|
Le Sezioni
Unite Civili
Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 dicembre 2002, la Corte d'appello di
Trieste ha rigettato la domanda di G. D., proposta con
citazione notificata il 3 aprile 2001 a C. P., di
riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza
del Tribunale ecclesiastico del Triveneto del 10 marzo
2000, confermata da decreto del Tribunale ecclesiastico
regionale lombardo del 26 ottobre 2000, di nullità del
matrimonio contratto dalle parti il 27 settembre 1997.
La sentenza ecclesiastica, su ricorso del D., aveva
dichiarato nullo il matrimonio, ai sensi del canone
1098, per dolo della P., per cui il ricorrente "matrimonium
init deceptus dolo, ad obtinendum consensum parato,
circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte
natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare
potest" e "invalide contrahit".
La Corte d'appello ha ritenuto la sentenza non
delibabile per "contrarietà all'ordine pubblico dei suoi
effetti", ai sensi dell'art. 8 della legge 21 marzo 1985
n. 121, di ratifica dell'accordo di modifica del
concordato tra Stato italiano e Santa Sede, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984 e dell'art. 64 della legge 31
maggio 1995 n. 218, sostitutivo degli abrogati artt. 796
e 797 c.p.c., di cui all'art. 4 del protocollo
addizionale a detto accordo.
Infatti l'errore in cui era incorso il D. per il dolo
della moglie, che aveva negato una relazione con altro
uomo prima del matrimonio, era soggettivo e non poteva
avere nell'ordinamento interno l'incidenza riconosciuta
dalla sentenza ecclesiastica di cui doveva negarsi la
delibazione, per essere i suoi effetti contrari
all'ordine pubblico.
Il potere della Corte territoriale di accertare il
contrasto della decisione ecclesiastica con i principi
cogenti e inderogabili del diritto matrimoniale italiano
consentiva di dare una diversa qualificazione alla
fattispecie non costituente vizio del consenso per il
nostro ordinamento, anche se definibile in quello
canonico come dolo determinante.
Il fatto che la P., su domanda del futuro marito e in
prossimità delle nozze, aveva negato di avere una
relazione e la qualifica di "dolo" ai sensi del canone
1098 per tale condotta, nel nostro ordinamento
matrimoniale non poteva dar luogo a nullità o ad
annullamento del matrimonio, perché aveva provocato un
errore non incidente su una qualità oggettiva dell'altro
nubendo.
La descritta falsa rappresentazione della realtà non era
un errore "essenziale" nel senso di cui all'art. 122
c.c., che elenca i casi oggettivi e tassativi in cui
tale vizio del consenso rileva nell'ordinamento interno
per l'annullamento del matrimonio, casi ai quali non può
assimilarsi la fattispecie in concreto ricostruita dai
giudici ecclesiastici.
Nella vicenda si è avuta, per la Corte triestina, una
condotta anteriore al matrimonio di uno dei nubendi
espressione della libertà nei rapporti interpersonali, e
l'errore indotto dalla menzogna della futura sposa non
può essere definito "essenziale", mancando della
oggettività indispensabile a qualificarlo rilevante nel
sistema interno per l'annullamento del matrimonio. Una
domanda di nullità o invalidità del matrimonio per la
causa a fondamento della sentenza da delibare, non
poteva che avere esito negativo dinanzi a un giudice
italiano e, non essendo la chiesta esecutività atto
dovuto dal giudice italiano, tenuto a valutare
l'osservanza dei principi del giusto processo in sede
ecclesiastica e la conformità del contenuto della
pronuncia alìordine pubblico, nel caso questa non
poteva avere effetto in Italia, per contrasto con gli
"essenziali e irrinunciabili valori dell'ordinamento,
espliciti o anche imminenti al sistema".
Hanno rilevato i giudici del merito che "non si tratta
di valutare la compatibilità astratta di un istituto
canonico rispetto all'ordinamento italiano, ma di
valutare la eventuale contrarietà all'ordine pubblico
italiano degli effetti di una concreta pronuncia che di
quell'istituto abbia fatto applicazione" (pag. 10 della
sentenza oggetto di ricorso).
In conclusione, la tassatività e oggettività dei casi di
vizi del consenso rilevanti nel nostro ordinamento per
la formazione del volere e la validità del matrimonio,
pur nel rilievo dell'affidamento e della buona fede nei
rapporti tra nubendi, nella fattispecie comportava il
superamento dei limiti, oltre i quali non poteva avere
rilevanza l'errore indotto da dolo. Non ogni falsa
rappresentazione della realtà di uno degli sposi può
assurgere a vizio del consenso matrimoniale, ma solo
quella che ha riguardo a fatti oggettivi, incidenti su
qualità o connotati stabili e permanenti della persona
dell'altro coniuge e non a meri comportamenti di questo,
non rapportabili a suoi caratteri qualificanti o
essenziali.
Per la cassazione di questa sentenza il D. ha proposto
ricorso di quattro motivi, notificato il 16 gennaio 2004
alla P. e al P.G. presso la Corte territoriale e gli
intimati non si sono difesi.
Con ordinanza n. 17767 del 21 agosto 2007, la prima
sezione di questa Corte, dato che il riconoscimento
degli effetti della sentenza ecclesiastica di nullità
matrimoniale non presuppone una identità di disciplina
delle norme canoniche con quelle italiane e che non ogni
errore determinato da dolo dell'altro nubendo dà luogo
in Italia a tale invalidità, afferma che a tal fine deve
considerarsi la sola falsa rappresentazione della realtà
che ricada su circostanze oggettive, gravi, e
costituenti un serio impedimento allo svolgimento della
vita comune dei coniugi, come individuate dalla legge
(art. 122 c.c.).
Pur essendo la sentenza impugnata coerente con i
principi ora delineati, negando che la menzogna sulla
infedeltà preconiugale possa dar luogo a un errore di
tipo oggettivo, la prima sezione civile ha rilevato un
precedente di questa Corte (Cass. 26 maggio 1987 n.
4707), che ha riconosciuto in Italia l'efficacia di una
sentenza ecclesiastica, nella quale l'errore indotto
aveva riguardo alla laurea dell'altro nubendo e in sede
canonica era stato ritenuto essenziale.
