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La Sezione
V Civile
Svolgimento del processo.
Con seF.S., con ricorso depositato il 13 settembre 2002
proponeva dinanzi al tribunale di Bologna istanza di
modifica delle condizioni della separazione personale
dalla moglie C. M. V. deducendo un mutamento delle
proprie condizioni economiche.
Il tribunale rigettava detta istanza. Avverso il decreto
il F. proponeva impugnazione alla Corte di appello la
quale, con decreto in data 12 gennaio 2004, nel
contraddittorio fra le parti, la rigettava. Avverso tale
provvedimento il F. ha proposto ricorso a questa Corte,
con atto notificato alla C. il ****. La parte intimata
non ha depositato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli
artt. 155 e 156 cod. civ., art. 710 c.p.c. per avere
erroneamente la Corte di appello ritenuto l'infondatezza
della domanda di modificazione delle condizioni di
separazione, in quanto i mutamenti della situazione
economica dedotti erano ricollegabili alla situazione
accertata con la sentenza di separazione e non tali da
richiedere il mutamento dell'assetto economico da essa
stabilito. Si deduce che l'affermazione del decreto
impugnato, secondo la quale tutti gli atti di
disposizione posti in essere dal ricorrente sarebbero
sostanzialmente ininfluenti in guanto assorbiti da
preesistenti favorevoli condizioni economiche,
violerebbe l'art. 710 c.p.c., svuotando di contenuto la
possibilità, prevista da tale articolo, di ottenere il
mutamento delle condizioni di separazione per il
deterioramento delle condizioni economiche della parte
obbligata al pagamento di assegni. Si deduce, altresì,
la contraddittorietà della motivazione, per avere il
decreto ritenuto per un verso che dalla cessione di un
immobile effettuata dal ricorrente sarebbe derivato il
vantaggio di non pagare più interessi per le passività
esistenti nel suo patrimonio, mentre per altro verso si
afferma che il tale patrimonio sussistevano notevoli
risparmi accumulati, i quali avrebbero reso superflua la
vendita dell'immobile.
Con il secondo motivo si denuncia la carenza assoluta di
motivazione del decreto, nella parte in cui in cui
risulterebbe incomprensibile la sua ratio decidendi per
avere ritenuto che gli atti di liberalità del ricorrente
in favore di un figlio dovevano "presumersi compiuti
nell'ambito di una valutazione degli obblighi già
derivanti da una pronuncia giudiziale a favore degli
altri parenti".
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il decreto in questione è impugnabile
con ricorso a questa Corte ex art. 111 Cost. e pertanto,
secondo la normativa applicabile al caso di specie
ratione temporis, unicamente per violazione di legge o
difetto assoluto di motivazione.
Il decreto impugnato ha esattamente riaffermato -
ponendola a fondamento della motivazione adottata - in
diritto la regola fissata dall'art. 156 c.p.c., u.c.,
secondo la quale per disporre la modificazione delle
condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di
giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle
condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia
mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di
separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un
determinato introito di cui fruiva l'obbligato, ovvero
l'alienazione da parte sua di un bene, dovendo
l'obbligato, per poter chiedere ed ottenere la modifica
degli assegno stabiliti in sede di separazione, dare la
prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di
detto equilibrio (Cass. 1 agosto 2003, n. 11720; 7
dicembre 1999, n. 13666).
La violazione di legge, dedotta con il primo motivo,
pertanto, non sussiste, mentre è inammissibile la
deduzione, con lo stesso motivo, di un vizio
motivazionale, che nella sostanza si traduce nella
censura di una valutazione di merito compiuta dalla
Corte di appello, incensurabili in questa sede.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo con il
quale, deducendosi formalmente un difetto assoluto di
motivazione, si censura ugualmente una valutazione di
merito.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla va
statuito sulle spese, non avendo la parte intimata
depositato difese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008.
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