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LA
SEZIONE
VI PENALE
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello
di Milano ha confermato la decisione dell'8 ottobre
2004, con cui il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio,
in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato P.A.
alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di
maltrattamenti seguiti dalla morte della vittima, ai
sensi dell'art. 572 c.p., commi 1 e 2, con
l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e
l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena,
sottoponendolo alla misura di sicurezza della libertà
vigilata per la durata di tre anni una volta espiata la
pena.
é stata confermata l'originaria impostazione
accusatoria, secondo cui la morte per suicidio di P.S.,
moglie dell'imputato, era da porre in diretta relazione
con i continui e violenti maltrattamenti subiti ad opera
del marito, consistiti in percosse e ingiurie, nonchè
nell'impedirle qualunque relazione con il mondo esterno,
facendole interrompere anche il rapporto con i figli, in
una situazione di completo isolamento e di avvilimento
morale e fisico.
L'appello dell'imputato è stato disatteso in quanto
nessun elemento di prova o dato logico allegato è stato
ritenuto idoneo dalla Corte d'assise d'appello ad
inficiare la ricostruzione e la valutazione degli
accadimenti così come operate dal primo giudice,
ritenute puntuali e coerenti con le acquisizioni e le
risultanze processuali.
2. Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle
sentenze risulta che il decesso di P.S. è avvenuto il
*** per arresto cardiocircolatorio a seguito di
incongrua ingestione di farmaci; la donna avrebbe
ingerito volontariamente, prima di andare a letto,
un'intera confezione di Sectral, un farmaco
betabloccante usato dal marito per problemi cardiaci;
una volta sentitasi male è stata soccorsa dal marito,
che ha chiamato un'autoambulanza; portata d'urgenza al
pronto soccorso è deceduta poco dopo; dai primi
accertamenti si apprendeva di una denuncia presentata
dalla P. per maltrattamenti subiti dal marito e
l'indagine prendeva una diversa direzione, con
l'incriminazione di P. A..
Secondo i giudici di merito, il suicidio sarebbe da
porre in relazione con la ripresa dei sistematici
maltrattamenti una volta che il marito aveva fatto
ritorno a casa, dopo un periodo di detenzione in
carcere, per effetto della denuncia presentata il
25.7.2002 dalla P.S., che aveva riferito della sua
condizione di vera e propria segregazione in cui aveva
vissuto con l'imputato al quale era sposata da più di
trentacinque anni, sradicata dal proprio paese
d'origine, costretta a non uscire più di casa, a non
avere contatti personali o telefonici con nessuno,
costantemente insultata, malmenata e minacciata. I
giudici hanno evidenziato che nei giorni precedenti il
suicidio l'imputato avrebbe appreso dal suo legale di
essere stato condannato a seguito della citata denuncia
presentata dalla moglie e ciò avrebbe scatenato il suo
risentimento contro la P., sfociato in ennesime
aggressioni fisiche e morali, con minacce di morte, come
avrebbe testimoniato un vicino di casa (D. C.), che ha
riferito di essere stato "costretto ad alzare il volume
del televisore per non sentire le grida e le offese,
così gravi da non volerle neppure ripetere", precisando
che il silenzio era tornato solo verso le 22,30, quando
era sopraggiunta l'autoambulanza a sirene spiegate. Tali
fatti sono stati confermati anche da un altro teste (
F.), che ha riferito che il 7.12.2003 l'imputato aveva
aggredito furiosamente la moglie a causa di una non
meglio comunicazione che aveva ricevuto dall'autorità
giudiziaria e ritenendola responsabile del fatto
l'avrebbe minacciata rivolgendole la frase "se devo
tornare in carcere piuttosto ti ammazzo", circostanze
che la teste avrebbe appreso direttamente dalla P. che
si sarebbe confidata con lei; la stessa teste, inoltre,
avrebbe detto alla figlia della P. che la madre, qualche
giorno prima di morire, si era sfogata con lei dicendole
di non essere più in grado di sopportare le percosse e
le aggressioni del marito.
