Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza 15.01.2009 n. 799
Comunione legale fra i coniugi, proventi, acquisti

La Sezione I

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 e il 30 giugno 2001 S. G. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Torino la moglie Sc.Gi. e la suocera C.E., chiedendo che fosse accertato che la costruzione di un immobile su terreno sito nel comune di **** di proprietà della C., che l'aveva donato alla figlia il ****, era stata eseguita con denaro appartenente alla comunione legale tra coniugi, che conseguentamente anche il valore della costruzione era incluso nella comunione, e, quindi, che egli era titolare di un credito pari alla metà di detto valore. L'attore ha precisato che la chiamata in causa della C. era giustificata solo dall'esigenza che la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti.
Con sentenza del 2 luglio 2002 il tribunale ha rigettato le domande, ma con sentenza del 16 febbraio 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, la corte d'appello di Torino, accertato che l'edificio di cui si tratta era stato costruito con l'impiego della somma di L. 2.000.000, pari a Euro 1.032,91, prelevata da un libretto di deposito bancario alimentato con risorse economiche comuni, ha dichiarato che il corrispondente valore e il conseguente credito indennitario ex art. 936 c.c. limitatamente a detto importo, era compreso nella comunione legale tra i coniugi.
La corte territoriale ha fondato tale accertamento sulle seguenti argomentazioni:
a) bene l'attore ha convenuto in giudizio la moglie Sc.Gi. e, ai soli fini dell'opponibilità della sentenza, la suocera C. E., in quanto non ha agito nei confronti della proprietaria del suolo, che al momento dell'accessione era la C., per ottenere la condanna al pagamento dell'indennità ex art. 936 c.c., ma ha chiesto l'accertamento della caduta in comunione del diritto all'indennità, proponendo quindi una domanda afferente al regime patrimoniale dei rapporti tra coniugi;
b) il credito ex art. 936 c.c. non costituisce un "acquisto" ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. a), e quindi per ritenere che il credito stesso sia caduto in comunione è necessaria la prova che la costruzione è stata eseguita con apporti comuni, ma tale prova non è stata fornita dall'attore;
c) le somme di cui al conto corrente intestato alla Sc. utilizzate per effettuare i pagamenti necessari per la costruzione dell'immobile, non erano comuni, provenendo dall'attività lavorativa separata della moglie e quindi potendo essere oggetto di comunione soltanto se non consumate al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. c);
d) non ha fondamento normativo una presunzione di comunione di tutte le risorse finanziarie impiegate dai coniugi per lo svolgimento di attività economiche in costanza di matrimonio e di regime di comunione, essendo la comunione stessa limitata agli acquisti e alle somme non consumate esistenti al momento dello scioglimento; in concreto poteva invece venire in considerazione la presunzione che, trattandosi di costruzione eseguita su terreno di proprietà della madre della Sc. ed essendo ragionevole l'aspettativa di recuperare il sacrificio economico quanto meno con l'acquisto dei diritti successori sui beni di cui si tratta, fossero state impiegate risorse della sola moglie;
e) avendo la Sc. ammesso in sede di interrogatorio che per la costruzione dell'edificio era stata utilizzata una somma di circa L. 2 milioni prelevata da un libretto di deposito bancario alimentato con risorse comuni poteva ritenersi che un credito indennitario, limitato a tale esborso, era caduto in comunione, essendo invece irrilevante il modestissimo contributo lavorativo prestato dallo S., in (pianto rientrante nelle normali attività di cooperazione e solidarietà tra conviventi.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Torino lo S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo. La Sc. e la C. non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 177, 194 e 195 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia affermato, senza congrua motivazione in relazione alle contestazioni sollevate da esso ricorrente, senza supporto probatorio e sulla base delle sole allegazioni della Sc., che le disponibilità bancarie esistenti sul conto corrente intestato alla moglie, che in linea di principio entrano nella comunione tra coniugi, dovevano in concreto ritenersi escluse perchè provenienti da attività lavorativa separata.
In realtà i proventi da attività separata non cadrebbero immediatamente in comunione solo quando siano impiegate in consumi familiari, non quando siano utilizzate per incrementare il patrimonio.
