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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
è così sostituito: “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è così sostituito:
“Art. 1 - Finalità e definizioni.
1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa
delle produzioni agricole a “chilometri zero”,
favorendone il consumo e la commercializzazione,
garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei
prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai
consumatori sull’origine e le specificità di tali
prodotti.
2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire
una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente
legge disciplina interventi per:
a) garantire il rispetto della normativa in materia di
presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli
freschi e trasformati attraverso idonea attività di
controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici
a tutela del consumatore;
b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a
“chilometri zero”;
c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei
servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti
agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei
pasti;
d) favorire l’incremento della vendita diretta di
prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei
produttori;
e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a
“chilometri zero” da parte delle imprese esercenti
attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del
territorio regionale.
3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti
agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti
agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione
umana che rientrano nelle seguenti categorie:
a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo
2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”;
b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale
delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi
14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o
consegnati allo stato fresco per il consumo o la
preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a
condizione che la messa in vendita o la consegna alle
imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione
tipico delle zone agricole;
d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i
prodotti per i quali dalla produzione fino alla
distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di
emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri
prodotti equivalenti presenti sul mercato.
4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero
processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3,
lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della
norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio
dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche
presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo:
Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti
ambientali nella progettazione e nello sviluppo del
prodotto.
5. La Giunta regionale definisce, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie
di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il
modello di calcolo delle stesse.”.
ARTICOLO 3
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è così sostituito:
“Art. 2 - Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri
zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da
enti pubblici.
1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di
prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla
ristorazione collettiva può costituire titolo
preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di
prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi
i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore
della presente legge, fino alla loro scadenza.
2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri
zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori
dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti
pubblici deve risultare espressamente attraverso
l’impiego di idonei strumenti di informazione agli
utenti dei servizi.”.
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è così 1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi
mercati al dettaglio sostituito:
“Art. 3 - Disposizioni in materia di vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli.
in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di
posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia
di commercio su aree pubbliche”, riservano agli
imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di
prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, almeno
il 15 per cento del totale dei posteggi.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli
a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata
informazione ai consumatori sulle specificità degli
stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio
territorio e del proprio piano per il commercio,
destinano aree per la realizzazione di mercati degli
agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli,
anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n.
10.”.
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è così sostituito:
“Art. 4 - Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli
a “chilometri zero”.
1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione,
ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio
regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti
agricoli effettuati nel corso dell’anno, si
approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini
di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”,
viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività,
un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio
e utilizzabile nell’attività promozionale.
2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1,
nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato
nelle fatture di acquisto che devono riportare
l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità
dei prodotti acquistati.
3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un
apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle
attività promozionali della Regione Veneto.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le
modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del
programma di promozione delle produzioni del settore
primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e
iniziative regionali di promozione economica”, le
specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni
agricole a “chilometri zero”.”.
ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 25 luglio
2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo
dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è così sostituito:
“Art. 5 - Disposizioni in materia di commercio dei
prodotti agricoli a “chilometri zero”.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione
per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a
esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi
in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono
previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi
destinati.”.
2. Le strutture di vendita di cui all’articolo 5 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, già
esistenti all’entrata in vigore della presente legge, si
adeguano all’obbligo di destinare appositi ed esclusivi
spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a
“chilometri zero” entro due anni dall’entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO 7
Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 25
luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010
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