Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza 04.06.2008 n. 14802
Separazione tra coniugi, aspetti processuali, ricorso introduttivo

La Sezione I Civile

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Ravenna con sentenza dell'1 aprile 2004 pronunciava la separazione personale dei coniugi M.F..E. e R..F. addebitandola alla moglie; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito formulata da quest'ultima perché tardiva ed assegnava la casa coniugale al F. , in quanto unico proprietario.
L'impugnazione dell'E. è stata respinta dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 ottobre 2004, la quale ha osservato: a) che la sentenza impugnata non era affetta dalla nullità comminata dall'art. 164 cod. proc. civ. con riferimento all'avvertimento al convenuto di costituirsi nei termini di legge, essendo detta disposizione inapplicabile al procedimento di separazione; b) che, per converso, trovava applicazione il termine di decadenza posto dall'art. 167 cod. proc. civ. per la proposizione di domande riconvenzionali: nel caso non osservato dall'E. con la conseguenza che era corretta anche la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di addebito della separazione al marito, nonché delle prove testimoniali dedotte a sostegno della stessa; c) che il Tribunale aveva, d'altra parte, ammesso la controprova articolata dall'E. , ed aveva deciso sulla richiesta di addebito del marito in base non soltanto alle prove orali tempestivamente offerte, ma anche alla ulteriore documentazione in atti, comprendente in particolar modo un fascicolo relativo al procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni dell'Emilia a seguito di ricorso presentato il 9 gennaio 1995 dal P.M.; d) che la domanda suddetta era provata dalle deposizioni dei testi escussi - i figli delle parti e persone estranee alla famiglia - che avevano riferito circostanze specifiche sia sulla relazione extraconiugale instaurata dall'E. , sia sulle percosse al marito da parte di quest'ultima; e) che la casa coniugale era di proprietà di entrambi i coniugi, e non vi convivevano i figli; sicché non poteva disporsene l'assegnazione ad alcuno dei coniugi.
Per la cassazione della sentenza l'E. ha proposto ricorso per 8 motivi; cui resiste il F. con controricorso.
Motivi della decisione
In linea preliminare va dichiarata inammissibile la produzione dei documenti allegati dalla E. al ricorso (consistenti nella sentenza del Tribunale di Treviso del 3 ottobre 2005 sulla domanda di simulazione della vendita del capannone indicato nel quinto motivo, proposta da terzi), non essendo ammessa, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la produzione nel giudizio di cassazione di atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 152, 163, 164, 166, 167, 171 e 706 cod. proc. civ. nonché 23 della legge 74 del 1987, censura la sentenza impugnata per aver confermato che essa era incorsa nella decadenza stabilita dall'art. 167 cod. proc. civ. nella proposizione della domanda riconvenzionale senza considerare il combinato disposto degli artt. 23 della legge 74 del 1987 e 4 della legge 898 del 1970, in base al quale il processo di separazione è regolato dalle norme speciali di cui alla legge sul divorzio, regolato a sua volta dalle norme del cod. proc. civ. riformato; per cui se il rinvio si intende effettuato alle disposizioni di cui alla legge 353/1990 ed alle successive modifiche, fra di esse è sicuramente compresa la nuova norma dell'art. 163, comma 3^ n. 7 cod. proc. civ. che impone l'avvertimento al convenuto in merito ai termini ed alle preclusioni di legge nel costituirsi, ed è sanzionata con la declaratoria di nullità della citazione in cui nel caso sarebbe incorsa la controparte, perciò escludendo la decadenza della propria domanda riconvenzionale. Mentre se si optasse nel senso che deve continuare ad applicarsi la disciplina dell'art. 4 unitamente alla normativa del cod. proc. civ. previgente non vi sarebbe spazio per la declaratoria di decadenza, non prevista da questa norma ed introdotta soltanto dalla novella del 1995, peraltro successiva alla legge sul divorzio.
Il motivo è infondato.
Nessuna delle parti dubita che nel giudizio di separazione in esame non possono trovare applicazione le nuove sopravvenute disposizioni, introdotte dall'art. 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 marzo 2005 n. 80 sul procedimento in materia di separazione
personale dei coniugi, che hanno sostituto l'originario testo degli art. 706-709 ed aggiunto l'art. 709 bis cod. proc. civ. Ed entrambe hanno invocato il disposto dell'art. 23 della legge 74 del 1987, vigente all'epoca di proposizione del ricorso davanti al Tribunale di Ravenna, il quale disponeva che fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile “ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'articolo 4 della legge 898/1970, come sostituito dall'art. 8 della presente legge".
