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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale
mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, di
insostituibile valore sociale e formativo della persona,
promuove e sostiene la musica giovanile come forma di
comunicazione, aggregazione e condivisione e quale
opportunità
per lo sviluppo di nuove professionalità e attività
lavorative.
ARTICOLO 2
Interventi regionali per la musica giovanile.
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti
locali,
definisce programmi triennali per lo sviluppo delle
attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle
strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una
equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:
a) interventi volti a favorire la diffusione della
musica giovanile negli istituti del sistema di
istruzione e formazione e nelle Università degli studi,
mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate
tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni
teatrali ed altri soggetti operanti nel settore
musicale;
b) interventi di promozione e sostegno alla
realizzazione di servizi e strutture destinate ad
iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione
musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da
enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla
formazione professionale e al perfezionamento, in Italia
e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del
settore musicale e di settori ad esso correlati.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della
presente
legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le
risorse allocate nell’upb U0185 "Fondo speciale per le
spese correnti", partita n. 7, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente
la dotazione dell’upb U0166 "Promozione dello
spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in
ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione
della
presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per
l’esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse
allocate nell’upb U0186 "Fondo speciale per le spese
d’investimento", partita n. 6, del bilancio di
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente
la dotazione dell’upb U0169 "Edilizia, patrimonio
culturale ed edifici di
culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell’esercizio
2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi
2010 e 2011.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
Venezia, 19 marzo 2009
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