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Le Sezioni
Unite
Svolgimento del processo
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, con
decisione del 13 aprile 2004, sanzionò con la
sospensione per tre mesi dall'esercizio della
professione forense l'avv. D. M., al quale era stata
addebitata una violazione dei doveri di dignità, decoro
e lealtà professionali per avere egli, nel corso di un
giudizio di separazione coniugale in cui difendeva la
sig.ra E. B., intrattenuto colloqui con i figli
minorenni di costei, su questioni attinenti alla causa
di separazione, benché detti figli fossero in assai
tenera età e fossero state disposte dal giudice
specifiche restrizioni in ordine alla loro
frequentazione.
A seguito d'impugnazione dell'avv. M. la condanna fu
confermata dal Consiglio nazionale forense, la cui
pronuncia venne però in seguito annullata, per ragioni
di carattere processuale, con sentenza delle sezioni
unite di questa corte in data 26 ottobre 2006, n. 25645.
In sede di rinvio il medesimo Consiglio nazionale
forense, con decisione depositata il 22 aprile 2008,
rigettò nuovamente il gravame dell'avv. M. avverso la
pronuncia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Udine, perché ritenne provato che l'incolpato avesse
avuto almeno un contatto, all'insaputa del padre
affidatario, con i figli minorenni della propria
assistita, nonostante la delicata situazione psicologica
in cui costoro versavano, accertata con apposita perizia
nel corso del giudizio di separazione, in conseguenza
della quale il giudice, con una disposizione da
ritenersi estesa anche ai difensori delle parti, aveva
invece stabilito che la frequentazione dei minori
dovesse avvenire in presenza del nonno e della zia e
sotto la supervisione di un educatore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre nuovamente
l'avv. M., prospettando due motivi di censura.
Nessuno degli intimati ha spiegato difese in questa
sede.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso, facendo riferimento
all'art. 606, c. 1, lett. b), c.p.p., l'avv. M. lamenta
violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Consiglio
Nazionale Forense, il quale non avrebbe tenuto conto
della situazione di necessità che, almeno sotto il
profilo putativo, aveva spinto il medesimo avv. M. a
prendere contatto con i figli della sua assistita al
fine di verificare se davvero il padre li avesse
sottoposti ai maltrattamenti che la madre aveva
denunciato.
Il secondo motivo, riferito questa volta anche alla
previsione all'art. 606, c. 1, lett. e), c.p.p., è volto
a sostenere che le limitazioni poste dal giudice della
causa di separazione coniugale alla possibilità di
intervistare liberamente i figli della coppia non
avrebbero potuto operare nei confronti del legale della
madre, investito del mandato di difenderla anche
eventualmente mediante l'assunzione di iniziative di
carattere penale e perciò facoltizzato a compiere ogni
indagine a tal fine necessaria. La motivazione della
decisione impugnata sarebbe inoltre viziata per non aver
considerato che l'avv. M. era dotato di cognizioni
medico-psicologiche adeguate a consentirgli di
colloquiare con i figli minorenni della propria
assistita senza pregiudizio alcuno per l'equilibrio
psichico di costoro.
Da ultimo - pur qualificandola espressamente come
pregiudiziale - il ricorrente solleva un'eccezione di
prescrizione dell'azione disciplinare, per essere
trascorsi più di cinque anni tra i fatti cui si
riferisce l'incolpazione disciplinare e l'emanazione
dell'impugnata decisione del Consiglio nazionale
forense. In via subordinata, nel caso in cui si
ritenesse non decorso o non applicabile il termine di
prescrizione stabilito dall'art. 5 del r.d.l. n. 1578
del 1933 (convertito nella legge n. 36 del 1934), chiede
che venga rilevata l'illegittimità costituzionale di
detta norma e che di ciò sia investita la Corte
costituzionale.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento sotto
nessuno dei profili prospettati.
2.1. Conviene subito sgomberare il campo dall'eccezione
di prescrizione.
Essa appare manifestamente priva di fondamento, alla
luce di principi già ripetutamente affermati dalle
sezioni unite di questa corte (tra le altre, nelle
sentenze 7 dicembre 2006, n. 26182, e 25 luglio 2007, n.
16402), nelle quali si è chiarito che la pretesa
punitiva esercitata dal consiglio dell'ordine nei
confronti degli illeciti disciplinari commessi dai
propri iscritti ha natura di diritto soggettivo
potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta
soggetto a prescrizione, essendo escluso che il termine
in questione debba intendersi, in realtà, come un
termine di decadenza, insuscettibile, in quanto tale, di
interruzione o di sospensione. Con la conseguenza che,
pur non potendosi in materia invocare il regime della
prescrizione dettato dal codice civile e dovendosi
invece ritenere che la previsione di un termine
quinquennale di prescrizione non solo delimita
temporalmente l'inizio dell'azione disciplinare, ma vale
anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il
tempo dell'applicazione della sanzione non si protragga
in modo indefinito, sono destinate a trovare
applicazione le norme contenute nell'art. 160 c.p., che
collegano l'interruzione della prescrizione ad atti di
natura propulsiva del procedimento, quali quelli di
impugnazione, ovvero di natura probatoria o decisoria. E
va aggiunto che la specialità della materia giustifica
anche l'efficacia interruttiva di atti provenienti dal
soggetto passivo, diversi dal riconoscimento e intesi a
contestare il diritto, come l'impugnazione della
decisione del consiglio dell'ordine. Né, infine, può
farsi riferimento alla disciplina specifica dettata per
altri ordinamenti professionali, che contengono una
espressa regolamentazione della prescrizione, poiché
questa corte ha reiteratamente dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità della
normativa che, per talune categorie professionali non
prevede - analogamente a quanto stabilito per
appartenenti ad altri ordini professionali - termini di
prescrizione dell'azione disciplinare, in considerazione
dell'ampia sfera d'indipendenza e discrezionalità
riconosciuta dall'ordinamento agli ordini professionali
nel governo dei rispettivi iscritti, con la conseguente
scelta libera ed autonoma, all'interno di ciascuno di
essi, dell'opportunità di prevedere termini
prescrizionali o di decadenza con riferimento all'azione
disciplinare a seconda della ritenuta prevalenza
dell'interesse irrinunciabile dell'ordine alla
repressione degli abusi dei rispettivi appartenenti
ovvero all'interesse del professionista a non essere più
perseguito a notevole distanza di tempo dai fatti
addebitatigli (Cass., sez. un., 19 luglio 1982, n.
