Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione, sez. VI penale, sentenza 28.02.2005, n.7552
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e riconoscimento del figlio

La Sezione VI penale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.-. Con sentenza in data 25-10-2003 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trento ha assolto (omissis) dal reato di cui all'art. 570 n. 2 c.p. a lui ascritto perchè il fatto non sussiste in ordine alla condotta anteriore al riconoscimento del figlio e perchè il fatto non costituisce reato in ordine alla condotta tenuta in epoca successiva.
Con sentenza in data 7-11-2003 la Corte di Appello di Trento, in riforma della suindicata sentenza, ha dichiarato (omissis)colpevole del reato a lui ascritto, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva di euro 9.000,00) e alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile, liquidate come da dispositivo.
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 7-11-2003 ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, (omissis) chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'artt.c.p. e dell'art. 570, n. 2, c.p. con riferimento agli artt. 147, 148 e 261 c.c., in quanto, ai sensi di queste ultime disposizioni, in epoca anteriore al riconoscimento, difettando l'accertamento del rapporto di filiazione, non sarebbero neppure configurabili i diritti ed i doveri che da esso derivano.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di Appello del tutto incongruamente affermato la penale responsabilità del (omissis) pur dopo avere dato atto che la (omissis) aveva reiteratamente comunicato di essere in grado di assicurare al piccolo (omissis) un agiato tenore di vita, rifiutando qualunque contributo per il mantenimento del figlio, e che, d'altra parte, il ricorrente, ben prima di conoscere d'esistenza della denuncia penale sporta contro di lui,aveva iniziato a versare alla (omissis) un assegno di mantenimento per il minore pari a L. 500.000 mensili, oltre agli arretrati per circa L. 11.000.000.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la erronea applicazione dell'art. 43 c.p.: il (omissis) avrebbe sempre espresso la precisa volontà di contribuire al mantenimento del figlio e non avrebbe potuto farlo per i rifiuti della (omissis) come sarebbe dimostrato dalla documentazione in atti riportata nella sentenza di primo grado.
1.3.-. Nella imminenza della odierna udienza la difesa della parte civile, (omissis) ha depositato una memoria, con la quale si oppone all'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del(omissis) In particolare, si rileva che l'art. 570, secondo comma, c.p., non facendo alcun cenno alla formale qualifica di genitore e limitando la punibilità alla sola omissione dei "mezzi di sussistenza", non richiederebbe che l'agente sia genitore legittimo o riconosciuto ma esigerebbe soltanto l'esistenza di un rapporto di filiazione anche solo naturale. Secondo la parte civile, tutti i motivi di ricorso sarebbero, in ogni caso, inammissibili, in quanto implicanti vantazioni del fatto non consentite in sede di giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
2.1.-. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che correttamente a (omissis) era ascritto il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2 c.p. per non avere contribuito in alcun modo al mantenimento del figlio naturale Edoardo, facendogli mancare i mezzi di sussistenza, sia in riferimento al periodo anteriore al suo riconoscimento sia in epoca successiva ad esso. Nella disposizione citata, infatti, si parla di "discendenti di età minore" senza alcuna specificazione e, d'altra parte, l'art. 540 c.p. stabilisce in generale la equiparazione agli effetti penali della filiazione illegittima a quella legittima. In effetti l'obbligo di garantire al figlio i mezzi di sussistenza sorge con la procreazione e, del resto, nel caso di specie il fatto della procreazione del piccolo (omissis) non è stato mai contestato nè dall'imputato, che ha poi preteso il riconoscimento del figlio, nè dalla madre, che non ha mai negato, nemmeno davanti al Tribunale peri Minorenni, che il (omissis) fosse il padre di (omissis)
2.2.-. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p. è a dolo generico, non essendo necessario per la sua sussistenza che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (sez. 6^ sent. 185 del 740- 1993, rv. 197226). Tuttavia è pur sempre indispensabile la inosservanza cosciente e volontaria degli obblighi, che, nella fattispecie, si atteggia come consapevolezza di fare mancare i mezzi di sussistenza al discendente di età minore. Risulta dalle sentenze dei giudici di merito che il (omissis) inviò, al tempo della gravidanza della (omissis) un assegno di L. 1.000.000 per "contribuire al benessere del bambino" e che successivamente, durante il lungo periodo trascorso prima del riconoscimento, subì il rifiuto della (omissis) a qualunque contributo e le manovre dilatorie e ostruzionistiche della stessa per ritardare tale adempimento. Dopo il riconoscimento del piccolo (omissis) l'imputato avanzò una offerta di danaro e si svilupparono trattative tra i legali delle parti per definire l'entita della contribuzione, durante le quali il (omissis) quanto meno dal giugno 2000, impose alla controparte il versamento di una cifra quale contributo per il mantenimento del figlio. Le lettere riportate nella sentenza di primo grado e la "intensa corrispondenza" tra gli avvocati delle parti, pure ivi menzionata, dimostrano che tanto il padre che la madre, almeno sino alla querela presentata da quest'ultima in data 6-10-2000, avevano agito con la volontà di trattare e di risolvere congiuntamente la questione del mantenimento. Ne deriva che la mancata corresponsione da parte dell'imputato di alcunchè a titolo di mantenimento del figlio non può, in questa situazione, configurarsi, quanto meno sotto il profilo soggettivo, come inadempimento degli obblighi di assistenza familiare. Quanto al periodo successivo alla querela, risulta che fin dal 9-1-2000 il (omissis) si dichiarò disponibile a incominciare i versamenti ed è documentalmente provato che, a decorrere da giugno 2001, pur in difetto di un accordo sul quantum e sui contatti tra padre e figlio, l'imputato iniziò a versare una somma mensile di L. 500.000, nonchè un importo una tantum di L. 11.000.000, pari agli arretrati maturati dalla data del riconoscimento. Si tratta di fatti che, pur risultando dalla sentenza di primo grado, sono stati sostanzialmente ignorati da quella di appello, che si è limitata a definire, del tutto apoditticamente, "irrilevante" la difesa dell'imputato nella parte in cui si asseriva che era stato il patteggiamento della (omissis) a non rendere possibile gli adempimenti dovuti. In ogni caso, le risultanze illustrate denotano chiaramente la insussistenza nel caso in esame della volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità, nella consapevolezza del bisogno in cui versava il soggetto passivo.
2.3.-. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2005.

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