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Il
Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
l. La presente legge detta norme per l’attivazione in
ogni distretto sanitario delle Aziende Unità Sanitarie
Locali (USL) della Regione Umbria di un Servizio di
assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica (di
seguito denominato Servizio) allo scopo di tutelare e
migliorare la salute dei cittadini, di contenere i costi
per gli utenti per prestazioni sanitarie e sociali,
dando priorità alle fasce più deboli della popolazione
che la Giunta regionale determinerà ai sensi di un
regolamento di attuazione della presente legge, di
realizzare altresì un effettivo regime di libera scelta
tra servizio pubblico, anche integrato da strutture
odontoiatriche private accreditate, e strutture private
nel mantenimento di elevati standards qualitativi.
2. Le strutture odontoiatriche private accreditate di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), garantiscono
all’utente parità di trattamento e di accesso.
ARTICOLO 2
Erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed
ortesica
1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, protesica
ed ortesica di cui alla presente legge sono erogate
nell’ambito del territorio regionale:
a) dal Servizio attivato nei distretti sanitari delle
Aziende USL;
b) dalle strutture odontoiatriche private accreditate,
previa stipula di specifici contratti con l’Azienda USL
territorialmente competente.
2. La Giunta regionale, con direttiva vincolante assunta
ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario
regionale), indica gli standards organizzativi,
gestionali e dimensionali cui le Aziende USL devono
attenersi per l’attivazione del Servizio.
3. La direttiva di cui al comma 2 dispone, in
particolare, che:
a) le dotazioni tecnologiche e le attrezzature dei
gabinetti odontoiatrici per l’attivazione del Servizio,
sono conformi a quanto previsto dall’Allegato C al
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio
2000, n. 271 (Regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti ambulatoriali interni);
b) il Servizio è articolato in più gabinetti
odontoiatrici nell’ambito del territorio di ciascun
distretto sanitario, tenuto conto delle dimensioni ed
articolazioni territoriali del distretto
stesso;
c) le Aziende USL, nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modifiche ed integrazioni, impiegano
medici chirurghi dentisti ed
odontoiatri dipendenti e specialisti ambulatoriali
convenzionati e che le attività infermieristiche
sono assicurate dal personale dipendente della Azienda
USL;
d) le Aziende USL nello stipulare i contratti ai sensi
del comma 1, lettera b), prevedono
l’applicazione da parte delle strutture odontoiatriche
private accreditate del nomenclatore tariffario di cui
al comma 4;
e) la gestione finanziaria del Servizio è separata dal
Fondo sanitario regionale.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone
l’elenco di tutte le prestazioni necessarie ad
assicurare l’assistenza odontoiatrica, protesica ed
ortesica ed il relativo tariffario, comprensivo altresì
dei costi dei materiali (di seguito denominato
nomenclatore tariffario), tenendo conto anche del
tariffario regionale per prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale.
ARTICOLO 3
Oneri per gli utenti
1. È a totale carico degli assistiti la tariffa delle
prestazioni previste dalla presente legge nei limiti
delle previsioni del nomenclatore tariffario di cui
all’articolo 2, comma 4.
2. Gli assistiti sono tenuti ad anticipare almeno il
trenta per cento della spesa risultante da un preventivo
appositamente predisposto dal Servizio o dalle strutture
odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b) ed a versare la quota rimanente
dopo l’erogazione delle prestazioni.
3. Restano salvi i diritti degli assistiti esentati
dalla spesa sanitaria, ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001
(Definizione dei livelli essenziali di
assistenza) e dei provvedimentirelativi adottati dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 4
Comitato di garanzia
1. Al fine di garantire il mantenimento di un elevato
livello negli standards qualitativi delle prestazioni di
assistenza odontoiatrica, protesica ed ortesica di cui
alla presente legge, le Aziende USL istituiscono per
ciascuna sede del Servizio un “Comitato di garanzia”
composto:
a) dal medico responsabile del distretto sanitario che
lo presiede;
b) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori pensionati più
rappresentative presenti sul territorio;
c) da tre rappresentanti delle associazioni di tutela
dei diritti di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. 502/1992 operanti nell’ambito del territorio
delle Aziende USL;
d) da un rappresentante dell’ordine dei medici chirurghi
dentisti ed odontoiatri e da un
rappresentante degli odontotecnici.
2. Le attività di segreteria sono assicurate da
personale amministrativo della Azienda USL.