I giudici d'appello hanno messo in risalto la gravità
dei maltrattamenti così come risultano anche dalle
dichiarazioni dei figli della P., che hanno riferito
delle continue aggressioni e minacce e, sulla base di
tutte le testimonianze acquisite (figli della coppia,
vicini di casa, parenti), hanno ritenuto provati i
maltrattamenti ripetuti e gravi, tali da caratterizzare
la vita della vittima in termini di sopraffazione e di
angherie subite, determinando uno stato di prostrazione
e di disperazione che l'avrebbe portata al suicidio,
come effetto diretto dei maltrattamenti. Secondo la
Corte territoriale il diretto collegamento causale del
suicidio con i maltrattamenti subiti, ritenuti in
maniera incontrovertibile sufficienti nella loro
reiterazione ed aggravamento ad indurre anche una
persona abituata e rassegnata a sopportare ogni dolore a
farla finita, è dimostrato dal fatto che la P. "non
aveva altro motivo per suicidarsi", soprattutto
considerando che aveva, al contrario, una precisa
ragione di vivere per assistere il figlio G., che viveva
con lei e che aveva problemi psichici, che è stata
esclusa ogni ipotesi di depressione in termini clinici o
di disturbo della personalità dipendente, che, infine,
l'unico motivo per il quale nelle confidenze con i figli
e con i vicini di casa diceva di "non farcela più" era
il comportamento del marito nei suoi confronti, in
sostanza, senza i maltrattamenti la P. non si sarebbe
tolta la vita.
La sentenza, inoltre, esclude che il suicidio abbia
interrotto il nesso causale tra la condotta
dell'imputato e la morte della vittima in quanto "nel
caso in esame risulta raggiunta la prova che la P. si
era effettivamente trovata nella drammatica alternativa
di scelta tra la morte ed un'esistenza disperata, dopo
essersi resa conto dell'inutilità di ogni tentativo
anche solo di comunicare ad altri l'insostenibilità
della sua situazione e dell'impossibilità di qualunque
cambiamento, avendo percorso senza risultato le vie
della denuncia e del successivo perdono del suo
persecutore".
La sentenza d'appello, inoltre, prende in esame anche le
deduzioni articolate dalla difesa, per escludere
l'ipotesi che la morte sia stata del tutto accidentale,
causata dall'ignoranza degli effetti letali di un abuso
del farmaco, avendo la perizia, disposta nel corso delle
indagini, evidenziato l'assunzione del farmaco di tipo
cronico, con maggiore frequenza negli ultimi otto mesi,
desunta dalle concentrazioni del principio attivo nei
capelli della P..
3. L'avvocato Alberto Talamone, nell'interesse
dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione.
3.1. Con un primo motivo ha denunciato il vizio di
motivazione della sentenza nel punto in cui attribuisce
alla notizia della condanna per i precedenti episodi di
maltrattamenti il momento scatenante delle nuove
aggressioni e minacce nei confronti della moglie,
rilevando che l'imputato solo il 18.12.2003 apprenderà
della sentenza di condanna, quindi undici giorni dopo la
morte della P., per cui la "causa scatenante"
individuata dai giudici di merito non trova alcuna
giustificazione nei fatti.
3.2. Con un altro motivo ha dedotto l'erronea
applicazione dell'art. 572 c.p., escludendo che in base
alle prove acquisite la condotta tenuta dall'imputato
potesse qualificarsi come reato di maltrattamenti,
difettando l'elemento della persistenza, della
reiterazione e della ingiustificatezza.
3.3. Inoltre, ha censurato la sentenza rilevando che la
circostanza aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2
è stata imputata al P. a titolo di responsabilità
oggetti va, senza considerare che in questa materia
l'art. 59 c.p., comma 2 prescrive che tali circostanze
siano valutate a carico dell'agente solo se da lui
conosciute, pretendendo un minimo di conoscibilità e
prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato. Nella
specie, deve negarsi che l'imputato si sia mai
rappresentato, in termini di conoscibilità, che la sua
condotta potesse determinare la moglie al suicidio.
