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La Sezione
I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 e il 30 giugno
2001 S. G. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale
di Torino la moglie Sc.Gi. e la suocera C.E., chiedendo
che fosse accertato che la costruzione di un immobile su
terreno sito nel comune di **** di proprietà della C.,
che l'aveva donato alla figlia il ****, era stata
eseguita con denaro appartenente alla comunione legale
tra coniugi, che conseguentamente anche il valore della
costruzione era incluso nella comunione, e, quindi, che
egli era titolare di un credito pari alla metà di detto
valore. L'attore ha precisato che la chiamata in causa
della C. era giustificata solo dall'esigenza che la
sentenza facesse stato anche nei suoi confronti.
Con sentenza del 2 luglio 2002 il tribunale ha rigettato
le domande, ma con sentenza del 16 febbraio 2004, in
parziale riforma della decisione di primo grado, la
corte d'appello di Torino, accertato che l'edificio di
cui si tratta era stato costruito con l'impiego della
somma di L. 2.000.000, pari a Euro 1.032,91, prelevata
da un libretto di deposito bancario alimentato con
risorse economiche comuni, ha dichiarato che il
corrispondente valore e il conseguente credito
indennitario ex art. 936 c.c. limitatamente a detto
importo, era compreso nella comunione legale tra i
coniugi.
La corte territoriale ha fondato tale accertamento sulle
seguenti argomentazioni:
a) bene l'attore ha convenuto in giudizio la moglie
Sc.Gi. e, ai soli fini dell'opponibilità della sentenza,
la suocera C. E., in quanto non ha agito nei confronti
della proprietaria del suolo, che al momento
dell'accessione era la C., per ottenere la condanna al
pagamento dell'indennità ex art. 936 c.c., ma ha chiesto
l'accertamento della caduta in comunione del diritto
all'indennità, proponendo quindi una domanda afferente
al regime patrimoniale dei rapporti tra coniugi;
b) il credito ex art. 936 c.c. non costituisce un
"acquisto" ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. a), e
quindi per ritenere che il credito stesso sia caduto in
comunione è necessaria la prova che la costruzione è
stata eseguita con apporti comuni, ma tale prova non è
stata fornita dall'attore;
c) le somme di cui al conto corrente intestato alla Sc.
utilizzate per effettuare i pagamenti necessari per la
costruzione dell'immobile, non erano comuni, provenendo
dall'attività lavorativa separata della moglie e quindi
potendo essere oggetto di comunione soltanto se non
consumate al momento dello scioglimento della comunione,
ai sensi dell'art. 177 c.c., lett. c);
d) non ha fondamento normativo una presunzione di
comunione di tutte le risorse finanziarie impiegate dai
coniugi per lo svolgimento di attività economiche in
costanza di matrimonio e di regime di comunione, essendo
la comunione stessa limitata agli acquisti e alle somme
non consumate esistenti al momento dello scioglimento;
in concreto poteva invece venire in considerazione la
presunzione che, trattandosi di costruzione eseguita su
terreno di proprietà della madre della Sc. ed essendo
ragionevole l'aspettativa di recuperare il sacrificio
economico quanto meno con l'acquisto dei diritti
successori sui beni di cui si tratta, fossero state
impiegate risorse della sola moglie;
e) avendo la Sc. ammesso in sede di interrogatorio che
per la costruzione dell'edificio era stata utilizzata
una somma di circa L. 2 milioni prelevata da un libretto
di deposito bancario alimentato con risorse comuni
poteva ritenersi che un credito indennitario, limitato a
tale esborso, era caduto in comunione, essendo invece
irrilevante il modestissimo contributo lavorativo
prestato dallo S., in (pianto rientrante nelle normali
attività di cooperazione e solidarietà tra conviventi.
Avverso la sentenza della corte d'appello di Torino lo
S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un
unico articolato motivo. La Sc. e la C. non hanno svolto
attività difensiva.
MOTIVI
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2697, 177, 194 e 195 c.c. e vizio di motivazione,
il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia
affermato, senza congrua motivazione in relazione alle
contestazioni sollevate da esso ricorrente, senza
supporto probatorio e sulla base delle sole allegazioni
della Sc., che le disponibilità bancarie esistenti sul
conto corrente intestato alla moglie, che in linea di
principio entrano nella comunione tra coniugi, dovevano
in concreto ritenersi escluse perchè provenienti da
attività lavorativa separata.
In realtà i proventi da attività separata non cadrebbero
immediatamente in comunione solo quando siano impiegate
in consumi familiari, non quando siano utilizzate per
incrementare il patrimonio.
Nella specie, quindi, il bene ottenuto mediante
trasformazione dei supposti proventi da attività
lavorativa separata, costituito dal credito per
indennità ex art. 936 c.c., sarebbe entrato in comunione
Inoltre, poichè il principio affermato dall'art. 194
c.c., comma 1, è che i beni della comunione si dividono
in parti eguali, senza possibilità di distinguere i
diversi apporti dei coniugi, una volta accertato che
nella costruzione dell'edificio erano state impiegate
somme della comunione, sia pure nella misura di L.
