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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Rinvio condizionato della revisione generale o di fine
vita tecnica delle sciovie a fune alta)
1. Nelle more della revisione della normativa statale
vigente in materia di esercizio degli impianti a fune,
le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza del
periodo previsto per la revisione generale o della vita
tecnica entro il 31 dicembre 2008 e che non abbiano già
beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire
l’esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze
temporali fissate nel paragrafo 5 (Revisioni generali)
delle norme regolamentari annesse al decreto del
Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme
regolamentari in materia di varianti costruttive, di
adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i
servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti
funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto
previsto dal paragrafo 4 delle citate norme
regolamentari e a condizione che siano rispettate le
prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e
approvate dalla struttura regionale competente in
materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza
degli impianti.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale
per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione autonoma Valle
d’Aosta.
Aosta, 10 dicembre 2008.
Il Presidente
ROLLANDIN
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