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La Sezione
I Civile
Fatto
Con sentenza n. 637 del 16.12.2004 - 26.02.2005, il
Tribunale di Verona pronunciava la separazione personale
dei coniugi P. E. G. e B. B., ricorrente, addebitandola
alla G., cui affidava il figlio minore, nato il omissis,
ed assegnava la casa coniugale; imponeva, inoltre, al B.
di corrispondere alla moglie euro 1.500,00 mensili quale
contributo per il minore, oltre al pagamento del 100%
delle spese della retta scolastica presso la scuola
privata e del 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, mediche e sportive), compensando per
giusti motivi, le spese processuali.
Con sentenza del 20.06 - 19.07.2005, la Corte di appello
di Venezia respingeva l'appello principale della G. e,
in parziale accoglimento del gravame incidentale del B.,
compensava nella misura del 50% le spese di entrambi i
gradi di giudizio, ponendo la residua parte a carico
della prima.
La Corte osservava e riteneva tra l'altro ed in sintesi:
a) quanto all'appello principale della G., che doveva
essere confermata la statuizione di addebito della
separazione personale all'appellante e,
conseguentemente, escluso il suo diritto all'assegno di
mantenimento, dal momento che:
1. le produzioni documentali e l'istruttoria svolta
dimostravano che la medesima G. aveva intrattenuto una
relazione extraconiugale, con modalità esteriori tali
pure da arrecare danno al prestigio e, comunque, alla
sensibilità del marito, come evidenziato dalla
documentazione anche fotografica e cinematografica
prodotta dal B. e confermata dai testi assunti
2. dalla corrispondenza inviata dalla moglie al marito
emergeva che, dopo che questi aveva scoperto la sua
relazione affettiva, ella gli aveva univocamente
espresso la precisa volontà di non intendere, per sua
autonoma scelta, proseguire oltre nella convivenza e
tanto meno interrompere la relazione sentimentale, nel
contempo spiegando al consorte che quella scelta era
stata l'unica per lei, che ella non lo voleva più e che
anche il suo denaro non la interessava
3. le prove emerse avevano permesso di accertare che il
nuovo rapporto sentimentale della G. era iniziato prima
della separazione personale dal marito e per converso di
escludere che fossero stati gli asseriti pregressi - ma
non comprovati - comportamenti del B., di maltrattamento
o d'infedeltà, la causa che aveva determinato
l'iniziativa della moglie, risoltasi nell'allontanamento
dal coniuge.
b) quanto all'appello incidentale del B., che dovevano
essere confermati l'entità del contributo di
mantenimento del figlio minorenne della coppia, affidato
alla madre, ed il concorso paterno nelle spese
straordinarie, nella ritenuta misura, considerando le
necessità del minore, il fatto che poteva godere appieno
dell'abitazione familiare e che, data la situazione
economica e la capacità professionale e reddituale di
ciascuno dei genitori, la G., fruendo di introiti
mensili non superiori ad euro 1.500,00, poteva e doveva
anche dare un apporto economico ed il B. fare fronte
alle spese straordinarie del figlio.
Avverso questa sentenza notificatale il 6.10.2005, la G.
ha proposto ricorso per Cassazione notificato il
5.12.2005, fondato su tre articolati motivi ed
illustrato da memoria. Il B. ha resistito con
controricorso notificato il 5.01.2006.
Motivi della decisione
Con il ricorso la G. denunzia:
I. “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
alcuni punti fondamentali della controversia ed in
particolare
1.1 Sulla responsabilità delle parti circa la crisi
coniugale.
Sostiene che la pronuncia di addebito a sé della
separazione è affetta da vizi motivazionali e
segnatamente da carenza di motivazione, dato
- che non trovano riscontri probatori oggettivi e certi
la sua infedeltà e la relativa durata, sul punto essendo
a suo parere insufficienti gli elementi meramente
indiziari allegati in causa, dai quali nel periodo
compreso tra il omissis ed il omissis, non emergerebbero
che alcuni incontri amicali con l'altro uomo, dei quali
solo due in casa del medesimo
- che dal contenuto della deposizione resa dal teste B.
L. M. risultava che il loro rapporto di amicizia si era
evoluto in relazione sentimentale solo dopo che la G. si
era separata dal marito
- che in ogni caso si sarebbe trattato solo d'infedeltà
episodica, inidonea a minare il rapporto coniugale
- che le risultanze istruttorie dimostravano, invece, i
contegni infedeli e vessatori tenuti dal marito in suo
danno, dei quali non si era tenuto immotivatamente
conto.
1.2 Sulla negazione, in linea di principio, del diritto
della ricorrente al mantenimento.
Sostiene che anche il diniego di assegno in suo favore è
immotivato e pregiudica pure il figlio, visto che i suoi
modesti introiti sono a mala pena sufficienti al proprio
mantenimento minimale.