Questa norma, pur dopo le modifiche apportate dalla novella introdotta dalla legge 353 del 1990 e successive integrazioni prevede una prima fase davanti al Presidente del Tribunale, pur essa di natura contenziosa, seppur non corrispondente all'udienza di cui all'art. 180 cod. proc. civ., che si instaura attraverso il deposito di un "ricorso" presso la cancelleria del giudice: "ricorso" già istitutivo - in quanto tale - del rapporto processuale con il giudice, e della litispendenza, il quale toglie conseguentemente ogni rilevanza funzionale alla successiva costituzione del convenuto, il cui evento non assume essenzialmente significato se non nella logica dell'esercizio concreto del diritto di difesa da parte dello stesso.
A tale atto introduttivo consegue una prima fase (del tutto concisa temporalmente e) caratterizzata da tratti di cognizione meramente sommaria, nella quale, in ragione delle peculiarità della controversia, non si rende ancora operativo l'obbligo di costituzione formale del convenuto, ma si prevedono il mero svolgimento del tentativo di conciliazione personale e la eventuale assunzione di provvedimenti urgenti (e successivamente modificabili); la quale non viene ad incidere sulla parità dei poteri delle parti, né tanto meno a pregiudicare le loro facoltà di difesa se non nei limiti in cui il convenuto medesimo (in conseguenza di libera scelta) non ritenga di costituirsi già nella fase suddetta.
Ma quale che ne sia la condotta processuale, non sono configurabili decadenze o preclusioni in danno di lui, giusta il pedissequo richiamo fatto dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 389 del 1996, alle precedenti decisioni n. 151 e n. 201 del 1971, nelle quali, lungi dall'imporre alcun obbligo di costituzione al coniuge convenuto, è stata soltanto affermata, rispettivamente, la possibilità dell'assistenza dei difensori nella seconda parte dell'udienza presidenziale, quella cioè successiva al tentativo di conciliazione, mentre è stato escluso che l'assenza di questi nel la prima parte dell'udienza stessa costituisca violazione del diritto di difesa.
Si spiega allora perché in relazione a questa fase ed al ricorso che la introduce né l'art. 4 della legge 898/1970, né gli artt. 706 e 707 cod. proc. civ. prevedano la necessità dell'avvertimento prescritto per il rito ordinario dall'art. 163 co. 3 n. 7 cod. proc. civ.; e perché lo stesso non potrebbe essere esteso neppure in via di in-terpretazione al processo divorzile, non essendovi in tale fase peculiare di esso alcuno spazio, né ragione per avvertire controparte di decadenze in cui essa non può incorrere: nel rito ordinario, infatti, l'avvertimento suddetto si palesa finalizzato a garantire l'effettività del diritto di difesa del convenuto nel senso di richiamarne l'attenzione circa il pregiudizio che potrebbe derivargli dalla tardiva predisposizione delle proprie attività difensive; nonché coessenziale (siccome inscindibilmente legato) al sistema delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e, conseguentemente, all'intera struttura del procedimento che su di esse è fondato e per il quale l'esigenza di mettere sull'avviso la parte in ordine alle conseguenze delle sue omissioni è stata considerata prioritaria dal legislatore. E perciò resta legato ad una scansione procedimentale caratterizzata dall'onere di costituirsi anticipatamente rispetto all'udienza di prima comparizione (art. 166 c.p.c.) e di svolgere all'atto della costituzione una serie di attività previste a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.).
Laddove nel procedimento per divorzio, l'omessa previsione dell'avvertimento de quo nel complesso costituito dal ricorso introduttivo e dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza preposta al tentativo di conciliazione non è in grado di pregiudicare similmente le riferite esigenze difensive del convenuto, non potendo sortire l'effetto preclusivo che mira a scongiurare nel rito ordinario, per la decisiva ragione già esposta che la sua mancata costituzione nella fase presidenziale (o, peggio, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza davanti al presidente) risulta comunque inidonea a determinare le decadenze in parola (Cass. 11751/2001; 1332/2000). E la relativa questione si pone semmai soltanto nel prosieguo del giudizio davanti all'istruttore, sì da restare legata non già al meccanismo della vocatio in ius, ovvero all'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé per il tentativo di conciliazione fissata dal presidente ai sensi del quinto comma dell’art. 4 della legge 898/1970 sopra citata, ma alla successiva udienza di comparizione delle parti dinanzi all’istruttore fissata dal medesimo presidente a norma del successivo ottavo comma.
