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La Sezione
I Civile
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 23 ottobre 2001, il Tribunale di
Chiavari pronunziò la separazione personale dei coniugi
V. C. e B. V., respingendo la domanda di addebito alla
prima, alla stregua della considerazione che i
comportamenti della stessa stigmatizzati dal marito
erano stati posti in essere quando il consorzio
coniugale si era già disgregato, come sarebbe emerso
dalla precedente decisione dei coniugi di addivenire ad
una separazione consensuale, cui non si era poi dato
corso; affidò i figli minori alle parti congiuntamente,
disponendone il collocamento presso il padre, in
considerazione della conflittualità esistente tra la
figlia M. e la madre; attribuì la casa coniugale al B.,
e sancì la reciproca indipendenza economica dei coniugi,
disponendo che ciascuno di essi provvedesse alle
esigenze economiche dei figli nel periodo di loro
permanenza presso di sè, con suddivisione in misura
uguale delle spese mediche, sportive e scolastiche.
La pronuncia fu impugnata dal B., che censurò il rigetto
della propria domanda di addebito della separazione alla
moglie, nonchè la statuizione relativa all'affidamento
dei figli ai genitori congiuntamente, nonostante la V.
avesse dato prova di incapacità di una gestione adeguata
degli stessi.
Si costituì nel giudizio la V., che chiese il rigetto
del gravame, e, in via di appello incidentale,
l'affidamento a sè dei figli, e, in subordine, l'affido
congiunto degli stessi, con collocazione di M. presso il
padre e di Ma. presso di sè, e previsione di ampie
modalità di contatto con la figlia.
2. - Con sentenza depositata il 12 maggio 2003, la Corte
d'appello di Genova confermò la decisione di primo grado
quanto alla esclusione della addebitabilità della
separazione alla V., in base al rilievo che l'inizio
della sua relazione extraconiugale aveva seguito, e non
preceduto, la crisi della famiglia, sicchè non poteva
aver costituito la causa della disgregazione del
rapporto affettivo tra i coniugi.
La decisione di primo grado fu, invece, modificata
quanto alla regolamentazione dell'affidamento dei figli.
Al riguardo, osservò la Corte di merito che la c.t.u.
disposta in sede di giudizio di appello, a modifica
delle precedenti conclusioni rese dallo stesso
consulente, aveva fatto emergere la opportunità di
separare i due fratelli, con collocazione di Ma. presso
la madre e di M. presso il padre, ed attribuzione al
Comune dell'affidamento di entrambi. Il consulente
tecnico di ufficio aveva rilevato, dopo aver sentito
nuovamente i genitori e i ragazzi, che questi ultimi
mostravano segni di sofferenza, determinata dalla
incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo
tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare,
più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di
offesa e di rivendicazione.
Anche il rapporto tra i fratelli, aveva segnalato il
consulente, era poco consistente, essendosi
radicalizzate le rispettive posizioni, con insistenza di
Ma. per la collocazione presso la madre e di M. perla
conferma della sistemazione presso il padre. Ed in
relazione alla evidente incapacità dei genitori di
comprendere le reali esigenze dei figli, era stato
suggerito l'affidamento di costoro all'Ente locale. Al
riguardo, la Corte, ritenuta la superfluità
dell'audizione dei ragazzi, richiesta dalla difesa
dell'appellante, in considerazione delle acquisizioni
del processo, ed avuto riguardo alla circostanza che non
già il comportamento dei figli, ma quello dei genitori
induceva a ritenere siffatta necessità, sottolineò che
questi ultimi, pur astrattamente idonei all'affido dei
figli per l'assenza di condizioni psicopatologiche, non
erano, in concreto, almeno allo stato, in grado di
superare il loro conflitto, che già aveva seriamente
compromesso l'equilibrio dei figli.
Di qui la decisione dell'affidamento dei ragazzi al
Comune di Castiglione Chiavarese. Quanto alla materiale
collocazione dei minori, l'età degli stessi e la tenuità
del rapporto affettivo tra di loro rendevano opportuna
la valorizzazione della preferenza che i ragazzi avevano
manifestato.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B.,
sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Resiste con controricorso la V..
