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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
Finalità e obiettivi.
1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema
e dell’audiovisivo quale mezzo fondamentale di
espressione artistica, di formazione culturale, di
comunicazione nonché rilevante strumento di crescita
sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le
attività connesse.
2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi
dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, gli
indirizzi generali per la programmazione degli
interventi a favore del cinema e delle attività di
produzione cinematografica e audiovisiva, nel
perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) sostenere attività di promozione del cinema e
dell’audiovisivo quali forme di espressione artistica e
culturale che concorrono in modo rilevante
all’educazione delle giovani generazioni;
b) favorire azioni mirate alla crescita e alla
qualificazione tecnica degli operatori del sistema
cinematografico e audiovisivo della Regione con
particolare riguardo allo sviluppo delle nuove
tecnologie;
c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella
Regione produzioni cinematografiche e audiovisive,
nazionali e internazionali;
d) promozione e sostegno delle imprese di produzione
cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale
fattore rilevante per la valorizzazione economica delle
risorse culturali e ambientali della Regione;
e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei
luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo
cinematografico garantendo una equilibrata diffusione
nel territorio, con particolare attenzione alle
necessità dei centri storici, alle aree urbane e
svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di
comunicazione e diffusione dell’audiovisivo;
f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una
diversificata e qualificata offerta di opere
cinematografiche e audiovisive con particolare
attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei
nuovi linguaggi espressivi;
g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione,
valorizzazione ed utilizzo della documentazione
audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla
Regione nonché l’implementazione del patrimonio
audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio
storico della cultura cinematografica e audiovisiva
veneta;
h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e
l’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo
nel Veneto.
CAPO II
Promozione del cinema e dell’audiovisivo
ARTICOLO 2
Circuiti regionali di qualità del cinema e
dell’audiovisivo.
1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e
dell’audiovisivo un importante elemento di promozione e
di crescita culturale, sociale ed economica delle
comunità locali.
2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti
regionali di qualità del cinema e dell’audiovisivo, la
Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti
da enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine
di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla
circuitazione e al coordinamento di rassegne e
retrospettive dedicate ad autori, temi e generi
cinematografici di valore storico, artistico e della
ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare
attenzione al mondo della scuola e dell’università.
ARTICOLO 3
Promozione della cultura cinematografica.
1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la
diffusione nel territorio della cultura cinematografica,
promuove e sostiene d’intesa con enti locali, soggetti
pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel
Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi,
finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e
la capacità critica da parte del pubblico.
ARTICOLO 4
Programma triennale.
1. In conformità con le linee di programmazione
regionale previste dalla legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, il
Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell’anno
antecedente il triennio di riferimento, approva, su
proposta della Giunta, il programma triennale di
promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema
e dell’audiovisivo e di promozione della cultura
cinematografica.
2. Il programma triennale contiene:
a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di
attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel
settore della cultura cinematografica e della cultura
audiovisiva;
b) i criteri per l’individuazione delle iniziative di
interesse e rilevanza regionale attivate direttamente
dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali,
soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti
nel Veneto;
c) l’ammontare delle risorse da trasferire agli enti
locali per gli interventi di rilevanza locale relativi
ai rispettivi ambiti territoriali;
d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale
fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo
spettacolo e la promozione territoriale;
e) l’ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al presente Capo.
3. Il programma triennale mantiene efficacia fino
all’approvazione del programma successivo.
4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività
di cui al presente Capo, la Giunta regionale è
autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti
locali soggetti pubblici e privati senza fine di lucro
operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse
finanziarie e organizzative, che si avvalgono di
professionalità riconosciute nei settori del cinema e
dell’audiovisivo e che realizzano progetti di elevata
qualità artistica di interesse regionale, nazionale e
internazionale.
ARTICOLO 5
Piano annuale.
1. La Giunta regionale, in attuazione del programma
triennale di cui all’articolo 4, sentita la competente
commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge di bilancio, il piano
annuale degli interventi.
2. Il piano annuale individua:
a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale
attivate direttamente dalla Regione anche in
collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e
privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le
relative risorse;
b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per
progetti di rilevanza locale.
3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al
piano annuale degli interventi mediante atti di
indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle
modalità, procedure e tempi di realizzazione.
4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno
invia alla competente commissione consiliare una
relazione sullo stato di attuazione del piano dell’anno
precedente specificando:
a) analisi degli esiti conseguiti in termini di
efficacia dell’azione regionale nel settore;
b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in
collaborazione con soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;
d) relazione sull’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di incentivazione alle
attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate
dalle province ai sensi dell’articolo 147 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
112” e successive modifiche.
