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La Sezione
I Civile
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ravenna con sentenza dell'1 aprile 2004
pronunciava la separazione personale dei coniugi M.F..E.
e R..F. addebitandola alla moglie; dichiarava
inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito
formulata da quest'ultima perché tardiva ed assegnava la
casa coniugale al F. , in quanto unico proprietario.
L'impugnazione dell'E. è stata respinta dalla Corte di
appello di Bologna, con sentenza del 5 ottobre 2004, la
quale ha osservato: a) che la sentenza impugnata non era
affetta dalla nullità comminata dall'art. 164 cod. proc.
civ. con riferimento all'avvertimento al convenuto di
costituirsi nei termini di legge, essendo detta
disposizione inapplicabile al procedimento di
separazione; b) che, per converso, trovava applicazione
il termine di decadenza posto dall'art. 167 cod. proc.
civ. per la proposizione di domande riconvenzionali: nel
caso non osservato dall'E. con la conseguenza che era
corretta anche la declaratoria di inammissibilità della
domanda riconvenzionale di addebito della separazione al
marito, nonché delle prove testimoniali dedotte a
sostegno della stessa; c) che il Tribunale aveva,
d'altra parte, ammesso la controprova articolata dall'E.
, ed aveva deciso sulla richiesta di addebito del marito
in base non soltanto alle prove orali tempestivamente
offerte, ma anche alla ulteriore documentazione in atti,
comprendente in particolar modo un fascicolo relativo al
procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i
minorenni dell'Emilia a seguito di ricorso presentato il
9 gennaio 1995 dal P.M.; d) che la domanda suddetta era
provata dalle deposizioni dei testi escussi - i figli
delle parti e persone estranee alla famiglia - che
avevano riferito circostanze specifiche sia sulla
relazione extraconiugale instaurata dall'E. , sia sulle
percosse al marito da parte di quest'ultima; e) che la
casa coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi, e
non vi convivevano i figli; sicché non poteva disporsene
l'assegnazione ad alcuno dei coniugi.
Per la cassazione della sentenza l'E. ha proposto
ricorso per 8 motivi; cui resiste il F. con
controricorso.
Motivi della decisione
In linea preliminare va dichiarata inammissibile la
produzione dei documenti allegati dalla E. al ricorso
(consistenti nella sentenza del Tribunale di Treviso del
3 ottobre 2005 sulla domanda di simulazione della
vendita del capannone indicato nel quinto motivo,
proposta da terzi), non essendo ammessa, ai sensi
dell'art. 372 c.p.c., la produzione nel giudizio di
cassazione di atti diversi da quelli riguardanti la
nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del
ricorso o del controricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione
degli artt. 152, 163, 164, 166, 167, 171 e 706 cod.
proc. civ. nonché 23 della legge 74 del 1987, censura la
sentenza impugnata per aver confermato che essa era
incorsa nella decadenza stabilita dall'art. 167 cod.
proc. civ. nella proposizione della domanda
riconvenzionale senza considerare il combinato disposto
degli artt. 23 della legge 74 del 1987 e 4 della legge
898 del 1970, in base al quale il processo di
separazione è regolato dalle norme speciali di cui alla
legge sul divorzio, regolato a sua volta dalle norme del
cod. proc. civ. riformato; per cui se il rinvio si
intende effettuato alle disposizioni di cui alla legge
353/1990 ed alle successive modifiche, fra di esse è
sicuramente compresa la nuova norma dell'art. 163, comma
3^ n. 7 cod. proc. civ. che impone l'avvertimento al
convenuto in merito ai termini ed alle preclusioni di
legge nel costituirsi, ed è sanzionata con la
declaratoria di nullità della citazione in cui nel caso
sarebbe incorsa la controparte, perciò escludendo la
decadenza della propria domanda riconvenzionale. Mentre
se si optasse nel senso che deve continuare ad
applicarsi la disciplina dell'art. 4 unitamente alla
normativa del cod. proc. civ. previgente non vi sarebbe
spazio per la declaratoria di decadenza, non prevista da
questa norma ed introdotta soltanto dalla novella del
1995, peraltro successiva alla legge sul divorzio.
