Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza 23.05.2008 n. 13431
Separazione, addebito, tradimento, sufficienza, insussistenza

La Sezione I Civile

Svolgimento del processo
1. F. L. propose, dinanzi al tribunale di Palermo, domanda di separazione con addebito nei confronti della moglie D. C. Il tribunale accolse la domanda, affidando la figlia alla madre e fissò a carico del F. un assegno di mantenimento della figlia. La D. propose appello, dolendosi della pronuncia di addebito a suo carico, della mancata assegnazione della casa coniugale, del regime delle visite stabilito per gl'incontri del marito con la figlia minore, del diniego di un assegno in suo favore. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 5 novembre 2003, riformò la sentenza di primo grado, negando l'addebito e attribuendo alla D. un assegno a carico del marito. Il F., con atto notificato alla D. il 21 dicembre 2004, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi. La D. non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 143 e 151 cod. civ., nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo, innanzitutto, che la Corte di appello non ha emesso alcuna pronuncia in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello, salva l'affermazione che "non può ritenersi domanda nuova quella sull'addebito della separazione che invece trova ragione nella pronuncia impugnata". Secondo il ricorrente si sarebbe verificata una mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Sarebbe erronea, poi, l'affermazione della Corte, a giustificazione del diniego di addebito, secondo la quale la violazione dell'obbligo di fedeltà si sarebbe verificata successivamente alla cessazione della convivenza. Secondo il ricorrente l'obbligo di fedeltà perdurerebbe, infatti, almeno fino all'autorizzazione a vivere separati. Inoltre la Corte non avrebbe tenuto conto dell'abbandono da parte della moglie della casa coniugale, né della mancanza di prova che l'abbandono sarebbe stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o quando l'intollerabilità della convivenza si era già verificata. Si deduce che l'affermata interruzione di ogni rapporto fra le parti dal giugno 1998 sarebbe avvalorata solo da testi de relato e compiacenti e non sarebbe adeguatamente provato che la relazione extraconiugale della moglie sia successiva alla separazione di fatto e l'intollerabilità della convivenza non sarebbe ad essa riconducibile.
Il motivo è infondato relativamente al profilo attinente alla proposizione di una domanda nuova in appello, non essendo tale, come ritenuto dalla Corte di appello, il motivo di gravame con il quale si contestava l'addebitabilità della separazione, pronunciata dalla sentenza di primo grado, impugnandosi sul punto la sentenza di primo grado attraverso l'adduzione di elementi diretti a contrastare la pronuncia.
Il motivo è parimenti infondato riguardo alla riforma della sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte di appello in relazione all'addebito.
In proposito la Corte di merito ha affermato in diritto che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità.
Questo principio è esatto e conforme alla giurisprudenza di questa Corte che in proposito ha affermato, appunto, che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n. 12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata ed in conseguenza di una situazione d'intollerabilità della convivenza (Cass. 28 aprile 2006, n. 9877). In particolare, quanto all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, questa, secondo quanto statuito da questa Corte, rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto. Il relativo accertamento, peraltro, attenendo al merito, è incensurabile in questa sede se adeguatamente motivato.
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto motivatamente e sulla base di valutazioni delle prove incensurabili in questa sede la mancanza di prova del nesso di causalità fra violazione dell'obbligo di fedeltà e insorgenza dell'intollerabilità della convivenza, essendo risultato provato che la relazione intrapresa dalla D. iniziò nel novembre 1998, dopo la presentazione da parte di entrambi i coniugi dei ricorsi per la separazione, in un momento in cui, a giudizio della Corte del merito, i coniugi avevano già preso la decisione di separarsi e lo erano di fatto da alcuni mesi. Ha parimenti motivatamente ritenuto che non vi fosse stato abbandono del tetto coniugale da parte della D.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., 156 e 433 cod. civ., per avere la Corte di appello trasformato un'inammissibile richiesta di alimenti in seconde cure, come motivo d'impugnativa per la mancata statuizione di un assegno di mantenimento in favore dell'intimata.
Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello, interpretando l'impugnazione proposta, sostanzialmente ritenuto in essa implicitamente ricompresa la domanda di un contributo al proprio mantenimento.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione delle spese di primo e secondo grado, stante la soccombenza della controparte.
Anche tale motivo è infondato, non violando la compensazione delle spese l'art. 91 c.p.c..
Nulla va statuito sulle spese non essendosi la parte intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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