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La Sezione
V Penale
Svolgimento del processo
A.G., tratto a giudizio per rispondere della violazione
dell'art. 617 bis c.p., ha ammesso di essere stato
l'artefice dell'applicazione sulla propria utenza
domestica di apparecchio atto a captare le telefonate,
strumento casualmente scoperto dalla moglie S.V., che
fece denuncia indicando la probabile ragione nella
indagine del geloso consorte su supposte amicizie
extra-coniugali della medesima. La sua difesa - secondo
cui l'azione era stata suggerita dalla necessità di
individuare l'autore di telefonate anonime e
persecutorie - è stata disattesa sia dal Tribunale di
Gela che l'ha condannato per detto reato in data
17.9.2004, sia dalla Corte d'Appello di Caltanissetta
che ha confermato la prima decisione in data 27.9.2007.
La difesa dell'imputato ricorre avverso quest'ultima
decisione dolendosi:
- dell'erronea applicazione della legge penale e della
carente motivazione soprattutto sulla volontà specifica
richiesta dalla norma, essendo stato provato in atti che
la prima necessità del prevenuto era quella di
individuare l'autore delle molestie telefoniche anche
verso la figlia minorenne;
- della mancata assunzione di prova decisiva
rappresentata dalla testimone D.L.L., segretaria dello
studio professionale del ricorrente che avrebbe potuto
confermare la persecuzione telefonica anche presso
quella utenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e viene rigettato, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La sentenza impugnata (così come la prima decisione)
hanno giustificato il convincimento di reità richiamando
il deposto D. S., per cui l'unica finalità che era
ricollegabile agli scopi avanzati in sede difensiva
dall'imputato, non era perseguibile con
l'apparecchiatura installata presso la sua abitazione.
Di qui la svalutazione oggettiva del fondamento della
tesi avanzata dall' A. e, conseguentemente, l'esclusione
- per un riguardo del tutto oggettivo ed a prescindere
dai profili di specificità del dolo - dell'ipotesi da
quegli formulata a sua discolpa. Una ricostruzione dei
fatti ed una lettura della situazione concreta che viene
spiegata dalle decisioni di merito con plausibile
coerenza con il dato istruttorio acquisito.
Allo stesso modo è fornita di argomentata motivazione la
reiezione dell'istanza di integrazione istruttoria
(contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, cfr.
pag. 4/5 comprensivo del richiamo alla sentenza del
primo giudice): al riguardo entrambe le decisioni si
soffermano per segnalarne l'inutilità, una volta assunta
la linea interpretativa dei fatti come dianzi indicato.
Dunque la prova richiesta non si profila come "decisiva"
potendo il giudice pervenire a giudizio autonomamente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008.
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