Secondo il ricorrente la prova di ciò starebbe
nell'atteggiamento dell'imputato nel momento in cui si
accorge del malore della moglie, quando chiama i primi
soccorsi e si dispera, nonchè nella testimonianza del
medico curante secondo cui i due coniugi vivevano "in
simbiosi" e tra i due vi era una "totale dipendenza
reciproca". 3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la
violazione dell'art. 572 c.p., comma 2 e art. 27 Cost.,
in relazione all'art. 42 c.p., comma 3, sostenendo che
le ipotesi di responsabilità oggettiva non trovano più
spazio nel nostro sistema penale in quanto
inconciliabili con la presenza degli artt. 27 e 30
Cost.; i giudici di merito, invece, avrebbero affermato
la responsabilità dell'imputato proprio a titolo
oggettivo, senza alcuna valutazione dei profili
attinenti alla colpevolezza e alla previsione in
concreto dell'evento.
3.5. Con un ulteriore motivo si denuncia l'errata
applicazione dell'art. 41 c.p., evidenziando che l'atto
volontario del suicidio avrebbe interrotto il nesso
causale tra il fatto doloso dei maltrattamenti e la
morte non voluta della vittima. Si precisa, al riguardo,
che in presenza di un fatto suicidiario l'accertamento
del nesso causale avrebbe dovuto essere particolarmente
rigoroso, mentre sulla base delle risultanze probatorie
si ritiene che i maltrattamenti hanno rappresentato solo
l'occasione del suicidio, ma non hanno costituito la
causa esclusiva di esso. La responsabilità dell'imputato
per il suicidio della moglie avrebbe potuto essere
affermata solo se l'agente si fosse rappresentato come
conseguenza prevedibile della sua condotta l'evento del
suicidio, laddove nel caso di specie è stato frutto di
una libera scelta e della capacità di autodeterminazione
della vittima.
3.6. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente ha
dedotto, sotto un diverso profilo, un altro vizio di
motivazione della decisione impugnata, rilevando che i
giudici di merito non avrebbero offerto alcuna logica e
coerente spiegazione sul perchè la P. facesse uso di un
farmaco (Sectrat) che era stato prescritto al marito e
sugli eventuali effetti che tale assunzione prolungata
abbia potuto avere sul suo decesso improvviso, sicchè
non potrebbe escludersi l'accidentalità dell'evento
mortale, comunque non ascrivibile alla responsabilità
dell'imputato.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente deve dichiararsi la manifesta
infondatezza dei motivi riportati ai punti 3.1. e 3.6.,
in quanto volti a censurare la motivazione della
sentenza, proponendo una alternativa ricostruzione dei
fatti in essa contenuti.
Deve rimarcarsi che il sindacato di legittimità si
limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione
che rispetti i canoni logici, verificando cioè che
sussista una coordinazione logica tra le varie
proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità
di effettuare una diversa valutazione delle emergenze
procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili,
quanto alla motivazione, alla mancanza,
contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante
dal testo della sentenza ovvero da altri atti del
processo specificamente indicati nel ricorso.
Ne consegue che le censure che vengono mosse nel
ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni
dei fatti operate dai giudici d'appello, non possono
trovare spazio in questa sede, trattandosi di
valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di
circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a
quelle contenute nella gravata sentenza.
5. Infondato è, inoltre, il motivo di cui al punto 3.2.,
con cui si contesta la sussistenza stessa del reato di
maltrattamenti.