La sezione semplice ha quindi rimesso la causa al Primo
Presidente, che ha disposto la pronuncia a sezioni
unite, per la particolare importanza della questione di
massima e al fine di evitare preventivamente contrasti.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione
dell'art. 8, comma 2, lett. c), dell'accordo del 18
febbraio 1984 di revisione del concordato lateranense e
del protocollo addizionale, ratificati con legge 25
marzo 1985 n. 121, e degli artt. 796 e 797 c.p.c. ora
abrogati dalla legge 31 maggio 1995 n.
218.La norma citata dell'accordo e il punto 4 del
protocollo addizionale prevedono le condizioni
necessarie per la delibazione nello Stato italiano delle
sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio,
richiamando espressamente il previgente art. 797 c.p.c.,
abrogato dall'art. 72 della legge n. 218 del 1995 di
riforma del sistema di diritto internazionale privato
italiano.
Il rinvio a norme abrogate del codice di rito di cui
sopra, è inteso o come recettizio o come formale, cioè o
alla normativa testualmente richiamata o alla stessa nel
suo divenire nel tempo, con riferimento alle
disposizioni di legge che l'hanno sostituita.
Nella decisione oggetto di ricorso si applica
erroneamente il novellato art. 64 della legge n. 218 del
1995, sostitutivo dell'art. 797 c.p.c. di cui al
protocollo addizionale, anche se con sentenza 30 maggio
2003 n. 8764, la Cassazione ha chiarito che
l'abrogazione con legge ordinaria degli artt. 796 e 797
c.p.c. non rileva a fronte di un accordo internazionale,
che le richiama espressamente.
Le indicate norme del codice di rito vanno ritenute
ultraattive dopo la loro abrogazione, almeno in
riferimento alle delibazioni delle sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale e, pur essendo in
parte sovrapponibili gli artt. 796 e 797 c.p.c. da un
canto e l'art. 64 della legge 218 del 1995 dall'altro,
sussistono significative differenze tra le due norme.
La Corte d'appello di Trieste, che s'è rifatta alla sola
novella normativa ed ha rilevato una contrarietà
all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica,
negandone la efficacia in Italia, è giunta a tale errata
conclusione, solo perché mancherebbero le condizioni
previste dalla legge interna per l'annullamento del
matrimonio.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello, in caso di
cassazione con rinvio della sentenza per un nuovo vaglio
della delibazione, dovrà individuare la normativa
interna di riferimento, alla quale rifarsi per la
decisione, date le rilevanti differenze della legge n.
218/95 rispetto alle norme di rito oggi abrogate e
richiamate nel protocollo citato, dovendo il giudice
italiano, nel valutare la contrarietà all'ordine
pubblico, tener conto delle "disposizioni" della
sentenza ecclesiastica (art. 797 c.p.c.) e non pure
degli effetti di questa, cui si riferisce l'art. 64 L.
n. 218/95, oltre che della "specificità dell'ordinamento
canonico da cui è regolato il vincolo coniugale" (art. 4
b Prot. add. cit.).
Per tale "specificità", l'Italia s'è imposta una
maggiore disponibilità all'esecutività delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio (S.U. 1 ottobre
1982 n. 5026), che doveva dare luogo alla delibazione,
come è accaduto in casi analoghi successivi alla riforma
del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151),
richiamati in ricorso, nei quali si è riconosciuta la
efficacia di sentenze ecclesiastiche che danno rilievo
ad errori non sussumibili tra quelli di cui all'art. 122
c.c.In tali precedenti la Corte di cassazione afferma
che è riservata al giudice ecclesiastico la valutazione
della "essenzialità" degli errori e nel caso, la domanda
di delibazione doveva accogliersi, perché il ricorrente
è il soggetto ingannato, a tutela della cui buona fede
doveva dichiararsi efficace in Italia la sentenza
erroneamente ritenuta non delibabile, per il rilievo
riconosciuto a tale stato soggettivo, come principio
d'ordine pubblico interno rilevante nella materia
matrimoniale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta
omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia perché, pur avendo la
Corte di merito rinviato all'art. 64 del sistema di
diritto internazionale privato, che richiama gli effetti
della pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine
pubblico, la sentenza di merito dà rilievo alla
disciplina dei vizi del consenso diversa nei due
ordinamenti, circostanza che non preclude l'esecutività
della sentenza dell'altro ordinamento, ai sensi
dell'art. 797 n. 7 c.p.c.
Non emergono dalla decisione impugnata le ragioni a
sostegno della decisione per negare efficacia alla
sentenza ecclesiastica di nullità e le statuizioni o
disposizioni di quest'ultima, in contrasto con l'ordine
pubblico italiano.
1.3. Il terzo motivo d'impugnazione lamenta infine
violazione dell'art. 8, n. 2, lett. c dell'accordo del
1984 di cui al primo motivo di ricorso e degli artt. 796
e 797 c.p.c., oltre che dell'art. 64 della legge n. 218
del 1995, anche per omessa o insufficiente motivazione
su fatti decisivi posti a base della negata delibazione.
Non ha vagliato la Corte territoriale gli altri
requisiti per la delibazione, come quelli di ordine
pubblico processuale, secondo i criteri di collegamento
di cui alle norme citate del codice di rito, cui
rinviano i patti addizionali del 1984, limitandosi a
valutare il mero contrasto con il sistema interno dei
contenuti della pronuncia, con insufficiente motivazione
su tale punto decisivo.
2. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi insieme,
denunciando tutti la violazione della legge 25 marzo
1985 n. 121 di ratifica dell'accordo interordinamentale
e del protocollo addizionale del 1984 più volte citati,
sostitutivi del concordato lateranense tra Repubblica
italiana e Santa Sede e la insufficiente motivazione sui
presupposti di fatto in base ai quali si è negato il
riconoscimento in Italia degli effetti della sentenza di
nullità matrimoniale nella concreta fattispecie, per
contrasto con l'ordine pubblico.
Il D. lamenta l'erroneo rilievo dato dai giudici di
merito al nuovo sistema di diritto internazionale
privato di cui alla legge n. 218 del 1995 e alla
diversità di disciplina dei vizi del consenso
nell'ordinamento canonico e in quello civile, negandosi
pure la tutela della sua buona fede (primo motivo di
ricorso), non risultando a suo avviso dalla motivazione
la ratio decidendi del rifiuto del riconoscimento della
esecutività della sentenza ecclesiastica (secondo
motivo) e non dandosi rilievo agli altri profili di cui
all'abrogato art. 797 c.p.c. e all'ordine pubblico
processuale (terzo motivo).
