Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza 03.04.2009 n. 8124
Separazione, addebito, coniugi, impedimento alla realizzazione professionale

La Sezione I

1 N.P., con ricorso depositato il 10 settembre 2001, chiedeva al tribunale di Torre Annunziata di pronunciare la separazione personale dal marito D.L.C., con addebito a suo carico, in relazione ai suoi comportamenti, irrispettosi dei doveri nascenti dal matrimonio, dispotici e violenti. Il D.L. si costituiva aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Il tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidava i figli minori alla madre, alla quale assegnava la casa coniugale e poneva a carico del D.L. un assegno mensile di Euro mille per il mantenimento dei figli. Il D. L. proponeva appello, in relazione alla misura dell'assegno per i figli posto a suo carico ed al capo riguardante le spese di causa. La N. proponeva appello incidentale insistendo nella domanda di addebito e chiedendo un maggiore assegno per i figli minori ed una somma a titolo di contributo per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale. La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 luglio 2005, e notificata il giorno 8 agosto 2005, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, in riforma della sentenza pronunciava la separazione con addebito a carico del marito. Il D.L. ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato il 14 novembre 2005 alla N., formulando due motivi. L'intimata resiste con controricorso notificato il 22 dicembre 2 005, eccependo il tardivo deposito del ricorso e la sua conseguente improcedibilità.
Motivi della decisione
1 In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione d'improcedibilità del ricorso, in quanto il ricorso è stato notificato in data 14 novembre 2005 e depositato a mezzo posta in data 23 novembre 2005, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c..
2 Con il primo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Si deduce in proposito che la Corte di appello ha ripetutamente affermato che ai fini dell'addebitabilità della separazione è necessario accertare se la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento di uno o di entrambi i coniugi e se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza. Peraltro ha poi male applicato tale principio, affermando che i comportamenti autoritari e violenti del ricorrente, che desumeva dalle deposizioni di testi non attendibili, costituivano valido motivo di addebito, senza dimostrare il nesso di causalità, in relazione all'epoca di tali comportamenti, rispetto all'insorgere dell'intollerabilità della convivenza e senza tenere conto delle diverse deposizione dei testi addotti da esso ricorrente.
Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto accertato, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, ivi compresi quelli introdotti dal ricorrente, che causa della separazione fu il comportamento del D.L., dispotico e non rispettoso della dignità della moglie, alla quale aveva cercato d'impedire di frequentare un corso per insegnante di sostegno, rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, prendendola a schiaffi; ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine; insolentendola in presenza dei bambini e dei parenti. Tali valutazioni sono circostanziate, congrue e specifiche, e considerano il comportamento del marito abituale, per cui ne risulta implicito l'accertamento del nesso di causalità fra di essi e l'insorgere dell'intollerabilità della convivenza, costituendo valido accertamento di fatto che si sottrae in questa sede a censura.
Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 e 148 cod. civ. e vizi motivazionali in relazione all'assegno stabilito quale contributo al mantenimento dei figli minori, per non essere motivate le necessità economiche dei figli e non essere stata determinata la quota a carico della madre.
Anche tale motivo è infondato, dovendo i genitori, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze ed avendo la Corte di appello confermato l'assegno per i figli di euro mille mensili facendo puntuale applicazione di tale norma, rilevando che la N. percepiva uno stipendio mensile di Euro 1095,00, mentre il D.L. guadagnava circa L. 50.000.000 annui con la sua attività professionale, percependo inoltre un reddito annuo da locazione di L. 16.800.000, era titolare di una partecipazione azionaria in una società ed era proprietario di una Jaguar. Essendo i minori affidati alla madre, non doveva essere determinata alcuna quota di assegno a suo carico, essendo il contributo dovuto dal genitore non affidatario integrativo degli oneri che il genitore affidatario sostiene direttamente, dei quali il giudice tiene conto nella determinazione dell'assegno, fatta in relazione ai redditi di ciascuno, come è avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente D.L.C. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di N.P. nella misura di Euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.
In caso di diffusione omettere le generalità di N.P. e D. L.C..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009.

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