|
La Sezione prima civile
Svolgimento del processo
1. - Il signor D. M. si oppose alla determinazione della
indennità relativa alla espropriazione, disposta dal
Comune di Taio per la costruzione di una strada
pubblica, di una fascia di terreno di mq. 159, facente
parte di una più ampia superficie di mq 2511, sulla
quale si trovava un complesso composto di due volumi
accostati, l'uno a destinazione residenziale, e l'altro
a destinazione prevalentemente produttiva, complesso
integrato, sul fronte strada, da due piazzali, posti a
livelli diversi. La predetta fascia di terreno
corrispondeva ad una strada sterrata, che collegava la
strada statale al descritto complesso.
Il M. dedusse che la procedura espropriativa aveva avuto
ripercussioni negative sull'intero complesso immobiliare
di sua proprietà, nei cui confronti si era configurata
una espropriazione parziale, con conseguente necessità
di rideterminazione della indennità in misura congrua.
2. - L'adita Corte d'appello di Trento, con sentenza
depositata il 7 febbraio 2003, determinò in euro
23.274,90 la indennità spettante alla parte opponente,
con gli interessi di tesoreria limitatamente alla somma
depositata dalla p.a. dalla data del deposito al saldo,
nonché gli interessi legali, con la medesima decorrenza,
sul maggiore importo accertato. Affermò la Corte di
condividere il giudizio espresso dal c.t.u. circa la
configurabilità di una espropriazione parziale, in
quanto l'area espropriata, che, prima della ablazione,
consentiva anche il transito di mezzi pesanti da un
piazzale all'altro della proprietà e costituiva raccordo
tra la strada statale e lo spazio antistante il
capannone, rappresentava una stretta pertinenza della
particella edificata, con conseguenti effetti negativi
dell'esproprio sulla intera proprietà dell'opponente.
Quanto alla effettiva svalutazione della stessa, la
Corte non ne condivise la determinazione operata dal
consulente di parte, in considerazione della estensione
complessiva del terreno rispetto alla parte espropriata,
e della circostanza che il predetto piazzale aveva
comunque conservato un immediato accesso alla via
pubblica, nonché alla luce del rilievo che l'esproprio
aveva colpito una fascia laterale del terreno
circostante la costruzione, con incidenza attenuata
rispetto a quanto si sarebbe verificato nel caso in cui
l'esproprio avesse colpito la zona frontale.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre il
Comune di Taio sulla base di due motivi. Resiste il M.,
che propone ricorso incidentale, articolato su due
motivi, cui resiste con controricorso il predetto
Comune. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. - Deve preliminarmente procedersi, ai sensi dell'art.
335 cod.proc.civ., alla riunione del ricorso principale
e di quello incidentale, in quanto proposti nei
confronti della medesima sentenza.
2. - Con riguardo al ricorso principale, deve, in via
preliminare, essere esaminata la eccezione, sollevata
dal controricorrente, di nullità della procura speciale
per essere il mandato a margine del ricorso privo della
data della sua sottoscrizione nonché della specifica
indicazione della sentenza impugnata.
3.1. - La eccezione è infondata.
3.2. - È sufficiente, al riguardo, richiamare la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini
dell'ammissibilità del ricorso per cassazione (o del
ricorso incidentale), sotto il profilo della sussistenza
della procura speciale in capo al difensore iscritto
nell'apposito albo, è essenziale, da un lato che la
procura sia rilasciata in epoca anteriore alla
notificazione del ricorso (o del controricorso
contenente il ricorso incidentale) e dall'altro che essa
investa il difensore espressamente del potere di
proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in
epoca successiva alla sentenza oggetto
dell'impugnazione. In ipotesi di procura rilasciata a
margine del ricorso, tali requisiti debbono reputarsi
rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall'essere
stata la procura trascritta nella copia notificata del
ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione che,
nell'atto a margine del quale la procura figura apposta,
si fa della sentenza gravata. La ricorrenza dei suddetti
requisiti rende irrilevante sia che tale procura sia
stata conferita o meno in data anteriore a quella della
redazione del ricorso, sia che in calce al conferimento
di essa a margine dell'atto su cui figura apposta non
sia stata indicata la data del suo rilascio, che da
nessuna disposizione di legge è prevista a pena di
nullità (v. Cass., sentt. n. 19560 e n. 16907 del 2006,
n. 4368 del 2003, n. 4038 del 1999).
