Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione penale, sez. I, sentenza 18.06.2008 n. 24710
Immigrazione irregolare, convivente more uxorio con italiano,
legittima l' espulsione

La Sezione I Penale

Ritenuto in fatto e in diritto
- che, con ordinanza del 24.7.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo proposto da S. R. avverso il provvedimento di espulsione adottato il 2 5.2007 dal Magistrato di Sorveglianza della stessa città;
- che il S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 16 e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
- che il ricorso è infondato e non merita accoglimento;
- che, in primo luogo, la convivenza more uxorio con una cittadina italiana non può costituire legittimo motivo ostativo all'espulsione, in quanto nella giurisprudenza è stato ripetutamente stabilito che il divieto di espulsione di cittadino extracomunitario coniugato con cittadino italiano o convivente con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana, di cui all'art. 19, 2° comma, lett. c) d.leg 25 luglio 1998 n. 286, risponde all'esigenza di tutelare da un lato l'unità della famiglia e dall'altro il vincolo parentale che riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici ed è invece assente nella convivenza more uxorio, non risultando possibile estendere l'equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto alla materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme di ordine pubblico e nella quale l'obbligo dell'espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla legge al fine di escludere facili elusioni alla normativa dettata per il controllo dei flussi migratori (Cass. civ., 24 febbraio 2004, n. 3622): con la precisazione che l'omessa equiparazione non rende la norma contraria al dettato costituzionale (Corte cost., 20 luglio 2000, n. 313);
- che non è conferente neppure l'altro argomento relativo alla presenza di congiunti in Italia, essendo questi privi della cittadinanza italiana;
- che al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali;

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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