Il motivo è infondato.
Nessuna delle parti dubita che nel giudizio di
separazione in esame non possono trovare applicazione le
nuove sopravvenute disposizioni, introdotte dall'art. 2
d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge, con
modificazioni, con legge 14 marzo 2005 n. 80 sul
procedimento in materia di separazione
personale dei coniugi, che hanno sostituto l'originario
testo degli art. 706-709 ed aggiunto l'art. 709 bis cod.
proc. civ. Ed entrambe hanno invocato il disposto
dell'art. 23 della legge 74 del 1987, vigente all'epoca
di proposizione del ricorso davanti al Tribunale di
Ravenna, il quale disponeva che fino all'entrata in
vigore del nuovo testo del codice di procedura civile
“ai giudizi di separazione personale dei coniugi si
applicano, in quanto compatibili, le regole di cui
all'articolo 4 della legge 898/1970, come sostituito
dall'art. 8 della presente legge".
Questa norma, pur dopo le modifiche apportate dalla
novella introdotta dalla legge 353 del 1990 e successive
integrazioni prevede una prima fase davanti al
Presidente del Tribunale, pur essa di natura
contenziosa, seppur non corrispondente all'udienza di
cui all'art. 180 cod. proc. civ., che si instaura
attraverso il deposito di un "ricorso" presso la
cancelleria del giudice: "ricorso" già istitutivo - in
quanto tale - del rapporto processuale con il giudice, e
della litispendenza, il quale toglie conseguentemente
ogni rilevanza funzionale alla successiva costituzione
del convenuto, il cui evento non assume essenzialmente
significato se non nella logica dell'esercizio concreto
del diritto di difesa da parte dello stesso.
A tale atto introduttivo consegue una prima fase (del
tutto concisa temporalmente e) caratterizzata da tratti
di cognizione meramente sommaria, nella quale, in
ragione delle peculiarità della controversia, non si
rende ancora operativo l'obbligo di costituzione formale
del convenuto, ma si prevedono il mero svolgimento del
tentativo di conciliazione personale e la eventuale
assunzione di provvedimenti urgenti (e successivamente
modificabili); la quale non viene ad incidere sulla
parità dei poteri delle parti, né tanto meno a
pregiudicare le loro facoltà di difesa se non nei limiti
in cui il convenuto medesimo (in conseguenza di libera
scelta) non ritenga di costituirsi già nella fase
suddetta.
Ma quale che ne sia la condotta processuale, non sono
configurabili decadenze o preclusioni in danno di lui,
giusta il pedissequo richiamo fatto dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 389 del 1996, alle
precedenti decisioni n. 151 e n. 201 del 1971, nelle
quali, lungi dall'imporre alcun obbligo di costituzione
al coniuge convenuto, è stata soltanto affermata,
rispettivamente, la possibilità dell'assistenza dei
difensori nella seconda parte dell'udienza
presidenziale, quella cioè successiva al tentativo di
conciliazione, mentre è stato escluso che l'assenza di
questi nel la prima parte dell'udienza stessa
costituisca violazione del diritto di difesa.
Si spiega allora perché in relazione a questa fase ed al
ricorso che la introduce né l'art. 4 della legge
898/1970, né gli artt. 706 e 707 cod. proc. civ.
prevedano la necessità dell'avvertimento prescritto per
il rito ordinario dall'art. 163 co. 3 n. 7 cod. proc.