4. - Fondata è, invece, l'ulteriore eccezione, sollevata
con il controricorso, di inammissibilità della
produzione documentale avvenuta con il ricorso per
cassazione, e, in particolare, dell'elaborato peritale a
firma del geom. Ferrari del 26 settembre 2003. Ciò in
quanto, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., nel
giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti
e documenti non prodotti nei precedenti gradi del
processo, tranne di quelli che riguardano la nullità
della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e
del controricorso.
5. - Con il primo motivo del ricorso principale, si
deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di
diritto, per erronea applicazione dell'art. 15-bis della
legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6,
come modificata dalla legge della stessa Provincia 11
settembre 1998, n. 10, concernente la disciplina della
espropriazione parziale, anziché di quella generale
riferita alla espropriazione delle aree edificabili,
dettata dall'art. 14 della medesima legge. Erroneamente
la Corte avrebbe ritenuto che nella specie si versasse
in una ipotesi di espropriazione parziale, laddove la
superficie di cui si trattava non era collegata al
compendio produttivo di proprietà M. da un vincolo
funzionale, tale da determinare una incidenza negativa
sullo stesso del distacco dell'area espropriata.
Infatti, la fascia di terreno di cui si tratta era
esterna al complesso residenziale-produttivo di
proprietà del controricorrente: sicché, anche prima
dell'esproprio, gli autocarri dovevano comunque uscire
dal cancello, immettersi sulla strada sterrata
corrispondente alla fascia di terreno espropriata e
rientrare dall'altro cancello. Conseguentemente, la
realizzazione della strada di accesso ai lotti non
avrebbe comportato alcun pregiudizio al complesso
immobiliare di cui si tratta, se non nel senso che, a
seguito di tale realizzazione, l'accesso al piazzale
posteriore e il collegamento fra i due piazzali non
poteva più avvenire attraverso una strada privata -
anche se comunque non di uso esclusivo, per il fatto che
quest'ultima era gravata di una servitù di transito
veicolare a servizio di altri lotti, comportante
l'obbligo di libero accesso anche a veicoli "esterni" -,
ma attraverso la strada pubblica. Peraltro, anche il
descritto, difficilmente configurabile, disagio, era
pienamente compensato dalla fruizione di un maggiore
spazio di manovra in corrispondenza dei cancelli di
ingresso e di uscita e dalla possibilità di transito su
di una strada asfaltata anziché sterrata, la cui
manutenzione, tra l'altro, è a totale carico
dell'amministrazione comunale. Né il potenziale
edificatorio della proprietà immobiliare del M.
risultava in alcun modo diminuito dall'avvenuta
riduzione dell'area, poiché, già al momento
dell'esproprio, gli unici ampliamenti ammissibili di
detta proprietà erano quelli in sopraelevazione, non
preclusi dall'avvicinamento del confine.
6. - Con la seconda censura, si lamenta motivazione
contraddittoria e insufficiente in relazione alla
valutazione della natura parziale dell'espropriazione.
La sentenza della Corte d'appello di Trento si fondava
sull'assunto secondo cui il c.t.u. avrebbe affermato che
nella specie si versasse in ipotesi di espropriazione
parziale, laddove questi si era, in realtà, limitato a
fornire gli elementi a suo avviso necessari per giungere
alla decisione sulla natura parziale o meno
dell'esproprio, di esclusiva spettanza, come
sottolineato nella stessa relazione peritale,
dell'autorità giurisdizionale. La pronuncia di merito
impedirebbe, pertanto, per la sua carenza e
contraddittorietà, la verifica della correttezza del
procedimento logico seguito.
7.1. - I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente
avuto riguardo alla stretta connessione logico-giuridica
che li avvince, sono fondati nei sensi di seguito
precisati.
7.2. - L'espropriazione parziale, per la quale
l'indennità va determinata sulla base della differenza
fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione
ed il valore della porzione residua, ai sensi dell'art.
