Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 04.02.2009 n. 2637
Avvocato, sanzione, ascolto figli minori sulla causa, divieto del giudice, conseguenze

Le Sezioni Unite

Svolgimento del processo
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, con decisione del 13 aprile 2004, sanzionò con la sospensione per tre mesi dall'esercizio della professione forense l'avv. D. M., al quale era stata addebitata una violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per avere egli, nel corso di un giudizio di separazione coniugale in cui difendeva la sig.ra E. B., intrattenuto colloqui con i figli minorenni di costei, su questioni attinenti alla causa di separazione, benché detti figli fossero in assai tenera età e fossero state disposte dal giudice specifiche restrizioni in ordine alla loro frequentazione.
A seguito d'impugnazione dell'avv. M. la condanna fu confermata dal Consiglio nazionale forense, la cui pronuncia venne però in seguito annullata, per ragioni di carattere processuale, con sentenza delle sezioni unite di questa corte in data 26 ottobre 2006, n. 25645.
In sede di rinvio il medesimo Consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 22 aprile 2008, rigettò nuovamente il gravame dell'avv. M. avverso la pronuncia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine, perché ritenne provato che l'incolpato avesse avuto almeno un contatto, all'insaputa del padre affidatario, con i figli minorenni della propria assistita, nonostante la delicata situazione psicologica in cui costoro versavano, accertata con apposita perizia nel corso del giudizio di separazione, in conseguenza della quale il giudice, con una disposizione da ritenersi estesa anche ai difensori delle parti, aveva invece stabilito che la frequentazione dei minori dovesse avvenire in presenza del nonno e della zia e sotto la supervisione di un educatore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre nuovamente l'avv. M., prospettando due motivi di censura.
Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa sede.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso, facendo riferimento all'art. 606, c. 1, lett. b), c.p.p., l'avv. M. lamenta violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Consiglio Nazionale Forense, il quale non avrebbe tenuto conto della situazione di necessità che, almeno sotto il profilo putativo, aveva spinto il medesimo avv. M. a prendere contatto con i figli della sua assistita al fine di verificare se davvero il padre li avesse sottoposti ai maltrattamenti che la madre aveva denunciato.
Il secondo motivo, riferito questa volta anche alla previsione all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p., è volto a sostenere che le limitazioni poste dal giudice della causa di separazione coniugale alla possibilità di intervistare liberamente i figli della coppia non avrebbero potuto operare nei confronti del legale della madre, investito del mandato di difenderla anche eventualmente mediante l'assunzione di iniziative di carattere penale e perciò facoltizzato a compiere ogni indagine a tal fine necessaria. La motivazione della decisione impugnata sarebbe inoltre viziata per non aver considerato che l'avv. M. era dotato di cognizioni medico-psicologiche adeguate a consentirgli di colloquiare con i figli minorenni della propria assistita senza pregiudizio alcuno per l'equilibrio psichico di costoro.
Da ultimo - pur qualificandola espressamente come pregiudiziale - il ricorrente solleva un'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, per essere trascorsi più di cinque anni tra i fatti cui si riferisce l'incolpazione disciplinare e l'emanazione dell'impugnata decisione del Consiglio nazionale forense. In via subordinata, nel caso in cui si ritenesse non decorso o non applicabile il termine di prescrizione stabilito dall'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (convertito nella legge n. 36 del 1934), chiede che venga rilevata l'illegittimità costituzionale di detta norma e che di ciò sia investita la Corte costituzionale.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento sotto nessuno dei profili prospettati.
2.1. Conviene subito sgomberare il campo dall'eccezione di prescrizione.
Essa appare manifestamente priva di fondamento, alla luce di principi già ripetutamente affermati dalle sezioni unite di questa corte (tra le altre, nelle sentenze 7 dicembre 2006, n. 26182, e 25 luglio 2007, n. 16402), nelle quali si è chiarito che la pretesa punitiva esercitata dal consiglio dell'ordine nei confronti degli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, essendo escluso che il termine in questione debba intendersi, in realtà, come un termine di decadenza, insuscettibile, in quanto tale, di interruzione o di sospensione. Con la conseguenza che, pur non potendosi in materia invocare il regime della prescrizione dettato dal codice civile e dovendosi invece ritenere che la previsione di un termine quinquennale di prescrizione non solo delimita temporalmente l'inizio dell'azione disciplinare, ma vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non si protragga in modo indefinito, sono destinate a trovare applicazione le norme contenute nell'art. 160 c.p., che collegano l'interruzione della prescrizione ad atti di natura propulsiva del procedimento, quali quelli di impugnazione, ovvero di natura probatoria o decisoria. E va aggiunto che la specialità della materia giustifica anche l'efficacia interruttiva di atti provenienti dal soggetto passivo, diversi dal riconoscimento