CAPO III
Sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva
nel Veneto
ARTICOLO 6
Piano annuale di attività di film commission.
1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le
risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che
nel Veneto operano nei settori del cinema e
dell’audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in
Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive
mediante attività di film commission.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni
dall’approvazione del piano di cui all’articolo 5,
approva il piano annuale di attività di film commission
con particolare riguardo al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
a) attrarre, incentivare e sostenere la produzione
cinematografica e audiovisiva di visibilità nazionale ed
internazionale con localizzazione produttiva nel Veneto;
b) sostenere e contribuire allo sviluppo delle imprese
di produzione con sede nel Veneto attraverso il sostegno
a progetti proposti dalle stesse, anche in rapporto di
co-produzione con società italiane ed estere;
c) sviluppare l’industria cinematografica, audiovisiva e
di servizi del settore, con attenzione particolare alle
nuove tecnologie, favorendo la nascita e la crescita nel
territorio regionale di professionalità e di imprese;
d) sostenere la produzione e la circuitazione di opere
cinematografiche ed audiovisive realizzate nella
Regione, che promuovono e valorizzano l’immagine e la
conoscenza del Veneto;
e) informare e divulgare le opportunità e i servizi
offerti alle produzioni nel territorio regionale,
favorendo la creazione di condizioni omogenee di
accoglienza alle produzioni su tutto il
territorio regionale;
f) sviluppare la formazione, lo studio e la ricerca per
favorire la qualificazione degli operatori del settore e
delle aziende di servizio;
g) collaborare con enti locali, soggetti pubblici e
privati, organismi di produzione e di servizi operanti
in Veneto nonché con altri organismi nazionali ed
internazionali.
h) costituire un centro di produzione cinematografico
regionale mediante l’utilizzo degli spazi dismessi di
Porto Marghera.
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al
comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire
rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti
pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi
statutari corrispondono alle finalità della presente
legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di
film commission a livello locale.
ARTICOLO 7
Sostegno alle produzioni.
1. Nell’ambito delle attività individuate nel piano
annuale di cui all’articolo 6, con specifico riferimento
al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione,
post-produzione e di distribuzione, proposti da soggetti
operanti nel Veneto, la Giunta regionale previo parere
della competente commissione consiliare che si esprime
entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde
dal parere, può concedere contributi per:
a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere
competitive nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro
circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi
dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento
delle professionalità del settore.
CAPO IV
Diffusione dell’esercizio cinematografico
ARTICOLO 8
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di
uno schermo, adibita a pubblico spettacolo
cinematografico e audiovisivo;
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a)
destinato, oltre che al pubblico spettacolo
cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di
qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione
di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con
relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l’insieme di due o più sale
cinematografiche adibite a programmazioni multiple
accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo
strutturale e comunicanti tra loro;
d) per arena, il cinema all’aperto, funzionante
esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal
piano regionale di cui all’articolo 11, allestito su
un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le
proiezioni cinematografiche o videografiche;
e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di
carattere associativo destinato ad attività
cinematografica.
ARTICOLO 9
Sviluppo e qualificazione dell’attività cinematografica.
1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la
migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo
degli esercizi cinematografici sul territorio, la
Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e
principi generali:
a) centralità dello spettatore, che possa contare su una
rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul
territorio e tecnologicamente avanzata;
b) sviluppo e innovazione della rete di sale
cinematografiche, per favorire la crescita
dell’imprenditoria e dell’occupazione, nonché la qualità
del lavoro e la formazione professionale degli operatori
e dei dipendenti;
c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di
esercizio;
d) valorizzazione della funzione dell’esercizio
cinematografico per la qualità sociale delle città e del
territorio;
e) valorizzazione delle sale cinematografiche
parrocchiali come centri di aggregazione sociale e
dell’associazionismo locale attivo nella promozione del
cinema nei piccoli centri.
2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per
l’insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta
regionale attua il principio della concertazione con gli
enti locali e il confronto con gli organismi associativi
del settore.
ARTICOLO 10
Indirizzi e strumenti della programmazione.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 9, la
Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la
qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base
dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire l’offerta in relazione alle esigenze dei
cittadini, con particolare riguardo all’integrazione
delle sale nel contesto sociale e ambientale e in
relazione alle caratteristiche del sistema delle
infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la
qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree
urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza
adeguata di esercizi;
d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del
principio della libera concorrenza.