40 della legge n. 2359 del 1865, e, per la Provincia di
Trento, della similare disposizione dell'art. 15-bis
della legge provinciale n. 6 del 1993, inserito
dall'art. 41 della legge provinciale n. 10 del 1998
nell'ambito di un'innovativa ridefinizione dei criteri
indennitari, si verifica quando la vicenda ablativa
investa parte di un complesso immobiliare appartenente
allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria
destinazione economica, ed inoltre implichi per il
proprietario un pregiudizio diverso da quello
ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con
riferimento soltanto alla porzione espropriata, per
effetto della compromissione o comunque dell'alterazione
delle possibilità di utilizzazione della restante
porzione e del connesso deprezzamento di essa. Ne deriva
che l'espropriazione di un terreno adiacente a un
fabbricato, abbia o meno questo i connotati della
pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è
riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e
delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario
dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore
rispetto a quello correlato al valore del terreno
medesimo in sé considerato (v., tra le altre, in tal
senso, Cass., sent. n. 17112 del 2004).
7.3. - Nella specie, la Corte di merito ha fondato il
proprio convincimento circa la natura parziale della
espropriazione sulla mera considerazione, evidenziata
nella relazione peritale, che, prima dell'esproprio, la
fascia di terreno di cui si tratta «consentiva il
passaggio anche agli autocarri che abbandonando la
strada statale scendevano lungo il fianco meridionale
della costruzione per accedere al piazzale sottostante
di fronte all'unità produttiva che è ubicata nel
seminterrato della costruzione», per giungere alla
conclusione che «la costruzione della strada da parte
del Comune sottraendo la fascia di quattro metri ha
mutato la situazione preesistente realizzando un nuovo
accesso al piazzale di cui sopra si è detto». Di qui
l'affermazione che l'area ablata rappresentava una
stretta pertinenza della particella edificata, con la
conseguenza che la espropriazione «non può non avere
ripercussioni negative sull'intera proprietà della parte
opponente». In tal modo il giudice di secondo grado si è
sottratto all'obbligo di dar conto in modo congruo del
percorso logico seguito nel pervenire alla decisione
della questione sottoposta al suo esame. Ed infatti,
risulta apodittica l'affermazione della configurabilità,
nella specie, di una ipotesi di espropriazione parziale,
siccome non suffragata da argomenti idonei a comprovare
quel deprezzamento della porzione di terreno non ablata
che, solo, come sopra chiarito, rende ipotizzabile detta
espropriazione. In proposito, non può ritenersi
sufficiente il rilievo della agevole accessibilità per
gli autocarri da un piazzale all'altro della proprietà,
che sarebbe stata sacrificata dalla costruzione della
strada comunale, atteso che, come esattamente rilevato
dal ricorrente, la sostituzione di una strada asfaltata
ad una strada sterrata quale accesso ad un complesso
produttivo può difficilmente configurare un elemento di
disagio per lo stesso.
Né, a fronte di siffatte considerazioni, può addursi
alcun ulteriore elemento, desumibile dalla sentenza
impugnata, che fondi il convincimento del pregiudizio
arrecato dalla disposta ablazione alla parte residua
della proprietà, con riferimento alla perdita di
possibilità di utilizzazione del collegamento veicolare
interno alla proprietà. E nemmeno risulta, dall'ordito
argomentativo della decisione della Corte di merito,
alcun altro indizio che, in diversa direzione, conduca
comunque al risultato di dimostrare la compromissione
delle possibilità di utilizzazione del complesso
produttivo del M. per effetto della espropriazione di
parte dello stesso.
8. - Dall'accoglimento, nei sensi precisati, del ricorso
principale resta assorbito l'esame dei due motivi del
ricorso incidentale, con i quali si lamenta violazione
dell'art. 15-bis della legge provinciale di Trento n. 6
del 1993, nonché insufficienza e contraddittorietà della
motivazione, rispettivamente per il mancato
riconoscimento in favore dell'espropriato della giusta
indennità determinata dalla differenza tra il valore
dell'immobile prima della espropriazione e quello della
parte residua dell'immobile medesimo, nonostante le
osservazioni al riguardo avanzate dall'opponente,
asseritamente obliterate dalla Corte di merito; e per
l'applicazione, nel calcolo della riduzione di valore
della proprietà del M., nella percentuale del 2 per
cento, anziché in quella del 3 per cento, indicata dal
c.t.u..
9. - Conclusivamente, il ricorso principale va accolto
per quanto di ragione. La sentenza va, conseguentemente,
cassata, e la causa rinviata, anche per il regolamento
delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello
di Trento in diversa composizione, la quale riesaminerà
la questione della configurabilità, nella specie, di una
ipotesi di espropriazione parziale alla luce dei
principi affermati sub n. 7.2. Resta assorbito il
ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di
ragione, il ricorso principale, assorbito quello
incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Trento in diversa composizione.
|