Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione penale., sez. VI, sentenza 18.03.2008 n. 12129
Maltrattamenti in famiglia. Suicidio. Nesso causale. Prevedibilità in concreto

LA SEZIONE VI PENALE

Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la decisione dell'8 ottobre 2004, con cui il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato P.A. alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di maltrattamenti seguiti dalla morte della vittima, ai sensi dell'art. 572 c.p., commi 1 e 2, con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, sottoponendolo alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni una volta espiata la pena.
é stata confermata l'originaria impostazione accusatoria, secondo cui la morte per suicidio di P.S., moglie dell'imputato, era da porre in diretta relazione con i continui e violenti maltrattamenti subiti ad opera del marito, consistiti in percosse e ingiurie, nonchè nell'impedirle qualunque relazione con il mondo esterno, facendole interrompere anche il rapporto con i figli, in una situazione di completo isolamento e di avvilimento morale e fisico.
L'appello dell'imputato è stato disatteso in quanto nessun elemento di prova o dato logico allegato è stato ritenuto idoneo dalla Corte d'assise d'appello ad inficiare la ricostruzione e la valutazione degli accadimenti così come operate dal primo giudice, ritenute puntuali e coerenti con le acquisizioni e le risultanze processuali.
2. Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze risulta che il decesso di P.S. è avvenuto il *** per arresto cardiocircolatorio a seguito di incongrua ingestione di farmaci; la donna avrebbe ingerito volontariamente, prima di andare a letto, un'intera confezione di Sectral, un farmaco betabloccante usato dal marito per problemi cardiaci; una volta sentitasi male è stata soccorsa dal marito, che ha chiamato un'autoambulanza; portata d'urgenza al pronto soccorso è deceduta poco dopo; dai primi accertamenti si apprendeva di una denuncia presentata dalla P. per maltrattamenti subiti dal marito e l'indagine prendeva una diversa direzione, con l'incriminazione di P. A..
Secondo i giudici di merito, il suicidio sarebbe da porre in relazione con la ripresa dei sistematici maltrattamenti una volta che il marito aveva fatto ritorno a casa, dopo un periodo di detenzione in carcere, per effetto della denuncia presentata il 25.7.2002 dalla P.S., che aveva riferito della sua condizione di vera e propria segregazione in cui aveva vissuto con l'imputato al quale era sposata da più di trentacinque anni, sradicata dal proprio paese d'origine, costretta a non uscire più di casa, a non avere contatti personali o telefonici con nessuno, costantemente insultata, malmenata e minacciata. I giudici hanno evidenziato che nei giorni precedenti il suicidio l'imputato avrebbe appreso dal suo legale di essere stato condannato a seguito della citata denuncia presentata dalla moglie e ciò avrebbe scatenato il suo risentimento contro la P., sfociato in ennesime aggressioni fisiche e morali, con minacce di morte, come avrebbe testimoniato un vicino di casa (D. C.), che ha riferito di essere stato "costretto ad alzare il volume del televisore per non sentire le grida e le offese, così gravi da non volerle neppure ripetere", precisando che il silenzio era tornato solo verso le 22,30, quando era sopraggiunta l'autoambulanza a sirene spiegate. Tali fatti sono stati confermati anche da un altro teste ( F.), che ha riferito che il 7.12.2003 l'imputato aveva aggredito furiosamente la moglie a causa di una non meglio comunicazione che aveva ricevuto dall'autorità giudiziaria e ritenendola responsabile del fatto l'avrebbe minacciata rivolgendole la frase "se devo tornare in carcere piuttosto ti ammazzo", circostanze che la teste avrebbe appreso direttamente dalla P. che si sarebbe confidata con lei; la stessa teste, inoltre, avrebbe detto alla figlia della P. che la madre, qualche giorno prima di morire, si era sfogata con lei dicendole di non essere più in grado di sopportare le percosse e le aggressioni del marito.