2.1. Anche se formalmente esatta, non coglie nel segno
la censura sull'errore della Corte d'appello nel
ritenere formale il rinvio agli artt. 796 e 797 c.p.c.
di cui all'art. 4 lett. b del protocollo addizionale del
1984 e nell'applicare il diritto internazionale privato
novellato e non le indicate norme di rito.
L'abrogazione di tali norme del codice non ha comportato
la loro inapplicabilità nel giudizio di delibazione
delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale,
essendo divenuto il previgente art. 797 c.p.c. parte
della convenzione interordinamentale che lo richiama,
con l'effetto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 218
del 1995, tale accordo prevale, come regola speciale,
sul generale criterio di collegamento dell'art. 64 del
sistema di diritto internazionale privato (Cass. 10
maggio 2006 n. 10796, 1 dicembre 2004 n. 22514, e la n.
8764/2003 citata in ricorso). Il giudice della
delibazione deve valutare il contrasto delle
disposizioni contenute nella sentenza ecclesiastica con
l'ordine pubblico che, per l'art. 797 n. 7 c.p.c., è
solo quello "italiano" e non anche quello
"internazionale", al quale implicitamente si rifà l'art.
64 della legge n. 218 del 1995, che non limita a quello
interno il parametro a cui rapportare le pronunce da
riconoscere (sull'ordine pubblico internazionale, cfr.
Cass. 6 dicembre 2002 n. 17349). Nessuna pronuncia di
altro ordinamento può avere efficacia in Italia se le
sue statuizioni e i suoi effetti siano contrari, nella
materia in cui decide e in riferimento agli istituti che
applica, a valori irrinunciabili per lo Stato a cui si
chiede il riconoscimento della sentenza.
Tali valori sono costitutivi della stessa identità
dell'ordinamento interno e il contrasto con essi delle
deliberazioni di pronunce di altri ordinamenti, ne
impedisce la rilevanza nell'ambito dello Stato a cui si
chiede di riconoscerne l'efficacia.
Anche se l'ordine pubblico interno non è assimilabile
alla disciplina delle specifiche norme che regolano i
singoli istituti cui inerisce, esso non è però un
insieme di valori generici e indistinti, identificando
"il sistema interno" che, per ciascun istituto, fa
emergere gli elementi essenziali e irrinunciabili della
sua regolamentazione in Italia il cui superamento è
vietato, perché lesivo dei caratteri qualificanti e
della stessa identità giuridica di ogni fattispecie su
cui incide la pronuncia da delibare.
Per quanto rileva in questa sede, dall'ordine pubblico
interno sono individuati i limiti esterni di tali
caratteri qualificanti gli istituti che rilevano nel
matrimonio in una certa fase storica; assumono rilievo
peculiare nel nostro diritto vivente a tal fine i fatti
accertati in sede canonica come causa di invalidità del
matrimonio, non potendosi delibare sentenze che si
fondino su circostanze che nell'ordine interno in nessun
caso possono incidere sul vincolo. Nel caso di specie,
in rapporto alla formazione del consenso, solo se i
fatti accertati in sede canonica possono incidere sulla
volontà dei nubendi in base ai principi cogenti del
nostro ordinamento, le decisioni su di essi, anche se
applicative di norme non identiche a quelle interne,
possono produrre in Italia i loro effetti, dovendo
ritenersi non incompatibili con l'ordine pubblico
interno.
Venuta meno la riserva di giurisdizione in materia di
nullità di matrimoni concordatari per i giudici
ecclesiastici di cui ai patti lateranensi del 1929
abrogati dagli accordi del 1984, per le Corti d'appello
la delibazione non è più automatica o obbligatoria (S.U.
1 marzo 1988 n. 2164), dovendo esse valutare se i fatti
accertati con effetto di giudicato in sede canonica
ovvero risultanti dalle sentenze di cui si chiede il
riconoscimento rivalutate dai giudici italiani nel
giudizio di delibazione (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2467),
varchino o meno la soglia-limite, che impone l'ordine
pubblico.
Solo se le fattispecie concrete decise in sede canonica
superano il raffronto con l'ordine pubblico interno che
esprime i valori cogenti del comune sentire, come
emergenti dall'insieme delle norme costituzionali e
ordinarie e delle loro modifiche nel tempo, le sentenze
che le riguardano possono produrre i loro effetti in
Italia; in caso di contrasto manifesto con i valori
propri del sistema normativo interno, le sentenze degli
altri ordinamenti e i loro effetti non possono
riconoscersi in Italia.
Le modificazioni normative che intervengono a regolare
gli istituti giuridici nella materia esprimono i
mutamenti nel tempo della coscienza sociale,
contribuendo poi esse stesse a cambiare quest'ultima e
concorrendo a formare un sistema, che logicamente non è
fisso e al quale è soggetto il giudice in sede
di delibazione, ai sensi dell'art. 101, 2 comma, Cost.
Di tale ordine pubblico, desumibile dall'insieme delle
norme inderogabili per l'ordinamento interno di cui
all'art. 797 n. 7 c.p.c. deve tenere conto il giudice
della delibazione e, pur se erroneamente richiamando
l'art. 64 del nuovo sistema di diritto internazionale
privato, ad esso si è riferita la sentenza oggetto di
ricorso, con conseguente irrilevanza dell'errore di
interpretazione del rinvio alle novelle invece che alle
abrogate norme del codice di rito ritenute superate e
infondatezza, per tale profilo, del ricorso del D.
2.2. La sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio
1982 n. 18, che ha concorso a dar luogo alla modifica
citata del concordato e al protocollo addizionale più
volte richiamati, ha chiarito che, anche in rapporto
all'art. 7 della Cost., l'esecutività della sentenza
ecclesiastica di nullità non può negarsi solo per la
difformità di disciplina dei due ordinamenti, ma va
rifiutata se tale diversità si traduca nella violazione
dei "principi supremi del sistema costituzionale",
desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e
102 della Costituzione, ai quali la stessa Corte aveva
già fatto riferimento nella sua sentenza n. 30 del 24
febbraio 1971.