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce
violazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., nonchè
carenza e contraddittorietà di motivazione. La Corte di
merito avrebbe trascurato di considerare, ai fini della
decisione sulla richiesta di addebito della separazione
alla V., alcuni elementi essenziali, limitandosi a dare
credito alla versione fornita da quest'ultima, secondo
la quale la sua relazione extraconiugale, sarebbe
iniziata solo dopo che le parti avevano raggiunto un
accordo per la separazione consensuale. Detta
affermazione, di cui il ricorrente assume la falsità,
avrebbe dovuto comunque, a suo avviso, essere comprovata
dalla resistente. Nè il giudice di secondo grado aveva
valutato la condotta della V., che avrebbe impedito al
coniuge di incontrare i figli, avrebbe fatto
ripetutamente cambiare loro domicilio e istituto
scolastico, avrebbe iniziato una convivenza more uxorio
prima che fossero dati i provvedimenti provvisori,
avrebbe poi disatteso gli stessi provvedimenti e
dimostrato assoluto disinteresse per i figli, ed in
particolare per M.. Nemmeno avrebbe tenuto conto la
Corte ligure che gli atti contrari ai doveri nascenti
dal matrimonio debbono presumersi causa efficiente del
formarsi e consolidarsi di una situazione di definitiva
intollerabilità della prosecuzione della convivenza che
ciascun coniuge, sino alla separazione legale, è tenuto
ad evitare, pur se sussista una crisi coniugale, la
quale, di per sè, non provoca un allentamento dei doveri
nascenti dal matrimonio ex art. 143 cod. civ.; sicchè,
ai fini della addebitabilità della separazione, non
potrebbe escludersi aprioristicamente la rilevanza della
violazione di detti doveri - che comprendono, oltre a
quello di fedeltà, anche quello dell'assistenza morale e
materiale, della collaborazione nell'interesse della
famiglia e della coabitazione, doveri, tutti, ignorati
dalla V. -, anche se verificatasi dopo il deposito del
ricorso per la separazione.
2.1. - La doglianza è immeritevole di accoglimento.
2.2.- In tema di separazione personale dei coniugi, la
pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola
inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ., pone a
carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia
la prova che la irreversibile crisi coniugale sia
ricollegabile esclusivamente al comportamento
volontariamente e consapevolmente contrario a tali
doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè
che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti
addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della
ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato
raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del
fallimento della convivenza, legittimamente viene
pronunciata la separazione senza addebito (v., ex
multis, Cass., sentenze n. 14840 del 2006, n. 12383 del
2005).
Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal
coniuge successivamente al venir meno della convivenza,
sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta
cessazione, può rilevare, ai fini della dichiarazione di
addebito della separazione, solo ove esso costituisca
una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla
condotta pregressa (v., sul punto, Cass. sentenze n.
20256 del 2006, n. 17710 del 2005).
In ogni caso, l'apprezzamento che la violazione dei
doveri medesimi, lungi dall'essere intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della
convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale
nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, e,
in definitiva, la valutazione circa la responsabilità di
uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della
intollerabilità della convivenza, costituisce indagine
istituzionalmente riservata al giudice di merito, che,
pertanto, non può essere censurata in sede di
legittimità in presenza di una motivazione congrua e
logica (v., per tutte, Cass. sentenza n. 9877 del 2006).
2.3. - Nella specie, la Corte di merito ha fornito, del
percorso logico che la ha condotta alla negazione di
ogni efficacia causale nella crisi coniugale alla
infedeltà della V., una motivazione non affetta da
carenze nè da illogicità, muovendo dal rilievo della
ragionevolezza del convincimento del giudice di primo
grado, secondo il quale la instaurazione della relazione
extraconiugale della donna fu successiva alla crisi del
rapporto coniugale, rappresentandone, in qualche misura,
l'effetto:
convincimento acquisito sulla scorta delle risultanze
acquisite, e, in particolare, desunto dalla originaria
decisione, assunta da entrambe le parti, evidentemente
concordi nel porre fine alla convivenza, di procedere ad
una separazione consensuale.
La Corte di merito si è fatta, poi, carico della
circostanza che a detta separazione consensuale non si
fece realmente luogo, essendosi entrambe le parti
attivate per l'avvio di una causa di separazione
giudiziale, e che, in particolare, il B. allegò la
circostanza che la moglie avrebbe mutato condotta,
instaurando la predetta relazione extraconiugale. Il
giudice di secondo grado, tuttavia, posta la premessa
della preesistenza della crisi coniugale a tale
relazione, esattamente ha escluso ogni rilievo, ai fini
della addebitabilità della separazione alla V., della
violazione, da parte della stessa, del dovere di
fedeltà, maturata in tale contesto di cessazione di
affectio coniugalis.
Nè, in contrario, per le stesse ragioni, potrebbe
assumere, oggi, alcuna rilevanza l'affermazione del
ricorrente - del resto tardiva e non suffragata da alcun
elemento - secondo la quale egli avrebbe accettato
l'allontanamento dalla moglie nella speranza di potersi
con la stessa riconciliare.
