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Cassazione
penale, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 24710
Immigrazione irregolare, convivente more uxorio con
italiano,
legittima l' espulsione |
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La Sezione
I Penale
Ritenuto in fatto e in diritto
- che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di
Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da
S. R. avverso il provvedimento di espulsione adottato il
2 5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa
città;
- che il S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo
l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt.
16 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
- che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;
- che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una
cittadina italiana non può costituire legittimo motivo
ostativo all'espulsione, in quanto nella giurisprudenza
è stato ripetutamente stabilito che il divieto di
espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con
cittadino italiano o convivente con parenti entro il
quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all'art.
19, 2° comma, lett. c) d.leg 25 luglio 1998 n. 286,
risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità
della famiglia e dall'altro il vincolo parentale che
riguarda persone che si trovano in una situazione di
certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella
convivenza more uxorio, non risultando possibile
estendere l'equiparazione tra famiglia legittima e
famiglia di fatto alla materia dell'immigrazione
clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e
nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i
limiti strettamente previsti dalla legge al fine di
escludere facili elusioni alla normativa dettata per il
controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio
2004, n. 3622): con la precisazione che l'omessa
equiparazione non rende la norma contraria al dettato
costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);
- che non è conferente neppure l'altro argomento
relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo
questi privi della cittadinanza italiana;
- che al rigetto del ricorso segue la condanna al
pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali
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