civ.; e perché lo stesso non potrebbe essere esteso
neppure in via di in-terpretazione al processo
divorzile, non essendovi in tale fase peculiare di esso
alcuno spazio, né ragione per avvertire controparte di
decadenze in cui essa non può incorrere: nel rito
ordinario, infatti, l'avvertimento suddetto si palesa
finalizzato a garantire l'effettività del diritto di
difesa del convenuto nel senso di richiamarne
l'attenzione circa il pregiudizio che potrebbe
derivargli dalla tardiva predisposizione delle proprie
attività difensive; nonché coessenziale (siccome
inscindibilmente legato) al sistema delle preclusioni di
cui all'art. 167 c.p.c. e, conseguentemente, all'intera
struttura del procedimento che su di esse è fondato e
per il quale l'esigenza di mettere sull'avviso la parte
in ordine alle conseguenze delle sue omissioni è stata
considerata prioritaria dal legislatore. E perciò resta
legato ad una scansione procedimentale caratterizzata
dall'onere di costituirsi anticipatamente rispetto
all'udienza di prima comparizione (art. 166 c.p.c.) e di
svolgere all'atto della costituzione una serie di
attività previste a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.).
Laddove nel procedimento per divorzio, l'omessa
previsione dell'avvertimento de quo nel complesso
costituito dal ricorso introduttivo e dal decreto
presidenziale di fissazione dell'udienza preposta al
tentativo di conciliazione non è in grado di
pregiudicare similmente le riferite esigenze difensive
del convenuto, non potendo sortire l'effetto preclusivo
che mira a scongiurare nel rito ordinario, per la
decisiva ragione già esposta che la sua mancata
costituzione nella fase presidenziale (o, peggio, entro
il termine di venti giorni prima dell'udienza davanti al
presidente) risulta comunque inidonea a determinare le
decadenze in parola (Cass. 11751/2001; 1332/2000). E la
relativa questione si pone semmai soltanto nel prosieguo
del giudizio davanti all'istruttore, sì da restare
legata non già al meccanismo della vocatio in ius,
ovvero all'udienza di comparizione dei coniugi davanti a
sé per il tentativo di conciliazione fissata dal
presidente ai sensi del quinto comma dell’art. 4 della
legge 898/1970 sopra citata, ma alla successiva udienza
di comparizione delle parti dinanzi all’istruttore
fissata dal medesimo presidente a norma del successivo
ottavo comma.
Questa Corte, poi, ha ripetutamente osservato che
quest'ultima norma non detta specifiche disposizioni per
l'ulteriore fase contenziosa successiva del giudizio,
per la quale dunque, per il combinato disposto degli
artt. 23 legge 74/1987 e 708 e segg. cod. proc. civ.,
trova regolarmente applicazione la normativa di cui agli
art. 166 e segg. cod. proc. civ.; la quale comporta: a)
che, a tutti i fini che concernono i termini per la
costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza
dello stesso per la formulazione delle domande
riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione
rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli
artt. 166 e 167 cod. proc. civ., debba intendersi
esclusivamente quella innanzi al 6.1. nominato all'esito
della fase presidenziale; b)che conseguentemente l'onere
di costituzione del convenuto (con le relative decadenze
ad esso connesse) vada temporalmente collegato al
termine di venti (o, per alcuni, di dieci) giorni prima
della data di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice
istruttore, di cui al ricordato art. 166 cod. proc.
civ.; e)che anche la richiesta di addebito è
subordinata, alla domanda di parte, la quale va
conseguentemente formulata - conformemente ai principi
della domanda e del contraddittorio - nel rispetto degli
istituti processuali che ne sono l'espressione, ivi
compresi quelli relativi ai modi e tempi della
proposizione delle domande riconvenzionali; di tal che,
maturata eventualmente la decadenza prevista dall’art.
167 cod. proc. civ., il convenuto non può più proporre
la relativa domanda nel giudizio (Cass. 9170/2006;
2625/2006; 18116/2005; 4903/2004).
D'altra parte, non è esatto che prima della novella del
1995 la domanda riconvenzionale potesse essere proposta
per la prima volta anche in appello: in quanto la stessa
doveva essere formulata nella comparsa di risposta la
quale, a sua volta, nel caso in cui l'attore si era
costituito nel termine a lui assegnato, poteva essere
depositata fino alla prima udienza davanti al giudice
istruttore; per cui anche prima di tale riforma il
convenuto contumace che si costituiva nel corso del
giudizio, senza ottenere la rimessione in termini, non
poteva proporre una domanda riconvenzionale (Cass.