Questa Corte, poi, ha ripetutamente osservato che quest'ultima norma non detta specifiche disposizioni per l'ulteriore fase contenziosa successiva del giudizio, per la quale dunque, per il combinato disposto degli artt. 23 legge 74/1987 e 708 e segg. cod. proc. civ., trova regolarmente applicazione la normativa di cui agli art. 166 e segg. cod. proc. civ.; la quale comporta: a) che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell'art. 180 cod. proc. civ. e degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al 6.1. nominato all'esito della fase presidenziale; b)che conseguentemente l'onere di costituzione del convenuto (con le relative decadenze ad esso connesse) vada temporalmente collegato al termine di venti (o, per alcuni, di dieci) giorni prima della data di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice istruttore, di cui al ricordato art. 166 cod. proc. civ.; e)che anche la richiesta di addebito è subordinata, alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata - conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio - nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione, ivi compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali; di tal che, maturata eventualmente la decadenza prevista dall’art. 167 cod. proc. civ., il convenuto non può più proporre la relativa domanda nel giudizio (Cass. 9170/2006; 2625/2006; 18116/2005; 4903/2004).
D'altra parte, non è esatto che prima della novella del 1995 la domanda riconvenzionale potesse essere proposta per la prima volta anche in appello: in quanto la stessa doveva essere formulata nella comparsa di risposta la quale, a sua volta, nel caso in cui l'attore si era costituito nel termine a lui assegnato, poteva essere depositata fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore; per cui anche prima di tale riforma il convenuto contumace che si costituiva nel corso del giudizio, senza ottenere la rimessione in termini, non poteva proporre una domanda riconvenzionale (Cass. 3191/1983). Soltanto che la preclusione alla possibilità di avanzarla dopo l'udienza di prima trattazione non era più opponibile o rilevabile "ex officio" se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa era sancita, anziché eccepire la tardività e inammissibilità della domanda, aveva invece accettato il contraddittorio su di essa. Mentre l'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione; e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla "ratio" di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione (Cass. 4901/2007).
Pertanto, siccome la ricorrente non ha avanzato la domanda riconvenzionale di addebito nel termine suddetto, ed anzi non ha depositato la comparsa di costituzione che la conteneva neppure nell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, del tutto correttamente entrambi i giudici di merito hanno dichiarato che era incorsa nella decadenza stabilita dall'art. 167, 2^ comma cod. proc. civ.: perciò omettendo di esaminarne il fondamento nel merito.
Le considerazioni svolte comportano il rigetto del secondo motivo del ricorso, con cui l'E. , deducendo violazione delle disposizioni di legge avanti indicate, si duole che la Corte di appello abbia confermato la non ammissione non soltanto delle prove dirette a sostenere la richiesta di addebito, ma anche di quelle dirette a contrastare la domanda di addebito del marito e rivolte a provare fatti tali da escluderne la fondatezza.
Neppure la ricorrente, infatti, ha più sostenuto in questo giudizio di legittimità che una volta accertata la inammissibilità, per la ricordata decadenza, della richiesta di addebito della separazione al marito, potessero essere egualmente assunte le prove dirette a dimostrarne il fondamento cui l'E. era priva di interesse posto che neppure il loro esito favorevole avrebbe potuto superare la preclusione e comportare l'accoglimento della richiesta.
Ma anche a ritenere che dette prove, solo genericamente indicate. contenessero circostanze e capitolati rivolti a documentare (cd. prova contraria indiretta) fatti dai quali si potesse dedurre l'insussistenza ovvero l'inefficacia delle circostanze sostenute dal marito a sostegno della propria richiesta di addebito, nonché l'insussistenza del nesso eziologico tra le proprie condotte e la frattura del rapporto matrimoniale (4^ motivo), resta pur sempre il fatto che per l'art. 167, 1^ comma cod. proc. civ., le stesse dovevano essere offerte nella comparsa di risposta da depositare nel termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ.; che invece l'E. non ha osservato. Mentre la prova contraria diretta o controprova, come accertato dalla sentenza impugnata, è stata regolarmente ammessa unitamente all'interrogatorio formale del marito.
