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LA
SEZIONE
III CIVILE
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 16 marzo 2005, la Corte di
appello di Potenza, su appello di N.S. e L.A. e
sull'appello incidentale di M.P., B.D. M., M.V., M.D. e
N.V., appellati, accoglieva il terzo motivo dell'appello
principale, nonchè per quanto di ragione il quarto e
quinto motivo dell'appello dei N., inerente al quantum
dei danni morali, accordato ai congiunti della vittima e
ai relativi accessori . 2. - In punto di fatto, con atto
di citazione notificato il 9 maggio 1991, M.P. e B.D.M.
(quali genitori di M.R.) e M.V. e M.D. (quali germani di
M.R.) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
Potenza N.V. ed i suo genitori - N.S. e L.A. -
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti
a seguito del sinistro stradale in cui aveva perso la
vita il loro figlio M.R..
L'incidente mortale si era verificato il ****, mentre
alla guida del proprio ciclomotore e, percorrendo la
strada provinciale ****, M.R. si scontrava con la vespa
Piaggio cc. 50 condotta da N.V. all'epoca minore e con a
bordo Lo.Vi..
A seguito dello scontro il N. e il Lo. riportavano gravi
lesioni.
Il Lo. era ricoverato in stato di coma e riprendeva
conoscenza solo dieci giorni dopo l'accaduto, mentre
M.R. decedeva il 12 agosto successivo.
Si costituivano i convenuti che contestavano la pretesa
attorea ed asserivano che colpa esclusiva del sinistro
era da attribuirsi a M.R.M..
All'esito della relativa istruttoria, con sentenza del
29 agosto 2002, il G.O.A. di Potenza accoglieva per
quanto di ragione la domanda risarcitoria e, affermata
la responsabilità di N. V. nella causazione del sinistro
nella percentuale del 70%, condannava in solido i
convenuti al risarcimento dei danni morali spettanti
jure proprio, nonchè delle spese sostenute dagli attori
a titolo di esborsi conseguenti a detto incidente, oltre
interessi nella misura del 4% sulle somme
originariamente dovute e via via rivalutate dalla data
del **** al deposito della sentenza, oltre al 50% delle
spese di lite, previamente compensato il residuo 50%. 3.
- Con atto di appello del 12 novembre 2002 N.S. e L.A.L.,
impugnavano la decisione con cinque motivi.
Si costituivano, resistendo al gravame M.P., B. D.M.,
M.V.M. e M.D., che proponevano appello incidentale
inteso ad ottenere l'affermazione di responsabilità
esclusiva di N.V. e, per l'effetto, la rideterminazione
proporzionale del risarcimento.
Si costituiva N.V. che faceva proprie le doglianze degli
appellanti principali e spiegava appello incidentale del
medesimo tenore di quello principale.
All'esito della istruttoria la Corte emetteva la
sentenza indicata in epigrafe.
Contro questa sentenza insorgono N.S. e L. A., con
ricorso affidato a tre motivi.
Resistono con controricorso M.P., B.D. M., M.D..
Non si è costituito N.V..
I resistenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1. - In ordine logico ritiene il Collegio di dover
esaminare per primo il secondo motivo.
2. - Con esso i ricorrenti denunciano la violazione e/o
falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto la
dichiarazione del teste Lo.Vi., unico presente al fatto,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello,
era credibile e avrebbe, se ritenuta tale, escluso ogni
responsabilità di N.V. e, quindi, ogni responsabilità in
vigilando dei suoi genitori, perchè a dire del Lo., il
N.V., in occasione del sinistro, procedeva sulla destra.
La testimonianza del Lo. sarebbe stata sempre lineare e
lo stesso non sarebbe mai stato sottoposto, in virtù di
essa ,a procedimento per falsa testimonianza.
La censura propone una ricostruzione del fatto che, come
è noto, è di competenza del giudice del merito e che,
nella specie, è stata operata sulla base dei documenti
in atti (v.p.5 sentenza impugnata) e, quindi, va
respinta.
3. - Con il primo motivo sostanzialmente i ricorrenti
deducono di non essere affatto responsabili ex art. 2048
c.c., dei danni pretesi dalle controparti e si dolgono
del fatto che in sede di appello avevano chiesto
l'ammissione di alcuni capitoli di prova, tendenti a
dimostrare l'adempimento da parte loro in modo compiuto
e irreprensibile degli obblighi ex art. 147 c.c., nei
confronti del loro figlio, ma questi capitoli di prova
sarebbero stati dichiarati inammissibili dal giudice di
appello con motivazione o difettosa o insufficiente.