ARTICOLO 11
Piano regionale delle sale cinematografiche.
1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di
programmazione di cui all’articolo 10, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
approva il piano regionale delle sale cinematografiche
contenente norme per l’autorizzazione alla
realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili
da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché
alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già
in attività.
2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la
Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e
contenuti:
a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi
presenti nel territorio provinciale;
b) i criteri per l’ubicazione delle sale e delle arene,
anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi
e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene
cinematografiche;
c) il livello qualitativo degli impianti e delle
attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) l’esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti
di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso
territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei
criteri di cui alle lettere a)
e b);
e) la dimensione, la qualità e la completezza
dell’offerta nel bacino d’utenza;
f) i criteri per la semplificazione delle procedure di
autorizzazione per le sale con capienza inferiore ai
cento posti;
g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per
i percorsi di avvicinamento e accesso.
3. Il piano contiene l’indicazione della documentazione
necessaria alla valutazione delle domande di cui
all’articolo 13 ed i criteri generali per lo svolgimento
del relativo procedimento di autorizzazione.
4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è
modificato, con le procedure di cui al comma 1, sulla
base dei dati acquisiti dal sistema informativo della
rete distributiva e dall’attività di monitoraggio di cui
all’articolo 14.
ARTICOLO 12
Nucleo tecnico di valutazione.
1. Ai fini della predisposizione, dell’applicazione e
della verifica del piano di cui all’articolo 11, la
Giunta regionale istituisce presso la struttura
regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e
ne definisce il funzionamento.
2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo
13, avvalendosi, di volta in volta, nell’esame delle
specifiche richieste di autorizzazione, di un
rappresentante della Provincia territorialmente
competente.
3. Il Nucleo è composto:
a) da un rappresentante delle strutture regionali
competenti in materia di spettacolo, di urbanistica e di
commercio;
b) da un rappresentante dell’UPI regionale;
c) da un rappresentante dell’ANCI regionale;
d) da un rappresentante dell’AGIS/ANEC - Delegazione
regionale.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d)
sono designati dalle associazioni di appartenenza.
5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale e resta in carica tre anni.
ARTICOLO 13
Procedimento di autorizzazione.
1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche,
nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e
arene già in attività alla data di entrata in vigore
della presente legge sono subordinati ad autorizzazione
comunale nel rispetto della normativa edilizia e delle
disposizioni previste dagli strumenti urbanistici
vigenti.
2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune
territorialmente competente ed è rilasciata dal comune
medesimo, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di
cui all’articolo 12 e nel rispetto dell’articolo 11,
comma 3, con le procedure in tema di sportello unico
delle attività produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ove
istituito,
oppure mediante la convocazione di apposita conferenza
di servizi al fine di acquisire, in un’unica sede, i
pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza di altre amministrazioni.
3. Nel rilascio dell’autorizzazione di cui al presente
articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
ARTICOLO 14
Monitoraggio.
1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto
previsto dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8,
“Norme sul Sistema Statistico regionale”, istituisce un
sistema informativo della rete distributiva delle sale
ed arene cinematografiche.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini
della programmazione di cui all’articolo 10, analizza
l’offerta cinematografica nella Regione attraverso il
monitoraggio della rete distributiva delle sale ed arene
cinematografiche.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2, può
essere realizzata anche promuovendo opportune
collaborazioni con i comuni e le province, oppure,
avvalendosi, previa apposita convenzione, della
collaborazione della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) e dell’Associazione generale italiana
dello spettacolo (AGIS).
4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un
rapporto sull’andamento e le tendenze dei consumi
cinematografici e lo trasmette al Nucleo tecnico di
valutazione.
CAPO V
Mediateca regionale
ARTICOLO 15
Finalità.
1. É confermata, presso la struttura regionale
competente, la Mediateca regionale, già istituita ai
sensi della legge regionale 1° giugno 1983, n. 30, al
fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto
mediante la salvaguardia, la diffusione e la
valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico
riguardante la storia, il patrimonio artistico e
culturale, nonché l’evoluzione del territorio del
Veneto.
2. La Mediateca regionale cura la documentazione
audiovisiva e multimediale nel territorio anche mediante
un’opera di riproduzione e acquisizione di materiali
audio-visuali storici e di fotografia storica. In
particolare la Mediateca:
a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali
fotografici e cinematografici disponibili presso enti,
associazioni e privati;
b) conserva i materiali fotografici e cinematografici
raccolti, tra i quali pellicole e fotografie originali,
fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse
per la storia e l’evoluzione del territorio;
c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici
di cui alle precedenti lettere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma
1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi
o convenzioni con istituzioni, enti, organismi
specializzati pubblici e privati,
cineteche nazionali ed estere, biblioteche
specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo
e con emittenti private.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale definisce
l’organizzazione ed il funzionamento della Mediateca
regionale, nonché le modalità per l’utilizzo e la
consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.
