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La Sezione
I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2001, F.
N. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di
Roma E. T. per sentir dichiarare l'efficacia nella
Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 15
ottobre 1999 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del
Lazio - ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello
del Vicariato di Roma l'8 febbraio 2001 e resa esecutiva
dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con
decreto 10 maggio 2003 - con la quale era stata
dichiarata la nullità del matrimonio concordatario,
contratto dal N. e dalla T. in omissis in data omissis,
per esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i
coniugi.
La T., costituitasi in giudizio, deduceva
pregiudizialmente la inammissibilità dell'azione
proposta dal N.; nel merito si opponeva alla
declaratoria di efficacia nell'ordinamento della
sentenza ecclesiastica, in quanto contraria all'ordine
pubblico.
In via gradata avanzava domanda riconvenzionale per
l'attribuzione, ai sensi dell'art. 129 bis cod. civ., di
un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 516,46.
Con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 2005 la Corte adita
ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la
sentenza del 15 ottobre 1999 del Tribunale Ecclesiastico
Regionale del Lazio.
Avverso tale sentenza T. E. ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimato N.
F. non ha presentato controricorso, ma ha nominato suo
difensore, conferendogli procura speciale, l'avv.
Manfredini Ornella, che ha partecipato alla discussione
nella pubblica udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,
1° co., n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 8 L. n.
121/1985, ed all'art. 2697 c.c., per l'inesistenza del
decreto di esecutività della sentenza ecclesiastica al
momento di proposizione della domanda. Omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia, prospettato dalle
parti o rilevabile d'ufficio, ex art. 360, co. 1°, n. 5,
c.p.c..
Poiché il decreto di esecutività del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico è stato emesso soltanto nel corso del
giudizio di delibazione, la Corte d'Appello avrebbe
dovuto dichiarare la domanda di delibazione
improponibile od inammissibile per mancanza, al momento
della introduzione del giudizio, di un presupposto
processuale indispensabile e per la inesistenza
dell'oggetto, dato che veniva richiesta la delibazione
di un provvedimento che non esisteva.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,
1° co., n. 3, c.p.c., in relazione al combinato disposto
degli artt. 8, L. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio
testo, e all'art. 2697 c.c., per la mancata produzione
in giudizio della documentazione richiesta ex lege per
la delibazione. Omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ex art.
360, co. 1, n. 5 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 797 c.p.c., tuttora applicabile in
materia di delibazione delle sentenze dei Tribunali
Ecclesiastici, il N. avrebbe dovuto provare che, al
momento della proposizione della domanda, non pendeva
presso il giudice italiano un giudizio per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del
passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Il N., a seguito di specifica richiesta della Corte
d'Appello, aveva prodotto in giudizio un certificato,
con il quale il Tribunale di Roma attestava la
iscrizione del “procedimento n. omissis, iscritto il
13.12.1996, assegnato a Sezione SP, contenzioso T./N.,
ud. omissis, sep. Consensuale definito, G.I. omissis”.
Producendo tale certificazione il N. non avrebbe assolto
l'onere probatorio che gli incombeva, non essendo tale
produzione sufficiente per escludere la esistenza di un
giudizio, avente il medesimo oggetto del presente,
pendente tra le stesse parti, instaurato prima del
passaggio in giudicato della sentenza straniera.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,
1° co., n. 3 c.p.c., in relazione al combinato disposto
degli artt. 8 L. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio
testo, nonché in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.,
per contrasto della sentenza ecclesiastica di
annullamento con l'ordine pubblico italiano (tutela
della salute della moglie). Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d'ufficio, ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..
Deduce la ricorrente che nella motivazione della
sentenza, emessa dal giudice ecclesiastico, si dà atto
che il bonum prolis fu escluso dal N. e dalla T., perché
il primo era affetto da una grave malattia (sindrome di
Reiter) trasmissibile con i rapporti sessuali sia alla
moglie sia all'eventuale feto, fatto che avrebbe
consentito soltanto di avere rapporti sessuali in forma
protetta.