I giudici d'appello hanno messo in risalto la gravità dei maltrattamenti così come risultano anche dalle dichiarazioni dei figli della P., che hanno riferito delle continue aggressioni e minacce e, sulla base di tutte le testimonianze acquisite (figli della coppia, vicini di casa, parenti), hanno ritenuto provati i maltrattamenti ripetuti e gravi, tali da caratterizzare la vita della vittima in termini di sopraffazione e di angherie subite, determinando uno stato di prostrazione e di disperazione che l'avrebbe portata al suicidio, come effetto diretto dei maltrattamenti. Secondo la Corte territoriale il diretto collegamento causale del suicidio con i maltrattamenti subiti, ritenuti in maniera incontrovertibile sufficienti nella loro reiterazione ed aggravamento ad indurre anche una persona abituata e rassegnata a sopportare ogni dolore a farla finita, è dimostrato dal fatto che la P. "non aveva altro motivo per suicidarsi", soprattutto considerando che aveva, al contrario, una precisa ragione di vivere per assistere il figlio G., che viveva con lei e che aveva problemi psichici, che è stata esclusa ogni ipotesi di depressione in termini clinici o di disturbo della personalità dipendente, che, infine, l'unico motivo per il quale nelle confidenze con i figli e con i vicini di casa diceva di "non farcela più" era il comportamento del marito nei suoi confronti, in sostanza, senza i maltrattamenti la P. non si sarebbe tolta la vita.
La sentenza, inoltre, esclude che il suicidio abbia interrotto il nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima in quanto "nel caso in esame risulta raggiunta la prova che la P. si era effettivamente trovata nella drammatica alternativa di scelta tra la morte ed un'esistenza disperata, dopo essersi resa conto dell'inutilità di ogni tentativo anche solo di comunicare ad altri l'insostenibilità della sua situazione e dell'impossibilità di qualunque cambiamento, avendo percorso senza risultato le vie della denuncia e del successivo perdono del suo persecutore".
La sentenza d'appello, inoltre, prende in esame anche le deduzioni articolate dalla difesa, per escludere l'ipotesi che la morte sia stata del tutto accidentale, causata dall'ignoranza degli effetti letali di un abuso del farmaco, avendo la perizia, disposta nel corso delle indagini, evidenziato l'assunzione del farmaco di tipo cronico, con maggiore frequenza negli ultimi otto mesi, desunta dalle concentrazioni del principio attivo nei capelli della P..
3. L'avvocato Alberto Talamone, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione.
3.1. Con un primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione della sentenza nel punto in cui attribuisce alla notizia della condanna per i precedenti episodi di maltrattamenti il momento scatenante delle nuove aggressioni e minacce nei confronti della moglie, rilevando che l'imputato solo il 18.12.2003 apprenderà della sentenza di condanna, quindi undici giorni dopo la morte della P., per cui la "causa scatenante" individuata dai giudici di merito non trova alcuna giustificazione nei fatti.
3.2. Con un altro motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 572 c.p., escludendo che in base alle prove acquisite la condotta tenuta dall'imputato potesse qualificarsi come reato di maltrattamenti, difettando l'elemento della persistenza, della reiterazione e della ingiustificatezza.
3.3. Inoltre, ha censurato la sentenza rilevando che la circostanza aggravante di cui all'art. 572 c.p., comma 2 è stata imputata al P. a titolo di responsabilità oggetti va, senza considerare che in questa materia l'art. 59 c.p., comma 2 prescrive che tali circostanze siano valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, pretendendo un minimo di conoscibilità e prevedibilità dell'evento da parte dell'imputato. Nella specie, deve negarsi che l'imputato si sia mai rappresentato, in termini di conoscibilità, che la sua condotta potesse determinare la moglie al suicidio. Secondo il ricorrente la prova di ciò starebbe nell'atteggiamento dell'imputato nel momento in cui si accorge del malore della moglie, quando chiama i primi soccorsi e si dispera, nonchè nella testimonianza del medico curante secondo cui i due coniugi vivevano "in simbiosi" e tra i due vi era una "totale dipendenza reciproca". 3.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 572 c.p., comma 2 e art. 27 Cost., in relazione all'art. 42 c.p., comma 3, sostenendo che le ipotesi di responsabilità oggettiva non trovano più spazio nel nostro sistema penale in quanto inconciliabili con la presenza degli artt. 27 e 30 Cost.; i giudici di merito, invece, avrebbero affermato la responsabilità dell'imputato proprio a titolo oggettivo, senza alcuna valutazione dei profili attinenti alla colpevolezza e alla previsione in concreto dell'evento.
