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La
Sezione VI penale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.-. Con sentenza in data 25-10-2003 il Giudice
dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Trento
ha assolto (omissis) dal reato di cui all'art. 570 n. 2
c.p. a lui ascritto perchè il fatto non sussiste in
ordine alla condotta anteriore al riconoscimento del
figlio e perchè il fatto non costituisce reato in ordine
alla condotta tenuta in epoca successiva.
Con sentenza in data 7-11-2003 la Corte di Appello di
Trento, in riforma della suindicata sentenza, ha
dichiarato (omissis)colpevole del reato a lui ascritto,
e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato
alla pena di euro 400,00 di multa, oltre al pagamento
delle spese processuali, al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile (da liquidarsi in
separata sede, con provvisionale immediatamente
esecutiva di euro 9.000,00) e alla rifusione delle spese
sostenute dalla medesima parte civile, liquidate come da
dispositivo.
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 7-11-2003 ha
proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo
difensore, (omissis) chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione
dell'artt.c.p. e dell'art. 570, n. 2, c.p. con
riferimento agli artt. 147, 148 e 261 c.c., in quanto,
ai sensi di queste ultime disposizioni, in epoca
anteriore al riconoscimento, difettando l'accertamento
del rapporto di filiazione, non sarebbero neppure
configurabili i diritti ed i doveri che da esso
derivano.
Con il secondo motivo si lamenta la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte
di Appello del tutto incongruamente affermato la penale
responsabilità del (omissis) pur dopo avere dato atto
che la (omissis) aveva reiteratamente comunicato di
essere in grado di assicurare al piccolo (omissis) un
agiato tenore di vita, rifiutando qualunque contributo
per il mantenimento del figlio, e che, d'altra parte, il
ricorrente, ben prima di conoscere d'esistenza della
denuncia penale sporta contro di lui,aveva iniziato a
versare alla (omissis) un assegno di mantenimento per il
minore pari a L. 500.000 mensili, oltre agli arretrati
per circa L. 11.000.000.
Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la erronea
applicazione dell'art. 43 c.p.: il (omissis) avrebbe
sempre espresso la precisa volontà di contribuire al
mantenimento del figlio e non avrebbe potuto farlo per i
rifiuti della (omissis) come sarebbe dimostrato dalla
documentazione in atti riportata nella sentenza di primo
grado.
1.3.-. Nella imminenza della odierna udienza la difesa
della parte civile, (omissis) ha depositato una memoria,
con la quale si oppone all'accoglimento del ricorso
proposto nell'interesse del(omissis) In particolare, si
rileva che l'art. 570, secondo comma, c.p., non facendo
alcun cenno alla formale qualifica di genitore e
limitando la punibilità alla sola omissione dei "mezzi
di sussistenza", non richiederebbe che l'agente sia
genitore legittimo o riconosciuto ma esigerebbe soltanto
l'esistenza di un rapporto di filiazione anche solo
naturale. Secondo la parte civile, tutti i motivi di
ricorso sarebbero, in ogni caso, inammissibili, in
quanto implicanti vantazioni del fatto non consentite in
sede di giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
2.1.-. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che correttamente a (omissis) era
ascritto il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n.
2 c.p. per non avere contribuito in alcun modo al
mantenimento del figlio naturale Edoardo, facendogli
mancare i mezzi di sussistenza, sia in riferimento al
periodo anteriore al suo riconoscimento sia in epoca
successiva ad esso. Nella disposizione citata, infatti,
si parla di "discendenti di età minore" senza alcuna
specificazione e, d'altra parte, l'art. 540 c.p.
stabilisce in generale la equiparazione agli effetti
penali della filiazione illegittima a quella legittima.
In effetti l'obbligo di garantire al figlio i mezzi di
sussistenza sorge con la procreazione e, del resto, nel
caso di specie il fatto della procreazione del piccolo
(omissis) non è stato mai contestato nè dall'imputato,
che ha poi preteso il riconoscimento del figlio, nè
dalla madre, che non ha mai negato, nemmeno davanti al
Tribunale peri Minorenni, che il (omissis) fosse il
padre di (omissis)
2.2.-. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che
il reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, c.p.
è a dolo generico, non essendo necessario per la sua
sussistenza che la condotta omissiva venga posta in
essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i
mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (sez. 6^
sent. 185 del 740- 1993, rv. 197226). Tuttavia è pur
sempre indispensabile la inosservanza cosciente e
volontaria degli obblighi, che, nella fattispecie, si
atteggia come consapevolezza di fare mancare i mezzi di
sussistenza al discendente di età minore. Risulta dalle
sentenze dei giudici di merito che il (omissis) inviò,
al tempo della gravidanza della (omissis) un assegno di
L. 1.000.000 per "contribuire al benessere del bambino"
e che successivamente, durante il lungo periodo
trascorso prima del riconoscimento, subì il rifiuto
della (omissis) a qualunque contributo e le manovre
dilatorie e ostruzionistiche della stessa per ritardare
tale adempimento. Dopo il riconoscimento del piccolo
(omissis) l'imputato avanzò una offerta di danaro e si
svilupparono trattative tra i legali delle parti per
definire l'entita della contribuzione, durante le quali
il (omissis) quanto meno dal giugno 2000, impose alla
controparte il versamento di una cifra quale contributo
per il mantenimento del figlio. Le lettere riportate
nella sentenza di primo grado e la "intensa
corrispondenza" tra gli avvocati delle parti, pure ivi
menzionata, dimostrano che tanto il padre che la madre,
almeno sino alla querela presentata da quest'ultima in
data 6-10-2000, avevano agito con la volontà di trattare
e di risolvere congiuntamente la questione del
mantenimento. Ne deriva che la mancata corresponsione da
parte dell'imputato di alcunchè a titolo di mantenimento
del figlio non può, in questa situazione, configurarsi,
quanto meno sotto il profilo soggettivo, come
inadempimento degli obblighi di assistenza familiare.
Quanto al periodo successivo alla querela, risulta che
fin dal 9-1-2000 il (omissis) si dichiarò disponibile a
incominciare i versamenti ed è documentalmente provato
che, a decorrere da giugno 2001, pur in difetto di un
accordo sul quantum e sui contatti tra padre e figlio,
l'imputato iniziò a versare una somma mensile di L.
500.000, nonchè un importo una tantum di L. 11.000.000,
pari agli arretrati maturati dalla data del
riconoscimento. Si tratta di fatti che, pur risultando
dalla sentenza di primo grado, sono stati
sostanzialmente ignorati da quella di appello, che si è
limitata a definire, del tutto apoditticamente,
"irrilevante" la difesa dell'imputato nella parte in cui
si asseriva che era stato il patteggiamento della
(omissis) a non rendere possibile gli adempimenti
dovuti. In ogni caso, le risultanze illustrate denotano
chiaramente la insussistenza nel caso in esame della
volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta
causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità,
nella consapevolezza del bisogno in cui versava il
soggetto passivo.
2.3.-. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere
annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce
reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perchè il
fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2005.
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