Ed infine la Corte territoriale ha regolarmente acquisito e valutato la documentazione allegata alla sua memoria istruttoria depositata il 1^ luglio 2002, relativa al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, già istruito dalla locale stazione dei carabinieri, nonché dai Servizi sociali;che è stata ritenuta la sola rilevante e nel contempo esaustiva per definire il procedimento di separazione (pag. 21-22 sent.). Per cui, anche sotto tale profilo la doglianza della ricorrente è priva di qualsiasi consistenza, al pari del primo profilo del terzo motivo (sub a) con cui torna a dolersi della non ammissione di 29 capitoli di prova idonei a lumeggiare la condotta del F. ed a smentire che era stato proprio il comportamento di lui a determinare la crisi coniugale.
E dal quarto, rivolto inutilmente a contestare che la loro ammissione avrebbe eluso l'intervenuta decadenza piuttosto che dimostrare la fondatezza delle eccezioni proposte onde disattendere le contrarie conclusioni del F..
Con i restanti profili del terzo motivo, la ricorrente deducendo violazione anche degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell'art. 2697 cod. civ. si duole che la Corte abbia dichiarato di aver valutato le risultanze della prova documentale, dopo aver contraddittoriamente dichiarato inammissibile quella testimoniale; per poi tenere presente soltanto il ricordato procedimento svoltosi davanti al Tribunale per i minorenni (peraltro erroneamente apprezzato in senso sfavorevole ad essa ricorrente) e non anche le altre risultanze documentali offerte, quali le lettere inviate dal proprio legale ed il certificato medico di interruzione di gravidanza comprovanti la idoneità causale della condotta del marito alla intollerabilità della convivenza.
Anche questa doglianza è infondata.
La regola, più volte enunciata da questa Corte, che ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta dal giudice sulla base della valutazione globale nonché sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, e che la condotta dell'uno non possa essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, non significa affatto che in questa materia egli possa decidere prescindendo dalle allegazioni e dalle prove (ritualmente) offerte dalle parti; o che per acquisirle comunque egli non debba tener conto delle preclusioni in cui sia incorsa ciascuna di esse; ovvero dei singoli mezzi di prova offerti: essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull'onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico; che ricorrono nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell'art. 155, settimo comma, cod. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio (Cass. 21293/2007; 12136/2001).
E proprio a tale principio si è attenuta la Corte di appello, la quale, nel valutare il comportamento addebitato alla ricorrente, non ha mancato di esaminare anche la condotta del marito e di procedere dunque ad una valutazione comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non fosse solo l’effetto di una frattura coniugale già verificatasi e potesse, pertanto, considerarsi relativamente giustificato: ma ciò nell'ambito delle risultanze istruttorie ritualmente ammesse ed acquisite, quali l'interrogatorio formale, la prova testimoniale del F. e la controprova della moglie, nonché la documentazione da questa prodotta: in relazione alla quale poi, ha attribuito un qualche rilievo, spiegandone le ragioni (pag. 22), esclusivamente al procedimento svolto davanti al Tribunale per i minorenni mentre ha ritenuto, all'evidenza, irrilevanti sia le lettere inviate nel biennio 1995-1997 dal legale della ricorrente al marito, sia il certificato medico attestante l'interruzione di una gravidanza dell'E. nell'anno XXXX, posto che le prime si concretavano anche per ammissione di costei in mere contestazioni di "condotte incivili" al F. , prive di qualsiasi supporto probatorio. Ed infine, l'attestazione sanitaria, trascritta nel ricorso, limitandosi a certificare il verificarsi dell'evento suddetto, non contiene alcun altro elemento che consenta di ipotizzare un qualsiasi collegamento con comportamenti di quest'ultimo; e comunque proprio l'esame di tutta la menzionata documentazione, in essa compresi gli atti relativi al procedimento minorile, ha indotto la sentenza impugnata a ritenere, contrariamente a quanto l'E. le accredita, che indubbiamente in quegli anni si era creato nell'ambito della famiglia un clima negativo, ma che lo stesso era stabilmente connaturato alla personalità dei coniugi e non aveva influito sul venir meno dell'affectio maritalis.