1.3 Sulla determinazione dell'ammontare dell'assegno di
mantenimento e delle contribuzioni accessorie in favore
del figlio.
Sottolineato pure che l'entità dell'assegno di
mantenimento per il figlio è stata determinata dai
giudici di merito in mensili euro 1.500 e non in euro
1.600, come citato nella sentenza impugnata, sostiene
che in ordine a tale contributo la pronuncia è affetta
da omessa e/o contraddittoria motivazione, dal momento
che il suo reddito non le consente alcun apporto
economico per il figlio né di concorrere nel 50% delle
sue spese straordinarie, con ricadute pregiudizievoli
per il minore, al quale non è in condizione di
assicurare il pregresso tenore di vita, che tra lei ed
il marito sussiste un clamoroso divario reddituale, non
verificato eventualmente a mezzo di indagine
patrimoniale e che non sono state apprezzate le
risultanze istruttorie relative al pregresso elevato
tenore di vita.
2. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto
2.1 Con riferimento agli artt. 147,148 e 155 c.c., in
relazione all'esiguità del contributo paterno ed
all'omessa valutazione del proprio apporto personale.
2.2 Con riferimento agli artt. 151, 156 e 2697 c.c.,
relativamente ai presupposti per la separazione,
all'addebito, al diniego di assegno in suo favore ed
alla quantificazione del contributo per il figlio
3. Omessa pronuncia (ed omessa motivazione) su punti
fondamentali della controversia”.
Si duole che la Corte non abbia esaminato o chiarito le
ragioni che la avevano indotta a non conglobare le spese
straordinarie nel contributo in denaro e, comunque a
disattendere, le sue istanze istruttorie ribadite in
appello (CTU sui redditi del marito e, ad abundantiam,
accertamento fiscale per mezzo della G.d.F.).
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che essendo
connessi consentono esame unitario, sono fondati
limitatamente alle censure concernenti la
quantificazione del contributo imposto al B. per il
mantenimento del figlio minorenne affidato alla madre.
Per tutti gli ulteriori e residui profili, relativi alla
separazione, all'addebito ed al conseguente diniego di
assegno di mantenimento in favore della G., le censure,
si rivelano, invece, prive di pregio. In primo luogo,
non risultando impugnato in appello il capo sentenza di
primo grado relativo alla separazione, il giudicato
(Cass. SU 200115279) che sul punto si è formato preclude
l'esame della dedotta censura sui presupposti della
statuizione.
Inoltre, in aderenza al dettato normativo ed alla
relativa elaborazione giurisprudenziale (tra le altre,
Cass. 200725618), i giudici di merito, con puntuali e
logiche argomentazioni, avversate da inammissibili,
generiche critiche e censure in fatto, hanno
ineccepibilmente ritenuto dimostrata l'esistenza di
contegni della G., tali da integrare la violazione da
parte sua dell'obbligo coniugale di fedeltà e da
costituire, date anche le modalità di conduzione, causa
di addebito alla stessa della separazione dal coniuge
(art. 143, comma secondo, e 151, comma secondo, c.p.c.),
non senza pure rilevare che erano rimaste indimostrate
le prospettate condotte reprensibili del B. nei
confronti della moglie e verificare l'effettiva
incidenza della violazione sulla compromissione
dell'unione coniugale.
Poiché, poi, l'art. 156 cod. civ., che disciplina gli
effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra
i coniugi, prevede al primo comma, la possibilità per il
giudice di stabilire il diritto all'assegno di
mantenimento a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione, irreprensibilmente alla G.
è stato negato tale diritto in ragione e con il solo
richiamo del dato normativo ostativo.
Invece, i giudici di merito hanno argomentato la
quantificazione del contributo di mantenimento del
figlio minorenne della coppia con ragioni che, seppur
non affette da illogicità, di tal che non si verte in
ipotesi di mancanza o di mera apparenza della
motivazione, tuttavia risultano mute in ordine al modo
di vivere della famiglia e, dunque, non sono aderenti al
dettato normativo, che impone di determinare tale
contribuzione considerando le esigenze della prole pure
in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di
convivenza con entrambi i genitori (cfr. Cass.
200506197; 200709915).
In particolare, a seguito della separazione personale
tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale
da garantirle un tenore di vita corrispondente alle
risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto
possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a
trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli,
obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di
esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare,
ma estese all'aspetto abitativo, culturale, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando
l'età dei figli lo richieda - di una stabile
organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le
necessità di cura e di educazione, mentre il parametro
di riferimento, ai fini della determinazione del
concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo
il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle
sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro,
professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che
implica una valorizzazione anche delle accertate
potenzialità reddituali (cfr. tra le altre, Cass.
200203974).
Tale conclusione assorbe il terzo motivo di ricorso.
Pertanto si deve cassare la sentenza impugnata
relativamente ai profili di censura accolti, con rinvio,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso,
cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Venezia, in diversa composizione.
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