4210).
Stando così le cose, va certamente escluso che nel
presente caso sia maturato il termine quinquennale di
prescrizione invocato dal ricorrente, posto che l'incolpazione
si riferisce a fatti accaduti nell'aprile 2003 e, prima
della pronuncia emessa il 22 aprile 2008 dal Consiglio
nazionale forense, sono intervenuti ripetuti atti di
natura propulsiva del procedimento, ivi compresa
l'impugnazione ad opera dell'incolpato del provvedimento
sanzionatorio precedentemente emesso dal competente
consiglio dell'ordine.
Per quanto concerne poi l'eccezione di illegittimità
costituzionale del citato art. 51, essa va dichiarata
manifestamente infondata non essendo ravvisabile, nella
disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare
nei confronti degli avvocati, alcuna violazione del
principio della ragionevole durata del processo, giacché
- come già chiarito anche nella citata sentenza di
questa corte n. 26182/06 - non viene qui in discussione
alcun istituto processuale, ma solo la disciplina
dell'istituto sostanziale della prescrizione
dell'illecito disciplinare e del suo corso in pendenza
del giudizio d'impugnazione dinanzi al Consiglio
nazionale forense e, successivamente, dinanzi alle
sezioni unite della Suprema Corte.
2.2. Quanto alle ulteriori censure, che possono esser
congiuntamente esaminate, giova premettere che le
decisioni del Consiglio nazionale forense in materia
disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite
della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56 r.d.l.
n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di
potere e violazione di legge, con la conseguenza che
l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua
rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della
sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle
risultanze processuali non possono essere oggetto del
controllo di legittimità, salvo che si traducano in un
palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere
disciplinare per un fine diverso da quello per il quale
è stato conferito. Oltre a ciò, essendo dette decisioni
soggette all'obbligo di motivazione sancito per ogni
provvedimento giurisdizionale dall'art. 111 Cost., esse
possono esser censurate dinanzi alle sezioni unite della
Corte di cassazione anche per difetto di motivazione; ma
il vizio di motivazione che può essere fatto valere è
solo quello che si traduca in omissioni, lacune o
contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti
dalle parti o rilevabili d'ufficio, senza che la
deduzione del suddetto vizio possa essere tesa ad
ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di
fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del
consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione,
ovvero a denunciare pretesi travisamenti di fatto, non
essendo consentito alla Corte di cassazione di
sostituirsi all'organo disciplinare né nell'enunciazione
di ipotesi di illecito nell'ambito della regola generale
di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di
ragionevolezza, né nell'apprezzamento della rilevanza
dei fatti rispetto alle incolpazioni (si vedano, tra le
altre, Cass., sez. un., 15 marzo 1999, n. 130; 18 marzo
1999, n. 148; 7 marzo 2005, n. 4802; 28 settembre 2007,
n. 20360).
Alla stregua di siffatti principi, le doglianze con cui
il ricorrente vorrebbe far accertare in questa sede
l'esistenza dei presupposti integranti una situazione di
necessità, in presenza della quale egli non avrebbe
potuto non tenere il comportamento censurato dall'organo
disciplinare - vuoi che tale necessità sia da riferire
alla condizione in cui versavano i figli della sua
cliente, vuoi che concerna l'apprestamento di mezzi
difensivi in favore di quest'ultima - sono del tutto
inammissibili: appunto perché, al di là della maggiore o
minore condivisibilità dell'impianto logico e giuridico
in cui dette doglianze si calano, l'accertamento in
punto di fatto dei riferiti presupposti non può certo
trovar luogo nel giudizio di cassazione. Ed è appena il
caso di rimarcare l'irricevibilità dei documenti
depositati dal ricorrente unitamente al ricorso, in
quanto estranei alla tipologia di documenti la cui
produzione è eccezionalmente consentita, nel rispetto
delle forme di cui all'art. 372 c.p.c., in sede di
legittimità.
Quanto, poi, all'asserita carenza di motivazione
dell'impugnata decisione, è sufficiente considerare che
la circostanza sulla quale tale carenza verterebbe -
ossia l'adeguata preparazione psico-pedagogica del
medesimo ricorrente, che gli avrebbe consentito di
colloquiare liberamente con i figli minorenni della
propria cliente senza dover sottostare alle limitazioni
imposte dal giudice a tutela dell'integrità psicologica
di detti minori - risulta meramente affermata in questa
sede dal ricorrente medesimo. Nulla è però indicato in
ordine ai dati di fatto dai quali tale circostanza si
sarebbe dovuta desumere, nel giudizio di merito, né in
ordine al modo ed al tempo in cui, nel corso di quel
giudizio, essa sarebbe stata dedotta e provata. Il che
non consente di ravvisare in essa un fatto decisivo
della controversia, sul quale il giudice a quo avesse
l'onere di formulare una specifica motivazione.
3. Il ricorso deve, perciò, essere rigettato, senza che
occorra provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, nel quale nessuna difesa è stata svolta dai
soggetti intimati.
P.Q.M.
La corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il
ricorso.
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