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La Sezione
I Civile
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2003, S.G.,
coniuge separato di Sc.Gi., chiedeva al Tribunale di
Torino, a modifica delle condizioni della separazione
fissate con sentenza del 3 giugno 2002, la dichiarazione
della cessazione, a decorrere dal mese di maggio 2002,
dell'obbligo di corrispondere alla moglie il contributo
per il mantenimento della figlia P., maggiorenne, avendo
la stessa raggiunto la propria autosufficienza
economica. Chiedeva altresì la revoca dell'assegnazione
della casa familiare.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Torino
accoglieva la domanda e disponeva la cessazione del
mantenimento e la revoca dell'assegnazione della casa
familiare.
Avverso questo provvedimento proponeva reclamo S.G.,
chiedendo che venisse fissata la decorrenza della
cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno
di mantenimento per la figlia maggiorenne alla data del
1 maggio 2002. Resisteva la Sc., chiedendo con appello
incidentale la conferma delle statuizioni contenute
nella sentenza di separazione.
La Corte d'appello di Torino, con decreto depositato il
5 marzo 2004, in accoglimento del reclamo principale,
disponeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento
della figlia maggiorenne a decorrere dal 1 marzo 2003,
confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Ritenuta giustificata la statuizione del Tribunale in
ordine alla cessazione dell'obbligo di mantenimento in
considerazione della intervenuta autosufficienza
economica della figlia maggiorenne dello S. e della Sc.,
la Corte d'appello escludeva che potesse essere accolta
la richiesta dello S. di individuazione della data di
cessazione dell'obbligo al 1 maggio 2002, trattandosi di
data anteriore alla pubblicazione della sentenza di
separazione personale, impositiva dell'obbligo di
mantenimento. La clausola rebus sic stantibus, propria
della materia della separazione personale dei coniugi,
non comporta, infatti, che possano essere poste nel
nulla le statuizioni contenute nella sentenza di
separazione modificando il giudizio sui fatti anteriori
alla pronuncia, ma solo che la intrinseca variabilità
delle condizioni personali e reddituali delle parti e
della prole consentono, per il futuro, la modificazione
delle stesse statuizioni.
La Corte d'appello riteneva quindi che la cessazione
dell'obbligo di mantenimento dovesse decorrere dalla
data della domanda, e cioè dal 1 marzo 2003, prima
scadenza dell'obbligazione periodica successiva al 12
febbraio 2003, data di presentazione del ricorso di
primo grado ex art. 710 cod. proc. civ..
Per la cassazione di questo provvedimento ricorre S.G.
sulla base di un motivo; non ha svolto attività
difensiva nel presente giudizio Sc.Gi..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, S.G., affermata
l'ammissibilità del ricorso in considerazione della
decisorietà e definitività del provvedimento impugnato,
deduce violazione di legge (artt. 112 cod. proc. civ. e
2909 cod. civ.), nonché vizio di motivazione
contraddittoria e insufficiente. Premesso che la
sentenza di separazione personale emessa dal Tribunale
prevedeva l'obbligo della corresponsione dell'assegno
per il mantenimento della figlia maggiorenne fino al
conseguimento dell'indipendenza economica della stessa,
il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello
abbia erroneamente ritenuto che egli abbia chiesto la
modifica delle condizioni assunte nella sentenza di
separazione, il cui giudicato egli, lungi dal voler
manomettere, intendeva fosse applicato. E mentre la
domanda posta al Tribunale presupponeva la piena
validità ed efficacia del principio sancito nella
sentenza di separazione, la Corte d'appello avrebbe
invece infranto, in assenza per di più di una specifica
richiesta in tal senso, proprio il principio coperto da
giudicato, e cioè la cessazione dell'obbligo di
mantenimento al momento del raggiungimento
dell'autosufficienza economica, verificatasi a decorrere
dal mese di maggio 2002.
La motivazione del decreto impugnato sarebbe poi carente
perché la Corte d'appello: a) non ha preso in esame il
punto decisivo di quali fossero la vera portata e i
limiti delle statuizioni contenute nella senten-za di
separazione; b) ha frainteso la vera portata della
domanda, che non era di mera modificazione in relazione
a sopraggiunte modifiche della situazione di fatto, ma
di accertamento dell'avveramento della condizione
prevista in sentenza quale limite temporale per la
permanenza dell'obbligo contributivo.
Il ricorso è ammissibile.
Il decreto della corte d'appello emesso in sede di
reclamo contro il decreto del tribunale che modifica le
statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella
sentenza di divorzio, infatti, ha valore decisorio ed è
impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione
ex art. 111 Cost.; tale ricorso è però limitato, nella
disciplina previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, alla
denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è
riconducibile anche l'inosservanza dell'obbligo di
motivazione, la quale si configura solo allorché
quest'ultima sia materialmente omessa, ovvero si
estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a
rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato
o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente
incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una
verifica della sufficienza della motivazione medesima in
raffronto con le risultanze probatorie (v., da ultimo,
Cass., n. 1584 del 2008).
Il ricorso è peraltro infondato, non essendo ravvisabili
nel provvedimento impugnato i denunciati vizi.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in materia
di revisione dell'assegno di mantenimento, il diritto a
percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a
versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti
dalla sentenza di separazione o dal verbale di
omologazione, conservano la loro efficacia, sino a
quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti,
rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di
fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o
la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in
mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi
generali relativi all'autorità, intangibilità e
stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic
stantibus), del precedente giudicato impositivo del
contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale
di revisione non può avere decorrenza anticipata al
momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data
della domanda di modificazione (Cass., n. 28 del 2008).