Nella specie, quindi, il bene ottenuto mediante trasformazione dei supposti proventi da attività lavorativa separata, costituito dal credito per indennità ex art. 936 c.c., sarebbe entrato in comunione Inoltre, poichè il principio affermato dall'art. 194 c.c., comma 1, è che i beni della comunione si dividono in parti eguali, senza possibilità di distinguere i diversi apporti dei coniugi, una volta accertato che nella costruzione dell'edificio erano state impiegate somme della comunione, sia pure nella misura di L. 2.000.000, l'acquisto alla comunione del credito per indennizzo ex art. 936 c.c. doveva avere ad oggetto l'intero valore della costruzione stessa.
Ribadita, infine, la tesi secondo le quali le disponibilità bancarie dei coniugi, anche se contenute in un conto corrente intestato a uno solo di essi, si debbono presumere legalmente di proprietà comune, il ricorrente contesta l'affermazione della corte territoriale secondo la quale nella specie dovrebbe tenersi conto della presunzione semplice di proprietà esclusiva da parte della Sc. delle somme impiegate nella costruzione desunta dal fatto che la costruzione stessa era stata eseguita su suolo di proprietà della madre, rispetto alla quale esisteva un'aspettativa ereditaria, ben potendo giovare analoga presunzione semplice a favore del marito, che, facendo affidamento sul naturale sviluppo del rapporto coniugale poteva legittimamente ritenere che avrebbe potuto godere dell'immobile.
2. Il ricorso non è fondato.
A parte l'inammissibilità della censura avente ad oggetto l'accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale relativamente alla provenienza da attività lavorativa separata delle somme di cui al conto corrente intestato alla Sc. presso una banca di ****, per avere il ricorrente omesso di indicare con precisione gli atti difensivi con i quali avrebbe contestato le affermazioni della moglie relative alla provenienza delle somme predette, non può essere condivisa la tesi secondo la quale i proventi di attività separata cadono immediatamente in comunione.
La contraria affermazione testuale ("I proventi, dunque, dell'attività separata di ciascuno dei coniugi entrano di pieno diritto a far parte della comunione immediata...") che si legge nella sentenza n. 9355 del 1997, a parte che appare contrastata dall'affermazione contenta nella motivazione della stessa sentenza ("..i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi sono destinati indistintamente al "consumo" della famiglia e, qualora non siano stati consumati all'atto dello scioglimento della comunione, entrano nella comunione de residuo...") si pone in conflitto con la inequivoca lettera dell'art. 177 c.c., lett. c), secondo cui i proventi dell'attività separata si considerano comuni soltanto se al momento dello scioglimento non siano stati consumati, restando con ciò escluso che possano ritenersi caduti immediatamente in comunione (in tal senso v. cass. n. 2597/2006, 13441/2003).
Vero è, peraltro, che se i proventi da attività separata sono utilizzati, in costanza di comunione legale, per effettuare un "acquisto", sia pure a titolo individuale, tale acquisto (ma non i proventi da attività separata) cade in comunione (v. da ultimo cass. n. 21098/2007). Tuttavia, anche a voler considerare superata (o in via di superamento, cfr. infatti, cass. n. 1548/2008, con la quale si ribadisce l'indirizzo più risalente) la tesi secondo la quale possono qualificarsi come "acquisti" soltanto le acquisizioni patrimoniali derivanti dal compimento di atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito pur se strumentali all'acquisizione di una res (in tal senso cass. n. 21098/2007 cit.), resta fermo che l'atto deve avere ad oggetto l'acquisizione di un "bene", ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., dovendosi escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito che ciascun coniugo può acquistare. Ne deriva che se ben possono ritenersi acquisiti alla comunione legale i titoli di partecipazione azionaria, le quote di fondi d'investimento (Cass. n. 7437/1994;
9335/1997, n. 5172/1992) o i titoli obbligazionari (cass. 21098/2007) acquistati con proventi di attività separata, in quanto entità che hanno una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio, restano esclusi i meri diritti di credito, come quelli derivanti da un contratto preliminare di vendita (cass. n. 1548/2008, 3185 e 17216/2003), dalla partecipazione a una cooperativa edilizia a contributo erariale (cass. n. 12382/2005) o dal deposito bancario (cass. n. 1197/2006).
Per la stessa ragione non può ritenersi acquisito alla comunione legale il credito per l'indennità ex art. 936 c.c. come correttamente ha affermato la corte territoriale. Ne deriva, da un lato, l'estraneità alla vicenda oggetto del presente procedimento dei principi (peraltro non correttamente intesi dal ricorrente) dettati dall'art. 194 c.c per la divisione dei beni caduti in comunione e, dall'altro, della presunzione di appartenenza alla comunione invocata dal ricorrente, così come della presunzione semplice che la corte territoriale ha utilizzato, ad abundantiam, per confermare le proprie argomentazioni.
Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009.

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