A loro avviso, inoltre, la Corte d'appello non avrebbe
considerato che il N.V., quando è accaduto l'incidente -
il ****, era prossimo a diventare maggiorenne, essendo
nato il **** e, quindi, aveva quasi tutti, se non tutti,
gli elementi per agire e per rispondere da solo.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice di
appello si è fatto carico di esaminare analiticamente i
capitoli prospettati e correttamente ha ritenuti
inammissibili i primi due perchè non erano diretti a
provare qualcosa, quanto ad esprimere giudizio.
Questi capitoli di prova, oltre che inammissibili, sono
stati ritenuti, correttamente, inidonei a fornire
adeguatamente la prova liberatoria prevista dall'art.
2048 c.c..
Come è noto, questa prova consiste nella positiva
dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di
un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver
osservato l'obbligo di cui all'art. 147 c.c., a parte la
considerazione che al momento del sinistro il N.V. e il
Lo.Vi., suo passeggero, non avevano il casco.
Il che conferma la inidoneità del capitolo di prova,
stante la palmare evidenza dell'omessa vigilanza, ai
fini educativi, sul comportamento del figlio da parte di
essi genitori (v.p.3-4 sentenza impugnata).
I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita
al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad
impostare una corretta vita di relazione in rapporto al
suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità
(Cass. n. 7459/97).
La valutazione della positività o meno della
dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del
merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo
e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass. n.
4945/97).
Nè rileva il fatto che il figlio abbia avuto due
esperienze di lavoro "presso un fabbro e una
autocarrozzeria", perchè se ciò può valere ad escludere
la presunzione di "culpa in vigilando", non è
sufficiente a fornire la prova liberatoria della
presunzione della "culpa in educando".
Nè, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio
fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in
quanto l'art. 2048 c.c., comma 1, si riferisce al figlio
comunque minorenne verso il quale i doveri di cui
all'art. 147 c.c., sono di natura inderogabile e
finalizzati a correggere comportamenti non corretti e,
quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde
realizzare una personalità equilibrata, consapevole
della relazionalità della propria esistenza e della
protezione della propria ed altrui persona da ogni
accadimento consapevolmente illecito Peraltro, lo stato
di (im)maturità, il temperamento e l'educazione del
minore - come sottolinea il giudice di appello, che
richiama decisioni di questa Corte (p. 4 sentenza
impugnata), da cui non vi è motivo per
discostarsi-possono desumersi anche dalle modalità del
fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il
casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur
essendo minorenne.
Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto
indurre i genitori, data l'età del minore, a dare una
prova decisiva della efficacia del loro impegno
educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al
grave fatto illecito, che cagionò la morte di M. R..
Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva
svolta avanti ai giudici del merito, ma nemmeno si
allega nell'attuale impugnazione, la quale, onde
corroborare il fondamento della censure finisce per
confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di
vigilanza.
Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui
all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo
educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa
rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito
determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace
prova liberatoria) della culpa in educando.
Il motivo, quindi, va respinto.
4. - Con il terzo motivo - "in ogni caso" - i
ricorrenti, che hanno in grado di appello impugnato la
sentenza di primo grado con tre motivi in ordine all'an
e con quattro motivi in ordine al quantum, pur essendo
riusciti in parte vittoriosi per l'accoglimento di
alcuni di essi sono stati, invece, condannati alle spese
di lite, le quali avrebbero, a loro avviso, quanto meno
dovute essere compensate.
In realtà, va detto che essi sono rimasti
sostanzialmente soccombenti, avendo visto respinti tutti
i motivi in ordine alla loro, asserita, estraneità, con
l'altrettanto asserita responsabilità del M.R.,
essendosi l'accoglimento dell'appello limitato a una più
equa, in relazione alla complessità della vicenda,
ripartizione del carico risarcitorio.
Quindi, è pienamente corretta la decisione sulle spese.
In conclusione, il ricorso va respinto e i ricorrenti
condannati in solido al pagamento delle spese di questo
grado del giudizio, che si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido
alle spese di Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00, per
spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12
marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009.
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