3191/1983). Soltanto che la preclusione alla possibilità
di avanzarla dopo l'udienza di prima trattazione non era
più opponibile o rilevabile "ex officio" se la parte,
nel cui interesse la preclusione stessa era sancita,
anziché eccepire la tardività e inammissibilità della
domanda, aveva invece accettato il contraddittorio su di
essa. Mentre l'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.,
nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995,
dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con
la decadenza l'inosservanza dell'onere di proporre la
domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione;
e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella
per il procedimento ordinario, ispirato alla "ratio" di
garantire la celerità e la concentrazione dei
procedimenti civili, la relativa violazione va
considerata pregiudizievole non di un mero interesse
privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il
protrarsi dei tempi processuali, e come tale è
rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di
impugnazione (Cass. 4901/2007).
Pertanto, siccome la ricorrente non ha avanzato la
domanda riconvenzionale di addebito nel termine
suddetto, ed anzi non ha depositato la comparsa di
costituzione che la conteneva neppure nell'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore, del tutto
correttamente entrambi i giudici di merito hanno
dichiarato che era incorsa nella decadenza stabilita
dall'art. 167, 2^ comma cod. proc. civ.: perciò
omettendo di esaminarne il fondamento nel merito.
Le considerazioni svolte comportano il rigetto del
secondo motivo del ricorso, con cui l'E. , deducendo
violazione delle disposizioni di legge avanti indicate,
si duole che la Corte di appello abbia confermato la non
ammissione non soltanto delle prove dirette a sostenere
la richiesta di addebito, ma anche di quelle dirette a
contrastare la domanda di addebito del marito e rivolte
a provare fatti tali da escluderne la fondatezza.
Neppure la ricorrente, infatti, ha più sostenuto in
questo giudizio di legittimità che una volta accertata
la inammissibilità, per la ricordata decadenza, della
richiesta di addebito della separazione al marito,
potessero essere egualmente assunte le prove dirette a
dimostrarne il fondamento cui l'E. era priva di
interesse posto che neppure il loro esito favorevole
avrebbe potuto superare la preclusione e comportare
l'accoglimento della richiesta.
Ma anche a ritenere che dette prove, solo genericamente
indicate. contenessero circostanze e capitolati rivolti
a documentare (cd. prova contraria indiretta) fatti dai
quali si potesse dedurre l'insussistenza ovvero
l'inefficacia delle circostanze sostenute dal marito a
sostegno della propria richiesta di addebito, nonché
l'insussistenza del nesso eziologico tra le proprie
condotte e la frattura del rapporto matrimoniale (4^
motivo), resta pur sempre il fatto che per l'art. 167,
1^ comma cod. proc. civ., le stesse dovevano essere
offerte nella comparsa di risposta da depositare nel
termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ.; che
invece l'E. non ha osservato. Mentre la prova contraria
diretta o controprova, come accertato dalla sentenza
impugnata, è stata regolarmente ammessa unitamente
all'interrogatorio formale del marito.
Ed infine la Corte territoriale ha regolarmente
acquisito e valutato la documentazione allegata alla sua
memoria istruttoria depositata il 1^ luglio 2002,
relativa al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale
per i minorenni dell'Emilia Romagna, già istruito dalla
locale stazione dei carabinieri, nonché dai Servizi
sociali;che è stata ritenuta la sola rilevante e nel
contempo esaustiva per definire il procedimento di
separazione (pag. 21-22 sent.). Per cui, anche sotto
tale profilo la doglianza della ricorrente è priva di
qualsiasi consistenza, al pari del primo profilo del
terzo motivo (sub a) con cui torna a dolersi della non
ammissione di 29 capitoli di prova idonei a lumeggiare
la condotta del F. ed a smentire che era stato proprio
il comportamento di lui a determinare la crisi
coniugale.
E dal quarto, rivolto inutilmente a contestare che la
loro ammissione avrebbe eluso l'intervenuta decadenza
piuttosto che dimostrare la fondatezza delle eccezioni
proposte onde disattendere le contrarie conclusioni del
F..