Con particolare riferimento all'assegno posto a carico
di un genitore per il mantenimento del figlio
maggiorenne, si è affermato che "Il diritto di percepire
gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di
separazione, da sentenze passate in giudicato o, come
nella specie, da verbali di separazione consensuale
omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del
tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art.
710 cod. proc. civ. (oltre che per accordo tra le
parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età
del figlio (minore all'epoca della separazione) e la
raggiunta autosufficienza economica del medesimo non
sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare,
ipso facto, la mancata corresponsione dell'assegno"
(Cass., n. 8235 del 2000; Cass., n. 6975 del 2005), ma
"determinano unicamente la possibilità per il genitore
obbligato di richiedere l'accertamento di tali
circostanze" (Cass., n. 22491 del 2006).
Nel quadro di tali principi risulta dunque evidente come
la Corte d'appello non sia incorsa nel denunciato vizio
di violazione di legge.
Lo stesso ricorrente ha, infatti, dedotto: che con
sentenza pubblicata in data 3 giugno 2002, il Tribunale
di Torino ha pronunciato la separazione personale tra
esso ricorrente e la coniuge Sc.Ga., ponendo a carico
del ricorrente un assegno di Euro 300,00 quale
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
P., fino al raggiungimento dell'indipendenza economica
della stessa; che, con successivo ricorso depositato il
12 febbraio 2003, premesso che la figlia aveva
conseguito l'indipendenza economica sin dal maggio 2002,
egli ha chiesto che venisse dichiarato cessato a far
data da detto mese l'obbligo della corresponsione del
contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne;
che tale domanda è stata accolta dal Tribunale di
Torino, il quale con provvedimento in data 30 giugno
2003 ha disposto la cessazione del mantenimento; che con
il reclamo alla Corte d'appello ha quindi chiesto che la
cessazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento
della figlia maggiorenne venisse fissata con decorrenza
1 maggio 2002.
Tale domanda, alla luce dei richiamati principi,
correttamente è stata disattesa dalla Corte d'appello,
la quale ha dichiarato la cessazione dell'obbligo dal
primo giorno del mese successivo alla proposizione della
domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto al
Tribunale di Torino di dichiarare la cessazione di detto
obbligo. La pretesa del ricorrente di qualificare la
propria domanda come mera richiesta di fissazione della
data di decorrenza della cessazione dell'obbligo di
mantenimento per effetto di un accertamento che sarebbe
già stato effettuato dalla sentenza di separazione,
infatti, si infrange contro il dato che tale sentenza,
secondo quanto dallo stesso ricorrente riferito, non
aveva positivamente accertato il verificarsi delle
condizioni per il venir meno dell'obbligo di
mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne, ma
aveva solamente statuito il detto obbligo "fino al
raggiungimento dell'indipendenza economica della
stessa". In tale contesto, risulta evidente che la
pretesa del ricorrente di veder escluso il proprio
obbligo con una decorrenza anteriore alla data di
pubblicazione della sentenza dichiarativa della
separazione e dell'obbligo di contribuzione al
mantenimento della figlia ancorché all'epoca già
autosufficiente, avrebbe dovuto essere fatta valere in
sede di impugnazione di detta sentenza; non avendo il
ricorrente perseguito questa strada, ogni richiesta
concernente le statuizioni contenute nella sentenza di
separazione non poteva essere proposta altro che nelle
forme di cui all'art. 710 cod. proc. civ., con la
conseguenza che le eventuali modificazioni che il
giudice avesse ritenuto di disporre non potevano
certamente avere decorrenza anteriore alla proposizione
della domanda stessa.
In tale contesto, dunque, è del tutto erroneo l'assunto
del ricorrente secondo cui la Corte d'appello avrebbe
violato l'art. 112 cod. proc. civ., in quanto, in
assenza di una specifica domanda, avrebbe "infranto
proprio quel principio coperto dal giudicato che
stabiliva una ben precisa scadenza dell'obbligo di
pagare l'assegno, scadenza che è stata spostata in
avanti di quasi un anno". L'errore risulta evidente sol
che si consideri che la sentenza di separazione - che il
ricorrente assume come giudicato immodificabile - si era
limitata, come detto, a stabilire la corresponsione di
un assegno per il mantenimento della figlia maggiorenne
del ricorrente "fino al raggiungimento dell'indipendenza
economica della stessa" e che, quindi, per
l'accertamento del verificarsi di detta situazione, una
volta che sulla relativa statuizione non era stata
proposta impugnazione, non vi era altra strada che
quella della modificazione ai sensi dell'art. 710 cod.
proc. civ..
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la
Corte d'appello di Torino, nel qualificare la domanda
proposta dal ricorrente come richiesta di modificazione
delle condizioni della separazione personale, avendo in
tale procedimento il Tribunale accertato la sussistenza
delle condizioni giustificative della cessazione
dell'obbligo, ha correttamente stabilito la decorrenza
della cessazione dell'obbligo stesso dalla data della
domanda, così colmando la lacuna esistente nel
provvedimento del Tribunale.
La reiezione del motivo di ricorso relativo alla
denunciata violazione di legge comporta altresì la
reiezione delle ulteriori censure, costituendo esse più
che autonome censure afferenti la motivazione - in
quanto tali inammissibili nel caso di specie -
specificazione del motivo validamente, ma
infondatamente, proposto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo
l'intimata svolto attività difensiva nel giudizio di
legittimità.
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