3.5. Con un ulteriore motivo si denuncia l'errata applicazione dell'art. 41 c.p., evidenziando che l'atto volontario del suicidio avrebbe interrotto il nesso causale tra il fatto doloso dei maltrattamenti e la morte non voluta della vittima. Si precisa, al riguardo, che in presenza di un fatto suicidiario l'accertamento del nesso causale avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso, mentre sulla base delle risultanze probatorie si ritiene che i maltrattamenti hanno rappresentato solo l'occasione del suicidio, ma non hanno costituito la causa esclusiva di esso. La responsabilità dell'imputato per il suicidio della moglie avrebbe potuto essere affermata solo se l'agente si fosse rappresentato come conseguenza prevedibile della sua condotta l'evento del suicidio, laddove nel caso di specie è stato frutto di una libera scelta e della capacità di autodeterminazione della vittima.
3.6. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto, sotto un diverso profilo, un altro vizio di motivazione della decisione impugnata, rilevando che i giudici di merito non avrebbero offerto alcuna logica e coerente spiegazione sul perchè la P. facesse uso di un farmaco (Sectrat) che era stato prescritto al marito e sugli eventuali effetti che tale assunzione prolungata abbia potuto avere sul suo decesso improvviso, sicchè non potrebbe escludersi l'accidentalità dell'evento mortale, comunque non ascrivibile alla responsabilità dell'imputato.
Motivi della decisione
4. Preliminarmente deve dichiararsi la manifesta infondatezza dei motivi riportati ai punti 3.1. e 3.6., in quanto volti a censurare la motivazione della sentenza, proponendo una alternativa ricostruzione dei fatti in essa contenuti.
Deve rimarcarsi che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso.
Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici d'appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza.
5. Infondato è, inoltre, il motivo di cui al punto 3.2., con cui si contesta la sussistenza stessa del reato di maltrattamenti.
La sentenza ha correttamente applicato la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., rinvenendo i caratteri dell'abitualità nella condotta dell'imputato, diretta a vessare continuamente la moglie, infliggendole sofferenze fisiche e morali e, soprattutto, instaurando un regime di vita fatto di umiliazioni e di totale asservimento. I giudici hanno messo bene in evidenza tutti gli elementi di prova a carico dell'imputato, costituiti:
- dalle dichiarazioni dei figli della coppia ( M., L., C., Ma., G.), che hanno riferito episodi, passati e recenti, di violenza in famiglia, soprattutto nei confronti della madre, precisando che il clima di vessazioni si era acuito con il ritorno del padre dal carcere;
- dalle dichiarazioni dei vicini di casa ( D.C.L.;
D.M.G.; C.G.; Po.Sa.;
O.T.S., F.T.M.), anch'essi concordi nel fornire descrizioni dei numerosi casi di violenza e di soprusi ai quali l'imputato sottoponeva la moglie, precisando particolari relativi al giorno in cui si è verificato il suicidio e allo stato di prostrazione in cui si trovava la vittima;
- dalle dichiarazioni di G.G., cognata dell'imputato, che riferendo delle confidenze fattele dalla P., ha raccontato del clima di terrore in cui la stessa viveva e dei maltrattamenti che subiva.
Si tratta di testimonianze univoche, che la sentenza ha correttamente valutato e utilizzato per affermare che le reiterate condotte di sopraffazione e di violenza, poste in essere dall'imputato nel corso di una lunga vita coniugale, hanno avuto l'effetto di realizzare una vera e propria degradazione e avvilimento della personalità della P., integrando un sistema di vita fondato su continue vessazioni, sofferenze ed umiliazioni, una situazione incompatibile con normali condizioni di vita e che configura il delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. in tutti i suoi elementi (trale tante v., Sez. 6, 22 settembre 2005, n. 39927, Agugliaro; Sez. 6, 4 dicembre 2003, n. 7192, Camiscia).
6. Passando ora ad esaminare i restanti motivi, deve preliminarmente osservarsi come entrambe le sentenze di merito abbiano aderito a quella giurisprudenza secondo cui sussiste la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., comma 2, non solo nei casi in cui la morte della vittima delle condotte di maltrattamenti sia conseguenza diretta delle violenze fisiche materialmente commesse dall'autore del reato, ma anche quando sia stata la stessa vittima a darsi la morte, qualora il suicidio sia da mettere in sicuro collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti pregressi, così da determinare nella vittima uno stato di prostrazione e di disperazione tale da costituire un vero e proprio attentato alla sua integrità fisica e morale, così grave ed irrimediabile da spingerla alla morte (Sez. 6, 19 febbraio 1990, n. 8405, Magurno; Sez. 6, 28 giugno 1971, n. 722, Perretti).