La sentenza ha correttamente applicato la fattispecie di
cui all'art. 572 c.p., rinvenendo i caratteri
dell'abitualità nella condotta dell'imputato, diretta a
vessare continuamente la moglie, infliggendole
sofferenze fisiche e morali e, soprattutto, instaurando
un regime di vita fatto di umiliazioni e di totale
asservimento. I giudici hanno messo bene in evidenza
tutti gli elementi di prova a carico dell'imputato,
costituiti:
- dalle dichiarazioni dei figli della coppia ( M., L.,
C., Ma., G.), che hanno riferito episodi, passati e
recenti, di violenza in famiglia, soprattutto nei
confronti della madre, precisando che il clima di
vessazioni si era acuito con il ritorno del padre dal
carcere;
- dalle dichiarazioni dei vicini di casa ( D.C.L.;
D.M.G.; C.G.; Po.Sa.;
O.T.S., F.T.M.), anch'essi concordi nel fornire
descrizioni dei numerosi casi di violenza e di soprusi
ai quali l'imputato sottoponeva la moglie, precisando
particolari relativi al giorno in cui si è verificato il
suicidio e allo stato di prostrazione in cui si trovava
la vittima;
- dalle dichiarazioni di G.G., cognata dell'imputato,
che riferendo delle confidenze fattele dalla P., ha
raccontato del clima di terrore in cui la stessa viveva
e dei maltrattamenti che subiva.
Si tratta di testimonianze univoche, che la sentenza ha
correttamente valutato e utilizzato per affermare che le
reiterate condotte di sopraffazione e di violenza, poste
in essere dall'imputato nel corso di una lunga vita
coniugale, hanno avuto l'effetto di realizzare una vera
e propria degradazione e avvilimento della personalità
della P., integrando un sistema di vita fondato su
continue vessazioni, sofferenze ed umiliazioni, una
situazione incompatibile con normali condizioni di vita
e che configura il delitto di maltrattamenti di cui
all'art. 572 c.p. in tutti i suoi elementi (trale tante
v., Sez. 6, 22 settembre 2005, n. 39927, Agugliaro; Sez.
6, 4 dicembre 2003, n. 7192, Camiscia).
6. Passando ora ad esaminare i restanti motivi, deve
preliminarmente osservarsi come entrambe le sentenze di
merito abbiano aderito a quella giurisprudenza secondo
cui sussiste la fattispecie di cui all'art. 572 c.p.,
comma 2, non solo nei casi in cui la morte della vittima
delle condotte di maltrattamenti sia conseguenza diretta
delle violenze fisiche materialmente commesse
dall'autore del reato, ma anche quando sia stata la
stessa vittima a darsi la morte, qualora il suicidio sia
da mettere in sicuro collegamento con i ripetuti e gravi
episodi di maltrattamenti pregressi, così da determinare
nella vittima uno stato di prostrazione e di
disperazione tale da costituire un vero e proprio
attentato alla sua integrità fisica e morale, così grave
ed irrimediabile da spingerla alla morte (Sez. 6, 19
febbraio 1990, n. 8405, Magurno; Sez. 6, 28 giugno 1971,
n. 722, Perretti).
Tale impostazione, come si è già anticipato, è oggetto
di critica da parte del ricorrente, secondo cui in
questo modo la responsabilità dell'imputato viene
attribuita su base esclusivamente oggettiva, senza
valutare i profili attinenti alla colpevolezza e alla
previsione in concreto dell'evento e, inoltre, omettendo
di considerare che l'atto volontario del suicidio
avrebbe interrotto il nesso causale tra il fatto doloso
dei maltrattamenti e la morte non voluta della vittima
(v. motivi riportati ai punti 3.3, 3.4. e 3.5.).
6.1. Per quanto riguarda il problema della sussistenza
del nesso eziologico tra la condotta dei maltrattamenti
e il suicidio della vittima, il ricorrente sembra
riferirsi a quell'indirizzo dottrinario secondo cui un
tale evento non potrebbe essere causalmente addebitato
all'autore del reato "base", in quanto l'espressione
verbale "derivare", utilizzata nell'art. 572 c.p., comma
2, starebbe a significare che il legislatore ha voluto
limitare l'attribuibilità delle lesioni o della morte
della vittima dei maltrattamenti ai soli casi in cui
trovino in tale condotta la loro unica causa. In altre
parole, il termine "derivare" indicherebbe che la causa
delle lesioni o della morte "deve essere tutta contenuta
nel fatto dei maltrattamenti", in quanto ha in questi la
sua causa fisica, diretta, immediata ed esclusiva.
