Mare d'Inverno

 

Cassazione

Cassazione civile, sez. I, sentenza 24.09.2007, n. 19570
Espropriazione. Criteri di commisurazione dell’indennità in caso di espropriazione parziale

La Sezione prima civile

Svolgimento del processo
1. - Il signor D. M. si oppose alla determinazione della indennità relativa alla espropriazione, disposta dal Comune di Taio per la costruzione di una strada pubblica, di una fascia di terreno di mq. 159, facente parte di una più ampia superficie di mq 2511, sulla quale si trovava un complesso composto di due volumi accostati, l'uno a destinazione residenziale, e l'altro a destinazione prevalentemente produttiva, complesso integrato, sul fronte strada, da due piazzali, posti a livelli diversi. La predetta fascia di terreno corrispondeva ad una strada sterrata, che collegava la strada statale al descritto complesso.
Il M. dedusse che la procedura espropriativa aveva avuto ripercussioni negative sull'intero complesso immobiliare di sua proprietà, nei cui confronti si era configurata una espropriazione parziale, con conseguente necessità di rideterminazione della indennità in misura congrua.
2. - L'adita Corte d'appello di Trento, con sentenza depositata il 7 febbraio 2003, determinò in euro 23.274,90 la indennità spettante alla parte opponente, con gli interessi di tesoreria limitatamente alla somma depositata dalla p.a. dalla data del deposito al saldo, nonché gli interessi legali, con la medesima decorrenza, sul maggiore importo accertato. Affermò la Corte di condividere il giudizio espresso dal c.t.u. circa la configurabilità di una espropriazione parziale, in quanto l'area espropriata, che, prima della ablazione, consentiva anche il transito di mezzi pesanti da un piazzale all'altro della proprietà e costituiva raccordo tra la strada statale e lo spazio antistante il capannone, rappresentava una stretta pertinenza della particella edificata, con conseguenti effetti negativi dell'esproprio sulla intera proprietà dell'opponente.
Quanto alla effettiva svalutazione della stessa, la Corte non ne condivise la determinazione operata dal consulente di parte, in considerazione della estensione complessiva del terreno rispetto alla parte espropriata, e della circostanza che il predetto piazzale aveva comunque conservato un immediato accesso alla via pubblica, nonché alla luce del rilievo che l'esproprio aveva colpito una fascia laterale del terreno circostante la costruzione, con incidenza attenuata rispetto a quanto si sarebbe verificato nel caso in cui l'esproprio avesse colpito la zona frontale.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Comune di Taio sulla base di due motivi. Resiste il M., che propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, cui resiste con controricorso il predetto Comune. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. - Deve preliminarmente procedersi, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.
2. - Con riguardo al ricorso principale, deve, in via preliminare, essere esaminata la eccezione, sollevata dal controricorrente, di nullità della procura speciale per essere il mandato a margine del ricorso privo della data della sua sottoscrizione nonché della specifica indicazione della sentenza impugnata.
3.1. - La eccezione è infondata.
3.2. - È sufficiente, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (o del ricorso incidentale), sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso, tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell'atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti requisiti rende irrilevante sia che tale procura sia stata conferita o meno in data anteriore a quella della redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non sia stata indicata la data del suo rilascio, che da nessuna disposizione di legge è prevista a pena di nullità (v. Cass., sentt. n. 19560 e n. 16907 del 2006, n. 4368 del 2003, n. 4038 del 1999).
4. - Fondata è, invece, l'ulteriore eccezione, sollevata con il controricorso, di inammissibilità della produzione documentale avvenuta con il ricorso per cassazione, e, in particolare, dell'elaborato peritale a firma del geom. Ferrari del 26 settembre 2003. Ciò in quanto, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
5. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, per erronea applicazione dell'art. 15-bis della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, come modificata dalla legge della stessa Provincia 11 settembre 1998, n. 10, concernente la disciplina della espropriazione parziale, anziché di quella generale riferita alla espropriazione delle aree edificabili, dettata dall'art. 14 della medesima legge. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che nella specie si versasse in una ipotesi di espropriazione parziale, laddove la superficie di cui si trattava non era collegata al compendio produttivo di proprietà M. da un vincolo funzionale, tale da determinare una incidenza negativa sullo stesso del distacco dell'area espropriata. Infatti, la fascia di terreno di cui si tratta era esterna al complesso residenziale-produttivo di proprietà del controricorrente: sicché, anche prima dell'esproprio, gli autocarri dovevano comunque uscire dal cancello, immettersi sulla strada sterrata corrispondente alla fascia di terreno espropriata e rientrare dall'altro cancello. Conseguentemente, la realizzazione della strada di accesso ai lotti non avrebbe comportato alcun pregiudizio al complesso immobiliare di cui si tratta, se non nel senso che, a seguito di tale realizzazione, l'accesso al piazzale posteriore e il collegamento fra i due piazzali non poteva più avvenire attraverso una strada privata - anche se comunque non di uso esclusivo, per il fatto che quest'ultima era gravata di una servitù di transito veicolare a servizio di altri lotti, comportante l'obbligo di libero accesso anche a veicoli "esterni" -, ma attraverso la strada pubblica. Peraltro, anche il descritto, difficilmente configurabile, disagio, era pienamente compensato dalla fruizione di un maggiore spazio di manovra in corrispondenza dei cancelli di ingresso e di uscita e dalla possibilità di transito su di una strada asfaltata anziché sterrata, la cui manutenzione, tra l'altro, è a totale carico dell'amministrazione comunale. Né il potenziale edificatorio della proprietà immobiliare del M. risultava in alcun modo diminuito dall'avvenuta riduzione dell'area, poiché, già al momento dell'esproprio, gli unici ampliamenti ammissibili di detta proprietà erano quelli in sopraelevazione, non preclusi dall'avvicinamento del confine.
