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La Sezione
I
Svolgimento del processo
R.I. con citazione del gennaio 1993 conveniva avanti il
Tribunale di Pesaro il marito S.V. e la compagnia
assicuratrice Assimoco spa per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni subiti da essa istante a seguito
del sinistro stradale verificatosi il ****, allorquando,
mentre si accingeva a scendere dalla stessa, sulla quale
era trasportata, l'autovettura condotta dal marito
ripartiva e la travolgeva procurandole gravi lesioni.
Si costituiva l'Assimoco, eccependo che l'attrice era
comproprietaria dell'auto, essendo coniuge in regime di
comunione legale dei beni e non risultando che
l'autovettura fosse un bene personale del marito, sicchè,
L. n. 990 del 1969, ex art. 4, (ante riforma del 1992),
la danneggiata, essendo comproprietaria dell'auto su cui
viaggiava quale trasportata, non poteva considerarsi
quale soggetto terzo, avente diritto al risarcimento dei
danni.
Non si costituiva il S., che rimaneva contumace.
Il Tribunale con sentenza del 27.11.2000, dichiarata
l'esclusiva responsabilità del S., lo condannava al
risarcimento dei danni come quantificati nella sentenza
stessa; rigettava la domanda nei confronti di Assimoco
essendo il danno non coperto da garanzia assicurativa L.
n. 990 del 1969, ex art. 4, lett. a).
La R. proponeva appello, deducendo che l'autovettura
costituiva bene personale del marito, il quale l'aveva
acquistata con la somma risarcitoria ricevuta per un
danno da lui subito e che, pertanto, il S. era l'unico
proprietario dell'auto, per cui non ricorreva l'ipotesi
di cui all'art. 4 cit..
Si costituiva Assimoco spa contestando le domande
dell'appellante e proponendo appello incidentale in
ordine alla mancata rifusione delle spese di lite.
La Corte d'appello di Ancona con sentenza 11.7.2003, in
parziale riforma della decisione di primo grado,
condannava anche Assimoco al risarcimento dei danni, in
solido col S., come liquidati da sentenza del Tribunale;
rigettava l'appello incidentale.
Avverso la sentenza d'appello Assimoco spa ha proposto
ricorso per cassazione in base a due motivi. Gli
intimati R.I. e S.V. non hanno svolto attività
difensiva.
Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente Assimoco
denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 179
c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta che erroneamente la Corte d'appello di Ancona,
nel caso in esame, ha escluso l'autovettura in oggetto
dalla comunione legale dei beni fra i coniugi ( S.V. e
R.I.) per essere stata acquistata l'autovettura con il
prezzo del trasferimento di denaro personale del coniuge
( S.). Assume, di contro, che a tali fini occorre la
dichiarazione del coniuge - acquirente che l'auto è
stata acquistata con denaro n proprio ex art. 179, lett.
f); la partecipazione all'atto dell'altro coniuge; la
manifestazione di volontà di quest'ultimo (anche tacita)
a conferma della dichiarazione resa al coniuge
acquirente.
Il motivo va disatteso.
La Corte d'appello ha difatti accolto la domanda della
R. nei confronti dell'assicurazione con accertamento di
fatto, per cui la questione risulta esclusivamente di
merito, precludendo la denunciata violazione dell'art.
179 c.p.c., comma 2.
Ha invero rilevato che la R. non aveva mai conseguito la
patente di guida, nè aveva mai utilizzato direttamente
l'autovettura, che la stessa risultava intestata
soltanto al marito S. e che questi l'aveva acquistata
con denari che gli erano derivati da un risarcimento
danni, ritenendo, dunque, che unico proprietario era,
appunto, il marito.
Tale compendio indiziario/presuntivo non è del resto
fatto oggetto di specifiche censure ex art. 360 c.p.c.,
n. 5, da parte della ricorrente, nè sono ad esso
contrapposti argomenti che possano svelare nella
motivazione (sufficiente e logica) della Corte d'appello
incongruenze tali da ribaltare la decisione assunta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Lamenta che la Corte d'appello si è limitata a motivare
la sua decisione, circa l'esclusione della vettura dalla
comunione legale, sulla base della deposizione della
teste S., senza indicare le ragioni del proprio
convincimento.
Il motivo va parimenti disatteso, giacchè la valutazione
delle prove spetta al giudice di merito e nella specie
la Corte anconetana, ancorchè proveniente la deposizione
dalla figlia del S. (che dichiarava che il padre aveva
acquistato l'auto in questione con i denari provenienti
da un precedente risarcimento del danno), ha ritenuto la
deposizione stessa attendibile e rilevante.
La Corte, dall'altro, non si è limitata a motivare la
decisione, circa l'esclusione dell'autovettura dalla
comunione legale, sulla base della deposizione della
teste S., ma lo ha fatto, come si è visto, alla stregua
altresì di altri elementi, dando così conto, anche in
relazione alla detta deposizione, del suo convincimento,
con motivazione sufficiente e non inficiata da vizi
logici e giuridici.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle
spese del presente giudizio, in assenza di attività
difensiva della controparte.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizi di
Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009
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