La Corte d'Appello, dichiarando efficace in Italia la
sentenza del giudice ecclesiastico, senza dare il giusto
rilievo al motivo che aveva determinato la esclusione
della prole, avrebbe violato il combinato disposto degli
artt. 8 L. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio testo,
nonché degli artt. 2 e 32 Cost. per non avere
considerato che detta sentenza, violando il diritto alla
salute della ricorrente, si poneva in contrasto con il
limite dell'ordine pubblico italiano.
Conseguentemente avrebbe anche errato nel respingere la
domanda della T., proposta in via riconvenzionale, di
attribuzione alla stessa, ai sensi dell'art. 129 bis
cod. civ., di un assegno mensile di mantenimento, sul
rilievo della mancanza del requisito della buona fede,
perché la stessa, nel momento in cui fu celebrato il
matrimonio concordatario, era a conoscenza della
specifica circostanza per la quale è stata pronunciata
la nullità del matrimonio.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione
e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,
1° co., n. 3 c.p.c., in relazione al combinato disposto
degli artt. 8 L. n. 121/1985 e 797 c.p.c., vecchio
testo, nonché in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost.,
per contrasto della sentenza ecclesiastica di
annullamento con l'ordine pubblico italiano (tutela
della salute del nascituro).
La delibazione della sentenza in questione si porrebbe
in contrasto anche con il fondamentale diritto alla
tutela della salute del nascituro, atteso che il
riconoscimento della efficacia di detta sentenza in
Italia si tradurrebbe in una censura per non avere i
coniugi voluto concepire un figlio in una situazione di
grave pericolo per la sua futura salute.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe
dovuto dichiarare la inammissibilità o improponibilità
della domanda del N. perché al momento della
proposizione della domanda mancava il presupposto
processuale del decreto di esecutività della sentenza
ecclesiastica del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, la cui mancanza renderebbe addirittura la
sentenza inesistente.
Tale tesi non è condivisibile.
La ricorrente erroneamente qualifica il decreto di
esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica quale presupposto processuale, trattandosi
invece di una condizione dell'azione. Non incide infatti
sulla esistenza o validità dei rapporto giuridico
processuale (come si verifica, ad esempio, in mancanza o
nullità della domanda giudiziale oppure nell'ipotesi in
cui la domanda sia rivolta a giudice incompetente), ma
incide sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole.
Essendo una condizione dell'azione (condizione della
sentenza positiva di accoglimento), è necessario che
sussista non nel momento in cui viene introdotto il
giudizio, ma nel momento in cui la lite viene decisa.
Pertanto detta condizione può venire ad esistenza, senza
alcun pregiudizio per l'attore, anche in corso di causa,
com'è avvenuto nel caso di specie.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'art. 797, primo comma, n. 6 c.p.c. - da ritenersi
tuttora applicabile nel caso di domande di dichiarazione
di efficacia nella Repubblica delle sentenze di nullità
di matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici
(cfr. tra le molte Cass. n. 8764 del 2003) - prevede
quale condizione ostativa alla dichiarazione di
efficacia nella Repubblica della sentenza straniera la
pendenza davanti ad un giudice italiano di un giudizio
per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito
prima del passaggio in giudicato della sentenza
straniera.
Secondo la ricorrente il N. non avrebbe assolto l'onere
probatorio che a lui incombeva di fornire la prova della
inesistenza di siffatta pendenza, il che sarebbe di
ostacolo alla delibazione della sentenza di nullità del
matrimonio.
Il predetto non solo avrebbe omesso di allegare la
necessaria documentazione (certificazione negativa della
cancelleria del Tribunale) all'atto della citazione, ma
non avrebbe mai prodotto un qualche documento tale da
soddisfare il disposto del menzionato art. 797, co. 1,
n. 6, c.p.c..
La corte di merito ha affermato che non risultano
pendenti tra le parti giudizi sullo stesso oggetto,
affermazione che appare corretta atteso che, avendo la
cancelleria del Tribunale certificato (come risulta da
quanto affermato dalla stessa ricorrente) che l'unica
causa pendente (e peraltro ormai definita) tra le parti
era una causa di separazione personale dei coniugi,
devesi logicamente ritenere che, facendo riferimento a
tale esclusivo giudizio, abbia implicitamente escluso la
pendenza tra le parti stesse di altri giudizi, aventi un
diverso oggetto, riguardanti il loro matrimonio.