6. - Con la seconda censura, si lamenta motivazione contraddittoria e insufficiente in relazione alla valutazione della natura parziale dell'espropriazione. La sentenza della Corte d'appello di Trento si fondava sull'assunto secondo cui il c.t.u. avrebbe affermato che nella specie si versasse in ipotesi di espropriazione parziale, laddove questi si era, in realtà, limitato a fornire gli elementi a suo avviso necessari per giungere alla decisione sulla natura parziale o meno dell'esproprio, di esclusiva spettanza, come sottolineato nella stessa relazione peritale, dell'autorità giurisdizionale. La pronuncia di merito impedirebbe, pertanto, per la sua carenza e contraddittorietà, la verifica della correttezza del procedimento logico seguito.
7.1. - I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica che li avvince, sono fondati nei sensi di seguito precisati.
7.2. - L'espropriazione parziale, per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, e, per la Provincia di Trento, della similare disposizione dell'art. 15-bis della legge provinciale n. 6 del 1993, inserito dall'art. 41 della legge provinciale n. 10 del 1998 nell'ambito di un'innovativa ridefinizione dei criteri indennitari, si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa. Ne deriva che l'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sé considerato (v., tra le altre, in tal senso, Cass., sent. n. 17112 del 2004).
7.3. - Nella specie, la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento circa la natura parziale della espropriazione sulla mera considerazione, evidenziata nella relazione peritale, che, prima dell'esproprio, la fascia di terreno di cui si tratta «consentiva il passaggio anche agli autocarri che abbandonando la strada statale scendevano lungo il fianco meridionale della costruzione per accedere al piazzale sottostante di fronte all'unità produttiva che è ubicata nel seminterrato della costruzione», per giungere alla conclusione che «la costruzione della strada da parte del Comune sottraendo la fascia di quattro metri ha mutato la situazione preesistente realizzando un nuovo accesso al piazzale di cui sopra si è detto». Di qui l'affermazione che l'area ablata rappresentava una stretta pertinenza della particella edificata, con la conseguenza che la espropriazione «non può non avere ripercussioni negative sull'intera proprietà della parte opponente». In tal modo il giudice di secondo grado si è sottratto all'obbligo di dar conto in modo congruo del percorso logico seguito nel pervenire alla decisione della questione sottoposta al suo esame. Ed infatti, risulta apodittica l'affermazione della configurabilità, nella specie, di una ipotesi di espropriazione parziale, siccome non suffragata da argomenti idonei a comprovare quel deprezzamento della porzione di terreno non ablata che, solo, come sopra chiarito, rende ipotizzabile detta espropriazione. In proposito, non può ritenersi sufficiente il rilievo della agevole accessibilità per gli autocarri da un piazzale all'altro della proprietà, che sarebbe stata sacrificata dalla costruzione della strada comunale, atteso che, come esattamente rilevato dal ricorrente, la sostituzione di una strada asfaltata ad una strada sterrata quale accesso ad un complesso produttivo può difficilmente configurare un elemento di disagio per lo stesso.
Né, a fronte di siffatte considerazioni, può addursi alcun ulteriore elemento, desumibile dalla sentenza impugnata, che fondi il convincimento del pregiudizio arrecato dalla disposta ablazione alla parte residua della proprietà, con riferimento alla perdita di possibilità di utilizzazione del collegamento veicolare interno alla proprietà. E nemmeno risulta, dall'ordito argomentativo della decisione della Corte di merito, alcun altro indizio che, in diversa direzione, conduca comunque al risultato di dimostrare la compromissione delle possibilità di utilizzazione del complesso produttivo del M. per effetto della espropriazione di parte dello stesso.
8. - Dall'accoglimento, nei sensi precisati, del ricorso principale resta assorbito l'esame dei due motivi del ricorso incidentale, con i quali si lamenta violazione dell'art. 15-bis della legge provinciale di Trento n. 6 del 1993, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione, rispettivamente per il mancato riconoscimento in favore dell'espropriato della giusta indennità determinata dalla differenza tra il valore dell'immobile prima della espropriazione e quello della parte residua dell'immobile medesimo, nonostante le osservazioni al riguardo avanzate dall'opponente, asseritamente obliterate dalla Corte di merito; e per l'applicazione, nel calcolo della riduzione di valore della proprietà del M., nella percentuale del 2 per cento, anziché in quella del 3 per cento, indicata dal c.t.u..
9. - Conclusivamente, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione. La sentenza va, conseguentemente, cassata, e la causa rinviata, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, la quale riesaminerà la questione della configurabilità, nella specie, di una ipotesi di espropriazione parziale alla luce dei principi affermati sub n. 7.2. Resta assorbito il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione.

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