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Il
Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO
1
iFinalità.
1. La Regione promuove la valorizzazione delle
produzioni agricole regionali, favorendo il consumo e la
commercializzazione dei prodotti provenienti dalle
aziende agricole ubicate nel territorio regionale,
garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei
prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai
consumatori sull’origine e le specificità di tali
prodotti.
2. A tal fine, la Regione con la presente legge
disciplina interventi per:
a) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei
servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti
agricoli di origine regionale nella preparazione dei
pasti;
b) favorire l’incremento della vendita diretta di
prodotti agricoli regionali da parte degli
imprenditori agricoli;
c) sostenere l’acquisto di prodotti agricoli di origine
regionale da parte delle imprese esercenti attività di
ristorazione o ospitalità nell’ambito del territorio
regionale;
d) garantire il rispetto della normativa in materia di
presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli
freschi e trasformati attraverso idonea
attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti
tecnologici a tutela del consumatore;
e) favorire l’incremento della vendita di prodotti
agricoli di origine regionale da parte della
distribuzione.
3. All’attuazione della presente legge provvedono la
Regione e gli enti locali, secondo le
rispettive competenze, nonché gli enti strumentali
regionali.
ARTICOLO 2
Utilizzo dei prodotti agricoli di origine regionale nei
servizi di ristorazione collettiva affidati da enti
pubblici.
1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti
pubblici devono garantire che nella
preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti
agricoli di origine regionale in misura non
inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei
prodotti agricoli, anche trasformati,
complessivamente utilizzati su base annua.
2. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di
prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva costituisce
titolo preferenziale per l’aggiudicazione,
l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale in
misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.
Sono fatti salvi i contratti in essere al momento
dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla
loro scadenza.
3. L’utilizzazione di prodotti agricoli di origine
regionale nella preparazione dei pasti forniti dai
gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati
da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso
l’impiego di idonei strumenti di informazione agli
utenti dei servizi.
ARTICOLO 3
Disposizioni in materia di vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli.
1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli
esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli
veneti, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del
totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree
pubbliche. I comuni, anche in deroga a quanto previsto
dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme
in materia di commercio su aree pubbliche”, sono
autorizzati all’istituzione di nuovi posteggi, fino al
raggiungimento di tale percentuale.
2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli
regionali e di assicurare un’adeguata
informazione ai consumatori sull’origine e sulle
specificità degli stessi prodotti, i comuni,
nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano
per il commercio, destinano aree per la realizzazione di
farmer markets e di mercati dei prodotti agricoli locali
riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga
alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.
ARTICOLO 4
Promozione dei prodotti agricoli di origine regionale.
1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti
agricoli di origine regionale e favorisce una migliore
conoscenza delle produzioni di qualità e delle
tradizioni alimentari regionali da parte dei
consumatori.
2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di
vendita al pubblico ed operanti nel
territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di
prodotti agricoli effettuati nel corso
dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per
cento, in termini di valore, di prodotti agricoli
di origine regionale, viene assegnato, al fine di
pubblicizzarne l’attività, un apposito
contrassegno con lo stemma della Regione le cui
caratteristiche sono determinate con apposita delibera
della Giunta regionale.
3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2,
nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato
nelle fatture di acquisto che devono riportare
l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità
dei prodotti acquistati.
4. Le imprese di cui al comma 2 saranno inserite in un
apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle
attività promozionali della Regione Veneto. La Giunta
regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge produrrà il regolamento di utilizzo
del marchio e il programma di valorizzazione del
circuito, comprendente anche sgravi fiscali e specifici
contributi.
ARTICOLO 5
Disposizioni in materia di commercio dei prodotti
agricoli di origine regionale.
1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge
regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norma di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto” ad esclusione degli esercizi di
vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi
destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
2. Per le strutture di cui al comma 1, in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge,
l’obbligo decorre dal 1° gennaio 2009.
ARTICOLO 6
Attività di controllo e sanzioni.
1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito
delle proprie competenze, esercitano i
controlli per l’accertamento delle infrazioni alle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di
polizia amministrativa locale, anche attraverso
l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di
appositi gruppi di intervento.
3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui
al decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali 1° agosto 2005 in materia di
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi
e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli
organi di polizia amministrativa locale.
ARTICOLO 7
Parere comunitario di compatibilità.
1. Gli effetti della presente legge sono subordinati
all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da
parte della Commissione europea ai sensi degli articoli
87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta.
Venezia, 25 luglio 2008 |