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La Sezione
III Penale
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 21/1/03,
riconosceva S.M. colpevole del reato di cui all'art. 609
bis c.p. per avere in tempi diversi e con più atti
esecutivi del medesimo disegno criminoso, costretto la
moglie, P.C., mediante violenza, a subire atti sessuali;
per avere, inoltre, picchiandola ripetutamente, posto in
essere atti idonei, in modo non equivoco a costringere
con violenza la P. a subire atti sessuali.
Lo condannava, ritenuta la continuazione, concesse le
attenuanti generiche, ritenuto il fatto di minore
gravità, ai sensi dell'art. 609 bis c.p., u.c., alla
pena di anni uno e mesi tre di reclusione, applicava,
altresì, le pene accessorie di cui all'art. 609 nonies
c.p., nn. 2 e 3, pena sospesa e non menzione.
La Corte di Appello di Messina, chiamata a decidere sul
gravame proposto dall'imputato, con sentenza
dell'1/12/06, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto,
con i seguenti motivi:
- error in iudicando - violazione, falsa ed erronea
applicazione dell'art. 192 c.p.p., nn. 1 e 2, per
insussistenza della prova in ordine all'elemento
materiale del reato, visto che la stessa p.o. avrebbe
escluso di essere stata oggetto di violenza da parte del
marito, al
fine di avere rapporti sessuali.- error in procedendo -
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), mancanza
assoluta di motivazione in ordine ai capi decisivi del
provvedimento, avendo omesso la Corte di Appello di
valutare la insussistenza di coartazione della volontà
da parte dell'imputato nei confronti della p.o..
Le dichiarazioni rese dalla P., infatti, avrebbero
nettamente manifestato la sopraggiunta carenza di amore
da parte di costei nei confronti del coniuge e che la
donna avrebbe assentito ad avere rapporti sessuali con
lo stesso solo per evitare liti alla presenza dei figli
minori, ma, nel contempo, quanto affermato avrebbe
fornito la prova della insussistenza, nella condotta
posta in essere dall'imputato, degli elementi
concretizzanti il reato ascrittogli.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza si appalesa argomentata con logica,
correttezza ed esaustività.
Con il gravame si censura la decisione, rilevando che la
Corte territoriale avrebbe errato nel configurare nella
condotta posta in essere dal prevenuto il reato di
violenza sessuale, evidenziando come dalle dichiarazioni
della moglie fosse emerso che la stessa aveva accettato
di soddisfare le voglie del marito, pur non amandolo
più, al sol fine di evitare alla prole di assistere ai
litigi, che di frequente si verificavano tra i coniugi.
La doglianza appare priva di fondamento, rilevato che le
conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito nei
due gradi del giudizio risultano fondate su una attenta
ed approfondita disamina delle risultanze processuali e
su una valutazione delle prove rispondente ai criteri di
ermeneutica, fissati dal codice di rito, nonchè su
considerazioni logiche.
La Corte territoriale evidenzia come dalle dichiarazioni
della P. sia risultato evidente
che ogni qualvolta la stessa si era rifiutata di avere
rapporti sessuali con lo S., costui aveva reagito in
maniera violenta, fino ad aggredirla. Costei aveva
subito le voglie del prevenuto, solo per evitare ai
figli di assistere a scenate poco edificanti ed afferma
sul punto che "si litigava sempre per questo problema...
c'erano queste liti, quindi i ragazzi erano lì presenti
e, per non creargli questa confusione, acconsentivo
perchè c'erano i ragazzi" (esame P. pagg. 19- 20,
riportato in sentenza a pag. 2).
Peraltro, lo stesso imputato ha dichiarato, in
particolare con riferimento all'ultimo periodo di
convivenza, che la moglie non era disponibile ad avere
rapporti sessuali, mostrandosi distaccata, e che, solo
per il quieto vivere, aderiva, talvolta, alla sua
richiesta di contatti intimi. Da ciò il decidente ha
correttamente desunto che lo S. era ben consapevole del
fatto che la moglie non gradiva avere più rapporti
sessuali e che soggiaceva alle di lui voglie, solo al
fine di evitare indecorose e diseducative scenate di
fronte alla prole.
Orbene in tema di reati contro la libertà ssuale, nei
rapporti di coppia di tipo coniugale, non ha valore
scriminante il fatto che la donna non si opponga
palesemente ai
rapporti sessuali e li subisca, potendosi configurare
nella specie un costringimento
fisico - psichico idoneo ad incidere sulla libertà di
autodeterminazione, quando è provato che l'autore, per
le violenze e minacce precedenti, poste ripetutamente in
essere nei confronti della vittima, aveva la
consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli
atti sessuali (Cass. 7/3/06, n. 14789; Cass. 26/3/04, n.
14789).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008.
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