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La
Sezione I civile
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1. Con decreto in data 30 novembre 2001, il Tribunale di
Roma, in accoglimento del ricorso proposto ex articolo 9
della legge 898/70 da S. D. nei confronti di A. F.,
revocò l’obbligo imposto al ricorrente di contribuire al
mantenimento dei due figli, maggiorenni e conviventi con
la madre, per avere i medesimi raggiunto la indipendenza
economica.
2. Avverso detto decreto propose reclamo la F.,
chiedendo che, tenuto conto della parziale autonomia
economica dei figli, uno dei quali era studente
universitario e l’altro era invalido al sessanta per
cento per insufficienza mentale, e della situazione
patrimoniale del padre, venisse determinato l’importo
dell’assegno dovuto dal D. per il mantenimento dei figli
in euro 671, 39.
3. La Corte d'appello adita, in riforma del decreto
impugnato, determinò in euro 300,00 la misura
dell’assegno dovuto dal D. a titolo di contributo al
mantenimento del figlio invalido, ritenendo provato che
l’altro figlio svolgeva attività continuativa come
programmatore informatico, percependo una retribuzione
di lire 1.800.000 mensili, mentre il figlio invalido,
pur a sua volta dipendente della società che gestisce il
buffet - ristorazione della stazione Termini di Roma,
con retribuzione pari a lire 1.500.000 mensili, non era
in grado di sostenere gli oneri connessi al suo stato di
salute, che richiedeva terapie e accudimento. Concluse
pertanto la Corte che il giovane necessitava ancora del
contributo dei propri genitori, e, valutata
comparativamente la capacità economica delle parti,
fissò nella misura predetta il contributo a carico del
padre.
4. Avverso detta decisione ricorre per cassazione il D.,
sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la
F., che ha anche presentato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta carenza di
legittimazione attiva in capo alla ex moglie del
ricorrente alla richiesta di un contributo per il
mantenimento del figlio maggiorenne, il quale, in quanto
dotato di piena capacità di agire, sarebbe, invece,
l’unico legittimato ad agire in giudizio per il
conseguimento di detto contributo.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2. Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di
questa Corte che il genitore già affidatario, il quale
continui a provvedere direttamente ed integralmente al
mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora
economicamente autosufficienti, resta legittimato non
solo ad ottenere jure proprio, e non già ex capite
filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a
titolo di contributo dovuto dall’altro genitore, ma
anche a pretendere detto contributo per il mantenimento
futuro dei figli stessi (v., tra le altre, Cassazione
4188/06; 2289/01; 1353/99).
Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento
della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente
dipendente continui a vivere con il genitore che ne era
affidatario, resta invariata la situazione di fatto
oggetto di regolamentazione, e più, specificamente
restano identiche le modalità di adempimento dell’
obbligazione di mantenimento da parte del genitore
convivente, e che la pretesa di quest’ultimo di ricevere
dall’altro il contributo a suo carico trova ragione non
solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del
medesimo a non anticipare la quota della prestazione
gravante sull’altro, ma anche e soprattutto nel munus a
lui spettante di provvedere direttamente ed in modo
completo al mantenimento, alla formazione ed
all’istruzione del figlio.
3.1. - Con il secondo motivo, si deduce erroneità,
carenza e contraddittorietà della motivazione ed errata
interpretazione delle risultanze documentali. La Corte
non avrebbe motivato il proprio convincimento in ordine
alla inadeguatezza delle disponibilità economiche del
figlio maggiorenne del ricorrente, impiegato in una
regolare attività lavorativa, e in possesso di patente
di guida, a far fronte alle non meglio precisate spese
rese necessarie dalle terapie cui lo stesso sarebbe
stato costretto a sottoporsi ed agli oneri connessi al
suo accudimento, in relazione ai quali mancherebbe ogni
dimostrazione documentale.
3.2. Il motivo non risulta meritevole di accoglimento.
3.3. La decisione della Corte risulta, infatti,
correttamente ed adeguatamente motivata con riguardo
alla ritenuta necessità di non escludere, per la sola
ragione dell’avvenuto reperimento di una occupazione da
parte del figlio maggiorenne del ricorrente - come aveva
fatto il giudice di primo grado - , il contributo a
carico dello stesso per il soddisfacimento delle
esigenze di vita del giovane. Tale necessità è stata
ravvisata alla stregua della certificazione medica
proveniente da un sanitario neurologo inserito in una
struttura ospedaliera, nonchè dell’avvenuto
riconoscimento della invalidità del giovane nella misura
del sessanta per cento, per una patologia consistente in
una "insufficienza mentale associata a manifestazioni di
ritardo psicomotorio e disturbo di linguaggio".
Sulla base di tali emergenze processuali, la decisione
della Corte, che dalla comprovata sussistenza di una
patologia di una certa serietà ha inferito la necessità
che i genitori del giovane continuino a farsi
parzialmente carico delle sue esigenze, in una visione
solidaristica cui, del resto, si ispirano le
disposizioni codicistiche sugli obblighi familiari,
risulta del tutto immune da vizi di illogicità o
insufficienza di motivazione. E la censura ad essa
rivolta dal ricorrente si appalesa come
inammissibilmente diretta ad ottenere il riesame di
valutazioni di merito già congruamente e
condivisibilmente operate dal giudice di seconde cure.
4. - Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le
spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel
dispositivo, vanno poste a carico della parte
ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari,
oltre alla spese generali ed accessori di legge.
Cosi deciso in Roma il 10 ottobre 2006.
Deopositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
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