Con i restanti profili del terzo motivo, la ricorrente
deducendo violazione anche degli artt. 115 e 116 cod.
proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ. si duole che
la Corte abbia dichiarato di aver valutato le risultanze
della prova documentale, dopo aver contraddittoriamente
dichiarato inammissibile quella testimoniale; per poi
tenere presente soltanto il ricordato procedimento
svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni (peraltro
erroneamente apprezzato in senso sfavorevole ad essa
ricorrente) e non anche le altre risultanze documentali
offerte, quali le lettere inviate dal proprio legale ed
il certificato medico di interruzione di gravidanza
comprovanti la idoneità causale della condotta del
marito alla intollerabilità della convivenza.
Anche questa doglianza è infondata.
La regola, più volte enunciata da questa Corte, che ai
fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine
sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta
dal giudice sulla base della valutazione globale nonché
sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i
coniugi, e che la condotta dell'uno non possa essere
giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, non
significa affatto che in questa materia egli possa
decidere prescindendo dalle allegazioni e dalle prove
(ritualmente) offerte dalle parti; o che per acquisirle
comunque egli non debba tener conto delle preclusioni in
cui sia incorsa ciascuna di esse; ovvero dei singoli
mezzi di prova offerti: essendo al giudice consentito di
derogare alle regole generali sull'onere della prova
solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da
finalità di ordine pubblicistico; che ricorrono
nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento
dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi
dell'art. 155, settimo comma, cod. civ., ma non anche
nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della
esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari
ai doveri derivanti dal matrimonio (Cass. 21293/2007;
12136/2001).
E proprio a tale principio si è attenuta la Corte di
appello, la quale, nel valutare il comportamento
addebitato alla ricorrente, non ha mancato di esaminare
anche la condotta del marito e di procedere dunque ad
una valutazione comparativa, al fine di individuare se
il comportamento censurato non fosse solo l’effetto di
una frattura coniugale già verificatasi e potesse,
pertanto, considerarsi relativamente giustificato: ma
ciò nell'ambito delle risultanze istruttorie ritualmente
ammesse ed acquisite, quali l'interrogatorio formale, la
prova testimoniale del F. e la controprova della moglie,
nonché la documentazione da questa prodotta: in
relazione alla quale poi, ha attribuito un qualche
rilievo, spiegandone le ragioni (pag. 22),
esclusivamente al procedimento svolto davanti al
Tribunale per i minorenni mentre ha ritenuto,
all'evidenza, irrilevanti sia le lettere inviate nel
biennio 1995-1997 dal legale della ricorrente al marito,
sia il certificato medico attestante l'interruzione di
una gravidanza dell'E. nell'anno XXXX, posto che le
prime si concretavano anche per ammissione di costei in
mere contestazioni di "condotte incivili" al F. , prive
di qualsiasi supporto probatorio. Ed infine,
l'attestazione sanitaria, trascritta nel ricorso,
limitandosi a certificare il verificarsi dell'evento
suddetto, non contiene alcun altro elemento che consenta
di ipotizzare un qualsiasi collegamento con
comportamenti di quest'ultimo; e comunque proprio
l'esame di tutta la menzionata documentazione, in essa
compresi gli atti relativi al procedimento minorile, ha
indotto la sentenza impugnata a ritenere, contrariamente
a quanto l'E. le accredita, che indubbiamente in quegli
anni si era creato nell'ambito della famiglia un clima
negativo, ma che lo stesso era stabilmente connaturato
alla personalità dei coniugi e non aveva influito sul
venir meno dell'affectio maritalis.
