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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei
principi sanciti dallo Statuto regionale, al fine di far
fronte all’emergenza delle famiglie di lavoratrici e
lavoratori autonomi e subordinati nonché di soggetti ad
essi equiparati, vittime di incidenti mortali del
lavoro, istituisce il Fondo regionale di emergenza per
le famiglie delle vittime di incidenti mortali del
lavoro di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato
all’erogazione di un contributo in caso di morte del
lavoratore per incidente del lavoro.
3. La Regione con il Fondo di cui al comma 1, promuove,
altresì, in collaborazione con altri soggetti
istituzionali e organismi che operano nell’ambito della
sicurezza sul lavoro, campagne di informazione e
progetti di sensibilizzazione sul diritto delle
lavoratrici e dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi
di lavoro al fine di assicurare una più efficace azione
volta alla soluzione del problema della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ARTICOLO 2
(Beneficiari del contributo)
1. Sono beneficiari del contributo di cui all’articolo 1
il coniuge superstite o, in mancanza i figli, o in
mancanza di questi, gli ascendenti, o in mancanza di
questi, i fratelli e le sorelle in rapporto di
dipendenza economica, o in mancanza di questi ultimi, il
convivente anagraficamente in rapporto di dipendenza
economica, secondo le modalità stabilite dal regolamento
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla
morte del lavoratore per una sola volta. Esso è
aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi
derivanti da altri obblighi di legge o assicurativi.
ARTICOLO 3
(Comitato regionale per il Fondo emergenza incidenti del
lavoro)
1. È istituito il Comitato per il Fondo emergenza
incidenti del lavoro composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
con funzioni di Presidente;
b) un componente designato dall’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e uno designato dall’Unione
province d’Italia associazioni dell’Umbria (UPI);
c) tre componenti designati dalle organizzazioni
sindacali regionali dei lavoratori maggiormente
rappresentative, Confederazione generale italiana del
lavoro (CGIL), Confederazione italiana sindacati
lavoratori (CISL), Unione italiana del lavoro (UIL) e
Unione generale del lavoro (UGL);
d) un componente designato dalla Confindustria Umbria;
e) un componente designato dalla Confederazione italiana
della piccola e media industria regionale (CONFAPI);
f) un componente designato dalla Confederazione
nazionale dell’artigianato e della piccola e media
impresa regionale (CNA);
g) un componente designato dalla Associazione
provinciale artigiani della provincia di Perugia e della
provincia di Terni;
h) un componente designato dalla Confartigiano imprese
Umbria;
i) un componente designato dalla Unione fra gli
artigiani della Regione Umbria (CLAAI);
j) un componente designato dalla Confederazione italiana
agricoltori dell’Umbria regionale (CIA);
k) un componente designato dalla Confagricoltura
regionale;
l) un componente designato dalla Coldiretti Umbria;
m) un componente designato dalla Confcommercio
regionale;
n) un componente designato dalla Confesercenti
regionale;
o) un componente designato dalla Confcooperative
regionale;
p) un rappresentante designato dalla Lega regionale
delle cooperative;
q) un componente designato dalla Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) Umbria.
2. Il Comitato può, di volta in volta, invitare alle
sedute altri soggetti oltre a quelli individuati al
comma 1.
3. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta
regionale, resta in carica per la durata della
legislatura e opera presso la Direzione regionale
competente in materia di servizi sociali.
4. Le funzioni di segreteria e di assistenza del
Comitato sono svolte dal servizio regionale competente
in materia di servizi sociali.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per il
proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere
l’adesione di altri soggetti.
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso
e rimborso spese.
ARTICOLO 4
(Funzioni del Comitato)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla gestione del Fondo e alla erogazione
del contributo in caso di morte del lavoratore per
incidente del lavoro sulla base delle modalità stabilite
dalla Giunta regionale con regolamento, secondo i
seguenti criteri:
1) il contributo si compone di una parte fissa uguale
per tutti i beneficiari e di una parte variabile da
determinare tenendo conto del reddito complessivo del
nucleo familiare e del numero dei suoi componenti. La
parte variabile del contributo non può essere superiore
al triplo della parte fissa dello stesso;
b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle
iniziative dirette a favorire la conoscenza e la
sensibilizzazione in ordine al rispetto dei diritti dei
lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) propone alla Giunta regionale indagini e studi nelle
materie di cui alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Finanziamento degli interventi)
1. Il Fondo di cui alla presente legge è alimentato:
a) da risorse regionali;
b) dalla raccolta effettuata dal Comitato regionale di
cui all’articolo 3 dei contributi volontari e
solidaristici versati dai lavoratori, dai datori di
lavoro, dagli amministratori, eletti o nominati, della
Regione, dei Comuni e delle Province, dagli
amministratori nominati dagli Enti pubblici, dai
cittadini singoli o associati e qualunque altro soggetto
pubblico o privato;
c) con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate
alle imprese che non risultano in regola con le
disposizioni regionali in materia di regolarità
contributiva.
2. Gli interventi di promozione e sostegno di cui
all’articolo 1, comma 3 sono finalizzati dal secondo
anno di gestione del Fondo stesso. Le risorse destinate
a tali interventi non possono superare il dieci per
cento.
3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo possono
essere utilizzate per interventi e prestazioni di
assistenza sociale a favore dei soggetti di cui
all’articolo 2, al fine di garantire agli stessi una
quota assistenziale al momento della perdita del
familiare, con le modalità previste nel regolamento di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti
dall’articolo 1, comma 2 è autorizzata per l’anno 2008
la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità
previsionale di base 13.1.005 denominata “Interventi per
l’espletamento di servizi e funzioni socio
assistenziali” (cap. 2561 N.I.).
2. Per il finanziamento degli interventi previsti
dall’articolo 1, comma 3 si provvede a partire dal
secondo anno di gestione del Fondo con imputazione alla
unità previsionale di base 13.1.005 denominata
“Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni
socio assistenziali” (cap. 2562 N.I.).
3. I contributi volontari di cui all’articolo 5, comma
1, lettera b) sono introitati nella unità previsionale
di base 2.03.001 dell’entrata denominata “Trasferimenti
correnti da altri soggetti” (cap. 2955 N.I.) e vengono
riassegnati nella spesa nella unità previsionale di base
13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di
servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2563 N.I.).4.
Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c)
vengono introitate nella unità previsionale di base
3.02.002 dell’entrata denominata “Recuperi e rimborsi”
(cap. 2435 N.I.) e vengono riassegnati nella spesa nella
unità previsionale di base 13.1.005 denominata
“Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni
socio assistenziali” (cap. 2564 N.I.).
5. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa
fronte con quota della disponibilità che sarà
appositamente prevista nella unità previsionale di base
16.1.001 del bilancio di previsione 2008 denominata
“Fondi speciali per spese correnti”.
6. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è
determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera
c) della vigente legge regionale di contabilità.
7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia
in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 7
(Norme transitorie e finali)
1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato
esclusivamente per interventi di erogazione di un
contributo in caso di morte del lavoratore per incidente
del lavoro.
2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il
regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 21 febbraio 2008
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 1, comma 1:
? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante
“Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S.
al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
Nota all’art. 6, commi 6 e 7:
? La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della
Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2
marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) è il
seguente:«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
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