A tali principi supremi peraltro non può limitarsi
l'ordine pubblico italiano, individuato dalla stessa
citata sentenza del giudice delle leggi nelle "regole
fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a
base degli istituti giuridici, in cui si articola
l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione
della società".
Tali regole assumono rilievo ostativo all'esecutività
delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio
concordatario per i giudici italiani, che devono tenere
presente, ai sensi del protocollo addizionale citato,
"la specificità" del diritto canonico e con essa il
maggiore favore che lo Stato italiano accorda alla
efficacia interna delle sentenze emesse in base a quell'ordinamento,
rispetto alle pronunce di altri Stati esteri (così S.U.
1 ottobre 1982 n. 5026 dopo la Corte costituzionale ora
citata). La mera diversità di disciplina normativa di
uno stesso istituto nei due ordinamenti (Cass. 9
dicembre 1993 n. 12144) è presupposto necessario ma non
sufficiente perché possa esservi un'incompatibilità di
una pronuncia interna di uno di tali ordinamenti con
l'ordine pubblico dell'altro.
In rapporto alla formazione del consenso nel matrimonio,
ritenuto viziato dal giudice ecclesiastico in
applicazione dell'ordinamento canonico, vige in Italia,
anche per lo stretto rapporto della formazione alla
manifestazione del volere, il principio della
oggettività e della tassatività dei casi nei quali la
volontà dei nubendi può ritenersi non libera né
consapevole e dar luogo a vizi del volere rilevanti per
l'ordinamento interno, che sono: la minaccia di un male
ingiusto e notevole o altra causa esterna che determini
un timore di eccezionale gravità e l’errore essenziale
su qualità personali dell'altro coniuge, riguardante
circostanze specifiche (art. 122 c.c.).
Tali tipi di vizio incidono in Italia sulla formazione
del volere e sulla validità del matrimonio, con la
conseguenza che le sole sentenze ecclesiastiche che si
fondono su vizi con i caratteri oggettivi almeno
analoghi a quelli indicati, non determinano contrasto
con l'ordine pubblico interno ostativo al loro
riconoscimento (sul rilievo dell'ordine pubblico per la
delibazione cfr., di recente, Cass. 14 febbraio 2008 n.
3709, 10 maggio 2006 n. 10796, 6 marzo 2003 n. 3339, 20
luglio 2002 n. 10143, 8 gennaio 2001 n. 198, 27 novembre
1991 n. 12671, 27 novembre 1991 n. 12671 e S.U. 1
ottobre 1982 n. 5026).
2.3. In rapporto alle sentenze di annullamento di
matrimonio dei giudici degli Stati membri della U.E., la
cui validità e efficacia è di regola reciprocamente
riconosciuta per effetto del Regolamento del Consiglio
del 29 maggio 2000 n. 1347, questo, all'art. 40, dà
rilievo,"per l'Italia, al concordato con le modifiche
del 1984, e all'art. 15, nega tra detti Stati
l'esecutività alle sentenze di invalidità del
matrimonio, se questa comporti un effetto
"manifestamente contrario all'ordine pubblico dello
Stato membro richiesto" di riconoscerle.
La normativa comunitaria, che costituisce nel nostro
ordinamento fonte primaria e inderogabile, precisa che
la delibazione della sentenza di annullamento di altro
Stato della U.E. non può essere negata solo "perché la
legge dello Stato membro richiesto non prevede per i
medesimi fatti" lo stesso tipo di annullamento, così
come è previsto anche per le sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio dal protocollo addizionale
citato, che inoltre vieta, come il Regolamento di cui
sopra, al giudice della delibazione, il riesame nel
merito delle pronunce oggetto di riconoscimento (artt.
18 e 19 Reg. cit.), consentendo di negare la esecutività
solo in caso di contrasto del contenuto o degli effetti
di queste ultime con l'ordine pubblico interno.
Mentre per le sentenze degli altri Stati della U.E.,
nonostante la rilevante uniformità normativa e lo
stretto collegamento derivante dal Trattato, il
riconoscimento di efficacia delle sentenze in materia di
invalidità del matrimonio è da negarsi in Italia per
ogni contrasto con l'ordine pubblico interno, per
quelle ecclesiastiche, detta incompatibilità è invece da
considerare in rapporto alla "specificità"
dell'ordinamento canonico di cui al protocollo
addizionale, e quindi la delibazione va negata soltanto
se i giudici ecclesiastici abbiano dato rilievo a valori
assolutamente incompatibili con quelli cogenti allo
stesso fine, per la fattispecie cui la pronuncia si
riferisce.
2.4. In sostanza, per il riconoscimento delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio, non ogni
incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva a
impedire l'efficacia di esse in Italia, dovendo il
giudice della delibazione tenere conto della specificità
dell'ordinamento canonico.
Occorre distinguere le incompatibilità delle sentenze di
cui si chiede l'esecutività in Italia con l'ordine
pubblico interno in "assolute" e "relative".
Tali incompatibilità, di regola, ostano all'esecuzione
in Italia delle sentenze di altri ordinamenti in materia
matrimoniale, ma hanno diversa rilevanza per il
riconoscimento degli effetti di quelle canoniche, in
base al protocollo addizionale del 1984. La
incompatibilità con l'ordine pubblico interno delle
sentenze di altri ordinamenti è "assoluta", allorché i
fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia
di cui è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di
questa, anche in rapporto alla causa petendi della
domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a
quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o
effetti analoghi in Italia.
L'incompatibilità con l'ordine pubblico interno va
qualificata invece "relativa", quando le statuizioni
della sentenza ecclesiastica, eventualmente con la
integrazione o il concorso di fatti emergenti dal
riesame di essa ad opera del giudice della delibazione,
pure se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti
per la decisione canonica, possano fare individuare una
fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con
effetti simili.
Impediscono l'esecutività in Italia della sentenza
"ecclesiastica" solo le incompatibilità assolute,
potendosi superare quelle relative, per il peculiare
rilievo che lo Stato italiano si è impegnato con la
Santa Sede a dare a tali pronunce.
Il riesame dai giudici italiani in sede di delibazione
delle valutazioni dei giudici ecclesiastici non può
incidere sul merito delle sentenze da questi
pronunciate, ma può rilevare, per la delibazione,
l'accertamento, nella pronuncia canonica, di fatti non
ritenuti significativi per l'altro ordinamento, ma
indispensabili a configurare una causa che possa
incidere sulla formazione e/o manifestazione del
consenso nel matrimonio e non incompatibile con quelle
previste in modo cogente dal diritto interno.