E tanto è sufficiente a comportare la declaratoria di
inammissibilità del 7^ motivo del ricorso, con cui
costei, deducendo ulteriori violazioni delle norme
processuali menzionate, si duole che la Corte di appello
non abbia ammesso le consulenze tecniche richieste onde
dimostrare che proprio in quegli anni essa aveva subito
violenze e percosse dal marito, il quale a sua volta si
era appropriato di ogni genere di mobili ed immobili
lasciandola in uno stato di indigenza e di povertà:
anzitutto per il carattere assolutamente generico della
richiesta che rende l'ipotetica consulenza meramente
esplorativa, essendo priva della indispensabile
precisazione a carico della parte richiedente di come
l’espletamento del detto mezzo, sotto il profilo
causale, avrebbe potuto influire sulla decisione
impugnata. Quindi perché la consulenza tecnica di
ufficio, che in genere ha funzione di fornire al giudice
la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti,
può costituire fonte oggettiva di prova quando si
risolva anche in uno strumento di accertamento di
situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate
cognizioni tecniche; sicché in relazione a questa
finalità, di aiutare il giudice nella valutazione degli
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che
comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di
indagine non può essere disposto al fine di esonerare la
parte dal fornire la prova di quanto assume. Ed è quindi
legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda
con esso a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati, per essere incorsa, come è
avvenuto nel caso concreto, nella decadenza stabilita
dall'art. 167 cod. proc. civ. (Cass. 7635/2003;
1512/2003; 17555/2002; 11359/2002).
Infine perché seppure le consulenze richieste potessero
ritenersi idonee a dimostrare le menzionate condotte
illegittime tenute dal F. , tale prova avrebbe
consentito in via astratta soltanto la pronuncia di
addebito della separazione anche al comportamento del
marito; che nel caso non poteva essere emessa per
mancanza di una tempestiva richiesta della ricorrente al
riguardo. Ma non anche di ipotizzare un qualche
collegamento ed a maggior ragione un nesso di causalità
con la relazione intrapresa anni dopo da costei: anche
perché neppure prospettato dalla ricorrente. E tuttavia
indispensabile, avendo questa Corte ripetutamente
affermato al riguardo, che l'inosservanza dell'obbligo
di fedeltà coniugale, costituente oggetto di una norma
di condotta imperativa, rappresenta una violazione
particolarmente grave, specie se attuata attraverso una
stabile relazione extraconiugale; la quale può essere
rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione
quando il giudice accerti, attraverso una valutazione
complessiva del comportamento di entrambi i coniugi,
come è avvenuto nel caso concreto, che la stessa sia
stata causa o concausa della frattura del rapporto
coniugale ed abbia determinato l'intollerabilità della
prosecuzione della convivenza.
Con il quinto motivo M.F..E. , deducendo violazione
dell'art. 1362 cod. civ. nonché contraddittoria ed
illogica motivazione su punti decisivi della
controversia, censura la sentenza impugnata per non aver
compreso la propria doglianza relativa all'ammissione
della prova testimoniale della controparte, articolata
su fatti del tutto generici, o per converso pacifici, o
irrilevanti e comunque inidonei a consentire la prova
contraria; ed avere invece disatteso il mezzo di
impugnazione per il fatto che erano stati valutati
soltanto fatti specifici.
Con il sesto motivo, deducendo violazione degli art. 151
cod. civ., 112 e segg. cod. proc. civ., nonché difetto,
contraddittorietà, illogicità della motivazione, si
duole della valutazione della prova orale compiuta dalla
decisione, rilevando che le deposizioni erano in parte
generiche e non collocabili nel tempo, in parte
inattendibili, in parte non favorevoli alla tesi che si
intendeva dimostrare, in parte relative a fatti
successivi all'inizio del giudizio; ed in parte non
conciliabili con altre risultanze o da queste smentite.
Entrambi i motivi sono in parte inammissibili ed in
parte infondati.
Inammissibili perché per consolidata giurisprudenza di
questa Corte il giudizio sulla rilevanza, superfluità e
sulla genericità di una prova per testimoni è
insindacabile in Cassazione, involgendo una valutazione
di fatto; la quale può essere censurata solo se basata
su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di
carattere logico e non contrapponendovi la diversa
opinione che sulla formulazione di ciascuno dei capitoli
manifesti la parte (Cass. 20682/2005; 18222/2004;
8924/1997; 1938/1987).
