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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la
seguente lettera:
“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei
provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei
casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della legge
regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente
comma:
“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può
essere convocata, previo accordo con il comune
interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo
abilitativo edilizio.”.
ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza
nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia
di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche” e successive
modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla
normativa vigente in materia”.
ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza
nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono
sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in
materia”.
ARTICOLO 5
Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza
nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003,
n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle
seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.
ARTICOLO 6
Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza
nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 dopo le parole: “legge regionale 6
marzo 1990, n. 18” sono aggiunte le seguenti parole:
“all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 14”.
ARTICOLO 7
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010
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