Tale impostazione, come si è già anticipato, è oggetto di critica da parte del ricorrente, secondo cui in questo modo la responsabilità dell'imputato viene attribuita su base esclusivamente oggettiva, senza valutare i profili attinenti alla colpevolezza e alla previsione in concreto dell'evento e, inoltre, omettendo di considerare che l'atto volontario del suicidio avrebbe interrotto il nesso causale tra il fatto doloso dei maltrattamenti e la morte non voluta della vittima (v. motivi riportati ai punti 3.3, 3.4. e 3.5.).
6.1. Per quanto riguarda il problema della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei maltrattamenti e il suicidio della vittima, il ricorrente sembra riferirsi a quell'indirizzo dottrinario secondo cui un tale evento non potrebbe essere causalmente addebitato all'autore del reato "base", in quanto l'espressione verbale "derivare", utilizzata nell'art. 572 c.p., comma 2, starebbe a significare che il legislatore ha voluto limitare l'attribuibilità delle lesioni o della morte della vittima dei maltrattamenti ai soli casi in cui trovino in tale condotta la loro unica causa. In altre parole, il termine "derivare" indicherebbe che la causa delle lesioni o della morte "deve essere tutta contenuta nel fatto dei maltrattamenti", in quanto ha in questi la sua causa fisica, diretta, immediata ed esclusiva. L'evento morte deve trovare la sua origine nell'attitudine dei maltrattamenti "ad espandere la loro potenzialità lesiva e a rendere concreta la loro capacità di offendere anche il bene della vita". In questo modo, la morte della persona offesa a seguito dei maltrattamenti viene ritenuta come "derivata" dalla condotta dell'autore del reato solo se sia intervenuta senza il concorso di altre concause, il che porta alla sostanziale negazione dell'attribuibilità del suicidio della vittima all'autore dei maltrattamenti, ogni qual volta nella serie causale si introduce la scelta autonoma di chi decide di togliersi la vita.
Il limite di questa impostazione è che finisce per non considerare che in natura non si hanno eventi prodotti da una sola ed unica causa e che il ricorso all'espressione "derivare" non può significare una deroga ai principi posti dallo stesso art. 41 c.p., ma che, anzi, stia a segnalare proprio un rinvio alle regole con cui il codice penale regolamenta l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato. Si ritiene, infatti, condividendo altra autorevole dottrina, che nella specie la condotta suicida possa considerarsi come una causa sopravvenuta che abbia potenziato l'efficienza causale dei maltrattamenti concorrendo a produrre l'evento. Ne consegue che qualora il suicidio della vittima dei maltrattamenti sia stato posto in essere per sottrarsi alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate abitualmente, potrà riconoscersi la sussistenza di un rapporto eziologico diretto tra la condotta dell'autore dei maltrattamenti e il suicidio della persona offesa, a meno che non si verifichi una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile.
Sul punto la sentenza impugnata non merita alcuna censura. I giudici d'appello hanno evidenziato la sussistenza di un diretto collegamento causale del suicidio della P. con i maltrattamenti subiti, ritenendo che la loro protratta reiterazione per anni, la dolorosa scelta di denunciare i fatti commessi dal marito e la ripresa ancor più violenta degli stessi maltrattamenti dopo il ritorno a casa dal carcere del P., abbiano indotto la persona offesa a farla finita, una volta resasi conto che ogni tentativo di modificare la sua esistenza e il suo rapporto con il marito si era rivelato inutile, dinanzi alla pervicacia con cui l'imputato aveva ripreso ad esercitare violenza nei suoi confronti.
6.2. L'aspetto che, invece, la sentenza ha trascurato è quello relativo all'addebitabilità soggettiva dell'evento. Anche in questo caso, in cui si tratta di accertare la sussistenza di un delitto aggravato dall'evento morte per suicidio, si pone il problema della compatibilità con il principio di colpevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 364/1988; n. 1085/1988) e dalla più attenta dottrina, per cui l'evento ulteriore accollato all'agente deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità concreta del rischio derivante dalla consumazione del reato base. In sostanza, per attribuire l'evento più grave e non voluto al soggetto agente deve necessariamente postularsi la sua "colpevolezza", altrimenti si rischia di incorrere nel divieto della responsabilità oggettiva statuito dall'art. 27 Cost. commi 1 e 3.