La giurisprudenza, poi, è altrettanto ferina
nell'affermare che la disposizione dell'art. 244 cod.
proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica
dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo
rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto
della prova, cosicché, qualora questa riguardi un
comportamento o un'attività che si frazioni in
circostanze molteplici (come la relazione adulterina, o
la condotta violenta), è sufficiente la precisazione
della natura di detto comportamento o di detta attività
(fermo restando che nell’interpretazione del significato
e della portata delle deduzioni probatorie occorre
tenere presente la loro finalità, in relazione alla
concreta materia del contendere), in modo da permettere
alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la
deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti
di carattere diverso.
Pertanto, al fine di accertare se i capitoli articolati
per una prova testimoniale rispondano o meno
all'esigenza della specificazione sancita dalla norma,
l'indagine sulla specificità: a) va condotta non
soltanto alla stregua della letterale formulazione dei
capitoli articolati dalla parte istante, ma ponendo
altresì il loro contenuto in relazione agli altri atti
di causa ed alle deduzioni dei contendenti; b) è
soddisfatta quando i fatti dedotti a prova siano
sintetizzati nei loro elementi essenziali ed esposti in
modo idoneo sia a confortare, se confermati, la tesi
difensiva del deducente, sia a consentire all'altra
parte di potervi contraddire mediante la tempestiva
articolazione di una prova contraria; c) ben può essere
completata, una volta che i fatti siano indicati nei
loro estremi essenziali, dal difensore e dal giudice,
durante l'esperimento del mezzo istruttorio, attraverso
richieste ancor più puntuali e l'eventuale
individuazione dei relativi dettagli; d) non richiede,
infine, anche la specificazione della posizione assunta
dal teste rispetto a detti fatti, né quindi
l'indicazione se di essi abbia conoscenza diretta od
indiretta (Cass. 5842/2002; 10371/1995; 4426/1995).
Neppure la ricorrente ha sostenuto e dimostrato che i
giudici di merito abbiano disatteso siffatti criteri, la
cui osservanza è del resto ribadita dalla circostanza
evidenziata dalla Corte di appello che i testi escussi
abbiano riferito episodi e comportamenti non soltanto
assolutamente specifici, ma il più delle volte
verificatisi in loro presenza; e da essi collocati in un
ben preciso arco temporale corrispondente ai mesi
immediatamente precedenti alla separazione, in cui la E.
non si era ancora allontanata dalla casa coniugale.
Né può rilevare in questa sede di legittimità il suo
apprezzamento che alcuni di detti fatti siano generici,
altri insufficienti a provare, in particolare, la
relazione extraconiugale addebitatale, e che quelli
assolutamente specifici e dal significato inequivocabile
siano riferiti da testi inattendibili (senza peraltro
specificare la ragione di un tale giudizio): anzitutto
perché la relativa valutazione è ricavata da una non
corretta considerazione delle loro deposizioni,
sistematicamente frazionate ed interpretate trascrivendo
soltanto parte di una proposizione, isolandola dal
contesto dell'episodio riferito, ed esponendo la diversa
opinione che di esso abbia la parte. Per cui la stessa
non si traduce neppure in una rituale denuncia di
altrettanti vizi di motivazione della sentenza,
impugnata a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.:
richiedente, invece, la precisa indicazione di carenze o
lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la
decisione o il capo di essa censurato, ovvero la
specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire
agli elementi di giudizio considerati un significato
fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di
coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta
incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile
contrasto degli stessi.
D'altra parte, l'art. 116 cod. proc. civ. riserva
esclusivamente al giudice del merito l’interpretazione e
la valutazione del materiale probatorio, nonché la
scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del
proprio convincimento, e per converso l'eliminazione di
quelle ritenute irrilevanti come, nel caso, la richiesta
di consulenza o di altre indagini sulla capacità
patrimoniale delle parti, assolutamente inidonee a
provare o per converso ad escludere le condotte
addebitate dal F. alla moglie.
