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La Sezione
Lavoro
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10 marzo 2000 V.B. chiese che il
Tribunale di X. le riconoscesse il diritto, dall'IN.P.S.
negatole, alla pensione ai supersiti, a seguito del
decesso di G.V., con cui aveva contratto matrimonio, i
cui effetti civili erano poi cessati dal 12 gennaio
1976.
Il Tribunale accolse la domanda. Con sentenza del 1°
aprile 2004 la Corte d'Appello di X. respinse
l'impugnazione proposta dall'Istituto.
Il giudicante premette che, nell'ipotesi di coniuge
divorziato, il diritto alla pensione presuppone
l'effettiva titolarità dell'assegno divorziale a favore
del richiedente.
E nel caso in esame, richiamando l'accertamento del
primo giudice, ritiene che la somma erogata mensilmente
dal V. aveva la funzione di assegno alimentare per il
mantenimento di entrambi i familiari (il coniuge ed il
figlio minore).
Per la cassazione di questa sentenza l'I.N.P.S. propone
ricorso, articolato in un unico motivo; V.B. resiste con
controricorso.
Motivi della decisione
1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge
1° dicembre 1970 n. 898 come sostituito dall'art. 13
della Legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché vizio di
motivazione, il ricorrente sostiene che, anche per la
modifica introdotta con la novella del 1987, il diritto
in controversia presuppone la titolarità effettiva (e
pertanto non in astratto bensì in concreto) dell'assegno
di divorzio; è pertanto necessario che la liquidazione
giudiziale dell'assegno di divorzio avvenga prima della
morte del coniuge assicurato.
E nel caso in esame, per l'espresso accertamento del
primo giudice, la B. non era titolare di assegno di
divorzio in senso tecnico.
2. Il ricorso è fondato. Il diritto del coniuge
divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una
quota di essa, nell'ipotesi di concorso con altro
coniuge superstite) - come previsto dall'art. 9 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone (anche ai sensi
dell'art. 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 263, norma
interpretativa, quindi retroattiva ed applicabile anche
ai giudizi in corso) che al momento della morte dell'ex
coniuge il richiedente sia titolare di assegno di
divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art.
5 della Legge predetta (Cass. 29 settembre 2006 n.
21129; Cass. 13 marzo 2006 n. 5422).
Il diritto in controversia è invero fondato sullo stesso
assegno di divorzio, la cui funzione è diretta a
sostituire (nella finalità - pur attraverso diverso
onerato e con diverso formale ed economico contenuto),
divenendone protrazione (la Corte costituzionale -
sentenze 17 marzo 1995 n. 87; 7 luglio 1988 n. 777 - ha
affermato che la funzione di sostentamento del coniuge,
prima adempiuta dalla pensione di cui il coniuge defunto
-debitore dell'assegno - era titolare, prosegue "nei
confronti dell'I.N.P.S., nella forma della pensione di
reversibilità").
Da questa continuità, la necessaria titolarità effettiva
dell'assegno al momento in cui il (nuovo) diritto sorge.
Da questa continuità discende anche la necessità che
l'assegno sia conferito nell'interesse del suo
beneficiario e per la sua qualità di coniuge;
interesse e qualità che, permanendo anche nel momento in
cui si chiede la pensione di reversibilità, ne
giustificano il relativo godimento, in tal modo
divenendone fondamento.
3. È pertanto da affermare quanto segue.
"Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di
reversibilità (o ad una quota di essa, nell'ipotesi di
concorso con altro coniuge superstite) - come previsto
dall'art. 9 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 - presuppone
che l'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto,
di cui richiedente è titolare al momento della morte
dell'ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente
nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l'assegno gli
sia stato attribuito nell'interesse ed a beneficio di
altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il
diritto permane nel limite in cui questa funzione
permanga".
4. Nel caso in esame, lo stesso Tribunale di X. ha
affermato che "è pacifico in atti che la sig.ra B. non è
titolare di assegno di divorzio in senso tecnico, dal
momento che la sentenza del Tribunale di X. prevede il
pagamento in suo favore di lire 60.000 mensili
finalizzate al mantenimento del figlio minore L.,
affidato alla madre".
Il ricorso deve essere accolto. E, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto (in quanto il fatto è
stato accertato in sede di merito), la causa deve essere
decisa nel merito, con la reiezione della domanda.
Nulla è da disporre in ordine alle spese dell'intero
processo.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, respinge la domanda; nul
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