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La Sezione
II Civile
Svolgimento del processo
Fatto e diritto
Il 29 aprile 1975 A. I. evocava in giudizio la moglie S.
P., chiedendo che fosse disposta la revocazione delle
donazioni indirette eseguite in suo favore, avendo
intestato a nome di lei la comproprietà di beni immobili
acquistati con il proprio danaro. La convenuta resisteva
e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del
patrimonio comune. Il tribunale di Messina il 19 ottobre
1990 respingeva la domanda, ma la Corte d’appello il 1
marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la
revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette.
P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre
motivi.
La causa è stata avviata a decisione con il rito per i
procedimenti in camera di consiglio. Rinnovata la
notifica nei suoi confronti, I. si è costituito con
controricorso.
Condividendo il parere del P.G., la Corte ritiene che il
ricorso sia manifestamente infondato.
Con il primo motivo, la P. lamenta che il giudice
d’appello non abbia correttamente valutato le
dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che
ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie
ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai
genitori. Il motivo è inammissibile. Per giurisprudenza
costante del Supremo Collegio, quando nel ricorso per
cassazione è denunziato vizio di motivazione per
incongruità o illogicità della motivazione della
sentenza impugnata per mancata o insufficiente od
erronea valutazione di risultanze processuali (un
documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di
parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) e’
imprescindibile, al fine di consentire alla corte di
effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla
relativa decisività, che il ricorrente precisi - pure
mediante integrale trascrizione delle medesime nel
ricorso — le risultanze che asserisce decisive e
insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto
per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione il controllo deve essere consentito sulla
base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui
lacune non e’ possibile sopperire con indagini
integrative, non avendo la S.C. accesso agli atti del
giudizio di merito (Cass. 22984/06; 6679/06).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in
relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione della
norma (art. 342) che regola l’onere dell’appellante di
specificare i motivi di impugnazione.
Sostiene che la controparte non avrebbe censurato
nell’atto di appello il mancato accoglimento da parte
del tribunale della domanda di revocazione per
ingratitudine delle donazioni, avendo lamentato solo la
mancata ammissione della prova testimoniale e le
risultanze della consulenza tecnica. Il rilievo, che
introduce un preteso vizio in procedendo, da esaminare
anche se non è stato richiamato il n. 4 dell’art. 360
(cfr. Cass 26091/05) e per l’esame del quale è
consentito l’accesso agli atti (cfr. Cass 16596/05),
risulta privo di fondamento.
Come dedotto in controricorso, l’atto di appello a pag.
8, sotto il numero 4, chiedeva infatti alla Corte
messinese di “revocare la donazione indiretta del denaro
per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in
ordine alla proprietà degli immobili”. La pronuncia resa
sul punto era quindi conseguente a una specifica
formulazione della domanda, a sostegno della quale i
motivi di gravame si soffermavano sull’apparato
probatorio che doveva sostenerne l’accoglimento.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 802 e 809 del codice civile: secondo la
ricorrente mancherebbe in atti “la prova rigorosa di
fatti e circostanze che potessero integrare l’ingiuria
grave” e in particolare prove dell’asserito carattere
ingiurioso della relazione extraconiugale”.
Viene inoltre eccepito che il termine annuale per
proporre la domanda di revocazione delle donazioni era
già decorso al momento della proposizione del giudizio.
Questo secondo profilo del motivo è inammissibile perché
introduce per la prima volta in sede di legittimità una
questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di
giudizio. Nel silenzio della sentenza d’appello, parte
ricorrente avrebbe dovuto, in ricorso, indicare in quale
atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la
prima volta l’eccezione fondata sull’art. 802 c.c..
Quanto al primo profilo,la censura, peraltro esposta
alla stregua di una critica alla motivazione e non alla
interpretazione delle norme applicate, non coglie nel
segno.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto, in coerenza
con la lettura che la giurisprudenza di legittimità
(richiamata con precisione) ha costantemente dato
dell’istituto in esame, che l’ ingiuria grave richiesta
dall’art. 801 quale presupposto della revocazione
consiste in un comportamento con il quale si rechi all
‘onore ed al decoro del donante un’offesa suscettibile
di ledere gravemente il patrimonio morale della persona,
sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti
tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l’
agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass n. 13632
del 05 11 2001; ma anche n. 7033 del 5 04 2005; n. 8165
del 20 09 1997; n. 5310 del 29 05 1998).
Ha poi ritenuto, con motivazione incensurabile in questa
sede, in quanto esente da vizi logici o giuridici, che
costituiva ingiuria grave non tanto della ricorrente, la
quale all’età di trentasei anni, già madre di tre figli,
aveva intessuto una relazione con un ventritreenne,
protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata
nell’abbandono della famiglia per convivere con il nuovo
compagno, quanto l’atteggiamento complessivamente
adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito,
all’insaputa del quale la ricorrente si univa con
l’amante nell’ abitazione coniugale.
Discende da quanto esposto la declaratoria di
inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso e
la condanna alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.100
cui 100 per spese e tremila per onorari.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della
seconda sezione civile il 14 febbraio 2008.
Il Consigliere est.
Dr. Pasquale D'Ascola
Il Presidente
Giovanni Settimj
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 28 maggio 2008.
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