E nell'ambito delle risultanze della prova orale
prescelta dalla decisione gravata è insindacabile in
sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune
testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il
giudice di secondo grado è pervenuto ad un giudizio
logicamente motivato, diverso da quello formulato dalla
parte; nonché quello sull'attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie circostanze riferite, di quelle
ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, i quali
involgono, tutti, apprezzamenti di fatto allo stesso
devoluti (Cass. 18222/2004; 13910/2001).
Detto giudice, infatti, nel porre a fondamento della
propria decisione una fonte di prova con esclusione di
altre, non incontra altro limite che quello di indicare
le ragioni del proprio convincimento: così come ha fatto
la sentenza di appello che ha individuato circostanze ed
episodi specifici, nonché i testi che li hanno riferiti,
tra cui proprio i figli delle parti, e li ha quindi
collegati logicamente e temporalmente, peraltro
attraverso una valutazione dei vari elementi
processualmente acquisiti esattamente considerati nel
loro complesso: con ciò congruamente giustificando la
conclusione raggiunta che gli stessi comprovavano
l'addebito di infedeltà e di violenza a carico dell'E.
(Cass. 5454/2004; 5231/2001).
Per tale ragione la decisione impugnata non era tenuta
ulteriormente a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,
fossero logicamente incompatibili con la decisione
adottata; e non era contestabile facendo valere la non
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal
giudice del merito all'opinione che di essi abbia la
ricorrente. Ed in particolare, prospettando un
soggettivo preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, o di quelli
che avrebbero potuto essere acquisiti attraverso
ulteriori indagini o consulenze, atteso che tali aspetti
del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità
di valutazione degli elementi di prova e
dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi
dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai
sensi del menzionato art. 360 cod. proc. civ..
Con l'ultimo motivo, l’E. , deducendo violazione degli
art. 177 e 1102 cod. civ. si duole che la decisione
impugnata, pur avendo riconosciuto che la casa coniugale
appartiene ad entrambi i coniugi non abbia tuttavia
riformato la sentenza di primo grado che ne aveva
assegnato il godimento al F. : proprio perché non
sussisteva il presupposto per tale assegnazione semmai
da attribuire ad essa ricorrente per il suo stato di
indigenza.
Neppure questa censura ha fondamento.
Come si legge nel ricorso (pag. 12), il Tribunale in
assenza di figli conviventi con la ricorrente, non
assegnò la casa coniugale al F. sull'erroneo presupposto
che costui ne fosse il proprietario esclusivo e che
quindi in tale qualità dovesse restarne in possesso.
Mantenendo ferma tale statuizione, la Corte di appello
ne ha corretto la motivazione per il fatto che era stato
accertato che l'immobile era in comunione legale tra i
coniugi, e che nessuno dei figli conviveva con l'uno o
l'altro dei genitori;per cui la sentenza ha
correttamente concluso non già che la casa dovesse
essere assegnata al F. , ma che in tale situazione non
vi era materia per l'assegnazione ad alcuno dei coniugi,
e che il godimento dell'immobile restava disciplinato
esclusivamente dalle norme sulla comunione.
E siccome l'E. ha riconosciuto che detti principi sono
assolutamente corretti, la decisione di appello che ha
confermato la non assegnazione del cespite immobiliare
(così come del resto aveva stabilito il Tribunale (sia
pure per una ragione erronea) non è censurabile neppure
per non averlo assegnato alla ricorrente sposto che
l'art. 155 cod. civ. consente al giudice di procedere
all'assegnazione suddetta sacrificando la situazione del
coniuge titolare di un diritto reale o personale
sull'immobile, a favore dell'altro coniuge anche quando
costui non sia titolare di un diritto di godimento
(reale o personale) sull'immobile; e solo se a lui
risultino affidati i figli minori, ovvero con lui
risultino conviventi figli maggiorenni non
autosufficienti. Laddove tanto la sentenza impugnata
quanto la stessa ricorrente hanno escluso che ricorrano
dette condizioni nella fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in favore
del F. in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00
per onorario di difesa, oltre IVA ed accessori come per
legge.
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