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La Sezione
I
1 N.P., con ricorso depositato il 10 settembre 2001,
chiedeva al tribunale di Torre Annunziata di pronunciare
la separazione personale dal marito D.L.C., con addebito
a suo carico, in relazione ai suoi comportamenti,
irrispettosi dei doveri nascenti dal matrimonio,
dispotici e violenti. Il D.L. si costituiva aderendo
alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto
della domanda di addebito. Il tribunale pronunciava la
separazione senza addebito, affidava i figli minori alla
madre, alla quale assegnava la casa coniugale e poneva a
carico del D.L. un assegno mensile di Euro mille per il
mantenimento dei figli. Il D. L. proponeva appello, in
relazione alla misura dell'assegno per i figli posto a
suo carico ed al capo riguardante le spese di causa. La
N. proponeva appello incidentale insistendo nella
domanda di addebito e chiedendo un maggiore assegno per
i figli minori ed una somma a titolo di contributo per
il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. La
Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6
luglio 2005, e notificata il giorno 8 agosto 2005,
rigettava l'appello principale e, in parziale
accoglimento di quello incidentale, in riforma della
sentenza pronunciava la separazione con addebito a
carico del marito. Il D.L. ha proposto ricorso a questa
Corte avverso tale sentenza, con atto notificato il 14
novembre 2005 alla N., formulando due motivi. L'intimata
resiste con controricorso notificato il 22 dicembre 2
005, eccependo il tardivo deposito del ricorso e la sua
conseguente improcedibilità.
Motivi della decisione
1 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione
d'improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorso è
stato notificato in data 14 novembre 2005 e depositato a
mezzo posta in data 23 novembre 2005, entro il termine
di cui all'art. 369 c.p.c..
2 Con il primo motivo si denuncia l'omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia. Si deduce in proposito che
la Corte di appello ha ripetutamente affermato che ai
fini dell'addebitabilità della separazione è necessario
accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al
comportamento di uno o di entrambi i coniugi e se
sussista un nesso di causalità tra i comportamenti
addebitati ed il verificarsi dell'intollerabilità della
convivenza. Peraltro ha poi male applicato tale
principio, affermando che i comportamenti autoritari e
violenti del ricorrente, che desumeva dalle deposizioni
di testi non attendibili, costituivano valido motivo di
addebito, senza dimostrare il nesso di causalità, in
relazione all'epoca di tali comportamenti, rispetto
all'insorgere dell'intollerabilità della convivenza e
senza tenere conto delle diverse deposizione dei testi
addotti da esso ricorrente.
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto
accertato, sulla base delle deposizioni dei testi
escussi, ivi compresi quelli introdotti dal ricorrente,
che causa della separazione fu il comportamento del
D.L., dispotico e non rispettoso della dignità della
moglie, alla quale aveva cercato d'impedire di
frequentare un corso per insegnante di sostegno,
rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, prendendola
a schiaffi; ostacolando i suoi rapporti con la famiglia
di origine; insolentendola in presenza dei bambini e dei
parenti. Tali valutazioni sono circostanziate, congrue e
specifiche, e considerano il comportamento del marito
abituale, per cui ne risulta implicito l'accertamento
del nesso di causalità fra di essi e l'insorgere
dell'intollerabilità della convivenza, costituendo
valido accertamento di fatto che si sottrae in questa
sede a censura.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli
artt. 147 e 148 cod. civ. e vizi motivazionali in
relazione all'assegno stabilito quale contributo al
mantenimento dei figli minori, per non essere motivate
le necessità economiche dei figli e non essere stata
determinata la quota a carico della madre.
Anche tale motivo è infondato, dovendo i genitori, ai
sensi dell'art. 148 cod. civ., concorrere al
mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive
sostanze ed avendo la Corte di appello confermato
l'assegno per i figli di euro mille mensili facendo
puntuale applicazione di tale norma, rilevando che la N.
percepiva uno stipendio mensile di Euro 1095,00, mentre
il D.L. guadagnava circa L. 50.000.000 annui con la sua
attività professionale, percependo inoltre un reddito
annuo da locazione di L. 16.800.000, era titolare di una
partecipazione azionaria in una società ed era
proprietario di una Jaguar. Essendo i minori affidati
alla madre, non doveva essere determinata alcuna quota
di assegno a suo carico, essendo il contributo dovuto
dal genitore non affidatario integrativo degli oneri che
il genitore affidatario sostiene direttamente, dei quali
il giudice tiene conto nella determinazione
dell'assegno, fatta in relazione ai redditi di ciascuno,
come è avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato alle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente D.L.C. al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in favore di N.P. nella misura di Euro
duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive,
oltre spese generali e accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità di N.P. e
D. L.C..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4
marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009.
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