È appena il caso di osservare che il riconoscimento
degli effetti civili della sentenza di nullità del
matrimonio concordatario, pronunciata dai Tribunali
Ecclesiastici, non è precluso dalla preventiva
instaurazione di un giudizio di separazione personale
tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato
Italiano, giacché il giudizio e la sentenza di
separazione personale hanno “petitum”, “causa petendi” e
conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del
giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del
matrimonio (cfr. in tale senso: Cass. n. 3339 del 2003).
Infine anche il terzo ed il quarto motivo, che
proponendo questioni logicamente e giuridicamente
connesse possono essere esaminati congiuntamente, sono
infondati. Secondo la ricorrente la sentenza di nullità
non potrebbe essere dichiarata efficace in Italia
perché, ponendosi in contrasto con il fondamentale
diritto alla salute garantito dall'art. 32 della
Costituzione, conterrebbe disposizioni contrarie
all'ordine pubblico italiano.
Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che la
dichiarazione di efficacia nella Repubblica della
sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un
matrimonio concordatario per esclusione del “bonum
prolis” nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata
manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non
trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico,
nella circostanza che la legge statale non include la
procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo
matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di
disciplina dell'ordinamento canonico rispetto
all'ordinamento interno, che non incide sui principi
essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali
che in esso definiscono l'istituto del matrimonio (cfr.
tra le molte: Cass. n.7128 del 1982; Cass. n. 2678 del
1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del 1988).
Con la sentenza n. 2678 del 1984 questa Suprema Corte ha
chiarito che (cfr. motivazione) la non menzione della
procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio (art.
143 c.c.) non significa che, se un diverso ordinamento
valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale
contrasto con qualche principio fondamentale
dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede
alcun principio essenziale di “non procreazione”, ma
configura il matrimonio come fondamento della famiglia,
finalizzato, cioè, alla formazione di quella società
naturale comprendente anche i figli, quale normale,
anche se non essenziale sviluppo della unione coniugale
(Artt. 29, 30, 31 Cost.), com'è evidenziato dall'ampia
normativa che disciplina e tutela la procreazione e la
prole in una precisa analisi di diritti e doveri.
Da ultimo le sezioni unite di questa Suprema Corte con
la sentenza n. 19809 del 2008, dopo avere distinto le
cause di incompatibilità delle sentenze di altri
ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l'ordine
pubblico italiano in assolute e relative ed avere
affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze
di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di
incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno
ribadito il principio, già affermato in precedenti
pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di
nullità del matrimonio, in ragione del favore
particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano
s'è imposto con il protocollo addizionale del 18
febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono
essere delibate anche in caso di incompatibilità
relativa.
Nel caso di specie non appare configurabile neppure tale
incompatibilità, non potendosi ritenere rilevanti, al
fine di verificare la compatibilità della sentenza del
Tribunale ecclesiastico con l'ordine pubblico italiano,
circostanze, quali quella addotta dalla ricorrente
(malattia contagiosa del marito, che avrebbe potuto
pregiudicare la salute sia della moglie che di eventuali
figli), che ai fini della dichiarazione di nullità del
matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico non
hanno assunto alcun rilievo causale. La compatibilità o
meno con l'ordine pubblico italiano deve essere
verificata con riferimento alla causa per la quale viene
dichiarata la nullità del matrimonio.
Nella fattispecie la nullità del matrimonio
concordatario è stata dichiarata per la concorde
esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i
coniugi e, quindi, per una causa, che fa giurisprudenza
di questa Corte, per quel margine di maggiore
disponibilità che lo Stato si è imposto, in materia
matrimoniale, nei confronti del'ordinamento canonico
rispetto agli altri ordinamenti stranieri, ha
costantemente riconosciuto non essere incompatibile con
l'ordine pubblico italiano.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato. La
particolarità della materia oggetto del presente
giudizio appare giusto motivo per la integrale
compensazione tra le parti della spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
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