3.1. Nella concreta fattispecie, per l'individuazione
dell'ordine pubblico interno, occorre che il giudice
della delibazione esamini le cause di invalidità
accertate dalla sentenza ecclesiastica, per rilevare se
esse non siano del tutto diverse da quelle con analoga
incidenza per il sistema interno sulla "formazione" e
sulla "manifestazione" del consenso, caratteri
dell'istituto strettamente connessi per il diritto
interno, ai fini dell'accertamento della invalidità del
matrimonio.In nessuno dei casi tassativi di legge del
sistema interno che incidono nella formazione del
consenso, assume rilievo peculiare la coscienza interna
dei nubendi cui invece l'ordinamento canonico dà
priorità, in relazione alle istanze etiche che in esso
si configurano.
L'incidenza inderogabile, nel nostro diritto vivente,
della forma e della "manifestazione" del consenso da una
canto comporta la tipicità con l'oggettività e il
carattere esterno delle cause che incidono sulla
formazione di esso, perché possa considerarsi viziata o
mancante la volontà e d'altro canto giustificano lo
speciale rilievo del "rapporto" coniugale, che, nato
dall'atto, incide con la sua realizzazione tipica
costituita dalla convivenza o coabitazione spesso per un
certo periodo di tempo, come fatto convalidante la
volontà espressa all'atto della celebrazione e ostativo,
per l'ordine pubblico italiano, a far rilevare
l'invalidità del consenso del matrimonio in sede
giurisdizionale.
La riforma del diritto di famiglia ha collegato al
decorso di un tempo in genere maggiore di quello in
precedenza ritenuto dalla legge ostativo
all'annullamento, il rilievo del matrimonio rapporto,
riconosciuto in precedenza ma assunto ora a valore
cogente, per lo stretto nesso tra esso e il matrimonio
atto, sancito nella Costituzione (art. 29).
Non si tratta quindi di mere differenze di disciplina
tra i due ordinamenti, ma del rilievo cogente della
formazione e manifestazione del consenso per il nostro
ordine pubblico interno, i cui vizi possono risultare
solo da circostanze esterne e oggettive, potendo
riconoscersi la efficacia in Italia della sentenza
attuativa dell'ordinamento canonico, sempre che abbia
deliberato in base a circostanze oggettive, e non solo
per aver dato attuazione a valori che, per il sistema
interno, sono metagiuridici, rispettabili e
significativi per il foro interno e la coscienza
personale, ma non assumibili come rilevanti per l'ordine
pubblico italiano.
Nel sistema interno, trovano disciplina fatti oggettivi
e circostanze esterne a fondamento dei vizi del consenso
rilevanti per la invalidità del matrimonio; allorché i
giudici ecclesiastici, in applicazione del diritto
canonico, individuino fatti assimilabili, perché
oggettivi, a quelli che per il nostro ordinamento
incidono sulla formazione del consenso, anche se in
applicazione di norme diverse da quelle italiane, va
resa esecutiva la pronuncia ecclesiastica di nullità del
matrimonio, attuandosi in tal modo, con il protocollo
addizionale, anche il rispetto del pluralismo
costituente principio fondante di ogni democrazia sia
nel nostro sistema (art. 2 Cost.), che per l'ordine
pubblico internazionale.
La specificità dell'ordinamento canonico nel protocollo
addizionale non può assumere rilievo a far riconoscere
fattispecie alle quali, per i principi cogenti del
nostro ordinamento, è vietato comunque produrre effetti
simili a quelli delle sentenze di cui si chiede il
riconoscimento in Italia.
3.2. In ogni giudizio di riconoscimento degli effetti di
una sentenza di altri ordinamenti di annullamento del
matrimonio, non può non tenersi conto che, nel nostro
ordine anche costituzionale, il matrimonio è finalizzato
alla stabilità del vincolo che si esprime nel rapporto
coniugale e nella famiglia, oltre che alla certezza
dello status, per cui le cause di invalidità
costituiscono, per l'ordinamento interno, "eccezioni" o
deroghe alla naturale validità di esso, confermata anche
dal matrimonio rapporto, che si manifesta nella
perdurante coabitazione dei coniugi o nella convivenza
dopo l'atto matrimoniale (sulla tutela c.d. "forte" del
matrimonio cfr. Cass. 5 maggio 1998 n. 4500 e 7 maggio
1986 n. 3057).
L'ordine pubblico italiano impedisce la esecutività di
sentenze di altri ordinamenti che annullino il
matrimonio, se incompatibili con esso, qualsiasi sia il
grado di tale incompatibilità; per le sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale, il regime
concordatario comporta una graduazione di tali
contrasti, impedendo la delibazione in ogni caso le
incompatibilità c.d. assolute e potendo invece avere
accesso nel sistema interno gli effetti di sentenze in
contrasto relativo con l'ordine pubblico italiano.
La sentenza impugnata ha esattamente ritenuto
assolutamente incompatibile con il nostro ordine
pubblico interno la pronuncia di nullità del matrimonio,
nel caso di errore soggettivo, e deve quindi negarsi la
violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso, sulla
base del principio di diritto che segue, da enunciare ai
sensi dell'art. 384, 1 comma c.p.c. nella presente
questione di particolare importanza: "può riconoscersi
l'efficacia in Italia delle sentenze di altri
ordinamenti solo qualora non siano incompatibili con
l'ordine pubblico interno e, rispetto a quelle di altri
Stati di annullamento del matrimonio, il limite di
riconoscibilità è costituito da ogni tipo di
incompatibilità, assoluta o relativa. Delle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del
favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato
italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del
18 febbraio 1984 modificativo del concordato, è
possibile la delibazione anche in caso di
incompatibilità relativa, che sussiste allorché la
divergenza delle statuizioni contenute nella pronuncia
con le norme e i principi inderogabili interne, possa
superarsi, attraverso la individuazione di circostanze o
fatti, desumibili dal riesame non di merito di tali
decisioni, ad opera del giudice della delibazione, che
individui elementi di fatto nella sentenza da
riconoscere, pure irrilevanti per il diritto canonico,
indispensabili a conformare le deliberazioni della
pronuncia da riconoscere ai valori o principi essenziali
della coscienza sociale, desunti dalle fonti normative
costituzionali e dalle norme inderogabili, anche
ordinarie, nella materia matrimoniale".