L'evento morte deve trovare la sua origine
nell'attitudine dei maltrattamenti "ad espandere la loro
potenzialità lesiva e a rendere concreta la loro
capacità di offendere anche il bene della vita". In
questo modo, la morte della persona offesa a seguito dei
maltrattamenti viene ritenuta come "derivata" dalla
condotta dell'autore del reato solo se sia intervenuta
senza il concorso di altre concause, il che porta alla
sostanziale negazione dell'attribuibilità del suicidio
della vittima all'autore dei maltrattamenti, ogni qual
volta nella serie causale si introduce la scelta
autonoma di chi decide di togliersi la vita.
Il limite di questa impostazione è che finisce per non
considerare che in natura non si hanno eventi prodotti
da una sola ed unica causa e che il ricorso
all'espressione "derivare" non può significare una
deroga ai principi posti dallo stesso art. 41 c.p., ma
che, anzi, stia a segnalare proprio un rinvio alle
regole con cui il codice penale regolamenta
l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore
di un reato. Si ritiene, infatti, condividendo altra
autorevole dottrina, che nella specie la condotta
suicida possa considerarsi come una causa sopravvenuta
che abbia potenziato l'efficienza causale dei
maltrattamenti concorrendo a produrre l'evento. Ne
consegue che qualora il suicidio della vittima dei
maltrattamenti sia stato posto in essere per sottrarsi
alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate
abitualmente, potrà riconoscersi la sussistenza di un
rapporto eziologico diretto tra la condotta dell'autore
dei maltrattamenti e il suicidio della persona offesa, a
meno che non si verifichi una causa autonoma e
successiva, che si inserisca nel processo causale in
modo eccezionale, atipico ed imprevedibile.
Sul punto la sentenza impugnata non merita alcuna
censura. I giudici d'appello hanno evidenziato la
sussistenza di un diretto collegamento causale del
suicidio della P. con i maltrattamenti subiti, ritenendo
che la loro protratta reiterazione per anni, la dolorosa
scelta di denunciare i fatti commessi dal marito e la
ripresa ancor più violenta degli stessi maltrattamenti
dopo il ritorno a casa dal carcere del P., abbiano
indotto la persona offesa a farla finita, una volta
resasi conto che ogni tentativo di modificare la sua
esistenza e il suo rapporto con il marito si era
rivelato inutile, dinanzi alla pervicacia con cui
l'imputato aveva ripreso ad esercitare violenza nei suoi
confronti.
6.2. L'aspetto che, invece, la sentenza ha trascurato è
quello relativo all'addebitabilità soggettiva
dell'evento. Anche in questo caso, in cui si tratta di
accertare la sussistenza di un delitto aggravato
dall'evento morte per suicidio, si pone il problema
della compatibilità con il principio di colpevolezza,
così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale
(Corte cost. n. 364/1988; n. 1085/1988) e dalla più
attenta dottrina, per cui l'evento ulteriore accollato
all'agente deve necessariamente ancorarsi a un
coefficiente di prevedibilità concreta del rischio
derivante dalla consumazione del reato base. In
sostanza, per attribuire l'evento più grave e non voluto
al soggetto agente deve necessariamente postularsi la
sua "colpevolezza", altrimenti si rischia di incorrere
nel divieto della responsabilità oggettiva statuito
dall'art. 27 Cost. commi 1 e 3.
D'altra parte, un differente approccio che prescindesse
dalla verifica della prevedibilità dell'evento non
voluto e che, quindi, accettasse l'ipotesi di una forma
di responsabilità oggettiva, finirebbe per mettersi in
aperto contrasto con il regime di imputazione soggettiva
delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59 c.p.,
comma 2, come modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 3,
art. 11. Il legislatore con questa riforma ha compiuto
una scelta fondamentale, che porta ad escludere che per
la operatività delle circostanze sia sufficiente la loro
obiettiva esistenza, ritenendo invece necessaria
l'esistenza di un coefficiente psicologico di
imputazione all'autore, seppure richiedendo un legame
meno intenso rispetto a quello necessario per gli
elementi essenziali del reato.
