Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione penale sez. V, sentenza 15.05.2008 n. 19368
Coniuge. Cimice. Telefono

La Sezione V Penale

Svolgimento del processo
A.G., tratto a giudizio per rispondere della violazione dell'art. 617 bis c.p., ha ammesso di essere stato l'artefice dell'applicazione sulla propria utenza domestica di apparecchio atto a captare le telefonate, strumento casualmente scoperto dalla moglie S.V., che fece denuncia indicando la probabile ragione nella indagine del geloso consorte su supposte amicizie extra-coniugali della medesima. La sua difesa - secondo cui l'azione era stata suggerita dalla necessità di individuare l'autore di telefonate anonime e persecutorie - è stata disattesa sia dal Tribunale di Gela che l'ha condannato per detto reato in data 17.9.2004, sia dalla Corte d'Appello di Caltanissetta che ha confermato la prima decisione in data 27.9.2007.
La difesa dell'imputato ricorre avverso quest'ultima decisione dolendosi:
- dell'erronea applicazione della legge penale e della carente motivazione soprattutto sulla volontà specifica richiesta dalla norma, essendo stato provato in atti che la prima necessità del prevenuto era quella di individuare l'autore delle molestie telefoniche anche verso la figlia minorenne;
- della mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla testimone D.L.L., segretaria dello studio professionale del ricorrente che avrebbe potuto confermare la persecuzione telefonica anche presso quella utenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e viene rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza impugnata (così come la prima decisione) hanno giustificato il convincimento di reità richiamando il deposto D. S., per cui l'unica finalità che era ricollegabile agli scopi avanzati in sede difensiva dall'imputato, non era perseguibile con l'apparecchiatura installata presso la sua abitazione. Di qui la svalutazione oggettiva del fondamento della tesi avanzata dall' A. e, conseguentemente, l'esclusione - per un riguardo del tutto oggettivo ed a prescindere dai profili di specificità del dolo - dell'ipotesi da quegli formulata a sua discolpa. Una ricostruzione dei fatti ed una lettura della situazione concreta che viene spiegata dalle decisioni di merito con plausibile coerenza con il dato istruttorio acquisito.
Allo stesso modo è fornita di argomentata motivazione la reiezione dell'istanza di integrazione istruttoria (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, cfr. pag. 4/5 comprensivo del richiamo alla sentenza del primo giudice): al riguardo entrambe le decisioni si soffermano per segnalarne l'inutilità, una volta assunta la linea interpretativa dei fatti come dianzi indicato. Dunque la prova richiesta non si profila come "decisiva" potendo il giudice pervenire a giudizio autonomamente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008.

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