ARTICOLO 16
Rete di mediateche pubbliche.
1. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la
Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel
territorio di un sistema regionale di mediateche
pubbliche operanti almeno a livello provinciale, quali
organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la
gestione di servizi per:
a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da
parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di
tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e successive modifiche;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio
cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e
multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione
del patrimonio audiovisivo, anche al fine di garantire
standard di gestione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo che tengano conto in
particolare degli specifici regolamenti della
Federazione internazionale degli archivi del film (FIAP).
2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato
previo parere della Commissione consiliare competente,
sono definiti i criteri per l’accreditamento di centri
che si qualificano come mediateca di sistema, operanti
almeno a livello provinciale presso enti pubblici o
privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo
provvedimento i criteri per il loro sostegno mediante la
concessione di contributi per il funzionamento e
l’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle
attività istituzionali.
ARTICOLO 17
Attività.
1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione
audiovisiva e multimediale nel territorio e consentirne
la più ampia fruibilità, la Mediateca regionale rende
disponibile alle biblioteche, videoteche e mediateche
pubbliche del territorio dotate di postazioni
multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei
filmati di cui la Regione detiene i diritti o le
autorizzazioni alle duplicazioni.
2. La Mediateca cura altresì:
a) l’organizzazione di iniziative culturali, di studio e
ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione
del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico, anche
in collaborazione e/o convenzione con soggetti pubblici
e privati del territorio;
b) l’organizzazione di seminari, incontri di
cinematografia e fotografia, anche in collaborazione con
soggetti operanti nel territorio;
c) il deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di
deposito legale dei documenti di interesse culturale
destinati all’uso pubblico”, del patrimonio filmico e
audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta regionale
definisce con apposita convenzione il deposito presso un
soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti
necessari a garantire il rispetto dei criteri di
raccolta e conservazione previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 252 del 2006.
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 18
Norme transitorie e finali.
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi
in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di
stato in esenzione.
2. Nelle more dell’approvazione del programma triennale
di cui all’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata
ad approvare, sentita la Commissione consiliare
competente, il Piano annuale di cui all’articolo 5.
3. Fino all’approvazione del piano regionale delle sale
cinematografiche di cui all’articolo 11, le
autorizzazioni di cui all’articolo 13 sono rilasciate
sulla base della normativa vigente.
ARTICOLO 19
Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.
1. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7 della presente
legge, viene istituito il Fondo regionale di sostegno
alla produzione cinematografica e audiovisiva.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i
criteri per l’erogazione del Fondo di cui al comma 1.
ARTICOLO 20
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge si provvede:
a) quanto alle spese di cui agli articoli 2 e 3,
quantificate in euro 250.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” e contestuale incremento dell’upb di nuova
istituzione “Azioni di promozione e sostegno del cinema
e dell’audiovisivo” (funzione obiettivo F0021 “Cultura”,
Area Omogenea A0049 “Cultura”) del bilancio pluriennale
2009-2011;
b) quanto alle spese di cui agli articoli 12 e 14
quantificate in euro 10.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse
allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento” del bilancio pluriennale 2009-2011;
c) quanto alle spese di cui all’articolo 15,
quantificate in euro 150.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2010 e 2011, mediante prelevamento delle
risorse allocate nell’upb U0167, “Iniziative per
attività editoriali e catalogazione” e contestuale
incremento dell’upb di nuova istituzione di cui alla
lettera a);
d) quanto alle spese di cui all’articolo 19,
quantificate in euro 750.000,00 per l’esercizio 2010 e
850.000,00 per l’esercizio 2011, mediante prelevamento
delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale
per le spese correnti”, partita n. 4 “Interventi per la
cultura” e contestuale incremento dell’upb di nuova
istituzione di cui alla lettera a).
2. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della
presente legge le eventuali risorse statali provenienti
dal Fondo unico dello spettacolo, destinate al cinema.
ARTICOLO 21
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono o restano abrogati:
a) la legge regionale l° giugno 1983, n. 30 “Istituzione
della Mediateca regionale”;
b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione
di attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta.
Venezia, 9 ottobre 2009
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