4.1. Il principio enunciato, anche se non sempre
consapevolmente e formalmente, ha trovato applicazione
sostanziale nella giurisprudenza di legittimità,
consolidatasi negli ultimi anni.
Le sentenze richiamate dal D. a sostegno delle dedotte
violazioni di legge, riguardano pronunce ecclesiastiche
riconosciute nei loro effetti, per vizi nella formazione
del consenso costituiti da errori su circostanze
oggettive, assimilabili a quelle di cui all'art. 122
c.c. e attinenti a connotati stabili o permanenti della
persona dell'altro nubendo, e quindi non incompatibili
in via assoluta con l'ordine pubblico interno,
trattandosi di errori incorsi su anomalie psichiche
incidenti sulla vita coniugale ovvero sullo stato libero
dell'altro nubendo (Cass. 6 dicembre 1985 n. 6134, 9
dicembre 1993 n. 12144, 5 maggio 1998 n. 4500, citate a
pag. 13 del ricorso).
La sentenza che ha riconosciuto in Italia gli effetti di
quella canonica che annulla il matrimonio per un errore
relativo alla qualifica di laureato dell'altro nubendo
(la citata Cass. n. 4707/87), riguarda comunque una
falsa rappresentazione della realtà su una circostanza
oggettiva (il diploma di laurea),
che inerisce a una qualificazione permanente dell'altro
coniuge, quella di laureato, oggetto di errore ritenuto
essenziale dal giudice ecclesiastico, ed è quindi solo
relativamente e non assolutamente in contrasto con
l'ordine pubblico interno, per cui il principio
enunciato non è stato in essa eluso.
4.2. La specialità o specificità delle cause di
invalidità del matrimonio nel sistema interno, tutte e
ciascuna analiticamente individuate da norme di diritto
in circostanze oggettive ed esterne, è principio cogente
del diritto italiano. La differenza di disciplina di
tali fattispecie con quelle dell'ordinamento canonico da
sola non osta alla delibazione, anche in rapporto ai
vizi del volere, purché la dichiarata invalidità del
matrimonio religioso da parte dei giudici ecclesiastici
sia ancorata a fatti oggettivi analoghi a quelli
rilevanti per gli stessi fini nell'ordinamento interno,
ovvero a circostanze non assolutamente irrilevanti per
esso, in rapporto alla formazione del consenso
matrimoniale e all'annullamento del matrimonio.
Per il nostro sistema, il matrimonio non è annullabile o
nullo per le medesime cause che rendono invalido ogni
altro atto di volontà, stabilendosi, con le cause
d'impugnazione che in questa sede non rilevano e in
rapporto a quelle relative al consenso, una disciplina
specifica della incapacità dei nubendi, compresa quella
di intendere e di volere (artt. 117, 119 e 120), in
deroga a quella generale per la annullabilità del
contratto, di cui agli artt. 1425, 427 e 428 c.c.
Peraltro, la chiara incidenza che l'incapacità del
nubendo ha sulla formazione del consenso, comporta che
di regola alle sentenze di annullamento del matrimonio
concordatario fondate su di essa, si è riconosciuto
accesso nel nostro ordinamento, per il quale un
accertamento della inidoneità o incapacità di intendere
e di volere o di agire, di uno o entrambi i nubendi, fa
presumere un consenso viziato anche secondo i principi
cogenti interni, tanto che si è riconosciuto/ la
sentenza ecclesiastica di nullità fondata
sull'errore essenziale dell'altra parte su tali
incapacità, qualificate come qualità o connotati
permanenti dell'altro coniuge (così con Cass. 25
novembre 1988 n. 6331, due delle sentenze richiamate in
ricorso e già indicate; sull'incapacità di assumere gli
oneri del matrimonio cfr. pure, la recente Cass. 10
maggio 2006 n. 10796).
In ordine alla legittimazione ad agire per far valere
tali incapacità, che l'ordinamento canonico ha esteso
nel tempo ad entrambi i nubendi, in ragione del
peculiare rilievo che nel sacramento ha la capacità di
chi ne è ministro, si è ritenuto (Cass. 24 luglio 1987
n. 6444) di poter riconoscere in Italia gli effetti
della sentenza ecclesiastica di nullità conseguente
all'azione anche di colui che non sarebbe stato
legittimato ad agire per le norme interne (artt. 119 e
120, comma 1 c.c.).
La disciplina della legittimazione anche sostanziale non
incide sul matrimonio atto o rapporto e quindi la
diversità di essa nelle azioni di annullamento nei due
ordinamenti non comporta una incompatibilità assoluta
della sentenza canonica con l'ordine pubblico interno.
4.3. Vi è in Italia una regolamentazione restrittiva dei
vizi del consenso, rilevando solo la violenza e l'errore
nei limiti dell'art. 122 c.c.; tali vizi rilevano se
risultano da cause esterne e oggettive, non potendo
quelle interne o soggettive avere rilievo per un atto
solenne come il matrimonio.Non ha rilievo, inoltre, nel
sistema interno, il dolo, previsto come causa di
annullamento del matrimonio nell'ordinamento canonico e
come vizio del consenso negli altri atti di volontà
(artt. 1427 e ss. c.c.); in ordine
alla simulazione, la cui disciplina sopravvenuta nel
nuovo diritto di famiglia (art. 123 c.c.), è diversa,
nella nozione e negli effetti, da quella generale del
medesimo istituto negli altri atti volontari, di cui
all'art. 1414 e ss. c.c., vi è la conferma, nel sistema,
dell'assoluta importanza del matrimonio rapporto,
potendosi rilevare l'invalidità dell'atto non voluto nei
suoi effetti.
La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio
religioso per dolo o riserva mentale, fattispecie
irrilevanti e non incidenti sulla validità del
matrimonio in Italia, è stata ritenuta relativamente
incompatibile con l'ordine pubblico e delibabile, se gli
artifizi o raggiri d'una parte abbiano determinato
errori con i caratteri oggettivi, che l'assimilano a
quelli rilevanti nel nostro sistema, sempre che tale
natura emerga da fatti accertati dalla pronuncia
ecclesiastica, eventualmente rivalutata nel giudizio di
delibazione.