Nel caso in esame, per garantire il principio di
colpevolezza e di personalità della responsabilità
penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di
maltrattamenti è necessario che l'evento sia la
conseguenza prevedibile della condotta di base posta in
essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto
di una libera capacità di autodeterminarsi della
vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del
soggetto agente, al quale non potrà, in tal caso,
muoversi alcun rimprovero per avere cagionato il rischio
attraverso la condotta illecita.
In sostanza, se la condotta suicida appare del tutto
imprevedibile, allora l'evento morte non può essere
rimproverato all'autore dei maltrattamenti.
Ovviamente, si tratta di un giudizio di prognosi postuma
che è rimesso al giudice di merito, il quale,
collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita
al momento in cui si è svolto il fatto, deve
attentamente vagliare e ricercare eventuali segnali che
dimostrino che l'autore dei maltrattamenti avrebbe
potuto prevedere l'azione suicida della sua vittima.
6.3. Nella sentenza impugnata appare carente la prognosi
postuma circa la prevedibilità da parte del P. del
suicidio della moglie. Anzi in alcuni passaggi della
motivazione emergono considerazioni contraddittorie
rispetto a tale giudizio, come nel punto in cui si
esclude che la donna fosse depressa ovvero affetta da
disturbi della personalità, affermazioni che i giudici
utilizzano per evidenziare il rapporto eziologico tra
maltrattamenti e suicidio, ma che possono essere letti
anche per confutare la prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, la dimostrazione che la Corte d'appello non
abbia compiuto il giudizio di verifica in concreto sulla
prevedibilità dell'evento suicidiario è offerta dal
passaggio in cui viene data risposta alle censure con
cui la difesa sosteneva che l'imputato non sarebbe stato
in grado di rappresentarsi la morte della moglie quale
conseguenza della sua condotta: qui i giudici confondono
la prevedibilità dell'evento, nel senso che si è sopra
indicato, con il dolo eventuale, ritenendo che qualora
l'imputato avesse effettivamente preveduto il suicidio
della moglie avrebbe risposto di omicidio volontario
ovvero di istigazione al suicidio. In tale ipotesi è
vero che non è configurabile il reato aggravato
dall'evento di cui all'art. 572 c.p., comma 2, in quanto
la morte di colui che è stato sottoposto a
maltrattamenti non è conseguenza non voluta, ma è
cagionata volontariamente, seppure nella forma più
blanda, che caratterizza il dolo eventuale, per il quale
non basta la prevedibilità dell'evento, perchè vi è
l'accettazione del rischio che l'evento stesso si
verifichi; ma soprattutto, ciò che manca è il nesso
teleologico tra reato di maltrattamenti e la morte della
vittima, che non è più conseguenza dei comportamenti di
prevaricazione e violenza in ambito familiare (Sez. 1,
21 febbraio 2003, n. 16578, P.G. in proc. Spataro).
Invero, ciò che richiede il giudizio di prognosi postuma
è la ricerca di quei sintomi concreti in base ai quali
verificare la prevedibilità dell'azione suicida, tra
cui, a titolo di esempio, la frequenza e la gravità dei
maltrattamenti; l'ambiente in cui i fatti si sono
verificati; la natura e il tipo di rapporto esistente
tra imputato e vittima e, soprattutto, i dati
personologici, psichici e morali della vittima, come lo
stato di salute fisica e mentale, le condizioni di vita
familiare, le convinzioni religiose, nonchè precedenti
manifestazioni di propositi suicidiari, casi familiari
di suicidio. Tutti elementi di conoscenza da cui il
giudice può ricavare il convincimento che l'azione di
suicidio della vittima dei maltrattamenti fosse
prevedibile, in quanto sintomi dai quali si sarebbe
potuto dedurre la probabilità dell'evento. Di tutto ciò
non vi è traccia nella sentenza, sebbene risulta che nel
corso del procedimento sia stata disposta anche una
perizia medico-psichiatrica per accertare eventuali
disagi psicologici della P..
L'omessa valutazione in ordine alla prevedibilità
dell'azione suicidiaria determina l'annullamento della
sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della
Corte d'appello di Milano perchè provveda a compiere il
richiesto giudizio di prognosi postuma, motivando sul
punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione
della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008.
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