2.000.000, l'acquisto alla comunione del credito per
indennizzo ex art. 936 c.c. doveva avere ad oggetto
l'intero valore della costruzione stessa.
Ribadita, infine, la tesi secondo le quali le
disponibilità bancarie dei coniugi, anche se contenute
in un conto corrente intestato a uno solo di essi, si
debbono presumere legalmente di proprietà comune, il
ricorrente contesta l'affermazione della corte
territoriale secondo la quale nella specie dovrebbe
tenersi conto della presunzione semplice di proprietà
esclusiva da parte della Sc. delle somme impiegate nella
costruzione desunta dal fatto che la costruzione stessa
era stata eseguita su suolo di proprietà della madre,
rispetto alla quale esisteva un'aspettativa ereditaria,
ben potendo giovare analoga presunzione semplice a
favore del marito, che, facendo affidamento sul naturale
sviluppo del rapporto coniugale poteva legittimamente
ritenere che avrebbe potuto godere dell'immobile.
2. Il ricorso non è fondato.
A parte l'inammissibilità della censura avente ad
oggetto l'accertamento di fatto compiuto dalla corte
territoriale relativamente alla provenienza da attività
lavorativa separata delle somme di cui al conto corrente
intestato alla Sc. presso una banca di ****, per avere
il ricorrente omesso di indicare con precisione gli atti
difensivi con i quali avrebbe contestato le affermazioni
della moglie relative alla provenienza delle somme
predette, non può essere condivisa la tesi secondo la
quale i proventi di attività separata cadono
immediatamente in comunione.
La contraria affermazione testuale ("I proventi, dunque,
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi entrano
di pieno diritto a far parte della comunione
immediata...") che si legge nella sentenza n. 9355 del
1997, a parte che appare contrastata dall'affermazione
contenta nella motivazione della stessa sentenza ("..i
proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi
sono destinati indistintamente al "consumo" della
famiglia e, qualora non siano stati consumati all'atto
dello scioglimento della comunione, entrano nella
comunione de residuo...") si pone in conflitto con la
inequivoca lettera dell'art. 177 c.c., lett. c), secondo
cui i proventi dell'attività separata si considerano
comuni soltanto se al momento dello scioglimento non
siano stati consumati, restando con ciò escluso che
possano ritenersi caduti immediatamente in comunione (in
tal senso v. cass. n. 2597/2006, 13441/2003).
Vero è, peraltro, che se i proventi da attività separata
sono utilizzati, in costanza di comunione legale, per
effettuare un "acquisto", sia pure a titolo individuale,
tale acquisto (ma non i proventi da attività separata)
cade in comunione (v. da ultimo cass. n. 21098/2007).
Tuttavia, anche a voler considerare superata (o in via
di superamento, cfr. infatti, cass. n. 1548/2008, con la
quale si ribadisce l'indirizzo più risalente) la tesi
secondo la quale possono qualificarsi come "acquisti"
soltanto le acquisizioni patrimoniali derivanti dal
compimento di atti implicanti l'effettivo trasferimento
della proprietà della res o la costituzione di diritti
reali sulla medesima e non quindi i diritti di credito
pur se strumentali all'acquisizione di una res (in tal
senso cass. n. 21098/2007 cit.), resta fermo che l'atto
deve avere ad oggetto l'acquisizione di un "bene", ai
sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., dovendosi
escludere, pertanto, che la comunione degli acquisti
possa comprendere tutti indistintamente i diritti di
credito che ciascun coniugo può acquistare. Ne deriva
che se ben possono ritenersi acquisiti alla comunione
legale i titoli di partecipazione azionaria, le quote di
fondi d'investimento (Cass. n. 7437/1994;
9335/1997, n. 5172/1992) o i titoli obbligazionari (cass.
21098/2007) acquistati con proventi di attività
separata, in quanto entità che hanno una componente
patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di
scambio, restano esclusi i meri diritti di credito, come
quelli derivanti da un contratto preliminare di vendita
(cass. n. 1548/2008, 3185 e 17216/2003), dalla
partecipazione a una cooperativa edilizia a contributo
erariale (cass. n. 12382/2005) o dal deposito bancario (cass.
n. 1197/2006).
Per la stessa ragione non può ritenersi acquisito alla
comunione legale il credito per l'indennità ex art. 936
c.c. come correttamente ha affermato la corte
territoriale. Ne deriva, da un lato, l'estraneità alla
vicenda oggetto del presente procedimento dei principi
(peraltro non correttamente intesi dal ricorrente)
dettati dall'art. 194 c.c per la divisione dei beni
caduti in comunione e, dall'altro, della presunzione di
appartenenza alla comunione invocata dal ricorrente,
così come della presunzione semplice che la corte
territoriale ha utilizzato, ad abundantiam, per
confermare le proprie argomentazioni.
Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato.
Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della
Sezione Prima Civile, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009.
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