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La Sezione
I Civile
Svolgimento del processo
1. F. L. propose, dinanzi al tribunale di Palermo,
domanda di separazione con addebito nei confronti della
moglie D. C. Il tribunale accolse la domanda, affidando
la figlia alla madre e fissò a carico del F. un assegno
di mantenimento della figlia. La D. propose appello,
dolendosi della pronuncia di addebito a suo carico,
della mancata assegnazione della casa coniugale, del
regime delle visite stabilito per gl'incontri del marito
con la figlia minore, del diniego di un assegno in suo
favore. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 5
novembre 2003, riformò la sentenza di primo grado,
negando l'addebito e attribuendo alla D. un assegno a
carico del marito. Il F., con atto notificato alla D. il
21 dicembre 2004, ha proposto ricorso a questa Corte,
formulando tre motivi. La D. non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli
artt. 112 e 345 c.p.c., 143 e 151 cod. civ., nonché vizi
motivazionali. Si deduce al riguardo, innanzitutto, che
la Corte di appello non ha emesso alcuna pronuncia in
ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello, salva
l'affermazione che "non può ritenersi domanda nuova
quella sull'addebito della separazione che invece trova
ragione nella pronuncia impugnata". Secondo il
ricorrente si sarebbe verificata una mancata
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Sarebbe
erronea, poi, l'affermazione della Corte, a
giustificazione del diniego di addebito, secondo la
quale la violazione dell'obbligo di fedeltà si sarebbe
verificata successivamente alla cessazione della
convivenza. Secondo il ricorrente l'obbligo di fedeltà
perdurerebbe, infatti, almeno fino all'autorizzazione a
vivere separati. Inoltre la Corte non avrebbe tenuto
conto dell'abbandono da parte della moglie della casa
coniugale, né della mancanza di prova che l'abbandono
sarebbe stato determinato dal comportamento dell'altro
coniuge o quando l'intollerabilità della convivenza si
era già verificata. Si deduce che l'affermata
interruzione di ogni rapporto fra le parti dal giugno
1998 sarebbe avvalorata solo da testi de relato e
compiacenti e non sarebbe adeguatamente provato che la
relazione extraconiugale della moglie sia successiva
alla separazione di fatto e l'intollerabilità della
convivenza non sarebbe ad essa riconducibile.
Il motivo è infondato relativamente al profilo attinente
alla proposizione di una domanda nuova in appello, non
essendo tale, come ritenuto dalla Corte di appello, il
motivo di gravame con il quale si contestava l'addebitabilità
della separazione, pronunciata dalla sentenza di primo
grado, impugnandosi sul punto la sentenza di primo grado
attraverso l'adduzione di elementi diretti a contrastare
la pronuncia.
Il motivo è parimenti infondato riguardo alla riforma
della sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte di
appello in relazione all'addebito.
In proposito la Corte di merito ha affermato in diritto
che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, non
basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto
comportamenti contrari ai doveri nascenti dal
matrimonio, ma è necessario che sia provato un nesso di
causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta
intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i
comportamenti successivi al determinarsi di tale
intollerabilità.
Questo principio è esatto e conforme alla giurisprudenza
di questa Corte che in proposito ha affermato, appunto,
che la dichiarazione di addebito della separazione
richiede la prova che la irreversibilità della crisi
coniugale sia collegabile al comportamento contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i
coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e
il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza
(Cass. 27 giugno 2006, n. 14840; 11 giugno 2005, n.
12383). Con la conseguenza che la pronuncia di addebito
non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri
nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario
accertare se tale violazione non sia intervenuta quando
già si era maturata ed in conseguenza di una situazione
d'intollerabilità della convivenza (Cass. 28 aprile
2006, n. 9877). In particolare, quanto all'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, questa, secondo quanto statuito
da questa Corte, rappresenta una violazione
particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di
regola, circostanza sufficiente a determinare l'addebito
della separazione a carico del coniuge responsabile,
fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità
fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene
meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in
atto. Il relativo accertamento, peraltro, attenendo al
merito, è incensurabile in questa sede se adeguatamente
motivato.
Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto
motivatamente e sulla base di valutazioni delle prove
incensurabili in questa sede la mancanza di prova del
nesso di causalità fra violazione dell'obbligo di
fedeltà e insorgenza dell'intollerabilità della
convivenza, essendo risultato provato che la relazione
intrapresa dalla D. iniziò nel novembre 1998, dopo la
presentazione da parte di entrambi i coniugi dei ricorsi
per la separazione, in un momento in cui, a giudizio
della Corte del merito, i coniugi avevano già preso la
decisione di separarsi e lo erano di fatto da alcuni
mesi. Ha parimenti motivatamente ritenuto che non vi
fosse stato abbandono del tetto coniugale da parte della
D.
Il motivo, pertanto, va rigettato.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli
artt. 112 e 345 c.p.c., 156 e 433 cod. civ., per avere
la Corte di appello trasformato un'inammissibile
richiesta di alimenti in seconde cure, come motivo
d'impugnativa per la mancata statuizione di un assegno
di mantenimento in favore dell'intimata.
Il motivo è infondato, avendo la Corte di appello,
interpretando l'impugnazione proposta, sostanzialmente
ritenuto in essa implicitamente ricompresa la domanda di
un contributo al proprio mantenimento.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione
dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla compensazione
delle spese di primo e secondo grado, stante la
soccombenza della controparte.
Anche tale motivo è infondato, non violando la
compensazione delle spese l'art. 91 c.p.c..
Nulla va statuito sulle spese non essendosi la parte
intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
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