La mera volontà di uno dei nubendi di negare gli effetti
del matrimonio, rilevante in sede canonica e nel sistema
interno qualificata come riserva mentale, s'è ritenuta
riconoscibile come causa di invalidità del matrimonio
perché non in contrasto assoluto con l'ordine pubblico
interno, qualora possa accertarsi la intervenuta
manifestazione di tale volontà di non volere i frutti
del matrimonio all'altro nubendo ovvero la conoscenza (o
almeno la conoscibilità), da questo, di tale volontà
unilaterale, per assimilare il caso a quello della
simulazione,
considerato pure il rilievo dell'affidamento del
destinatario della dichiarazione, contrastante con gli
effetti dell'atto. Si è così dato rilievo di ordine
pubblico alla buona fede, stato soggettivo cui prima la
giurisprudenza e poi le stesse norme del nuovo diritto
di famiglia hanno dato ingresso specifico nella materia
matrimoniale (artt. 129 e 129 bis c.c.).
Si sono riconosciute efficaci in Italia sentenze
ecclesiastiche che hanno annullato il
matrimonio per l'esclusione unilaterale dei bona
matrimonii, se manifestata all'altro nubendo, in
rapporto alla natura bilaterale o unilaterale recettizia
degli atti cui è applicabile la simulazione,
integrandosi il fatto da solo rilevante per
l'annullamento nel diritto canonico, con la circostanza
della conoscenza della volontà dell'altro nubendo
contrastante con il consenso espresso, da parte del
destinatario di questo, così individuando una
incompatibilità solo relativa con l'ordine pubblico
interno della pronuncia canonica (tra altre Cass. 19
ottobre 2007 n. 22011, 7 dicembre 2005 n. 27078, 28
marzo 2001 n. 4487).L'ordine pubblico interno
matrimoniale evidenzia un palese "favor" per la validità
del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare
incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela
costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i
quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla
coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico,
non hanno di regola significato per l'annullamento in
sede civile. Così si è giustamente ritenuto assoluto il
contrasto con l'ordine pubblico interno di una sentenza
ecclesiastica di nullità, fondata sull'apposizione di
una condizione al vincolo matrimoniale, relativa alla
residenza familiare, se non manifestata o almeno
conosciuta o conoscibile dall'altro nubendo (in tal
senso, Cass. 6 marzo 2003 n. 3339), essendo l'elemento
accidentale lo strumento tipico per dare rilievo ai
motivi interni di entrambe le parti.Tale ultima
pronuncia di legittimità implicitamente dà rilievo anche
al matrimonio-rapporto che, come si è detto, nell'ordine
pubblico italiano ha una incidenza rilevante, per i
principi emergenti dalla costituzione e dalla riforma
del diritto di famiglia e impedisce di annullare il
matrimonio dopo che è iniziata la convivenza e spesso se
questa è durata per un certo periodo di tempo (artt.
120, cpv., 121, 3 comma, e 123, cpv., c.c.).
Non appare condivisibile, alla luce della distinzione
enunciata tra cause di incompatibilità assoluta e
relativa delle sentenze di altri ordinamenti con
l'ordine pubblico interno, qualificare come relative
quelle delle pronunce di annullamento canonico
intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione
dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere
l'annullamento di cui sopra mera condizione di
azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come
ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione.
Dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla
delibazione dei comportamenti di coabitazione o della
convivenza dei coniugi,
la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che
tali condotte, se rilevate, comportino contrasto
assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il
riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale
canonica (Cass. 10 maggio 2006 n. 10796, 7 aprile 2000
n. 4387, 7 aprile 1997 n. 3002, 17 giugno 1990 n. 6552 e
17 ottobre 1989 n. 4166, tra molte, e in senso inverso o
difforme, le precedenti Cass. 12 aprile 1987 n. 5354 e
5358, 3 luglio 1987 n. 5823, 13 giugno 1984 n. 3536 e 19
maggio 1984 n. 1220).
Nel caso, la eccezione della coabitazione tra i coniugi
non s'è esaminata e prospettata in sede di merito ed è
quindi irrilevante nel giudizio di legittimità, ma
appare opportuno il riferimento ad essa per il carattere
di massima della presente pronuncia sulla questione.
5.1. Salvo il rilievo del matrimonio rapporto che può
sanare l'atto invalido, confermando il consenso viziato
o mancante all'atto dell'assunzione del vincolo, non
possono di regola rilevare nel nostro sistema fatti
antecedenti al matrimonio, che non incidano nei modi di
legge sulla formazione o manifestazione del consenso, ai
fini dell'invalidità e, quindi, nessun rilievo può darsi
all'infedeltà prematrimoniale e all'errore eventuale su
di essa.
La causa di nullità su cui si fonda la sentenza
ecclesiastica di cui si è chiesta la delibazione non è
prevista nel nostro ordinamento né è collegabile a altre
circostanze di fatto, che possano configurare un vizio
della formazione del volere del nubendo, che abbia un
qualsiasi rilievo in sede civile per dar luogo ad un
matrimonio
invalido.
Nel sistema interno unici vizi sono, come già detto,
violenza ed errore (art. 122 c.c.), e la maggiore
gravità della prima rispetto al secondo emerge nella
incidenza di essa sul rapporto (art. 128 c.c.).
L'errore rilevante per l'annullamento del matrimonio,
non diversamente da quanto previsto per'ogni ipotesi in
cui esso incide sulla formazione del consenso, deve
essere "essenziale".
I principi e le norme cogenti non impongono nel
matrimonio, perché l'errore rilevi, che esso sia anche
"riconoscibile" per l'altra parte non incorsa nella
falsa rappresentazione della realtà (art. 1431 c.c.),
perché non vi è la necessità di tutela dell'affidamento
di essa, in ragione degli elementi oggettivi che la
fanno presumere e comunque prevalendo l'esigenza di
certezza dello status di coniugato per l'ordine pubblico
interno su tale affidamento, a differenza di quanto
sembra dedurre il ricorrente, che afferma di essere
stato ingannato e chiede tutela pure per tale profilo.
