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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione V
ha pronunciato la seguente DECISIONE
Fatto e Diritto
1. Il ricorso in esame riguarda la proclamazione degli
eletti a seguito delle elezioni per il Consiglio
Comunale di Torino e per la carica di Sindaco della
stessa Città svoltesi il 28 ed il 29 maggio 2006: a tale
carica è stato eletto il candidato S. C., collegato ad
una serie di liste tra cui la lista n. 5 (L’ULIVO per
C.) e la lista n. 27 (UDEUR Popolari), alle quali sono
stati attribuiti, rispettivamente, voti n. 152.162 e n.
6.597.
G. S., candidato nella lista n. 5, ha ottenuto n. 1254
voti di preferenza e si è collocato al 23° posto della
stessa lista; P. C., candidato nella lista n. 27, ha
ottenuto n. 736 voti di preferenza e si è collocato al
1° posto della stessa lista: hanno ottenuto seggi
solamente le liste collegate ai candidati sindaci n. 5
(C.) e n. 6 (B.); il primo raggruppamento di liste ha
ottenuto 33 seggi, mentre il secondo ha ottenuto i
restanti 17 seggi. Determinato il numero di seggi,
spettanti a ciascun raggruppamento di liste collegate ad
un candidato Sindaco, si è proceduto all’attribuzione,
tra l’altro, dei seggi relativi al raggruppamento di
liste collegato al candidato Sindaco C., e, come si
desume dal verbale dell’Ufficio Elettorale, l’ultimo
quoziente utile per l’assegnazione del 33° seggio,
spettante al detto raggruppamento, è stato di 6.615,739
punti, corrispondente al 23° quoziente della lista n. 5
“L’ULIVO per C.”: 152.162 - voti dell’ULIVO - diviso 23
= 6.615,739 ed esso, quindi, è stato assegnato a tale
lista; e, poiché a quest’ultima sono stati assegnati
complessivamente 23 seggi, il 33° seggio è stato
assegnato al 23° candidato nella graduatoria delle
preferenze della lista n. 5 e, cioè, al sig. G. S..
Alla lista n. 27 “UDEUR Popolari” sono stati attribuiti
n. 6597 voti e, quindi, il primo quoziente della lista
si pone in 34° posizione nella graduatoria del
raggruppamento collegato al Sindaco C., “a soli 19 punti
dall’ultimo quoziente utile per l’assegnazione del 33°
seggio”, attribuito alla lista n. 5 (6.597 : 1 = 6.597;
6.615,739 - 6.597 = 18,739), per cui “se alla lista
Udeur Popolari fossero stati riconosciuti 19 voti in più
rispetto a quelli assegnati la stessa si sarebbe trovata
in posizione utile per l’assegnazione del 33° seggio del
raggruppamento C. (6.957 (rectius 6.597 + 19 = 6.616 : 1
= 6.616 > 6.615, 739) e tale seggio sarebbe stato
attribuito al ricorrente P. C. in quanto candidato dell’Udeur
Popolari con il maggior numero di preferenze personali”:
di qui il gravame in esame, con il quale i ricorrenti
chiedono l’annullamento e/o la riforma parziale, con le
pronunce conseguenziali, della proclamazione degli
eletti a consigliere comunale di Torino di cui al
verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale per le
elezioni del comune di Torino del 9.6.2006, nella parte,
in epigrafe indicata, nonché l’accertamento e la
dichiarazione del diritto, nonché l’adozione degli atti
conseguenti, anch’essi in epigrafe menzionati.
2. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno
respinto il ricorso proposto da P. C. avvero la
proclamazione degli eletti.
3. L’appellante ripropone in sede di appello la sola
censura con la quale si rivendica l’attribuzione di voti
alla lista Udeur in tutte le ipotesi da ricondurre
all’unitaria fattispecie dell’assenza di crocesegno sul
simbolo Udeur e dall’apposizione del nome del candidato
Sindaco “C.” nello spazio riservato all’indicazione del
nome del candidato consigliere della lista n. 27 Udeur.
Secondo parte appellante il voto espresso in tale modo
sarebbe pienamente valido tanto per il sindaco che per
la lista, risultando chiara la volontà dell’elettore di
votare per una determinata lista e per un determinato
candidato sindaco; questo modo di esprimere la
preferenza non potrebbe poi essere ritenuto un segno di
riconoscimento. Ed, invero, mentre vi potrebbero essere
dubbi quando nello spazio a fianco del simbolo della
lista sia scritta una preferenza per un candidato di
un’altra lista, giacché, in tal caso, potrebbero sorgere
reali dubbi circa la volontà dell’elettore in ordine al
partito da votare, analoghi dubbi non dovrebbero
esistere quando nello spazio per la preferenza del
candidato consigliere sia scritto il nome del candidato
sindaco. In tal caso, infatti, l’elezione del sindaco e
quella dei consiglieri sarebbero del tutto “differenti”
ed indipendenti l’una dall’altra, per cui non si
potrebbe ritenere che, votando un candidato sindaco, si
sia inteso votare un altro partito, diverso da quello
ove si è scritto il nome del sindaco, perché l’elezione
dei consiglieri (e conseguentemente il voto di lista) è
indipendente dall’elezione del sindaco e non sussiste
“concorrenzialità” tra gli stessi. Il nome del candidato
sindaco sarebbe quindi idoneo ad evidenziare la volontà
dell’elettore di votare proprio quel candidato.
Il motivo è infondato.
Reputa la Sezione che nella fattispecie in esame
correttamente non è stato attribuito il voto alla lista.
In primo luogo, infatti, detta modalità di
manifestazione del voto si appalesa violativa della
disciplina di legge (articoli 72 comma 3 e 73 comma 2
d.lgs. n. 267/2000), che richiede l’apposizione della
croce sul contrassegno della lista.
La violazione della norma può essere considerata
ininfluente solo ove risulti la chiara ed univoca
volontà dell’elettore di votare la lista ed il segno
apposto non possa costituire indice di riconoscimento
dell’elettore.
Detta volontà non risulta ricavabile in termini univoci
nella fattispecie, se si considera che, oltre a mancare
la regolare espressione del voto con la croce sul
simbolo UDEUR, fa difetto anche il collegamento con un
suo candidato che, in quanto solo a tale lista
riferibile, varrebbe quale diretto e unico collegamento:
tale non è l’indicazione di C., candidato sindaco
collegato a ben dieci liste. Si deve, al riguardo,
considerare che il sistema elettorale vigente per i
Comuni consente l’espressione del voto anche solo per il
candidato sindaco e non per la lista, per cui si può,
ragionevolmente, presumere che i voti per il candidato
C., pur se espressi nello spazio delle preferenze per l’UDEUR,
volessero esprimere solo la scelta per il sindaco e non
anche per la lista.
A sostegno dell’assunto vale poi, in fatto, la
circostanza che il simbolo dell’UDEUR si trovava quasi
al centro della scheda elettorale, in corrispondenza del
riquadro ove era segnato il nome del candidato sindaco
collegato alla coalizione di liste, per cui, per chi
avesse voluto votare solo il candidato sindaco, era
particolarmente facile incorrere nell’errore di segnare
il nome del candidato sindaco nello spazio delle
preferenze dell’UDEUR.
Ne consegue che non possono in linea generale essere
accolte le richieste di attribuzione di voti alle due
liste dei ricorrenti e del controinteressato, espresse
in siffatto modo.
4. L’appello deve essere pertanto respinto.
La mancata costituzione in giudizio delle parti
appellate esonera il Collegio dalla statuizione sulle
spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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