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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha pronunciato la seguente decisione
Sul ricorso in appello
n. 7982/2007 del 16/10/2007, proposto dal COMUNE DI
TAVIANO rappresentato e difeso dall’avv. G. ROBERTO
MARRA con domicilio eletto in Roma, VIA MANTEGAZZA N. 24
presso il sig. LUIGI GARDIN;
contro AUTORITÀ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
BACINO LE/3 rappresentata e difesa dall’avv. ANGELO
VANTAGGIATO con domicilio eletto in Roma, VIA COLA DI
RIENZO 271 presso lo STUDIO LENOCI;
e nei confronti della GIAL PLAST SRL IN PR. E Q. MANDAT.
ATI non costituitasi;
dell’ATI SOC. COOP. NUOVI ORIZZONTI A R.L. E IN PR. non
costituitasi;
per la riforma della sentenza del TAR PUGLIA-LECCE:
SEZIONE II n. 3053/2007, resa tra le parti, concernente
GESTIONE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE AFFIDAMENTO
PROVVISORIO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AUTORITÀ
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BACINO LE/3;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009, relatore il
Consigliere G. Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli
avvocati Marra e Vantaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue:
Fatto e diritto
1. L’Autorità di bacino ATO LE/3 ha impugnato la
delibera di Giunta Comunale n. 248 del 29 settembre
2006, con la quale il comune di Taviano ha prorogato
sino al 30 settembre 2007 il contratto per la gestione
del servizio di igiene urbana, stipulato con l’ATI Gial
Plast / Orizzonti Nuovi e in corso di svolgimento dal 21
marzo 2001.
La proroga è stata disposta dal comune al fine di non
interrompere il servizio di igiene urbana e gestione dei
rifiuti nel proprio territorio comunale, in attesa
dell’avvio della gestione integrata del servizio
nell’Ambito Territoriale Ottimale, o quantomeno della
gestione integrata con altri comuni, anche alla luce
delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 152
del 2006.
2. Il tribunale ha accolto il ricorso avanzato
dall’Autorità di bacino, ritenendo l’amministrazione
comunale sprovvista di ogni competenza ad intervenire a
mezzo di propri provvedimenti autonomi in materia di
gestione dei rifiuti.
3. Il comune ha proposto ora appello, deducendo che il
giudice di primo grado abbia errato nel disattendere
l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare da
parte del presidente dell’autorità di bacino.
Nel merito ritiene che il tribunale abbia errato laddove
abbia accolto il difetto di competenza
dell’amministrazione comunale a disciplinare la gestione
dei rifiuti nel proprio territorio, in quanto la proroga
costituisce attività necessitata, consentita anche
dall’articolo 198 del nuovo Codice dell’ambiente,
laddove stabilisce che sino all’inizio delle attività
del soggetto aggiudicatario della gara indetta
dall’Autorità d’ambito i comuni continuano la gestione
dei rifiuti urbani. Deduce, infine, che le attribuzioni
dell’Autorità di bacino non possono in alcun modo
spingersi sino a definire autonomamente la gara e ancor
più il capitolato d’appalto, ai sensi dell’articolo 198
del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, che
non consente all’Autorità di sostituirsi totalmente al
comune nella gestione dei rifiuti.
4. Si è costituita l’Autorità per la gestione dei
rifiuti urbani nel bacino di Le/3, che, con memoria, ha
contrastato i motivi di gravame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza
del 10 marzo 2009.
6. L’appello non è fondato.
La sezione ritiene che il comune appellante è sprovvisto
della competenza a provvedere in ordine al servizio in
esame, in base alle risolutive e assorbenti
considerazioni che seguono.
L’articolo 198, primo comma, del decreto legislativo n.
152 del 2006, denominato Codice dell’ambiente, invocato
dal Comune appellante, stabilisce, che: «I comuni
concorrono, nell’ambito delle attività svolte al livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo
200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle
attività del soggetto aggiudicatario della gara ad
evidenza pubblica indetta dall’autorità d’ambito ai
sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267».
Sulla base di tale disposizione, come già riferito, il
Comune appellante ritiene che la proroga del contratto
in corso con l’affidataria del servizio sia pienamente
legittima, anche perché esso era necessitato da evidenti
ragioni di salute pubblica.
Dagli atti di causa - ma la circostanza è confermata
negli stessi scritti difensivi del Comune appellante -
risulta che la delibera n. 14 del 30 giugno 2006
dell’assemblea dell’Autorità di Bacino, cui ha
partecipato anche l’amministrazione appellante - e
comunque emanata da un organismo alla cui formazione ha
concorso anche il comune di Taviano - stabilisce,
riferendosi proprio alla fase transitoria di cui alla
norma invocata, che i comuni avrebbero provveduto in via
autonoma e diretta alla gestione del servizio “sino alla
individuazione da parte di questa Autorità del gestore
dei servizi predetti e comunque non oltre il 31.12.2006,
tenuta nel dovuto conto la indispensabilità dei servizi
che, per evidenti ragioni igienico-sanitarie, non
possono essere sospesi o interrotti”.
La delibera n. 248 del 29 settembre 2009, costituente
l’atto originariamente impugnato dall’Autorità di
bacino, è stata adottata in epoca successiva, quando non
vi era nessuna ragione di esercitare il potere a
provvedere, in quanto, pur non essendo ancora
definitivamente venuto meno, la procedura di gara era in
avanzato corso di espletamento e non vi è la prova che
il servizio era stato interrotto.
In ogni caso, proprio in virtù dell’autolimitazione del
proprio potere da parte del comune con l’adesione
all’Autorità di bacino, che aveva deliberato nel senso
suddetto, il contratto poteva essere prorogato solo sino
alla data massima fissata nella delibera indicata.
Invece il servizio è stato prorogato sino al 30
settembre 2007, quando il potere del comune si sarebbe
definitivamente consumato e quindi, non essendo più in
grado di sorreggerne gli effetti, avrebbe finito con
l’incidere sul potere di un’autorità diversa, divenuta
definitivamente competente a provvedere.
Le vicende successive, legate al mancato espletamento
della gara di affidamento del servizio relativo a tutti
i comuni del bacino interessato, non hanno nessuna
rilevanza, in quanto non possono in nessun caso
ricostituire in capo all’amministrazione appellante il
potere a provvedere.
La sezione osserva, altresì, che, anche a voler ritenere
che l’amministrazione comunale abbia voluto provvedere
in via d’urgenza per la tutela della salute pubblica, lo
strumento adottabile non è certo quello di prorogare il
contratto di servizio per un periodo successivo alla
consumazione del potere provvisorio di cui si è detto e
con un’impresa che gia lo gestiva in via ordinaria, in
quanto l’ordinamento prevede altri strumenti allo scopo.
In conclusione, l’appello va rigettato e la sentenza va
confermata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del
grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente
pronunciando, rigetta l’appello e conferma la sentenza
impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita dall’autorità
amministrativa
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