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La Sezione
I Civile
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Trieste del 10 aprile 2002
I. R. Z., titolare di assegno divorzile a carico dell'ex
marito L. V., deceduto il 6 marzo 2002, agiva in
giudizio nei confronti del coniuge superstite di
quest'ultimo, N. F., e dell'Inpdap per vedersi assegnata
una quota della pensione di reversibilità pari ad almeno
il 70%.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza depositata il 25
ottobre 2003, assegnava alla Z. l'importo di Euro 500,00
sul trattamento pensionistico di reversibilità.
Con sentenza depositata il 30 aprile 2004, la Corte
d'appello di Trieste, accogliendo l'impugnazione della
Z., determinava la quota della pensione di reversibilità
spettante a quest'ultima nella misura del 60% e quella
spettante alla vedova nella misura del 40%, ordinando
all'Inpdap di erogare l'importo a favore della Z. dal
mese successivo alla notifica della sentenza, e
condannava la F. a corrispondere alla G. il conguaglio
dalla data della morte del V. a quella della medesima
sentenza. Osservava la Corte territoriale, tra l'altro:
a) che l'assegno pensionistico all'ex coniuge doveva
essere determinato in una quota e non in misura fissa;
b) che dagli elementi in atti in ordine alla situazione
reddituale e patrimoniale delle aventi diritto al
trattamento di reversibilità si ricavava che la
situazione deteriore era quella dell'ex moglie, sicché
era possibile solo una minima deviazione dal criterio
principale di partizione del rateo pensionistico, e cioè
quello temporale.
Avverso la sentenza d'appello N. F. ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di un unico motivo.
I. R. Z. ha resistito Con controricorso.Motivi della
decisione
1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente
lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9,
comma 3, della legge n. 898/1970.
Si sostiene che il criterio temporale della durata del
matrimonio, al fine della determinazione della quota di
pensione spettante, ha un senso se il matrimonio è
inteso quale consorzio di vita tra i coniugi e cioè
quale rapporto di reale ed effettiva comunione
spirituale e materiale, che viene meno per effetto della
separazione.
Nella specie, il matrimonio del de cuius con la Z.,
contratto il 18.1.1948, pur essendo stato sciolto con
sentenza del 20.1.1982, era in realtà cessato, come
comunione di vita e di interessi, nel 1972, anno di
inizio del procedimento di separazione, conclusosi nel
1974 con una pronuncia di separazione per colpa della
moglie, la quale per 32 anni aveva convissuto con un
altro uomo. Il rapporto coniugale del V. con la Z. era
quindi rimasto in essere per 24 anni, 10 in meno
rispetto alla sua durata legale, con la conseguenza che,
calcolando in 24 anni (70,6% di 34) il periodo di
commisurazione della quota della pensione, tale quota
dovrebbe essere ridotta al 42% (70,6% di 60).
Inoltre, l'elemento temporale doveva essere integrato da
elementi correttivi, che erano stati presi in
considerazione dal giudice di primo grado, quali
l'ammontare dell'assegno divorzile (pari all'8,25% della
pensione mensile lorda e al 12,2% di quella mensile
netta percepita dal de cuius), la reale durata del
rapporto affettivo, la lunga e perdurante convivenza
della Z. con altra persona, nonché l'opportunità che a
quest'ultima non fosse attribuito un importo maggiore di
quello percepito allorché l'ex marito, in vita, godeva
di un reddito pensionistico maggiore.
Appariva quindi congruo l'importo attribuito alla Z. dal
Tribunale (Euro 500,00), anche se esso andava
quantificato non in misura fissa ma in una percentuale,
pari al 19% del
trattamento globale mensile lordo di reversibilità.
2. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del
ricorso perché non sarebbero state esplicitate le
ragioni per le quali le norme sarebbero state violate
dalla Corte d'appello e perché le censure sarebbero
dirette a sostenere un apprezzamento dei fatti e delle
prove diverso da quello effettuato dal giudice.
3. L'eccezione non può essere condivisa.
La ricorrente ha precisato di censurare la decisione
impugnata perché la Corte d'appello aveva applicato
quasi pedissequamente il criterio aritmetico della
durata dei rapporti coniugali, previsto dall'art. 9,
comma 3, citato, computando anche il periodo della
separazione per "colpa" e della convivenza
ultratrentennale dell'ex moglie con l'odierno
partner, senza tener conto dello spirito della norma e
dell'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale sul
tema. Ha inoltre invocato l'applicazione di elementi
correttivi, tra cui l'ammontare dell'assegno divorzile,
dei quali aveva tenuto conto il giudice di primo grado,
ma non quello di appello.
In tal modo sono state sufficientemente indicate le
ragioni poste a base della censura di violazione di
legge, sicché il ricorso risulta indubbiamente
ammissibile.
4. Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte:
a) la ripartizione del trattamento di reversibilità, in
caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge
superstite aventi entrambi l requisiti per la relativa
pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base
del criterio della durata dei rispettivi matrimoni,
anche ponderando (alla luce della sentenza
interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.
419 del
1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità
solidaristica che presiede al trattamento di
reversibilità, da individuare facendo riferimento
all'entità dell'assegno di divorzio riconosciuto all'ex
coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché
alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali
(Cass. 10 maggio 2007 n. 10669, Cass. 9 marzo 2006 n.
5060, Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 30 marzo 2004 n.
6272); b) gli ulteriori elementi - da utilizzare
eventualmente quali correttivi del criterio temporale e
da individuare nell'ambito dell'art. 5 della legge n.
898 del 1970 - sono funzionali allo scopo di evitare che
il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili
per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe
dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio ed il
secondo sia privato di quanto necessario per la
conservazione del tenore di vita che il "de cuius" gli
aveva assicurato in vita. In quest'ambito, se deve
escludersi che l'applicazione del criterio temporale si
risolva nell'impossibilità di attribuire una maggiore
quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato
di minore durata, resta fermo il divieto di giungere,
attraverso la correzione del medesimo criterio
temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni
riferimento alla durata dei rispettivi rapporti
matrimoniali (Cass. 31 gennaio 2007 n. 2092); c) non
tutti i suddetti ulteriori elementi devono
necessariamente concorrere né
essere valutati in eguale misura, rientrando nell'ambito
del prudente apprezzamento del
giudice di merito la determinazione della loro rilevanza
in concreto (Cass. 6272/2004 cit.).
La tesi della ricorrente - secondo cui per stabilire la
durata del matrimonio della Z. dovrebbe farsi
riferimento al solo periodo della convivenza coniugale,
mentre dovrebbe escludersi il periodo della separazione,
durante il quale la Z. avrebbe convissuto con un altro
uomo - non è compatibile con la previsione normativa
contenuta nell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del
1970, secondo cui la durata del rapporto costituisce il
criterio per la ripartizione della pensione tra coniuge
divorziato e coniuge superstite. La formula “durata del
rapporto”, secondo quanto già affermato da questa Corte,
va riferita alla durata dei rispettivi matrimoni,
coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a
dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza
di divorzio (Cass. 10 maggio 2007 n. 10669; vedi anche
Cass. 7 marzo 2006 n. 4868, Cass. 10 ottobre 2003 n.
15164).
Il criterio temporale previsto dall'art. 9, comma 3,
prescinde quindi dalla reale durata del rapporto
affettivo, mentre la convivenza della Z. con un altro
uomo nel periodo della
separazione da L. V. non assume rilievo nemmeno come
criterio correttivo della durata dei rapporti
matrimoniali, non trattandosi di una convivenza
prematrimoniale di L. V. con l'ex coniuge ovvero con il
coniuge superstite.
La perdurante convivenza della Z. rileva invece per i
riflessi sulla situazione economica di quest'ultima e di
essa ha tenuto conto, sotto questo profilo, la Corte
d'appello, la quale ha osservato che la Z. trae sostegno
da tale convivenza che la solleva anche da oneri per
l'alloggio.
Quanto all'ammontare dell'assegno divorziale corrisposto
in vita dal V., va osservato che tale elemento, al quale
il giudice di merito non ha dato rilievo, non assume
carattere decisivo nella presente causa in quanto la
Corte d'appello, all'esito della valutazione della
situazione reddituale e patrimoniale delle due aventi
diritto al trattamento pensionistico di reversibilità,
ha concluso che la situazione deteriore era quella della
ex moglie, sicché ogni deviazione dal criterio
principale di partizione del rateo pensionistico non
poteva essere che minima. In particolare, la Corte
territoriale ha osservato che la Z. viveva solo con
l'assegno erogato dall'ex marito, anche se traeva
sostegno dalla convivenza con un altro uomo, mentre la
F. percepiva una propria pensione di
ammontare di poco superiore ad Euro 400,00 mensili, ed
era inoltre titolare di un sensibile patrimonio
immobiliare e mobiliare, anche lascito del marito, circa
il quale era vero che pendeva una lite successoria, ma
che al massimo si sarebbe ridotto per il concorso dei
figli del V..
Deve, pertanto, ritenersi che la norma della quale la
ricorrente ha denunciato la violazione sia stata
correttamente applicata dal giudice di merito, il quale
ha effettuato un apprezzamento discrezionale degli
ulteriori elementi correttivi rispetto al criterio
principale di ripartizione della pensione di
reversibilità, basato sulla durata dei rapporti
matrimoniali.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in relazione alla natura della
causa, per compensare tra le parti le spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
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