L'errore è causa di annullamento del matrimonio se
ricade sull'identità o su qualità significative della
persona dell'altro nubendo, da intendersi come connotati
stabili e permanenti di questo, in analogia a quanto
sancito dall'art. 1429 c.c. e sempre che abbia riguardo
alle circostanze oggettive o tipiche, che seguono,
elencate nell'art. 122 c.c.: malattia fisica o psichica
o anomalia o deviazione sessuale che impedisca lo
svolgimento della vita coniugale, condanna per delitto
non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni
prima del matrimonio, dichiarazione di delinquenza
abituale o professionale, condanna per delitti
concernenti la prostituzione, stato di gravidanza
procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore
(3" comma n. 1 - 5).
Sono quindi riconoscibili in Italia le sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniali, fondate su
errori riguardanti fatti oggettivi, anche diversi da
quelli di cui all'art. 122 c.c., purché incidenti su
connotati o "qualità" ritenute significative in base ai
valori usuali e secondo la coscienza sociale comune, che
abbiano determinato al matrimonio chi è caduto in errore
(Cass. 16 novembre 2005 n. 23073).In caso di dolo, non
basta accertare che l'errante non avrebbe prestato il
suo consenso senza tale indotta falsa rappresentazione
della realtà di fatto, ma occorre, per la delibazione,
che questa riguardi casi comparabili con quelli
oggettivi, permanenti e tassativi di cui sopra.
Per l'errore essenziale descritto, in base alla
disciplina interna, se è possibile una valutazione del
giudice, in ordine ad es. alla gravità della malattia
sulla quale è caduto l'errore o all'incidenza delle
circostanze ignorate sullo svolgimento della vita
coniugale (matrimonio-rapporto), tali valutazioni di
merito del giudice canonico, sulle quali nessuna
verifica o controllo può effettuare il giudice italiano,
ai sensi dell'art. 4 b del protocollo addizionale del
1984, non rilevano se prima non risulta che la falsa
rappresentazione della realtà ha riguardato fatti
oggettivi e ha inciso sulla ignoranza di caratteristiche
o connotati stabili costituenti qualità permanenti della
persona dell'altro nubendo. Nessuna incidenza può avere
per i principi cogenti del nostro ordinamento l'errore
incorso (anche se indotto) su comportamenti temporanei e
occasionali, che nel nostro sistema danno luogo a un
vizio del volere irrilevante in ogni atto volontario,
quale è l'errore sul motivo, significativo invece in
sede canonica e per il matrimonio religioso.
Appare certo che, anche a non tener conto che la
menzogna di regola non rileva come
artificio o raggiro (art. 1426 c.c.) per carpire il
consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo
ad un errore riguardante una condotta temporanea di
infedeltà prematrimoniale dell'altro nubendo, nel
rapporto di fatto precedente l'atto di matrimonio, nel
quale la regola è quella della libertà e non è previsto
un obbligo di
fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di
separazione, per un eventuale
addebito.
L'errore sulla fedeltà della fidanzata che, nel caso, la
bugia di questa ha determinato, non può avere la
rilevanza oggettiva che lo rende essenziale ai sensi
dell'ordine pubblico interno e, anche se avesse
determinato al matrimonio il ricorrente, non costituisce
vizio del consenso rilevante nel nostro sistema, non
riguardando un fatto assimilabile a quelli oggettivi e
tipici sopra indicati.
Solo se la condotta prematrimoniale avesse indotto in un
errore su connotati stabili e
permanenti del nubendo, poteva riconoscersi il rilievo
di esso per l'annullamento del matrimonio anche in
Italia, come è accaduto ad es. nel matrimonio con errore
sulla transessualità o omosessualità dell'altro nubendo,
la cui nullità canonica è stata esattamente riconosciuta
conforme all'ordine pubblico italiano (Cass. 7 aprile
2000 n. 4387).
L'errore non può avere rilievo per l'annullamento del
matrimonio, in un caso assolutamente incompatibile con
le fattispecie tipiche del nostro ordinamento, come è
stato per quello oggetto della nullità matrimoniale
dichiarata dai giudici ecclesiastici, che sì è chiesta
dal ricorrente di riconoscere in Italia.
In rapporto alla questione di massima di particolare
importanza rimessa a questa corte
a sezioni unite può enunciarsi il seguente principio di
diritto da cui non si è distaccata la sentenza impugnata
dal D., il cui ricorso deve quindi rigettarsi: "Non ogni
vizio del consenso accertato nelle sentenze
ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di
riconoscerne la efficacia nell'ordinamento interno,
dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti
sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro
interno non significativo in rapporto al nostro ordine
pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive
possono incidere sulla formazione e manifestazione della
volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare.
L'errore, se indotto da dolo, che rileva
nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, se
accertato come causa di invalidità in una sentenza
ecclesiastica, potrà dar luogo al riconoscimento di
questa in
Italia, solo se sia consistito in una falsa
rappresentazione della realtà, che abbia avuto ad
oggetto circostanze oggettive, incidenti su connotati
stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro
nubendo".
Esattamente la Corte di merito ha ritenuto in contrasto
assoluto con l'ordine pubblico interno la rilevanza,
sulla formazione del volere dei nubendi, data in sede
canonica ad un errore soggettivo e ha negato il
riconoscimento della efficacia della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio nel caso, nel
quale la rilevanza della ignoranza da uno dei nubendi
sull'infedeltà dell'altro
prima del matrimonio, è certa in attuazione delle
istanze etiche che sottostanno al matrimonio religioso e
alla specificità del diritto canonico, ma non è
assolutamente compatibile con l'ordine pubblico
italiano.
Resta assorbita ogni censura sulle carenze motivazionali
della sentenza impugnata come il dedotto mancato esame
dell'ordine pubblico processuale, considerato il
contrasto con quello sostanziale esattamente rilevato
dalla Corte d'appello di Trieste.
6. Il ricorso deve quindi complessivamente rigettarsi,
perché la sentenza impugnata, anche se con motivazione
meno articolata, perviene a un dispositivo conforme a
legge (art. 384, ultimo comma, c.p.c.), avendo
esattamente negato il riconoscimento in Italia
delle disposizioni e degli effetti di una sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio per vizio del
consenso in contrasto assoluto con l'ordine pubblico
italiano.
Nulla deve disporsi per le spese, che restano a carico
del D., non essendosi l'intimata difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
|