3. - Con la seconda censura, si lamenta la violazione
dell'art. 2697 cod. civ., nonchè carenza di motivazione,
in relazione ai comportamenti posti a carico del
ricorrente, ai fini della pronuncia sull'affidamento dei
figli all'ente locale, con collocamento di Ma. presso la
madre e di M. presso il padre. La Corte territoriale
avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del
c.t.u., senza rilevare come esse fossero in contrasto
con la parte motiva della relazione dello stesso, e come
fossero intervenute a distanza di neanche tre anni
dall'epoca in cui il medesimo consulente aveva ritenuto
l'attuale ricorrente idoneo all'affidamento di entrambi
i figli, affermando altresì la inaccettabilità della
soluzione della separazione dei due fratelli. Nè il
giudice di secondo grado - che non aveva neanche
ritenuto di convocare il consulente per chiedere
chiarimenti in ordine a tale ingiustificato mutamento di
opinione - avrebbe considerato il comportamento
incongruo, risultante dalla stessa relazione del c.t.u.,
della V., che avrebbe cercato di attirare a sè il figlio
"permettendogli di non fare i compiti, lasciandolo
uscire, regalandogli il motorino" e "ricattando" la
figlia, che intendeva vedere il padre, ed infliggendole,
per questo, addirittura punizioni.
Infine, evidenzia il ricorrente che nella relazione di
cui si tratta non si afferma la sua inidoneità
all'affidamento dei figli, ma solo la conflittualità con
la V., che non potrebbe essere a lui addebitata,
derivando, piuttosto, dalla violazione, da parte di
quest'ultima, degli ordini del giudice e dei propri
doveri.
4.1. - Anche tale doglianza è priva di fondamento.
4.2. - é consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte il principio secondo il quale il giudice del
merito non è tenuto a giustificare diffusamente le
ragioni della propria adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie
argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche,
potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle
conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella
relativa relazione, mentre non può esimersi da una più
puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla
consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da
condurre ad una decisione diversa da quella adottata
(v., tra le altre, Cass., sent. n. 26694 del 2006).
4.3. - Nella specie, la Corte di merito ha assolto in
modo compiuto il proprio obbligo di motivazione delle
ragioni dell'adesione alle conclusioni cui era pervenuto
il c.t.u., pur diverse da quelle che lo stesso
consulente aveva tratto circa tre anni addietro, in
occasione del giudizio di primo grado. Al riguardo,
nella sentenza impugnata si da atto, da un lato,
dell'affermazione del c.t.u. in ordine alla adesione dei
consulenti di parte alla delineata soluzione della
sistemazione logistica dei due fratelli nel senso da
ciascuno di essi auspicato, con affidamento degli stessi
all'ente locale; dall'altro, della ferma opposizione
alla richiamata soluzione da parte della difesa del B..
Ciò posto, il giudice di secondo grado ha, anzitutto,
dato conto della ragionevolezza della modifica delle
conclusioni del c.t.u., in quanto intervenuta a notevole
distanza di tempo, ed avuto riguardo all'acuirsi delle
tensioni tra le parti, con il conseguente, inevitabile
pregiudizio per lo sviluppo dei figli.
Quindi, dopo una analitica descrizione delle posizioni
che sulle risultanze della relazione del c.t.u. avevano
assunto i consulenti di parte e le parti medesime, la
Corte di merito ha accuratamente dato conto del proprio
convincimento al riguardo, stigmatizzando la incapacità
dei coniugi - dei quali non ha, comunque, sottaciuto la
astratta idoneità ad essere destinatari dell'affidamento
dei figli - di pervenire, allo stato, ad un
rasserenamento dei loro rapporti nell'interesse degli
stessi figli, inferendone la necessità, al fine di non
compromettere l'equilibrato sviluppo dei ragazzi, di
assegnarne l'affidamento ad un terzo, e, segnatamente,
all'Ente locale di residenza.
Ha, infine, precisato il giudice di seconde cure che una
siffatta statuizione, escludendo ogni "valenza premiale"
nei confronti dell'uno o dell'altro dei coniugi,
sottolineava, al contrario, la negatività del
comportamento di entrambi con riferimento alla
permanente conflittualità delle loro relazioni.
Alla stregua della considerazione della correttezza ed
esaustività delle affermazioni in essa contenute, sopra
riportate, la statuizione si sottrae ad ogni censura sul
piano logico-giuridico.
5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato
ed il soccombente condannato al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, che si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida
in complessivi Euro 2600,00, di cui Euro 2500,00 per
onorari, oltre alle spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Prima Civile, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008.
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