dei rifiuti.
3. Il comune ha proposto ora appello, deducendo che il giudice di primo grado abbia errato nel disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare da parte del presidente dell’autorità di bacino.
Nel merito ritiene che il tribunale abbia errato laddove abbia accolto il difetto di competenza dell’amministrazione comunale a disciplinare la gestione dei rifiuti nel proprio territorio, in quanto la proroga costituisce attività necessitata, consentita anche dall’articolo 198 del nuovo Codice dell’ambiente, laddove stabilisce che sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall’Autorità d’ambito i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani. Deduce, infine, che le attribuzioni dell’Autorità di bacino non possono in alcun modo spingersi sino a definire autonomamente la gara e ancor più il capitolato d’appalto, ai sensi dell’articolo 198 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che non consente all’Autorità di sostituirsi totalmente al comune nella gestione dei rifiuti.
4. Si è costituita l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Le/3, che, con memoria, ha contrastato i motivi di gravame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 marzo 2009.
6. L’appello non è fondato.
La sezione ritiene che il comune appellante è sprovvisto della competenza a provvedere in ordine al servizio in esame, in base alle risolutive e assorbenti considerazioni che seguono.
L’articolo 198, primo comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, denominato Codice dell’ambiente, invocato dal Comune appellante, stabilisce, che: «I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte al livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Sulla base di tale disposizione, come già riferito, il Comune appellante ritiene che la proroga del contratto in corso con l’affidataria del servizio sia pienamente legittima, anche perché esso era necessitato da evidenti ragioni di salute pubblica.
Dagli atti di causa - ma la circostanza è confermata negli stessi scritti difensivi del Comune appellante - risulta che la delibera n. 14 del 30 giugno 2006 dell’assemblea dell’Autorità di Bacino, cui ha partecipato anche l’amministrazione appellante - e comunque emanata da un organismo alla cui formazione ha concorso anche il comune di Taviano - stabilisce, riferendosi proprio alla fase transitoria di cui alla norma invocata, che i comuni avrebbero provveduto in via autonoma e diretta alla gestione del servizio “sino alla individuazione da parte di questa Autorità del gestore dei servizi predetti e comunque non oltre il 31.12.2006, tenuta nel dovuto conto la indispensabilità dei servizi che, per evidenti ragioni igienico-sanitarie, non possono essere sospesi o interrotti”.
La delibera n. 248 del 29 settembre 2009, costituente l’atto originariamente impugnato dall’Autorità di bacino, è stata adottata in epoca successiva, quando non vi era nessuna ragione di esercitare il potere a provvedere, in quanto, pur non essendo ancora definitivamente venuto meno, la procedura di gara era in avanzato corso di espletamento e non vi è la prova che il servizio era stato interrotto.
In ogni caso, proprio in virtù dell’autolimitazione del proprio potere da parte del comune con l’adesione all’Autorità di bacino, che aveva deliberato nel senso suddetto, il contratto poteva essere prorogato solo sino alla data massima fissata nella delibera indicata. Invece il servizio è stato prorogato sino al 30 settembre 2007, quando il potere del comune si sarebbe definitivamente consumato e quindi, non essendo più in grado di sorreggerne gli effetti, avrebbe finito con l’incidere sul potere di un’autorità diversa, divenuta definitivamente competente a provvedere.
Le vicende successive, legate al mancato espletamento della gara di affidamento del servizio relativo a tutti i comuni del bacino interessato, non hanno nessuna rilevanza, in quanto non possono in nessun caso ricostituire in capo all’amministrazione appellante il potere a provvedere.
La sezione osserva, altresì, che, anche a voler ritenere che l’amministrazione comunale abbia voluto provvedere in via d’urgenza per la tutela della salute pubblica, lo strumento adottabile non è certo quello di prorogare il contratto di servizio per un periodo successivo alla consumazione del potere provvisorio di cui si è detto e con un’impresa che gia lo gestiva in via ordinaria, in quanto l’ordinamento prevede altri strumenti allo scopo.
In conclusione, l’appello va rigettato e la sentenza va confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa

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