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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Introduzione dell’articolo 5.1 nella legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 aprile
1985, n. 33
e successive modificazioni è introdotto il seguente
articolo:
“Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di
autorizzazione allo scarico finale di acque depurate.
1. La Regione è l’autorità competente alla
autorizzazione allo
scarico finale di acque depurate, quando si verificano
entrambe le seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia
esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale
di settore vigente, in quanto caratterizzata da un
valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da
quella in cui sono localizzati gli impianti di
depurazione collegati a tale opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione
prevista al
comma 1, d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta
regionale non
ottenga una o più intese previste entro trenta giorni
dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei
una o più province competenti, convoca nei successivi
otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi
dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni, per
l’assunzione della determinazione conclusiva del
procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui
al comma 3 sono disciplinati dall’articolo 14 ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed, in particolare, ai fini dell’assunzione della
determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6
bis del medesimo articolo 14 ter.”.
ARTICOLO 2
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
Venezia, 19 marzo 2009 |