E tanto è sufficiente a comportare la declaratoria di inammissibilità del 7^ motivo del ricorso, con cui costei, deducendo ulteriori violazioni delle norme processuali menzionate, si duole che la Corte di appello non abbia ammesso le consulenze tecniche richieste onde dimostrare che proprio in quegli anni essa aveva subito violenze e percosse dal marito, il quale a sua volta si era appropriato di ogni genere di mobili ed immobili lasciandola in uno stato di indigenza e di povertà: anzitutto per il carattere assolutamente generico della richiesta che rende l'ipotetica consulenza meramente esplorativa, essendo priva della indispensabile precisazione a carico della parte richiedente di come l’espletamento del detto mezzo, sotto il profilo causale, avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata. Quindi perché la consulenza tecnica di ufficio, che in genere ha funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche; sicché in relazione a questa finalità, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume. Ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, per essere incorsa, come è avvenuto nel caso concreto, nella decadenza stabilita dall'art. 167 cod. proc. civ. (Cass. 7635/2003; 1512/2003; 17555/2002; 11359/2002).
Infine perché seppure le consulenze richieste potessero ritenersi idonee a dimostrare le menzionate condotte illegittime tenute dal F. , tale prova avrebbe consentito in via astratta soltanto la pronuncia di addebito della separazione anche al comportamento del marito; che nel caso non poteva essere emessa per mancanza di una tempestiva richiesta della ricorrente al riguardo. Ma non anche di ipotizzare un qualche collegamento ed a maggior ragione un nesso di causalità con la relazione intrapresa anni dopo da costei: anche perché neppure prospettato dalla ricorrente. E tuttavia indispensabile, avendo questa Corte ripetutamente affermato al riguardo, che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituente oggetto di una norma di condotta imperativa, rappresenta una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale; la quale può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione quando il giudice accerti, attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, come è avvenuto nel caso concreto, che la stessa sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale ed abbia determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con il quinto motivo M.F..E. , deducendo violazione dell'art. 1362 cod. civ. nonché contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per non aver compreso la propria doglianza relativa all'ammissione della prova testimoniale della controparte, articolata su fatti del tutto generici, o per converso pacifici, o irrilevanti e comunque inidonei a consentire la prova contraria; ed avere invece disatteso il mezzo di impugnazione per il fatto che erano stati valutati soltanto fatti specifici.
Con il sesto motivo, deducendo violazione degli art. 151 cod. civ., 112 e segg. cod. proc. civ., nonché difetto, contraddittorietà, illogicità della motivazione, si duole della valutazione della prova orale compiuta dalla decisione, rilevando che le deposizioni erano in parte generiche e non collocabili nel tempo, in parte inattendibili, in parte non favorevoli alla tesi che si intendeva dimostrare, in parte relative a fatti successivi all'inizio del giudizio; ed in parte non conciliabili con altre risultanze o da queste smentite.
Entrambi i motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Inammissibili perché per consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudizio sulla rilevanza, superfluità e sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in Cassazione, involgendo una valutazione di fatto; la quale può essere censurata solo se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di carattere logico e non contrapponendovi la diversa opinione che sulla formulazione di ciascuno dei capitoli manifesti la parte (Cass. 20682/2005; 18222/2004; 8924/1997; 1938/1987).
La giurisprudenza, poi, è altrettanto ferina nell'affermare che la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici (come la relazione adulterina, o la condotta violenta), è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell’interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso.
Pertanto, al fine di accertare se i capitoli articolati per una prova testimoniale rispondano o meno all'esigenza della specificazione sancita dalla norma, l'indagine sulla specificità: a) va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli articolati dalla parte istante, ma ponendo altresì il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti; b) è soddisfatta quando i fatti dedotti a prova siano sintetizzati nei loro elementi essenziali ed esposti in modo idoneo sia a confortare, se confermati, la tesi difensiva del deducente, sia a consentire all'altra parte di potervi contraddire mediante la tempestiva articolazione di una prova contraria; c) ben può essere completata, una volta che i fatti siano indicati nei loro estremi essenziali, dal difensore e dal giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, attraverso richieste ancor più puntuali e l'eventuale individuazione dei relativi dettagli; d) non richiede, infine, anche la specificazione della posizione assunta dal teste rispetto a detti fatti, né quindi l'indicazione se di essi abbia conoscenza diretta od indiretta (Cass. 5842/2002; 10371/1995; 4426/1995).
Neppure la ricorrente ha sostenuto e dimostrato che i giudici di merito abbiano disatteso siffatti criteri, la cui osservanza è del resto ribadita dalla circostanza evidenziata dalla Corte di appello che i testi escussi abbiano riferito episodi e comportamenti non soltanto assolutamente specifici, ma il più delle volte verificatisi in loro presenza; e da essi collocati in un ben preciso arco temporale corrispondente ai mesi immediatamente precedenti alla separazione, in cui la E. non si era ancora allontanata dalla casa coniugale.