D'altra parte, un differente approccio che prescindesse dalla verifica della prevedibilità dell'evento non voluto e che, quindi, accettasse l'ipotesi di una forma di responsabilità oggettiva, finirebbe per mettersi in aperto contrasto con il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59 c.p., comma 2, come modificato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 3, art. 11. Il legislatore con questa riforma ha compiuto una scelta fondamentale, che porta ad escludere che per la operatività delle circostanze sia sufficiente la loro obiettiva esistenza, ritenendo invece necessaria l'esistenza di un coefficiente psicologico di imputazione all'autore, seppure richiedendo un legame meno intenso rispetto a quello necessario per gli elementi essenziali del reato.
Nel caso in esame, per garantire il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti è necessario che l'evento sia la conseguenza prevedibile della condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente, al quale non potrà, in tal caso, muoversi alcun rimprovero per avere cagionato il rischio attraverso la condotta illecita.
In sostanza, se la condotta suicida appare del tutto imprevedibile, allora l'evento morte non può essere rimproverato all'autore dei maltrattamenti.
Ovviamente, si tratta di un giudizio di prognosi postuma che è rimesso al giudice di merito, il quale, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui si è svolto il fatto, deve attentamente vagliare e ricercare eventuali segnali che dimostrino che l'autore dei maltrattamenti avrebbe potuto prevedere l'azione suicida della sua vittima.
6.3. Nella sentenza impugnata appare carente la prognosi postuma circa la prevedibilità da parte del P. del suicidio della moglie. Anzi in alcuni passaggi della motivazione emergono considerazioni contraddittorie rispetto a tale giudizio, come nel punto in cui si esclude che la donna fosse depressa ovvero affetta da disturbi della personalità, affermazioni che i giudici utilizzano per evidenziare il rapporto eziologico tra maltrattamenti e suicidio, ma che possono essere letti anche per confutare la prevedibilità dell'evento.
Tuttavia, la dimostrazione che la Corte d'appello non abbia compiuto il giudizio di verifica in concreto sulla prevedibilità dell'evento suicidiario è offerta dal passaggio in cui viene data risposta alle censure con cui la difesa sosteneva che l'imputato non sarebbe stato in grado di rappresentarsi la morte della moglie quale conseguenza della sua condotta: qui i giudici confondono la prevedibilità dell'evento, nel senso che si è sopra indicato, con il dolo eventuale, ritenendo che qualora l'imputato avesse effettivamente preveduto il suicidio della moglie avrebbe risposto di omicidio volontario ovvero di istigazione al suicidio. In tale ipotesi è vero che non è configurabile il reato aggravato dall'evento di cui all'art. 572 c.p., comma 2, in quanto la morte di colui che è stato sottoposto a maltrattamenti non è conseguenza non voluta, ma è cagionata volontariamente, seppure nella forma più blanda, che caratterizza il dolo eventuale, per il quale non basta la prevedibilità dell'evento, perchè vi è l'accettazione del rischio che l'evento stesso si verifichi; ma soprattutto, ciò che manca è il nesso teleologico tra reato di maltrattamenti e la morte della vittima, che non è più conseguenza dei comportamenti di prevaricazione e violenza in ambito familiare (Sez. 1, 21 febbraio 2003, n. 16578, P.G. in proc. Spataro).
Invero, ciò che richiede il giudizio di prognosi postuma è la ricerca di quei sintomi concreti in base ai quali verificare la prevedibilità dell'azione suicida, tra cui, a titolo di esempio, la frequenza e la gravità dei maltrattamenti; l'ambiente in cui i fatti si sono verificati; la natura e il tipo di rapporto esistente tra imputato e vittima e, soprattutto, i dati personologici, psichici e morali della vittima, come lo stato di salute fisica e mentale, le condizioni di vita familiare, le convinzioni religiose, nonchè precedenti manifestazioni di propositi suicidiari, casi familiari di suicidio. Tutti elementi di conoscenza da cui il giudice può ricavare il convincimento che l'azione di suicidio della vittima dei maltrattamenti fosse prevedibile, in quanto sintomi dai quali si sarebbe potuto dedurre la probabilità dell'evento. Di tutto ciò non vi è traccia nella sentenza, sebbene risulta che nel corso del procedimento sia stata disposta anche una perizia medico-psichiatrica per accertare eventuali disagi psicologici della P..
L'omessa valutazione in ordine alla prevedibilità dell'azione suicidiaria determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perchè provveda a compiere il richiesto giudizio di prognosi postuma, motivando sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008.

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