e intesi a contestare il diritto, come l'impugnazione della decisione del consiglio dell'ordine. Né, infine, può farsi riferimento alla disciplina specifica dettata per altri ordinamenti professionali, che contengono una espressa regolamentazione della prescrizione, poiché questa corte ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità della normativa che, per talune categorie professionali non prevede - analogamente a quanto stabilito per appartenenti ad altri ordini professionali - termini di prescrizione dell'azione disciplinare, in considerazione dell'ampia sfera d'indipendenza e discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento agli ordini professionali nel governo dei rispettivi iscritti, con la conseguente scelta libera ed autonoma, all'interno di ciascuno di essi, dell'opportunità di prevedere termini prescrizionali o di decadenza con riferimento all'azione disciplinare a seconda della ritenuta prevalenza dell'interesse irrinunciabile dell'ordine alla repressione degli abusi dei rispettivi appartenenti ovvero all'interesse del professionista a non essere più perseguito a notevole distanza di tempo dai fatti addebitatigli (Cass., sez. un., 19 luglio 1982, n. 4210).
Stando così le cose, va certamente escluso che nel presente caso sia maturato il termine quinquennale di prescrizione invocato dal ricorrente, posto che l'incolpazione si riferisce a fatti accaduti nell'aprile 2003 e, prima della pronuncia emessa il 22 aprile 2008 dal Consiglio nazionale forense, sono intervenuti ripetuti atti di natura propulsiva del procedimento, ivi compresa l'impugnazione ad opera dell'incolpato del provvedimento sanzionatorio precedentemente emesso dal competente consiglio dell'ordine.
Per quanto concerne poi l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 51, essa va dichiarata manifestamente infondata non essendo ravvisabile, nella disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo, giacché - come già chiarito anche nella citata sentenza di questa corte n. 26182/06 - non viene qui in discussione alcun istituto processuale, ma solo la disciplina dell'istituto sostanziale della prescrizione dell'illecito disciplinare e del suo corso in pendenza del giudizio d'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense e, successivamente, dinanzi alle sezioni unite della Suprema Corte.
2.2. Quanto alle ulteriori censure, che possono esser congiuntamente esaminate, giova premettere che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Oltre a ciò, essendo dette decisioni soggette all'obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall'art. 111 Cost., esse possono esser censurate dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione anche per difetto di motivazione; ma il vizio di motivazione che può essere fatto valere è solo quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere tesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione, ovvero a denunciare pretesi travisamenti di fatto, non essendo consentito alla Corte di cassazione di sostituirsi all'organo disciplinare né nell'enunciazione di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, né nell'apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni (si vedano, tra le altre, Cass., sez. un., 15 marzo 1999, n. 130; 18 marzo 1999, n. 148; 7 marzo 2005, n. 4802; 28 settembre 2007, n. 20360).
Alla stregua di siffatti principi, le doglianze con cui il ricorrente vorrebbe far accertare in questa sede l'esistenza dei presupposti integranti una situazione di necessità, in presenza della quale egli non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo disciplinare - vuoi che tale necessità sia da riferire alla condizione in cui versavano i figli della sua cliente, vuoi che concerna l'apprestamento di mezzi difensivi in favore di quest'ultima - sono del tutto inammissibili: appunto perché, al di là della maggiore o minore condivisibilità dell'impianto logico e giuridico in cui dette doglianze si calano, l'accertamento in punto di fatto dei riferiti presupposti non può certo trovar luogo nel giudizio di cassazione. Ed è appena il caso di rimarcare l'irricevibilità dei documenti depositati dal ricorrente unitamente al ricorso, in quanto estranei alla tipologia di documenti la cui produzione è eccezionalmente consentita, nel rispetto delle forme di cui all'art. 372 c.p.c., in sede di legittimità.
Quanto, poi, all'asserita carenza di motivazione dell'impugnata decisione, è sufficiente considerare che la circostanza sulla quale tale carenza verterebbe - ossia l'adeguata preparazione psico-pedagogica del medesimo ricorrente, che gli avrebbe consentito di colloquiare liberamente con i figli minorenni della propria cliente senza dover sottostare alle limitazioni imposte dal giudice a tutela dell'integrità psicologica di detti minori - risulta meramente affermata in questa sede dal ricorrente medesimo. Nulla è però indicato in ordine ai dati di fatto dai quali tale circostanza si sarebbe dovuta desumere, nel giudizio di merito, né in ordine al modo ed al tempo in cui, nel corso di quel giudizio, essa sarebbe stata dedotta e provata. Il che non consente di ravvisare in essa un fatto decisivo della controversia, sul quale il giudice a quo avesse l'onere di formulare una specifica motivazione.
3. Il ricorso deve, perciò, essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale nessuna difesa è stata svolta dai soggetti intimati.

P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso.

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