Né può rilevare in questa sede di legittimità il suo apprezzamento che alcuni di detti fatti siano generici, altri insufficienti a provare, in particolare, la relazione extraconiugale addebitatale, e che quelli assolutamente specifici e dal significato inequivocabile siano riferiti da testi inattendibili (senza peraltro specificare la ragione di un tale giudizio): anzitutto perché la relativa valutazione è ricavata da una non corretta considerazione delle loro deposizioni, sistematicamente frazionate ed interpretate trascrivendo soltanto parte di una proposizione, isolandola dal contesto dell'episodio riferito, ed esponendo la diversa opinione che di esso abbia la parte. Per cui la stessa non si traduce neppure in una rituale denuncia di altrettanti vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: richiedente, invece, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi.
D'altra parte, l'art. 116 cod. proc. civ. riserva esclusivamente al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, e per converso l'eliminazione di quelle ritenute irrilevanti come, nel caso, la richiesta di consulenza o di altre indagini sulla capacità patrimoniale delle parti, assolutamente inidonee a provare o per converso ad escludere le condotte addebitate dal F. alla moglie.
E nell'ambito delle risultanze della prova orale prescelta dalla decisione gravata è insindacabile in sede di legittimità il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado è pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dalla parte; nonché quello sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie circostanze riferite, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, i quali involgono, tutti, apprezzamenti di fatto allo stesso devoluti (Cass. 18222/2004; 13910/2001).
Detto giudice, infatti, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento: così come ha fatto la sentenza di appello che ha individuato circostanze ed episodi specifici, nonché i testi che li hanno riferiti, tra cui proprio i figli delle parti, e li ha quindi collegati logicamente e temporalmente, peraltro attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti esattamente considerati nel loro complesso: con ciò congruamente giustificando la conclusione raggiunta che gli stessi comprovavano l'addebito di infedeltà e di violenza a carico dell'E. (Cass. 5454/2004; 5231/2001).
Per tale ragione la decisione impugnata non era tenuta ulteriormente a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, fossero logicamente incompatibili con la decisione adottata; e non era contestabile facendo valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la ricorrente. Ed in particolare, prospettando un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, o di quelli che avrebbero potuto essere acquisiti attraverso ulteriori indagini o consulenze, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del menzionato art. 360 cod. proc. civ..
Con l'ultimo motivo, l’E. , deducendo violazione degli art. 177 e 1102 cod. civ. si duole che la decisione impugnata, pur avendo riconosciuto che la casa coniugale appartiene ad entrambi i coniugi non abbia tuttavia riformato la sentenza di primo grado che ne aveva assegnato il godimento al F. : proprio perché non sussisteva il presupposto per tale assegnazione semmai da attribuire ad essa ricorrente per il suo stato di indigenza.
Neppure questa censura ha fondamento.
Come si legge nel ricorso (pag. 12), il Tribunale in assenza di figli conviventi con la ricorrente, non assegnò la casa coniugale al F. sull'erroneo presupposto che costui ne fosse il proprietario esclusivo e che quindi in tale qualità dovesse restarne in possesso.
Mantenendo ferma tale statuizione, la Corte di appello ne ha corretto la motivazione per il fatto che era stato accertato che l'immobile era in comunione legale tra i coniugi, e che nessuno dei figli conviveva con l'uno o l'altro dei genitori;per cui la sentenza ha correttamente concluso non già che la casa dovesse essere assegnata al F. , ma che in tale situazione non vi era materia per l'assegnazione ad alcuno dei coniugi, e che il godimento dell'immobile restava disciplinato esclusivamente dalle norme sulla comunione.
E siccome l'E. ha riconosciuto che detti principi sono assolutamente corretti, la decisione di appello che ha confermato la non assegnazione del cespite immobiliare (così come del resto aveva stabilito il Tribunale (sia pure per una ragione erronea) non è censurabile neppure per non averlo assegnato alla ricorrente sposto che l'art. 155 cod. civ. consente al giudice di procedere all'assegnazione suddetta sacrificando la situazione del coniuge titolare di un diritto reale o personale sull'immobile, a favore dell'altro coniuge anche quando costui non sia titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile; e solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Laddove tanto la sentenza impugnata quanto la stessa ricorrente hanno escluso che ricorrano dette condizioni nella fattispecie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del F. in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa, oltre IVA ed accessori come per legge.

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