3. Il Comitato di garanzia:
a) riceve segnalazioni dagli utenti sulle modalità di
erogazione dell’assistenza odontoiatrica, protesica ed
ortesica da parte del Servizio e delle strutture
odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b) e sulla qualità delle
prestazioni;
b) riceve trimestralmente i dati sul numero degli utenti
che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza
odontoiatrica, protesica ed ortesica sia presso il
Servizio, sia presso le strutture odontoiatriche private
accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b),
e sulla tipologia di prestazioni erogate, nel rispetto
della legislazione in materia di protezione dei dati
personali;
c) procede a verifiche sul rispetto del nomenclatore
tariffario di cui all’articolo 2, comma 4;d) effettua
controlli presso le strutture odontoiatriche private
accreditate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)
al fine di verificare il rispetto della parità di
trattamento e di accesso degli utenti come prevista
dall’articolo 1, comma 2;
e) trasmette valutazioni trimestrali alla Direzione
generale dell’Azienda USL sull’andamento del Servizio,
anche confriferimento alle prestazioni erogate dalle
strutture odontoiatriche private accreditate di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), per l’adozione dei
conseguenti provvedimenti.
4. Le Aziende USL, con cadenza semestrale, riferiscono
alla Giunta regionale sull’andamento del Servizio, anche
con riferimento alle prestazioni erogate dalle strutture
odontoiatriche private accreditate di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b) ed in generale sull’attività
svolta dal Comitato di garanzia, dando conto in
particolare dei provvedimenti assunti a seguito delle
valutazioni espresse dal Comitato stesso nelle sue
relazioni trimestrali.
ARTICOLO 5
Gestione finanziaria del Servizio di assistenza
odontoiatrica protesica ed ortesica
1. Gli oneri derivanti alle Aziende USL per il Servizio
di cui alla presente legge sono finanziati attraverso
uno speciale Fondo, distinto in spese correnti e spese
di investimento, alimentato con le entrate derivanti
dalle prestazioni effettuate, restando escluso
l’utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale.
ARTICOLO 6
Contributi per l’attivazione del Servizio di assistenza
odontoiatrica, protesica ed ortesica
1. Per lo svolgimento del Servizio di assistenza
odontoiatrica, protesica ed ortesica la Giunta regionale
eroga alle Aziende USL contributi sulla base di criteri
e modalità stabilite con proprio atto, per attrezzare
gabinetti odontoiatrici idonei.
ARTICOLO 7
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale adotta la direttiva di cui
all’articolo 2, comma 2, entro due mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le Aziende USL attivano i Servizi di cui alla
presente legge entro tre mesi dall’adozione della
direttiva vincolante di cui al comma 1.
ARTICOLO 8
Clausola valutativa
1. A partire dal primo anno dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun
anno, una relazione sullo stato di attuazione e sui
risultati conseguiti dall’attività di assistenza
odontoiatrica, protesica ed ortesica in Umbria.
2. A tal fine la relazione deve evidenziare i seguenti
aspetti:
a) in quanti distretti sanitari è stato attivato il
Servizio di assistenza odontoiatrica, protesica ed
ortesica e in quali distretti è stato attivato più di un
gabinetto odontoiatrico;
b) quante strutture odontoiatriche private accreditate
hanno stipulato specifici contratti con l’Azienda USL;
c) quali sono state le modalità da parte delle strutture
odontoiatriche private, di cui alla lettera b), per
garantire all’utenza il rispetto della parità di
trattamento e di accesso;
d) il tempo medio di attesa per ogni prestazione
effettuata dal servizio pubblico e dalle strutture
private di cui alla lettera b);
e) entità e tipologia delle prestazioni rese dal
servizio pubblico e dalle strutture private di cui alla
lettera b);
f) se e in che misura il contenimento dei costi delle
prestazioni di assistenza odontoiatrica,
protesica ed ortesica, ha contribuito a regolare e
calmierare i prezzi di mercato.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento degli interventi previsti
dall’articolo 6 è autorizzata per l’anno 2008 la spesa
di 300.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale
di base 12.2.003 denominata “Programmi regionali del
settore sanitario” (cap. 7208 N.I.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa
fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento
esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del
bilancio di previsione 2008 denominata “Fondi speciali
per spese d’investimento” in corrispondenza del punto 3,
lettera A),
della tabella B) della legge regionale 26 marzo 2008, n.
4.
3. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa è
determinata annualmente con la legge finanziaria
regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera
c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge
regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia
in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 7 maggio 2008
LORENZETTI
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